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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dott. Giovanni Sollima Componente privato dott. Mariangela Messina Componente privato ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritta aventi ad oggetto impugnazione sentenza
“DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA
la prima al n. 886/2023 V.G.,'
PROMOSSA DA
, nato ad [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Caramagno Simona presso lo studio del quale in via Principe Umberto, 230 Augusta è elettivamente domiciliato;
1 APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
Avv. Mariapaola Malandrino del foro di SA (codice fiscale , C.F._2
fax 0931/1752020, pec quale tutore minore Email_1
nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
, rappresentata e difesa da se stessa. C.F._3
APPELLATA
di
, nata a [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Riggio Francesco, presso lo studio del quale in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato;
APPELLATA
di
, nato a [...] il [...] (CF. ) e Controparte_2 C.F._5
, nata a [...] l'[...] (CF. ) Parte_2 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
di
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Franco n.11, c.f: , rappr.to e difeso dall'Avv. Rosa Guerrera, c.f. C.F._7
, giusta procura rilasciata su foglio cartaceo CodiceFiscale_8
APPELLATO
la seconda iscritta al n. 895/2023 Rg
PROMOSSA DA
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Riggio Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
rappr. e dif. dall'avv. Simona Caramagno Parte_1 Controparte_4
2 nella qualità di tutore della minore Salvatore, rappr. e Persona_1
dif. dall'avv. Rosa Guerrera
e di
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Franco n.11, c.f: , rappr.to e difeso dall'Avv. Rosa Guerrera C.F._7
APPELLATA
-Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11/06/2025.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 17/07/2023, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità della minore nata a [...]
SA il 09.03.2019; confermava l'affidamento della minore al S.S. del Comune di
Augusta incaricato di mantenerne il provvisorio collocamento comunitario ed eterofamiliare, di sostenere adeguatamente la minore, di monitorare e relazionare trimestralmente sull'andamento della sua situazione personale e comportamentale;
confermava ogni incarico conferito al Servizio di N.P.I. di SA territorialmente competente di effettuare periodica valutazione delle condizioni psicofisiche della minore, di agevolare un graduale e sereno distacco dalle figure affettive di riferimento e l'eventuale prossimo inserimento in famiglia istante per adozione;
confermava il divieto assoluto di visita, di contatti e di consegna delle minori ai genitori, agli altri familiari ed a terzi senza autorizzazione di questo Tribunale.
Confermava la nomina del tutore nella persona dell'Avv. Mariapaola Malandrino.
Con atto, depositato in data 11/08/2023, avverso detta sentenza proponeva appello nonno PA della minore chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, respinta e disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello, riformare detta sentenza e, per l'effetto: - accertata e dichiarata la
3 competenza genitoriali e la capacità di esercitare il ruolo vicario dei nonni paterni,
e disporsi in favore degli stessi l'affidamento della Parte_1 CP_5
minore nata a [...] il [...]; - per l'effetto, riformare la Persona_1
sentenza impugnata revocando lo stato di adottabilità e dichiarando il non luogo a procedere con ogni consequenziale provvedimento di legge anche in ordine alla potestà genitoriale;
In via subordinata, nel caso di affidamento eterofamiliare disporre la frequentazione tra i nonni paterni e la nipote indicando le modalità e i tempi;
nella denegata e non temuta ipotesi, che non venga accolta la superiore richiesta, disporsi interventi di sostegno e di aiuto in favore del nucleo familiare”. Il tutto per i motivi indicati nella successiva parte motiva.
Si costituiva quindi il tutore dei minori, avv. Mariapaola Malandrino , che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza.
Si costituiva e chiedeva: “Che l'Ill.ma Corte D'Appello, Voglia Controparte_3
accogliere: -la richiesta di affidamento con il riconoscimento della responsabilità genitoriale, atteso che è l'unico genitore capace di poter accudire e tenere con se la minore. E per l'effetto riformare la sentenza impugnata revocando lo stato di adottabilità e dichiarando il non luogo a procedere con ogni consequenziale provvedimento di legge anche in ordine alla potestà genitoriale;
- Autorizzare il rientro della minore, attualmente collocata in struttura cooperativa il , Pt_3 presso l'abitazione del in Augusta;
-In subordine si chiede Controparte_3
l'affidamento della minore unitamente a forme di sostegno della famiglia e dell'affidamento familiare nonché disporre un calendario di incontri tra padre e figlia;
- In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere inidoneo il sig. , affidare la minore ai nonni paterni, sigg.ri. Controparte_3
, nato ad [...] il [...], e , nata ad [...]_1 CP_5
in data 11.07.1957, dove la minore ha vissuto insieme al padre ed alla madre sin dalla nascita e con i quali la stessa ha un rapporto profondo, sereno e estremo affetto”.
Frattanto avverso la medesima sentenza proponeva appello separato SI
4 , chiedendo alla Corte: “disporre la revoca dello stato di adottabilità CP_1
della minore figlia per le ragioni come esposte previa revoca, Persona_1 altresì, della decadenza della patria potestà e l'affidamento esclusivo alla madre sig.ra ”. Il tutto per i motivi indicati nella successiva parte Controparte_1
motiva.
All'appello resisteva il tutore della minore.
, nato a [...], il [...], e , nata a [...]_2
Ciminna l'11.10.1963, nonni materni della minore, rimanevano contumaci in entrambi i procedimenti.
Si procedeva quindi all'audizione degli affidatari in forma riservata stante l'obbligo di garantire l'anonimato degli stessi.
Alla udienza dell'11/06/2025, all'esito del richiamo dei cc.tt.uu., le parti insistevano nelle rispettive richieste e il P.G esprimeva il proprio parere chiedendo il rigetto dell'impugnazione, la causa veniva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che , padre della minore, con le Controparte_3
comparse, depositate rispettivamente in data 27.02.2024 (nel primo processo) ed in data
18/3/2024 (nel secondo processo) ha proposto reclamo incidentale, contestando l'abbandono della figlia da parte sua ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Tuttavia, i reclami suddetti sono entrambi tardivi, essendo stata la sentenza impugnata notificata in data 20.07.2023.
Venendo all'impugnazione di , il nonno della minore con il Parte_1
primo motivo contesta la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della nipote negando che il padre da una parte e i nonni paterni dall'altra non Persona_1
sarebbero stati in grado di svolgere adeguatamente le funzioni genitoriali e che gli stessi abbiano mai posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la minore. L'appellante invero assume che lui e la moglie avrebbero sempre coadiuvato CP_5 nell'accudimento della piccola il figlio , mettendolo in condizione di potersene CP_3
occupare anche autonomamente. Ciò – in thesi appellante – sarebbe comprovato dal fatto che allorquando era stata collocata presso la comunità, ad appena diciotto Persona_1
5 mesi di vita, nulla di negativo veniva riferito sulle condizioni fisiche e di salute della bambina (amorevolmente accudita e alimentata dalla famiglia di origine), né dai SS, né dai responsabili della struttura, semplicemente perché nulla vi era da segnalare, la minore non presentando patologie in atto, né segni di malnutrizione o di cattive condizioni igieniche. Vero è che (prosegue l'appellante) i servizi sociali nella relazione avevano lamentato genericamente le condizioni igieniche dell'abitazione, ma con affermazioni generiche e non motivate adeguatamente.
Il motivo non coglie nel segno considerato quanto si legge nella relazione dei servizi sociali del comune di Augusta del 22/09/2020 allorché a seguito della richiesta di accertamenti disposti dal TM, i S.S. procedevano a visita domiciliare senza preavviso presso l'abitazione ove risiedeva la minore con il padre ed i nonni paterni. Infatti in tale occasione, i servizi danno atto che “sin dall'apertura della porta di ingresso ubicata a piano terra si veniva investiti da un pungente cattivo odore, entrando nell'abitazione oltre i disordine e l'ammasso di roba in ogni ambiente, le condizioni igienico sanitarie totalmente assenti, nel corridoio vi erano escrementi di cane, in tutto tre cani di diversa razza, due gabbie di uccelli, la totale (…) trascuratezza della pulizia dei componenti del n.f. …” .
Inoltre, in senso decisamente contrario alla tesi dell'appellante, è quanto si legge nella relazione da parte del responsabile psicologo della comunità “il Sorriso”, struttura ove la minore è stata collocata al momento dell'allontanamento dal nucleo familiare.
Nella relazione si evidenzia che al momento del suo arrivo all'età di sei mesi la minore presentava le orecchie piene di cerume, non sembra svezzata, perché aveva difficoltà a deglutire, con totale assenza del processo di masticazione degli alimenti (nonostante completa dentatura); che la minore non si voltava quando veniva chiamata per nome e raramente dava cenno di interazione con altri (tutte criticità scomparse negli immediati giorni successivi). Nella relazione, poi, si evidenzia come la minore fosse terrorizzata da ogni presenza maschile adulta” “chiunque esso sia, ma di sesso maschile, la minore reagisce irrigidendosi, scappando e piangendo, chiedendo immediatamente protezione a chi le sta vicino in quel momento”.
Circostanze, queste, che confermano come non sia nata all'interno di Persona_1
un nucleo familiare sano e protettivo, non abbi goduto nel primo anno e mezzo di vita
6 delle dovute attenzioni e delle adeguate cure, né da parte dei genitori, nè da parte dei familiari conviventi, ovvero i nonni essendo stata privata degli stimoli Persona_2
funzionali ad una crescita sana e armoniosa. Situazione questa, ossia la mancanza di un ambiente accudente, che ha comportato nella bambina traumi da deprivazione affettiva, mancanza di stimoli, trascuratezza dei suoi bisogni psico-fisici. Traumi che sono stati confermati dalla condotta di rifiuto delle figure maschili.
Con il secondo motivo contesta la valutazione della capacità Parte_1
genitoriale del figlio padre della minore, in particolare contesta le Controparte_3
dichiarazioni della responsabile della Comunità, “la Casa dei bambini”, convocata per l'udienza del 24.03.2023, allorché riferiva che la minore durante gli incontri programmati con i genitori avrebbe mostrato segni di sofferenza e disagio. A dire dell'appellante tale disagio sarebbe giustificato ed anzi del tutto normale considerato: a) che i detti incontri, sia a causa del periodo emergenziale per il covid, sia per programmazione interna della comunità stessa, avevano avuto inizio solo dopo parecchi mesi dall'allontanamento della minore dalla propria famiglia (settembre 2020); b) che ad esclusione dell'8 febbraio 2021
(primo incontro protetto padre-figlia in presenza) e di qualche incontro in videochiamata, gli incontri in presenza tra padre e figlia sono ripresi solo giorno 29 aprile 2021, ben sette mesi dopo la collocazione della minore presso la struttura.
Il motivo è infondato, tenuto conto del riferito rifiuto delle figure maschili sopra riportato, e comunque inammissibile in parte qua perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza appellata che motiva con ben altri argomenti la valutazione in ordine alle carenze genitoriali del padre. Così laddove nella sentenza si dà atto del fatto che nel corso dell'osservazione condotta da parte degli specialisti incaricati in occasione degli incontri protetti tra la minore ed i due genitori, al di là della rappresentata affettività da parte degli stessi, emergeva inconfutabilmente come entrambi fossero del tutto incapaci di gestire i bisogni emotivi della figlia, mostrando totale mancanza di empatia e disattenzione per il setting in cui si trovano e per l'importanza del momento ( Cfr. relaz.
25.03.2021 Comunità).
In particolare, il motivo non si confronta con le argomentazioni del primo giudice.
Nella sentenza appellata invero si legge tra l'altro:
7 a vari test diagnostici ha quindi confermato che “ la valutazione psicodiagnostica complessiva deli signor evidenzia caratteristiche di personalità Controparte_3
psicopatologiche, che potrebbero rappresentare significativi elementi di criticità nella gestione dell'adattamento, oltre che nella gestione delle relazioni interpersonali con altri significativi, e, in particolare, con i figli. Il suo funzionamento cognitivo si colloca in una posizione notevolmente inferiore rispetto alla popolazione avente la sua età, il suo genere ed il suo livello di istruzione, ottenendo dei punteggi gravemente carenti.
Si evidenzia quindi in particolare che: “Sul piano dell'esame di realtà e dei processi di pensiero, rilevati attraverso il test , appare presente una compromissione Per_3
clinicamente significativa, legata a difficoltà ad affrontare le esigenze di vita quotidiana, ad un'ideazione disorganizzata e ad uno stile di pensiero caratterizzato da frequenti errori di giudizio (es. , PTI, WSum6; R). Tali caratteristiche, oltre ad emergere durante il colloquio clinico (scarsa consapevolezza di sé, disorientamento spaziotemporale, inadeguato esame di realtà rispetto alle possibili soluzioni della situazione in atto), vengono confermate anche dal test PAI, più specificamente dall'elevazione dei punteggi nella sottoscala esperienze psicotiche, afferente alla scala Schizofrenia, suggerendo l'esperienza di fenomeni percettivi insoliti e difficoltà di pensiero e concentrazione. Tali difficoltà appaiono connesse a convinzioni deliranti, come indicato anche nella scala
Paranoia (sottoscala persecuzione), e difficoltà di presa di decisioni e gestione nella vita quotidiana, come suggerito anche dalla scala Mania (sotto-scala Livello di attività).
Sul piano affettivo, emergono significativi segni di tensione, ansia e nervosismo (es. scala disturbi ansia-correlati e scala ansia del PAI), associati ad un tono dell'umore basso e ad una difficoltà di gestione delle emozioni vissute come negative (es. Per_4
). Per_3
Sul piano delle relazioni interpersonali, il sig. sembra considerare i CP_3
rapporti relazionali come una parte rilevante della propria vita (indice COP, ), Per_3
e sembra essere percepito come una persona affabile (scala calore relazionale, PAI) .
Nonostante ciò, vi è una marcata possibilità che siano presenti dei significativi disturbi di relazione caratterizzati da comportamenti interpersonali inefficaci, rappresentazioni delle relazioni disturbate, distorte e conflittuali, difficoltà a relazionarsi in modo maturo Pe (es. ) e una tendenza all'isolamento sociale (Ind. , ), C.F._9 Per_3 Per_3
8 come anche rilevato dal colloquio clinico. Tali difficoltà sono suggerite anche dalla presenza di diffidenza, mancanza di empatia e pragmaticità nelle relazioni interpersonali
(sotto-scale C comportamenti antisociali e egocentrismo della scala caratteristiche antisociali) e carenza o insoddisfazione relative ai propri legami interpersonali (scansa di supporto). Inoltre, bisogna tenere in considerazione la possibilità che, soprattutto nei momenti di stress, possono presentarsi comportamenti impulsivi ed espressioni esplosive di rabbia (Violence Potenzial Index, PAI).
Sul piano delle competenze genitoriali, la funzione di accudimento appare limitatamente documentata al in quanto, sebbene emerga un desiderio di Pt_4
assunzione di responsabilità, rimane dubbia l'effettiva capacità di riconoscere soprattutto rispondere efficacemente non solo ai bisogni che siano logici dei figli, ma anche quelli relativi allo sviluppo cognitivo, emotivo e morale;
la funzione normativa viene spesso svolta con un atteggiamento comprensivo e con l'uso di termini adeguati all'età dei figli, ma da nessuna risposta si desume la consapevolezza di utilizzare delle strategie educative che motivino i figli ad aderire alle regole con valore protettivo;
la funzione affettiva appare insufficiente, essendo carente il riconoscimento della dimensione emotiva e poco presente una modulazione nei comportamenti genitoriali che tenga conto della storia e dei feedback dei figli. La soluzione ai problemi appare: (a) nei casi di figli infanti, parzialmente adeguata poichè, benché si riconosca l'importanza di capire le motivazioni sottese alle situazioni (es. “devo cercare di capire perché il bambino fa così”), l'analisi dei problemi è povera di contenuti che riflettono gli elementi critici da valutare per prendere le decisioni;
(b) nei casi di figli adolescenti, spesso carente rispetto all'identificazione dell'influenza dei modelli familiari e sociali sul comportamento dei figli e rispetto al riconoscimento dell'importanza di adattare il proprio stile educativo al loro temperamento e ai loro vissuti.”.
Quanto sopra appare pienamente compatibile con le caratteristiche personologiche riscontrate nel corso degli incontri protetti svolti con la minore, cui l'uomo si presentava puntualmente accompagnato dal suo avvocato, ove si evidenziava come “inizialmente la minore abbia manifestato forti resistenze, bloccandosi e scoppiando in un pianto disperato non appena vedeva il padre che solo dopo un po' di tempo è riuscito ad avvicinarsi alla figlia. Si evidenzia come, sebbene il sig. giungesse in struttura CP_3
9 portando dei piccoli giochi e doni per la bambina, questi non riuscisse a condividerne l'utilizzo con la minore la quale, dal canto suo, ha continuato a rifiutare di rimanere sola con il padre. Si è rilevata l'incapacità di iniziativa del sig. nel cercare di CP_3
contenere le reazioni di pianto della minore, reazioni alle quali questi non sa dare una spiegazione al di fuori del possibile trauma subito dalla minore allorchè fu prelevata dall'abitazione dal SS”.
Va ricordato quindi come la relazione trasmessa dalla Comunità riportasse come né il , né la in occasione delle visite in comunità alla figlia avessero CP_3 Pt_5
“manifestato reale interesse per aspetti rilevanti dello sviluppo cognitivo, fisico e psicologico della minore avvenuto in questo lasso di tempo in cui sono stati distanti”; veniva riscontrata infatti in entrambi una totale mancanza di curiosità per le abitudini alimentari di per i suoi giochi preferiti, per i progressi fatti. Il risultava Per_1 CP_3
dunque incapace di interagire con la figlia e sembrava non avere alcuna confidenza con la minore, la quale, per quanto riferito, nel periodo trascorso nella casa paterna, siccome dichiarato dalla stessa era accudita sostanzialmente dalla madre dello stesso, Pt_5
sig.ra >> CP_5
Infondato ancora è il motivo con il quale lamenta la mancanza un Parte_6
intervento di recupero alla capacità genitoriale in particolare nei confronti dei nonni paterni, i quali non vedono la nipotina dal giorno in cui è stata allontanata (“Nessun progetto di sostegno è stato programmato, sebbene in questi ultimi tre anni il sig.
congiuntamente alla famiglia ha sempre chiesto di poter crescere ed Controparte_3 educare la piccola come aveva fatto”). Il tribunale – sostiene l'appellante - Persona_1
non avrebbe considerato che si è mostrato sempre collaborativo sia Controparte_3
con le istituzioni che con i servizi con i quali è venuto in contatto, dimostrando un forte
“desiderio di assunzione di responsabilità”, aspetto questo rilevante per proporre un percorso alla genitorialità atto a colmare le carenze emerse.
Il motivo è infondato, ed infatti la Corte approva quanto evidenziato da tribunale in ordine alla prognosi negativa di possibile recupero delle capacità genitoriali. In questo senso del tutto condivisibili sia sul piano logico-giuridico sono le argomentazioni spese dal T.M. per mettere in luce la sussistenza di uno stato di abbandono della minore sotto il profilo materiale e morale, non suscettibile, per come accertato dagli specialisti, di
10 modificazioni in un ragionevole periodo di tempo, comunque compatibile con le esigenze ed i bisogni evolutivi della minore. Di seguito i passaggi motivazionali spesi al riguardo:
<
“E' presente un assetto deficitario nei confronti della cura e dell'accudimento della minore sia dei genitori di , sia dei nonni paterni e materni, sebbene si manifesti un Persona_1
desiderio da parte di tutti a prendere in carico i bisogni della bambina.
Le criticità sono identificabili in:
“- Presenza allo stato attuale di oscillazioni del tono dell'umore e impulsività reattiva di connessi a uno stile genitoriale autoritario, punitivo e poco Controparte_1
consapevole dei bisogni evolutivi di minori;
- Stile genitoriale autoritario e punitivo di e e Controparte_2 Parte_2
carenza di esame di realtà e disregolazione emotiva di;
Parte_2
- Carenza di esame di realtà, stile di pensiero disorganizzato, basso tono dell'umore, inefficacia relazionale, difficoltà di gestione della vita quotidiana, e fattori di rischio connessi ad espressione esplosiva ed impulsiva di rabbia di;
Controparte_3
- Stile genitoriale permissivo di e stile genitoriale tendenzialmente Parte_1
punitivo è carenza delle capacità di consapevolezza, elaborazione ed espressività emotiva di , rendendo nel complesso deficitarie le capacità di cura e accudimento CP_5
della famiglia paterna;
- alta conflittualità tra i due nuclei familiari e incapacità di tutti i possibili caregivers di sintonizzarsi con i vissuti emotivi e con i feedback dei figli, peraltro ignorando le ripercussioni di tale complessa situazione familiare sullo sviluppo affettivo-relazionale della minore Per_1
- alta conflittualità tra i due nuclei familiari che non sembra risolvibile in termini e tempi compatibili con le necessità evolutive della minore, a causa della notevole carenza di risorse cognitive, emotive e genitoriali di tutte le persone coinvolte.
I termini e i tempi di recupero e/o di rimozione degli ostacoli alle funzioni genitoriali di tutte le persone coinvolte non sembrano essere compatibili con le necessità evolutive (affettivo- relazionali, protettive, normative ed educative) della minore, a causa della notevole carenza di risorse cognitive, emotive e genitoriali e di nonché Controparte_3 Controparte_1
della insufficienza di capacità genitoriali di accudimento e cura (educativa, affettiva) dei due
11 nuclei familiari”.
A fronte delle emergenze processuali di cui sopra, relativamente alla situazione attuale e pregressa della piccola collocata in Comunità dall'età di un anno e sei mesi circa, Persona_1
appare efficace sintesi di quanto già rappresentato in precedenza e risultante dalla documentazione in atti, quanto affermato da ultimo all'udienza in data 24 marzo 2023 dalla
Responsabile della Comunità “La Casa dei bambini”, la quale ha dichiarato: è da noi dal Per_1
22 settembre 2020. Quando e arrivata non camminava ancora e si alimentava solo con il latte attraverso il biberon, non sembrava ancora svezzata. Il linguaggio quasi assente, parole chiare non le diceva e indicava con la manina per esprimere i suoi bisogni. La salute era buona, piccole bronchioliti ma nulla di particolarmente problematico. La bambina inizialmente piangeva, i ritmi sonno veglia non erano regolari. La notte si svegliava spesso e cercava rassicurazioni. La bambina si è adattata facilmente all'ambiente comunitario e alle cure ricevute, solo dopo da quando sono iniziati gli incontri con i genitori ha iniziato a mostrare dei disagi. E' stato un incubo. Entrambi i genitori si sono presentati regolarmente e puntuali ma la bambina era parecchio disturbata dalla loro presenza. La bambina si comportava nella stessa maniera sia con la madre che con il padre. La bambina piangeva disperata, si irrigidiva e si rifiutava di incontrare i genitori, aveva un netto rifiuto. Io ero presente nella stanza, li ho provate tutti, provava a farli giocare insieme e interagire, ma si aggrappava a me e non voleva andare Per_1
con la loro. Gli incontri avvenivano settimanalmente, una settimana con il padre e una settimana con la madre ma il comportamento disperato della bambina era lo stesso. Un giorno alla loro vista, anzi durante un incontro con la madre, la bambina ha fatto tanta pipi che ha dovuto cambiarla di tutto punto. Devo far notare che la bambina era particolarmente spaventata quando si relazionava con figure maschili, questo atteggiamento si è notato anche con lo psicologo della
NPI dott. e con l'educatore della comunità. Durante gli incontri con i genitori la minore Tes_1
non si è mai lasciata avvicinare con facilità e successivamente al primo incontro con entrambi è stato necessario prelevarla con forza per condurla nella stanza degli incontri. Il padre portava dei giochi ma non riusciva a condividerne l'utilizzo se non aiutato e stimolato dagli operatori della comunità, spesso abbiamo dovuto interrompere prima gli incontri perché la bambina singhiozzava ed entrava in uno stato di angoscia sino a non respirare bene, sembrava gli mancasse l'aria. Il padre acconsentiva di interrompere l'incontro, rendendosi conto che non si poteva più continuare l'incontro. Con la madre, negli ultimi incontri, nonostante Per_1
continuasse a reagire col rifiuto e pianto, alla fine sembrava che la bimba si fosse rassegnata, ma la madre era priva di iniziativa, non riusciva lo stesso a riempire lo spazio dell'incontro e utilizzava solo il telefono per giocare con lei o provava esclusivamente ad addormentarla. I
12 genitori erano entrambi impacciati, non mostravano uno slancio spontaneo e naturale verso la bambina. I genitori non erano capaci nemmeno di accogliere i suggerimenti dati dagli operatori.
Finiti gli incontri la bambina non mostrava sofferenza nel distacco con i genitori, ma successivamente durante il pomeriggio e la notte era particolarmente irascibile e disturbata nel sonno. I genitori pur manifestando a parole l'amore verso la bambina non sono mai riusciti a costruire un contatto e una relazione valida effettivamente, anzi dall'osservazione si evince che la bambina appare spaventata alla loro vista.Gli incontri si sono interrotti quando si è aperta la procedura di adottabilità, a luglio 2021.Quando si sono interrotti gli incontri c'è voluto del tempo affinché la bambina iniziasse a muoversi tranquillamente e serenamente comunità, si immagini che in un breve per un breve periodo non si fidava nemmeno di noi. Appena ha iniziato a parlare diceva chiaramente “no papà”, “no mamma”, proprio a segnalare il rifiuto verso tali figure. Oggi la bambina appare serena, solare estroversa, socievole, così come ha scritto nella mia relazione del 15.03.2023. Frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia e non ha problemi di socializzazione, rimane un pizzico di diffidenza verso le figure maschili”.
Quanto sopra è stato in udienza ribadito e confermato dal tutore, la quale ha assistito ad alcuni incontri ed ha immediatamente colto la complessità della situazione;
la stessa ha riportato come la minore, associandola ai genitori, tendesse a nascondersi quando la predetta si recava in comunità, collegandola alla presenza dei genitori.
Il Servizio di NPI di SA, che ha in carico la minore, nelle relazioni periodicamente trasmesse, da ultimo in data 09.06.2022 e in data 16.03.2023, conferma anch'esso che il percorso di crescita della piccola in Comunità procede in modo sereno , riscontrandosi nel corso degli ultimi mesi un miglioramento nella socializzazione e la reciprocità sia in ambito scolastico che comunitario.
Si riporta come la piccola ha risposto in modo adeguato agli stimoli forniti dall'ambiente circostante per cui ha colmato il ritardo di sviluppo evidenziato in precedenza per il quale nella relazione del 09.06.2022 era stato segnalato un profilo Intellettuale Limite” (QI: 81). Ha acquisito il controllo sfinterico diurno, presenta sporadici tratti di enuresi notturna primaria , presenta nel complesso uno sviluppo affettivo e psicomotorio in linea con l'età cronologica . Il
Servizio conclude affermando che “sarebbe auspicabile che la piccola avesse quanto prima riferimenti affettivi stabili all'interno di un gruppo familiare”.
Orbene, la lunga e complessa istruttoria compiuta e gli approfondimenti specialistici condotti nell'ambito del presente procedimento sulla minore, sui genitori e sui nonni materni
( e ) nonché del nonno PA , unici Controparte_2 Parte_2 Parte_1
13 parenti entro il 4° grado viventi che, costituitisi in giudizio, hanno manifestato interesse per la presente procedura, ha fatto emergere la sussistenza della condizione di abbandono morale e materiale della minore ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 come Persona_1
novellata.
A seguito di una approfondita e complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e della prolungata osservazione da parte dei diversi servizi interessati (SS, NPI e CF), confermate da ultimo anche dalle conclusioni rassegnate dai periti incaricati nella disposta C.T.U., il Tribunale ritiene che il fallimento del progetto di ricongiungimento familiare sia dipeso dalle disfunzionalità relazionali dei genitori, dall'immaturità e dallo scarso senso di responsabilità degli stessi, dall'incapacità di ciascuno di essi di farsi carico adeguatamente delle funzioni di accudimento della famiglia, dalla scarsa consapevolezza dei propri limiti personologici e socio – culturali, i quali appaiono di rilevanza tale da non consentire una prognosi favorevole in termini di recupero delle capacità genitoriali minime necessarie a garantire alla minore, ancora in tenerissima età, una sana e corretta crescita, tenuto conto del vissuto della stessa e delle esigenze evolutive riscontrate dai servizi specialistici incaricati>>.
Peraltro, la prognosi totalmente negativa circa il possesso da parte del padre di risorse di personalità che consentano di ipotizzare la possibilità di Controparte_3
recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con il best interest of the child è comprovata dalle risultanze della C.T.U. della prof.ssa e del dott. Persona_6
del 20.07.2022. La consulenza, dopo aver sottoposto l'uomo a Persona_7
colloquio e a osservazione della personalità e a vari test diagnostici ha invero confermato che “la valutazione psicodiagnostica complessiva deli signor Controparte_3
evidenzia caratteristiche di personalità psicopatologiche, che potrebbero rappresentare significativi elementi di criticità nella gestione dell'adattamento, oltre che nella gestione delle relazioni interpersonali con altri significativi, e, in particolare, con i figli. Il suo funzionamento cognitivo si colloca in una posizione notevolmente inferiore rispetto alla popolazione avente la sua età, il suo genere ed il suo livello di istruzione, ottenendo dei punteggi gravemente carenti (…) Sul piano delle relazioni interpersonali, il sig.
sembra considerare i rapporti relazionali come una parte rilevante della CP_3
propria vita (indice COP, ), e sembra essere percepito come una persona Per_3
affabile (scala calore relazionale, PAI) . Nonostante ciò, vi è una marcata possibilità che siano presenti dei significativi disturbi di relazione caratterizzati da comportamenti
14 interpersonali inefficaci, rappresentazioni delle relazioni disturbate, distorte e conflittuali, difficoltà a relazionarsi in modo maturo (es. ) e una C.F._9 Per_3
Pe tendenza all'isolamento sociale (Ind. , ), come anche rilevato dal colloquio Per_3
clinico. Tali difficoltà sono suggerite anche dalla presenza di diffidenza, mancanza di empatia e pragmaticità nelle relazioni interpersonali ( sotto-scale C comportamenti antisociali e egocentrismo della scala caratteristiche antisociali) e carenza o insoddisfazione relative ai propri legami interpersonali (scansa di supporto). Inoltre, bisogna tenere in considerazione la possibilità che, soprattutto nei momenti di stress, possono presentarsi comportamenti impulsivi ed espressioni esplosive di rabbia (Violence
Potenzial Index, PAI). Sul piano delle competenze genitoriali, la funzione di accudimento appare limitatamente documentata al in quanto, sebbene emerga un desiderio di Pt_4
assunzione di responsabilità, rimane dubbia l'effettiva capacità di riconoscere soprattutto rispondere efficacemente non solo ai bisogni che siano logici dei figli, ma anche quelli relativi allo sviluppo cognitivo, emotivo e morale;
la funzione normativa viene spesso svolta con un atteggiamento comprensivo e con l'uso di termini adeguati all'età dei figli, ma da nessuna risposta si desume la consapevolezza di utilizzare delle strategie educative che motivino i figli ad aderire alle regole con valore protettivo;
la funzione affettiva appare insufficiente, essendo carente il riconoscimento della dimensione emotiva e poco presente una modulazione nei comportamenti genitoriali che tenga conto della storia e dei feedback dei figli. La soluzione ai problemi appare: (a) nei casi di figli infanti, parzialmente adeguata poichè, benché si riconosca l'importanza di capire le motivazioni sottese alle situazioni (es. “devo cercare di capire perché il bambino fa così”), l'analisi dei problemi è povera di contenuti che riflettono gli elementi critici da valutare per prendere le decisioni;
(b) nei casi di figli adolescenti, spesso carente rispetto all'identificazione dell'influenza dei modelli familiari e sociali sul comportamento dei figli e rispetto al riconoscimento dell'importanza di adattare il proprio stile educativo al loro temperamento e ai loro vissuti.”. Quanto sopra appare pienamente compatibile con le caratteristiche personologiche riscontrate nel corso degli incontri protetti svolti con la minore, cui l'uomo si presentava puntualmente accompagnato dal suo avvocato, ove si evidenziava come “inizialmente la minore abbia manifestato forti resistenze, bloccandosi e scoppiando in un pianto disperato non appena vedeva il padre che solo dopo un po' di
15 tempo è riuscito ad avvicinarsi alla figlia. Si evidenzia come, sebbene il sig. CP_3
giungesse in struttura portando dei piccoli giochi e doni per la bambina, questi non riuscisse a condividerne l'utilizzo con la minore la quale, dal canto suo, ha continuato a rifiutare di rimanere sola con il padre. Si è rilevata l'incapacità di iniziativa del sig.
nel cercare di contenere le reazioni di pianto della minore, reazioni alle quali CP_3
questi non sa dare una spiegazione al di fuori del possibile trauma subito dalla minore allorchè fu prelevata dall'abitazione dal SS”. Va ricordato quindi come la relazione trasmessa dalla Comunità riportasse come né il , né la in occasione CP_3 Pt_5
delle visite in comunità alla figlia avessero “manifestato reale interesse per aspetti rilevanti dello sviluppo cognitivo, fisico e psicologico della minore avvenuto in questo lasso di tempo in cui sono stati distanti”; veniva riscontrata infatti in entrambi una totale mancanza di curiosità per le abitudini alimentari di per i suoi giochi preferiti, per Per_1
i progressi fatti. Il risultava dunque incapace di interagire con la figlia e CP_3
sembrava non avere alcuna confidenza con la minore, la quale, per quanto riferito, nel periodo trascorso nella casa paterna, siccome dichiarato dalla stessa era Pt_5
accudita sostanzialmente dalla madre dello stesso, sig.ra ”. CP_5
Con il terzo motivo contesta la mancata valorizzazione dei nonni Parte_1
paterni ossia di esso e della moglie disponibili – a suo Parte_1 CP_5
dire - ad occuparsi della bambina ( “ha errato il Tribunale a ritenere il sig. Parte_1
e la moglie, la signora non idonei all'affidamento della nipote in
[...] CP_5
quanto tale valutazione si fonda su un dato di fatto errato e su una valutazione psicologica inadeguata ed inattendibile;
gli stessi hanno sempre supportato il figlio nella crescita della piccola Gli stessi Servizi Sociali di Augusta CP_3 Persona_1
nella relazione del 26.04.2021, aggiornando il Tribunale circa le condizioni dell'abitazione dei coniugi , dopo aver accertato lo stato di ordine e Parte_7
pulizia della casa, dove solo qualche mese prima abitava la bambina hanno così concluso”).
Il motivo è infondato essendo emerso inequivocamente sia l'assenza di significativi legami con la minore sia, ancor più a monte, importanti carenze nelle competenze accuditive in capo all'appellante.
Quanto al primo profilo invero osservato che la giurisprudenza in ordine alla
16 possibilità che la disponibilità dei parenti entro il 4° grado a prendersi cura del minore mediante affido faccia escludere lo stato di abbandono richiede la presenza necessaria di rapporti significativi. Così tra tante Cass. n. 17 luglio 2009, n. 16796; 9 maggio 2002, n.
6629; 8 agosto 2002, n. 11993), secondo cui non è idonea ad escludere lo stato di abbandono la disponibilità di un parente entro il quarto grado a prendersi cura del minore ove non preesistano rapporti significativi. La "ratio" di tale principio (che trova riscontro oltre che nell'art. 11 anche nella L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15) deve rinvenirsi nella scelta del legislatore di dare rilievo preferenziale alla crescita del minore nell'ambito della sua famiglia di origine, comprensiva (secondo la disciplina dettata dalla L. n. 184 del
1983) dei parenti sino al quarto grado, quando i genitori non siano in grado di farvi fronte, nei limiti in cui ai rapporti di sangue corrispondano relazioni affettive in atto, le quali abbiano creato un legame del parente con il minore del quale sia giustificato, nel suo interesse, il mantenimento, anche al fine - eventuale e auspicabile - del pieno recupero del rapporto con i genitori, preferendosi solo in mancanza il ricorso all'istituto dell'adozione.
Tornando quindi al caso in esame, non risultano elementi idonei ad inferire la presenza di un legame significativo tra la minore ed il nonno, considerato che la bambina
è stata allontanata dalla casa familiare quando aveva solo un anno e mezzo, allorché è stata rilevata la già descritta situazione carenze nella cura. A ciò si aggiunga che sebbene il dichiari essere affiancato dalla moglie questa è invece rimasta CP_3 CP_5
assente nel processo non avendo espresso la volontà di condividere il progetto affettivo ipotizzato dal marito facendolo proprio con un corrispondente atto d'appello.
Quanto al secondo profilo. La sentenza ha ben evidenziato le carenze nella capacità di accudimento in capo all'appellante, carenze sulle quali non è necessario soffermarsi oltre tenuto conto dell'accertata assenza di un legame significativo tra nonno e nipotina.
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Sorte identica merita l'appello di laddove con un motivo Controparte_1
d'appello sostanzialmente unico, la stessa lamenta che le valutazioni negative che la riguardano non sarebbero state attuali bensì risalenti. E ciò, in particolare, non avendo – si sostiene – il tribunale per Minorenni di Catania tenuto conto della relazione dell'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Ciminna del 3.04.2023 dalla quale risulta “che dai
17 colloqui effettuati, dalle visite domiciliari e dalle indagini svolte è emerso che: la signora vive a casa dei genitori in un appartamento pulito, in ordine e Controparte_1 completo nell'arredamento. Nella camera di quest'ultima è presente un lettino e dei giocattoli per ospitare la bambina. A seguito del decesso della nonna è presente una ulteriore camera da letto già arredata per ospitare e la piccola CP_1 Persona_1
La madre ha riferito che sarebbe felicissima se, un giorno, la bambina potesse vivere con lei”.
L'appello è infondato, si diceva, se non altro alla luce del supplemento di indagine svolto da questa Corte. Invero i cc.tt.u. prof. e dott. Persona_6 Persona_7
con relazione del 13.11.2024, adeguatamente motivata e peraltro non contestata dalla
(che non ha partecipato nemmeno alle ultime udienze ivi compresa quella di Pt_5 discussione), hanno accertato che l'appellante non ha nelle more posto in essere alcune serio tentativo rivisitazione delle proprie responsabilità mantenendo pensieri di persecuzione, ed un atteggiamento di delega all'esterno (con un umore soggetto ad oscillazioni rapide e polarizzate). Nella Relazione di legge tra l'altro. “ Controparte_1
ha intrapreso un percorso di cambiamento, sta ricostruendo la sua vita, sembra
[...]
avere le idee più chiare sul proprio futuro;
a fronte di queste evidenze positive, tuttavia, messa di fronte ad un piano di realtà, si mostra del tutto incapace di comprendere tanto sul piano cognitivo quanto su quello emotivo, le implicazioni connesse ad un ipotetico rientro di nella sua famiglia biologica. Dal punto di vista cognitivo, argomenta che Per_1
l'adattamento ad una nuova famiglia è solo un problema di tempo;
inoltre, essere la madre biologica di fatto la abilita ad essere adeguata e automaticamente riconosciuta come tale dalla figlia. Sul piano emotivo, si riscontra un'assoluta incongruenza tra le emozioni e i sentimenti dichiarati spesso con rabbia e la reale partecipazione emotiva, del tutto assente. Più volte messa di fronte alle possibili conseguenze di questo procedimento di rivalutazione – che potrebbe produrre un evidente scompenso nella vita di che in cinque anni di vita, solo nell'ultimo anno ha potuto sperimentare la vita Per_1
familiare, fatta di relazioni di cura, di affetto, di positive routine che danno stabilità e sicurezza – minimizza e ritiene assolutamente irrilevante tale argomentazione. La centratura del discorso durante tutti i colloqui e da parte di tutti i partecipanti (madre e nonni) è esclusivamente sul loro bisogno di essere rispettivamente madre e nonni,
18 sull'ingiustizia nell'essere stati privati di tale opportunità, sul dubbio operato di tutti i professionisti che a vario titolo sono intervenuti nel corso del procedimento, senza minimamente (a) assumere una prospettiva differente, né mettersi nei panni di (b) Per_1
mettere in discussione se stessi chiedendosi quali eventi e quali responsabilità li hanno condotti alla corrente situazione. Del resto, l'esito delle valutazioni psicodiagnostiche, che sostanzialmente confermano quanto già riportato nella precedente CTU, conferma una struttura di personalità fortemente nevrotica caratterizzata da oscillazioni rapide e polarizzate dell'umore, impulsività reattiva e marcate tendenze aggressive. Inoltre, sono presenti pensieri di persecuzione, un atteggiamento di delega all'esterno e conseguente deresponsabilizzazione rispetto alle decisioni che riguardano direttamente la propria vita, la difficoltà a rimanere tranquilla di fronte ai cambiamenti con conseguente gestione inefficace delle situazioni nuove e impreviste. Si evidenzia una generale tendenza ad agire e a pensare in modo rigido, senza accettare punti di vista diversi dai propri e imponendo il proprio punto di vista, ritenendole sempre il migliore. Il funzionamento relazionale appare dicotomico: a tratti può essere percepita come empatica e coinvolgente, mentre in altri momenti come sensibile, permalosa e intransigente, come denotato anche dalla tendenza a sentirsi facilmente trattata ingiustamente dagli altri. Se a ciò associamo anche un completo disconoscimento di un assetto giuridico-istituzionale che regola il funzionamento di una comunità democratica, il rifiuto dei valori di convivenza civile e della scienza come fonte di informazioni attendibili a regolare la vita e garantire il benessere delle persone, possiamo concludere confermando che la famiglia CP_1
nelle persone di e dei suoi genitori, e CP_1 Controparte_2 [...]
, non presentano le caratteristiche adeguate a garantire una crescita Parte_2
armonica e serena della piccola del resto, ha intrapreso un percorso di Per_1 Per_1
costruzione dei legami attaccamento con la famiglia affidataria in senso funzionale ad una crescita adeguata, ( …) non sembra avere alcun ricordo cosciente della vita precedente alla casa-famiglia, che nei suoi racconti è l'unica esperienza relazionale significativa, oltre a quella attuale”.
I cc.tt.uu., quindi, concludono affermando: “Per quanto sopra detto è possibile concludere che nonostante la signora abbia compiuto un Controparte_1
percorso maturativo, rimane ancora in una situazione immatura che richiede ulteriori
19 sforzi trasformativi. La mancata elaborazione dei vissuti traumatici non le permette di sviluppare percorsi di crescita salutari, ma la spinge impulsivamente con una labilità emotiva infantile a richiedere aggressivamente la figlia senza riuscire a comprendere il percorso di risanamento dei traumi che la bambina sta tentando di sviluppare nella nuova famiglia, lontano da quegli ambienti e da quelle figure che sono state la causa dei suoi precoci traumi infantili. Allo stesso modo i nonni materni non hanno per niente elaborato i vissuti traumatici della figlia e della nipote e quanta importanza possa avere avuto la loro assenza nei momenti critici della vita della figlia e della nipote per le difficoltà che avevano nell'interfacciarsi con la famiglia . Anche loro come la CP_3
figlia non riescono a comprendere quali sono i bisogni prioritari della nipote. Un lavoro di sensibilizzazione e di maturazione di tutto ciò, sia per la madre che per i nonni richiederebbe tempi che non sono confacenti ai bisogni della minore”.
Per concludere, va dato atto che nel presente grado d'appello ai fini della ricostruzione del contesto relazionale della minore e per meglio comprenderne i suoi bisogni e le eventuali criticità sono stati sentiti gli affidatari che vivono con la bambina dal mese di novembre
2023 (nel verbale dell'udienza del 23.05.2025 si legge “la bambina, fin da quando ci è stata affidata, ha dimostrato di avere un carattere solare, socievole e una buona capacità di adattamento. La bambina non ha mai avuto problemi durante il sonno;
non ha problemi nemmeno nel mangiare, tranne qualche normale capriccio. Nel primo periodo dell'affido, la bambina, essendo stata allontanata dalla comunità dove aveva vissuto per tre anni, ha avuto degli iniziali problemi di adattamento e ha manifestato qualche segno di ribellione al suo nuovo menage. Questi problemi si sono via via attenuati e adesso sono scomparsi. Capita che la minore ci racconti di momenti passati in comunità, ricordando episodi piacevoli, anche se – data l'età – ce li espone in modo confuso. La maestra dice che la bambina è vivace. Ha dei buoni rapporti con i suoi compagnetti ( …):
La bambina non ha ricordi dell'infanzia, genericamente ha fatto qualche allusione al perché si trovasse qui ora e dove si trovasse in precedenza, partendo da una bambola in stato di gravidanza. La bambina sta anche molto bene con mio padre e con la madre di mia moglie. Non abbiamo mai ricevuto richieste o contatti da parte di parenti della bambina …). Audizione che ha confermato le conclusioni della c.t.u. laddove si è affermato che ha trovato una relazione efficace con figure genitoriali in grado di Per_1
20 prendersi cura di lei, ma anche spazi e tempi per manifestare i suoi bisogni e vederli accolti, per apprendere i modi della convivenza civile nei diversi ambienti di vita (casa, scuola, famiglia allargata, gruppo dei pari), pur con le regressioni e progressioni che caratterizzano l'esperienza dell'affido. “I genitori affidatari, non senza difficoltà, sono consapevolmente impegnati in un percorso di costruzione di una nuova famiglia e di nuove significative relazioni e aperti a richiedere il supporto professionale per se stessi e per . Per_1
Ritiene in conclusione la Corte che, sulla base degli elementi sopra evidenziati e di tutti quelli esposti nella sentenza di primo grado, vada confermata la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di , essendo conforme all'interesse della stessa Per_1
interrompere i legami con la famiglia di origine, e risultando mancante un gruppo parentale che abbia avuto rapporti coi bambini idoneo a sostituirsi ai genitori. Anche tenuto del nuovo contesto familiare in cui la minore si trova ben inserita, è certamente nell'interesse della minore che sia confermato il suo stato di Persona_1
adottabilità.
In considerazione della natura della controversia e della delicatezza delle questioni trattate, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u. del presente grado vanno poste a carico di nel Controparte_1
cui interesse e sulla cui sollecitazione è stata disposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sugli appelli proposti da avverso la sentenza depositata il 17/07/2023, il Tribunale per i Minorenni di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
dichiara inammissibile l'appello proposto da . Controparte_3
Compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, l' 11/06/2025.
21 IL PRESIDENTE ESTENSORE
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