Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1062/2022 R.G., promossa in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c.,
DA
nato a [...] il giorno 02/10/1944, c.f.: Parte_1
; C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Grazia Emanuele e Davide Lo Giudice;
attore in riassunzione, appellante
CONTRO
, con sede legale in Roma, P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
non costituita in giudizio;
convenuta in riassunzione, appellata
In fatto e in diritto
1. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza dei giorni 12/1-8/3/2022, n. 7593, in accoglimento del ricorso proposto da , ha, per quanto qui interessa, cassato Parte_1
con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo dei giorni 3-16/12/2019, n. 2456, sul rilievo della non conformità a diritto della parte in cui il giudice d'appello aveva fondato la conferma della decisione del Tribunale di Agrigento di rigetto dell'opposizione a cartella di
pagamento, sull'assunto che la stessa non aveva riguardato “un vizio della cartella medesima ma, tutt'al più, dell'estratto di ruolo”, assunto erroneo atteso che l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. non può ritenersi limitato ai soli “vizi della cartella di pagamento”, ma è esperibile per far valere, in generale, la insussistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata derivante da qualsiasi ragione in fatto e/o in diritto, perciò anche – nel caso specifico – la prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione della cartella.
ha riassunto la causa dinanzi alla Corte di Appello di Palermo. Parte_1
La convenuta non si è costituita. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 23.10.2024.
2. Compito rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza della Suprema Corte è di accertare se, in concreto, è maturata o meno la prescrizione del credito posto a base della cartella di pagamento opposta e, quindi, se sussiste o meno il diritto dell'agente di riscossione di agire in via esecutiva per la realizzazione del credito.
3. Il credito è prescritto.
Trattandosi di diritto derivato da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, soggetto come tale a prescrizione quinquennale (Cass. 31817/2018, 10372/2018), deve infatti ritenersi che – in mancanza di atti interruttivi, neppure allegati dal concessionario del servizio di riscossione – esso si sia prescritto alla scadenza del quinquennio dalla notificazione, in data
9.6.2006, della cartella di pagamento, ben prima che la convenuta si Controparte_3 costituisse nel giudizio di opposizione promosso da nell'anno 2013. Pt_1
4. In riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1496/2014, appellata da Parte_1
, deve dunque dichiararsi che , subentrata alla
[...] Controparte_2
concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, è priva del diritto di agire in executivis per la realizzazione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29120020071441176000.
5. Segue per la soccombenza la condanna di al pagamento Controparte_2
di tutte le spese di lite che, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, si liquidano in euro 332,00 per il primo grado, euro 337,00, per l'appello, euro 339,00 3
per il giudizio di cassazione, euro 337,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione solo dei primi tre su indicati importi in favore dell'Avv. Davide Lo Giudice, difensore antistatario, in mancanza, per le spese relative al presente giudizio di rinvio, in cui l'opponente è difeso da due avvocati, dell'attestazione che nessuno di essi ha riscosso gli onorari (Cass. 21281/2018).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss. c.p.c., nella contumacia di , che dichiara;
Controparte_2
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento dei giorni 20-23/10/2014, n. 1496, appellata da , dichiara che non ha il diritto Parte_1 Controparte_2
di agire in executivis per la realizzazione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
29120020071441176000; condanna a rifondere all'altra parte le spese di lite, che Controparte_2
liquida in euro 332,00 per il primo grado del giudizio, euro 337,00, per l'appello, euro 339,00 per il giudizio di cassazione, euro 337,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione dei primi tre su indicati importi in favore dell'Avv. Davide Lo Giudice, difensore antistatario.
Così deciso in Palermo il giorno 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo