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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1042/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Barra del Foro di Lecco
e
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Barra del Foro di Lecco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Nesso, in data 21.10.2000 (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Nesso - anno 2000, atto n. 8, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 18.12.2012, omologato con decreto del Tribunale di Como del 16.1.2013
con i seguenti FIGLI:
- nato il [...], maggiorenne ma NON economicamente indipendente Per_1
- nato il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente Per_2
1 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 16.4.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Bellagio (CO), Via Al Crotto 26, resta assegnata alla signora Pt_1 che continuerà ad abitarla insieme con i figli , maggiorenne ma non ancora
[...] Per_1 economicamente autosufficiente, e maggiorenne ed economicamente indipendente, finché Per_2 sussisteranno i presupposti di legge per l'assegnazione.
2) Il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario del figlio , versando alla signora CP_1 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00. Detto importo verrà Parte_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà dovuto fino all'indipendenza economica del figlio con la possibilità di sospensione dei versamenti nel momento in cui dovesse raggiungere Per_1
l'indipendenza economica, secondo concorde valutazione dei genitori.
3) Con riferimento alle spese di natura straordinaria per il figlio , i genitori ritengono che spetti Per_1 al figlio ogni scelta da sostenere per la propria vita, compatibilmente con le condizioni economico- patrimoniali familiari. Spetterà quindi ad l'onere di richiedere il preventivo consenso ad Per_1 entrambi i genitori, quando necessario, e ottenere la disponibilità di ciascuno a sostenere i relativi oneri.
Quanto alle spese per l'università frequentata da , saranno sostenute dal padre per il 70% e Per_1 dalla madre per il 30%.
4) Il signor si impegna a sostenere in via esclusiva le spese legali del presente Controparte_1 procedimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 21.10.2000, in Nesso (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nesso - anno
[...]
2000, atto n. 8, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nesso, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bellagio, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Barra del Foro di Lecco
e
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Barra del Foro di Lecco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Nesso, in data 21.10.2000 (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Nesso - anno 2000, atto n. 8, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 18.12.2012, omologato con decreto del Tribunale di Como del 16.1.2013
con i seguenti FIGLI:
- nato il [...], maggiorenne ma NON economicamente indipendente Per_1
- nato il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente Per_2
1 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 16.4.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Bellagio (CO), Via Al Crotto 26, resta assegnata alla signora Pt_1 che continuerà ad abitarla insieme con i figli , maggiorenne ma non ancora
[...] Per_1 economicamente autosufficiente, e maggiorenne ed economicamente indipendente, finché Per_2 sussisteranno i presupposti di legge per l'assegnazione.
2) Il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario del figlio , versando alla signora CP_1 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 900,00. Detto importo verrà Parte_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà dovuto fino all'indipendenza economica del figlio con la possibilità di sospensione dei versamenti nel momento in cui dovesse raggiungere Per_1
l'indipendenza economica, secondo concorde valutazione dei genitori.
3) Con riferimento alle spese di natura straordinaria per il figlio , i genitori ritengono che spetti Per_1 al figlio ogni scelta da sostenere per la propria vita, compatibilmente con le condizioni economico- patrimoniali familiari. Spetterà quindi ad l'onere di richiedere il preventivo consenso ad Per_1 entrambi i genitori, quando necessario, e ottenere la disponibilità di ciascuno a sostenere i relativi oneri.
Quanto alle spese per l'università frequentata da , saranno sostenute dal padre per il 70% e Per_1 dalla madre per il 30%.
4) Il signor si impegna a sostenere in via esclusiva le spese legali del presente Controparte_1 procedimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1 in data 21.10.2000, in Nesso (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nesso - anno
[...]
2000, atto n. 8, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nesso, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bellagio, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
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