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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3361/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3361/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in alla via Napoli n. 8, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Gabriele GARZIA (c.f.: ; pec: , C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso la sede burocratico/legale dell' sita in alla Via CP_1 Pt_1
Napoli 8;
-OPPONENTE-
CONTRO
(P: IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante p.t, corrente in Ostuni (BR), alla via Martiri di Kindu
n. 97, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gianfreda (c.f. ; pec: C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 prefato suo difensore sito in alla via Achille Grandi n. 2/A; Pt_1
- OPPOSTO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.11.2024 ritualmente notificato in pari data, la CP_1 proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 06.11.2024 dalla società in forza del quale quest'ultima, Controparte_3 giusta D.I. esecutivo n. 2146/2024 del G.d.P. di Brindisi, le intimava il pagamento della somma di Euro 9.270,00 oltre interessi legali e dell'ulteriore somma di Euro 712,50 per spese e competenze legali oltre accessori di legge del procedimento monitorio, nonché il pagamento delle spese e competenze legali dell'atto di precetto.
Con il libello introduttivo, l'opponente lamentava la violazione del termine dilatorio CP_1 contemplato in favore delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 (conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30), e chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 06.11.2024, con condanna della convenuta al pagamento delle spese
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e competenze di lite.
Con decreto del 03.12.2024 la causa veniva assegnata a questo Giudice, che, con decreto del
15.01.2025, concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione del 26.03.2025 concedendo alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa depositata il 13.01.2025, si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta
per ivi asserire la non applicabilità e la Controparte_3 non operatività del termine dilatorio contemplato dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 con riguardo Cont agli atti di precetto nei confronti delle in quanto Enti Pubblici Economici e per ivi richiedere, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente e, nel merito il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'attrice alle spese e competenze di lite.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza dell'11.09.2025, questo Giudice, preso atto degli atti difensivi depositati dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la incamerava per la decisione senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dall'attrice è fondata e va pertanto accolta, per le ragioni che quivi di seguito si espongono.
1. In via preliminare
Con riguardo all'azione proposta dall'opponente incentrata sull'unica doglianza della violazione del termine dilatorio, contemplato in favore delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, questo Giudice ritiene opportuno evidenziare che, a prescindere dal nomen iuris di “opposizione ex art. 617 c.p.c. “attribuito dall'attrice al suo libello introduttivo, quest'ultimo debba essere inquadrato e qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c, nel caso di specie, da ritenersi comunque ritualmente proposta.
Ciò, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte che, sull'argomento, ha chiarito che l'art. 14 del D.L. 31/12/96 n. 669 (conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30) e succ. modifiche - nel disporre <le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto>> - contempla una sorta di “sospensione legale” del diritto del creditore di procedere esecutivamente in danno della pubblica amministrazione. Ragion per cui l'opposizione avverso il precetto intimato prima della scadenza del termine dilatorio dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (così come modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000), integra una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e dunque un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (cfr.
Cass. Cass. Civ. Sez. Lav. 26.02.2010, n.4802; Cass. Civ. 26.03. 2009 n. 7360; Cass. Civ. 11 07.
2007 n. 15469; Cass. Civ. 28.02.2006 n. 4507; Cass. Civ. 20.09. 2006 n. 20330Cass. Civ.
14.10.2005 n. 19966; Cass. Civ. 16.11.2005 n. 23084).
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Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondato l'assunto di parte opposta di presunta
“avvenuta cessazione della materia del contendere”, a dire della stessa, scaturente dalla Cont sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell' verificatasi in corso di causa anche a seguito della concessa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto di cui al decreto di questo Giudice del 15.01.25, essendo medio tempore ormai trascorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, invocato dall'attrice quale unica CP_1 doglianza della spiegata opposizione.
Sul punto, infatti, giova richiamare il dictum della Suprema Corte secondo cui: << la
“cessazione della materia del contendere” presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al Giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il Giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in un'eventuale valutazione dell'interesse ad agire. Ne consegue che il rilievo del fatto sopravvenuto potrà comunque dar luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per il profilo sopravvenuto all'esperimento dell'azione giudiziale>> (cfr. Cass. 26.05.2021, n. 14629).
Nel caso di specie, le parti, lungi dal darsi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottoporre a questo Giudice conclusioni conformi in tal senso, nei loro atti difensivi e nelle rispettive deduzioni in udienza, sono rimaste ancorate alle rispettive posizioni difensive, ciascuna reiterando le domande originariamente formulate in atti, da ultimo in sede di udienza del 11.09.2025, in cui la medesima parte opposta concludeva per il “rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite”.
A tanto deve aggiungersi che, in ordine al principio della sussistenza del concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sino alla data della pronuncia, la Suprema Corte, in numerose pronunce, ha “mitigato” detto principio con precipuo riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., giungendo a statuire che <anche nell'ipotesi che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, allorché il giudizio di opposizione sia ancora pendente, con riguardo a detto giudizio, costituente una “parentesi di cognizione innestata nel processo esecutivo attraverso l'opposizione” non può configurarsi una “cessazione della materia del contendere”, né la “sopravvenuta carenza d'interesse ad agire” >> (cfr. Cass. Civ. 16.01.2025,
n. 1042 conforme a Cass. n. 31085/2023). Sempre sull'argomento, afferma la Corte che << tanto discende dalla stessa morfologia del processo esecutivo e dalle caratteristiche strutturali e funzionali degli incidenti di cognizione che vi si innestano, in quanto è evidente che, se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento e ciò determinasse sic et simpliciter la
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superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti, ne discenderebbe, da un lato, la negazione stessa del diritto di azione costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost. e, dall'altro, l'attribuzione al Giudice dell'esecuzione di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del Giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni. Ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria>> (cfr. Cass. Civ. 16.01.2025, n. 1042; Cass. Civ. n. 31085/2023).
Orbene, alla luce del sopra richiamato orientamento della Suprema Corte, nel caso di specie,
è quantomai evidente che, in assenza di un accordo tra le parti atto a definire bonariamente la controversia oggetto del presente giudizio, non può ritenersi sussistere la fattispecie della
“cessazione della materia del contendere”, né quella della “sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'opponente”. Tanto anche in considerazione del fatto che, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento della somma intimata con l'atto di precetto notificato il 06.11.2024
(che avrebbe determinato il venir meno dell'interesse della creditrice all'efficacia del precetto), la medesima opponente conserva ad oggi l'interesse ad ottenere la pronuncia decisoria, quale portatrice dell'interesse attuale e concreto, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione e declaratoria di nullità /inefficacia del suindicato atto di precetto del 06.11.24, di ottenere che la creditrice, al fine di procedere in executivis nei suoi confronti, provveda alla rituale notifica di un nuovo atto di precetto.
2. Nel merito
Deve osservarsi innanzitutto che, nel caso di specie, è dato di fatto pacifico ed incontestato tra le parti che la notifica dell'atto di precetto avveniva in data 06.11.2024 contestualmente alla notifica del titolo esecutivo (D.I. n. 2146/2024 del G.d.P. di Brindisi).
Ne discende che, nel merito, la querelle tra le parti sottoposta alla valutazione di questo
Giudice è circoscritta alla questione di diritto dell'applicabilità ed operatività del termine dilatorio dei 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, contemplato in favore delle
“amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici” dall'art. 14 del D.L. 31/12/96 n.
669 (conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000), agli atti di precetto nei confronti delle Controparte_4 Cont Questione strettamente correlata a quella della natura delle e della riconducibilità delle stesse alla categoria delle "amministrazioni dello Stato", oppure, a quella degli "enti pubblici non economici" a cui fa espresso riferimento il citato art. 14 del D.L. 31/12/96 n. 669, oppure, infine, alla categoria degli “enti pubblici economici”, questi ultimi non rientranti nell'ambito di applicazione del termine dilatorio in questione come delineato dalla norma in esame.
Sull'argomento, deve osservarsi che l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che
"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
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economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le Aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300>>.
Ragion per cui, in linea di principio, le Aziende Sanitarie rientrano fra le “amministrazioni pubbliche” , il che però non esclude del tutto che esse possano essere “enti pubblici economici”.
Peraltro, non vi sono disposizioni normative che depongano univocamente in questo senso.
Infatti, se è vero che l'art. 3 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, invocato dai sostenitori Cont della natura di “ enti pubblici economici” delle nel testo ratione temporis applicabile, dispone che : <Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art.
4. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni
Regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica>>.
Risponde, parimenti, al vero che la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia imprenditoriale non determinano, di per sé stesse, la natura di “ente pubblico economico” di una
Pubblica Amministrazione, posto che a nulla rileva che la loro organizzazione e funzionamento siano regolati con un atto aziendale di diritto privato, avendo questo una valenza meramente interna.
Peraltro, come statuito dalla Suprema Corte, anche un “ente pubblico non economico” ben può svolgere un'attività imprenditoriale (cfr. Cass 9.10.2015, n. 20314).
Ragion per cui, a parere di questo Giudice, la valutazione volta a stabilire se un ente pubblico possa qualificarsi come “economico” o “non economico” deve essere compiuta alla stregua dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte sull'argomento di cui alla pronuncia n. 6750/1988 secondo cui <sono “enti pubblici economici” solo quelli con riguardo ai quali è possibile riscontrare l'esercizio di un'attività di produzione di beni o servizi, analoga a quella di un comune imprenditore, con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi>> (cfr. Cass.S.U. 12.12.1988 n. 6750), nonché alla successiva pronuncia n. 15661/2006 secondo cui: << detta indagine deve tenere presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'Ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa. Pertanto, è un ente pubblico non economico quello che abbia, prevalentemente, scopi e modalità operative che trascendano l'attività meramente imprenditoriale e che operi avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli enti pubblici di riferimento, sicché i costi dell'attività sono prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica>> (cfr. Cass. S.U. 11.07.2006 n. 15661).
Sulla base delle sopra riportato dictum, la stessa Suprema Corte ha chiarito che: <un ente pubblico quale un “consorzio tra Comuni costituito ai sensi del R.D. n. 383 del 1934” – deve ritenersi ente pubblico economico se produce, per legge e per statuto (e, quindi, in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno
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tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore. Differentemente se detto consorzio tra Comuni può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato
e degli enti consorziati diversi dai corrispettivi ottenuti, il medesimo integra un ente pubblico non economico, anche a prescindere dall'utilizzazione concreta o meno di tali finanziamenti pubblici
-> (cfr. Cass. S.U. 20.10.2000, n. 1132 del). Cont Tanto chiarito, ai fini della valutazione in questione, deve osservarsi che le svolgono, per legge o statuto, un'attività di erogazione di beni e servizi, sostenendosi sotto il profilo economico/finanziario non esclusivamente con i loro proventi, ma anche mediante il ricorso ai finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni dello Stato, differentemente dalle imprese aventi scopi esclusivamente imprenditoriali. Cont Peraltro, neppure, il c.d. “regime proprietario” delle può essere indice della loro natura di enti pubblici economici, in quanto l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 229/1999 recita :<Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830 comma 2 c.c.. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti all'art. 828 comma 2 c.c.>>.
Trattasi, dunque, di un regime giuridico diverso da quello ordinario di un imprenditore privato.
Sulla base delle predette osservazioni, la Suprema Corte, nelle sue più recenti pronunce n. 4361 del 23.02.2010, n. 26113 del 27.09.2021 e, da ultimo, n. 34048 del 18.11.2022, , sul presupposto che le rientrino fra gli “enti pubblici non economici", ha Controparte_4 affermato l'applicabilità in favore delle stesse del termine dilatorio di 120 gg. dalla data di notifica del titolo esecutivo di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96 (conv. in L. 28 febbraio 1997, modificato dall'art. 147 della L. n. 388/2000).
In particolare, nelle suindicate sentenze n. 26113 del 27.09.2021 e n. 34048 del 18.11.2022, peraltro, la Suprema Corte ha ben messo in luce come le norme del D.Lgs. n. 502 del 1992, più volte modificato nel corso del tempo e le norme del D.Lgs. n. 165 del 1991 - disciplinanti Cont l'organizzazione, il funzionamento e gli scopi delle - confermassero che, nella specie, si era di fronte ad enti pubblici che dovevano ispirare la loro attività a criteri economici, pur essendo, tuttavia, fatta salva la responsabilità ultima della finanza pubblica, intesa quale debitrice di ultima istanza.
Per le ragioni innanzi esposte, questo Giudice ritiene di condividere il predetto più recente e maggioritario orientamento di legittimità che qualifica le aziende sanitarie locali quali “enti pubblici non economici” a cui deve ritenersi applicabile il termine dilatorio ex art. 14 D.L. n.
669/96 e succ. modifiche oggetto dell'odierna querelle tra le parti.
Tanto anche in considerazione del fatto che le pronunce della Suprema Corte, solo in apparente contrasto con il predetto orientamento prevalente (ossia le sentenze n. 2031 del
30.01.2008 e n. 11088 del 20.05.2014) - invocate dalla difesa della società opposta a sostegno Cont dell'assunto della non applicabilità alle del termine dilatorio in questione - non prendono
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Cont posizione sulla natura giuridica delle attuali Esse si limitano a dare semplicemente atto delle intervenute modifiche normative intervenute e del dibattito giurisprudenziale al quale dette novelle hanno dato origine, trattando il solo aspetto della “gestione del loro personale con atti di natura privata”, profilo quest'ultimo che, comunque, di per sé non esclude la qualificazione delle quali “enti pubblici non economici”. Controparte_4
Esse, invece, omettono di affermare espressamente la natura di “enti pubblici economici” delle Cont
Peraltro, ritiene questo Giudice che - anche ove si volesse sposare il meno convincente assunto Cont secondo cui le rivestirebbero la qualità di “enti pubblici economici” - dovrebbe comunque tenersi conto, oltre che del loro ricorso economico ai finanziamenti provenienti dalle
Amministrazioni dello Stato nell'esercizio della loro attività aziendale, anche e soprattutto del fatto che le stesse, sebbene dotate di autonomia economica e gestionale, svolgono come funzione prevalente quella primaria dell'erogazione di servizi pubblici di natura sanitaria ed assistenziale, scopo pubblicistico istituzionale, che certamente prevale sul criterio di tendenziale pareggio tra Cont costi e ricavi. Pertanto, le hanno prevalente funzione non commerciale, sicché rientrano nel novero degli “enti non commerciali” ex art. 87 D.Lgs. n. 917/86, come chiarito dall'ordinanza della Suprema Corte Sez. Trib. del 15.02.2019, n. 4593 che, benché pronunciata in materia di Cont esenzione IMU, deve ritenersi significativa in ordine alla qualificazione giuridica delle Cont Ragion per cui, ritiene questo Giudice che, anche qualificando le quali “enti pubblici economici non commerciali”, in favore delle stesse opererebbe comunque il termine dilatorio di
120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo contemplato dall'art. 14 D.L. n. 669/96 e succ. modifiche. Ciò, in virtù di un'interpretazione estensiva o analogica di detto disposto normativo, ma anche nell'ottica di un'esegesi costituzionalmente orientata, a cui l'attività del giurista deve sempre tendere e che, nel caso di specie, sia rispettosa del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.; principio da cui consegue il divieto di trattamento differenziato di situazioni giuridiche similari.
Tanto vieppiù ove si consideri che il disposto normativo di cui al citato dall'art. 14 D.L. n.
669/96 e succ. modifiche si inserisce in una sorta di “sottosistema”, ossia quello dell'esecuzione forzata nei confronti della P.A.; minisistema, riguardante appunto tutte le esecuzioni contro pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici, che, non solo risponde ad un chiaro privilegio legale per le pubbliche amministrazioni, ma che si pone quale lex posterior specialis rispetto alle disposizioni del codice di rito alle quali implicitamente deroga.
Va dunque accolta l'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato il CP_1
25.11.2025, da inquadrarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
06.11.2024 unitamente e contestualmente al titolo esecutivo, in violazione del termine dilatorio contemplato dall'art. 14 D.L. n. 669/96 e succ. modifiche da ritenersi applicabile ed operante in favore dell'opponente, per tutte le ragioni esposte in precedenza.
3. Sulle spese di lite.
In ragione della complessità della questione di diritto trattata che ha ingenerato un vivace
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dibattito giurisprudenziale noto agli operatori del diritto, nonché in ragione dell'avvenuto
“affievolimento” dell'interesse dell'opponente che, benché attualmente sussistente come già esposto in precedenza, può ritenersi medio tempore attenuato dalla concessa inibitoria dell'efficacia dell'atto di precetto opposto e dal decorso del tempo, questo Giudice ritiene equo e di giustizia, nel caso di specie, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite, in conformità all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Tanto anche tenuto conto della ratio logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione
n. 77/2018, che ha dichiarato <l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”>>.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione come proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficace l'atto di precetto notificato in data 06.11.2024 dall'opposta società nei confronti dell' ; Controparte_3 CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 23 Settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Andrea
Iacobbe funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
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