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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 88, CO. 1 BIS, DISP. ATT. C.P.C.
NELLA CAUSA CIVILE N. 475/2023 R.G.
Dinanzi al Giudice Margherita Valeriani, nella causa civile in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, celebrata nelle forme della trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto del 9.3.2025, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._1 dall'Avv. Maria Pina Milione del Foro di Bologna, e dall'Avv. Aurelio Iarocci del Foro di Foggia,
CONTRO
(P.IVA ), rappresentato e difeso, sia Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Ciro Piacquaddio del Foro di Foggia e
Vincenzo Antonucci del Foro di Lanciano,
CP_2
-nella controversia di cui all'oggetto in data 21/11/2024 la dott.ssa Margherita Valeriani formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che di seguito si riporta pedissequamente:
“…..annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
versamento da parte del opposto, in favore dell'opponente, delle spese vive nella misura di € 264,00 sostenute CP_1 dall'opponente per l'instaurazione del giudizio di opposizione, e della somma forfettaria di €
500,00, oltre accessori di legge, a titolo di contributo spese di lite;
RINVIA la causa all'udienza del
10.4.2025 per la verifica, invitando le parti – nel caso di accettazione della proposta – a redigere il verbale di conciliazione per detta data…”;
-entrambe le parti, munite di procura speciale (per il Sig. depositata in uno alle Parte_1 note di trattazione contenenti adesione alla proposta e per il Comune già conferita all'atto del rilascio del mandato alle liti in quanto contenente anche il potere di transigere e conciliare eventuali proposte conciliative ex art. 185 bis cpc), hanno aderito alla proposta di cui sopra, come esplicitato nelle note di trattazione depositate in atti;
-per effetto di tanto, l'Avv. Maria Pina Pina Milione, anche nell'interesse del codifensore Avv.
Aurelio Iarocci, e l'Avv. Ciro Piacquaddio, anche nell'interesse del codifensore Avv. Vincenzo
Antonucci, in virtù dei poteri loro conferiti, dichiarano di essere stati autorizzati dai rispettivi assistiti ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice dott.ssa Margherita Valeriani nella ordinanza del 21/11/2024, ed innanzi integralmente riportata;
TUTTO CIÒ PREMESSO le parti definiscono e conciliano ai seguenti patti e condizioni che espressamente accettano:
1) la premessa è parte integrante e patto primo del presente accordo;
2) il opponente si obbliga ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_1
3) il opposto si obbliga al pagamento, in favore di parte opponente, della somma di € CP_1
264,00 a titolo di esborsi e della somma di € 500,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite;
4) il Sig. , a mezzo dei suoi difensori, dichiara che all'esito del pagamento e Parte_1 del buon fine dello stesso, non avrà nulla più a che pretendere per i titoli e le causali di cui al presente giudizio, riservandosi di comunicare al difensore del Comune gli estremi per il pagamento.
Le parti dichiarano che il valore della presente controversia rientra nei limiti imposti dalla Legge per non essere soggetta all'obbligo di trascrizione oltre a non attenere al trasferimento di beni immobili.
Il presente verbale di conciliazione è stato redatto con strumenti informatici.
Il Giudice
- dichiara che le parti e i loro difensori (muniti di procura speciale a conciliare), resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati;
- precisa che tale dichiarazione tiene luogo della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori;
- precisa, altresì, che il presente verbale ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza, ai sensi dell'art. 88, co. 1 bis, disp. att. c.p.c.,
- dichiara, pertanto, definito il presente giudizio per raggiunta conciliazione e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi. Foggia, 10.4.2025
Il Giudice - Margherita Valeriani
Sezione Seconda Civile
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 88, CO. 1 BIS, DISP. ATT. C.P.C.
NELLA CAUSA CIVILE N. 475/2023 R.G.
Dinanzi al Giudice Margherita Valeriani, nella causa civile in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, celebrata nelle forme della trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto del 9.3.2025, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._1 dall'Avv. Maria Pina Milione del Foro di Bologna, e dall'Avv. Aurelio Iarocci del Foro di Foggia,
CONTRO
(P.IVA ), rappresentato e difeso, sia Controparte_1 P.IVA_1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Ciro Piacquaddio del Foro di Foggia e
Vincenzo Antonucci del Foro di Lanciano,
CP_2
-nella controversia di cui all'oggetto in data 21/11/2024 la dott.ssa Margherita Valeriani formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che di seguito si riporta pedissequamente:
“…..annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
versamento da parte del opposto, in favore dell'opponente, delle spese vive nella misura di € 264,00 sostenute CP_1 dall'opponente per l'instaurazione del giudizio di opposizione, e della somma forfettaria di €
500,00, oltre accessori di legge, a titolo di contributo spese di lite;
RINVIA la causa all'udienza del
10.4.2025 per la verifica, invitando le parti – nel caso di accettazione della proposta – a redigere il verbale di conciliazione per detta data…”;
-entrambe le parti, munite di procura speciale (per il Sig. depositata in uno alle Parte_1 note di trattazione contenenti adesione alla proposta e per il Comune già conferita all'atto del rilascio del mandato alle liti in quanto contenente anche il potere di transigere e conciliare eventuali proposte conciliative ex art. 185 bis cpc), hanno aderito alla proposta di cui sopra, come esplicitato nelle note di trattazione depositate in atti;
-per effetto di tanto, l'Avv. Maria Pina Pina Milione, anche nell'interesse del codifensore Avv.
Aurelio Iarocci, e l'Avv. Ciro Piacquaddio, anche nell'interesse del codifensore Avv. Vincenzo
Antonucci, in virtù dei poteri loro conferiti, dichiarano di essere stati autorizzati dai rispettivi assistiti ad accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice dott.ssa Margherita Valeriani nella ordinanza del 21/11/2024, ed innanzi integralmente riportata;
TUTTO CIÒ PREMESSO le parti definiscono e conciliano ai seguenti patti e condizioni che espressamente accettano:
1) la premessa è parte integrante e patto primo del presente accordo;
2) il opponente si obbliga ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_1
3) il opposto si obbliga al pagamento, in favore di parte opponente, della somma di € CP_1
264,00 a titolo di esborsi e della somma di € 500,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite;
4) il Sig. , a mezzo dei suoi difensori, dichiara che all'esito del pagamento e Parte_1 del buon fine dello stesso, non avrà nulla più a che pretendere per i titoli e le causali di cui al presente giudizio, riservandosi di comunicare al difensore del Comune gli estremi per il pagamento.
Le parti dichiarano che il valore della presente controversia rientra nei limiti imposti dalla Legge per non essere soggetta all'obbligo di trascrizione oltre a non attenere al trasferimento di beni immobili.
Il presente verbale di conciliazione è stato redatto con strumenti informatici.
Il Giudice
- dichiara che le parti e i loro difensori (muniti di procura speciale a conciliare), resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati;
- precisa che tale dichiarazione tiene luogo della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori;
- precisa, altresì, che il presente verbale ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza, ai sensi dell'art. 88, co. 1 bis, disp. att. c.p.c.,
- dichiara, pertanto, definito il presente giudizio per raggiunta conciliazione e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi. Foggia, 10.4.2025
Il Giudice - Margherita Valeriani