TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/05/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
N. 17/2025 R.P.U.
Il Tribunale di Lamezia Terme, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice rel./est. nel processo n. 17/2025 R.P.U., su ricorso presentato da:
C.F. REA RM-1612099) in qualità di Parte_1 P.IVA_1
mandataria di (Partita IVA e C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
CREDITORE per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(Partita IVA e CF: Controparte_1 P.IVA_3
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Maida in Località Casetta, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Zanotti Bianco, n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Giacobbe ( , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti;
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 14.3.2025 ha adito il Tribunale in Parte_2
intestazione evidenziando che, a seguito di contratto di cessione del 20.12.2017 stipulato con Monte dei Paschi di Siena, la ricorrente è divenuta creditrice della della complessiva somma di € Controparte_1
1.320.823,67, derivante da saldo debitore del finanziamento n. 741561699 del
28.07.2010 con cui la cedente aveva concesso alla odierna resistente, CP_1
l'importo di € 1.450.000,00 (rinegoziato in data 15.10.2014).
1 Ha precisato la ricorrente che la debitoria è stata confermata anche all'esito della
CTU espletata nel giudizio pendente dinanzi l'intestato Tribunale, NRG 448/2017, di opposizione al decreto ingiuntivo 15/2017 del 13/01/2017 ottenuto dalla originaria creditrice in danno della mutuataria e dei garanti, da cui il saldo debitore del rapporto in risulta essere pari ad € 1.211.231,20.
Ha dedotto, quindi, l'istante che il mancato pagamento delle somme indicate rappresenta in modo del tutto palese lo stato di insolvenza della Controparte_1
e, conseguentemente, ha chiesto l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della società suddetta.
Il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla controparte, a cura della Cancelleria, in data 19.3.2025.
Con comparsa del 3.4.2025 si è costituita la Controparte_1
eccependo:
[...]
- la mancata comunicazione della cessione del credito da parte della CP_2 all'odierna ricorrente e la pendenza di un giudizio con la prima per l'accertamento del credito vantato;
- il difetto di legittimazione di Parte_2
- il difetto di rappresentanza di che agisce per il Parte_1
recupero del credito in nome e per conto di poiché Parte_2
riservato ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Nel contempo, detta società, ha domandato “un congruo termine per aderire alla legge sul sovraindebitamento o ristrutturazione dei debiti di impresa, che in caso di concessione del termine sarà depositata in questa stessa procedura al fine di risanare la propria posizione debitoria senza incorrere nell'apertura dello stato di liquidazione giudiziale”.
In data 4 aprile 2024 la ricorrente ha depositato delle memorie con cui ha chiarito che:
- con contratto di cessione del 20 dicembre 2017 ha Parte_2
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge 130 del 30 aprile
1999, da un insieme di crediti, con notizia datane mediante CP_2
pag. 2 di 10 pubblicazione di Avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, depositato in atti (cfr. doc. 13).
- con la pubblicazione dell'avviso in G.U. la cessione è divenuta opponibile erga omnes, senza necessità di notifica ai singoli debitori ceduti;
- la non ha svolto alcuna attività finanziaria, né le altre Parte_1 attività di controllo riservate al cd. iscritto nell'Albo ex art. Controparte_3
106 TUB, avendo svolto mera attività di recupero forzoso del credito.
Ha concluso, infine, eccependo la decadenza di parte resistente rispetto alla richiesta di concessione di un termine “per aderire ad una procedura di sovraindebitamento”, ed insistendo per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, anche alla luce del grave stato di insolvenza Controparte_1 di questa, reso manifesto dagli ingenti debiti maturati nei confronti dell'erario (per oltre 2 milioni e mezzo di euro).
All'udienza del 15 aprile 2025 dinnanzi al GD le parti presenti si sono riportate ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, preliminarmente il Collegio evidenzia che sussiste la competenza del
Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che il procedimento origina da ricorso per liquidazione giudiziale avviata da parte di un creditore, e che nel caso di specie, trova evidentemente applicazione il disposto dell'art. 40 co. 10 CCI, secondo cui
“Nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso, ai sensi dell'art. 37 co.1 CCI e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39 CCI nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza, e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita anche d'ufficio al procedimento pendente”.
pag. 3 di 10 Conseguentemente, appare manifesto che la richiesta della di ottenere un CP_1
termine per presentare un ricorso per accedere ad una procedura di composizione della crisi è inammissibile, dal momento che non è stato rispettato alcuno dei presupposti indicati dalla richiamata norma.
Passando ad esaminare il ricorso proposto da la domanda Parte_2
appare fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII – in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare – creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo (in termini Cass. civ., Sez. I, 17/11/2016,
n. 23420, secondo cui “In tema di fallimento, la relativa domanda rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso. Pertanto, ai fini della individuazione del soggetto di cui all'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,
"creditore" è qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva,
a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare”).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice
pag. 4 di 10 all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass.
Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).
Ne consegue che spetta al Tribunale adito per la liquidazione giudiziale effettuare una delibazione – sia pur incidentale e caratterizzata da sommarietà – della sussistenza del credito dedotto dal ricorrente (sul tema cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 08/08/2023, n. 24092, espressa sul procedimento prefallimentare ma con principi applicabili anche sotto l'egida del codice della crisi: “Nel procedimento prefallimentare il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tal fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. In tal senso, la produzione in giudizio di un assegno comporta che, nei rapporti tra traente e prenditore, esso, anche se privo di valore cartolare, dev'essere considerato una promessa di pagamento, e comporta pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., una presunzione juris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, che pone a carico dell'emittente l'onere di provare l'inesistenza,
l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto”).
Ebbene, in proposito assume di essersi resa cessionaria di Parte_2 crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, ove cedente era stata Controparte_4
Ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la dimostrazione della legittimazione.
Invero, La Suprema Corte ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi
pag. 5 di 10 sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. civ., Ord. n. 10200 del
16.04.2021).
La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica.
Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di legittimità, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Nello specifico, essa da ultimo ha evidenziato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito.
Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
pag. 6 di 10 operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n.
17944).
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti dalla ricorrente si può evincere che effettivamente il credito vantato dalla Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. nei confronti della è stato oggetto della cessione in CP_1 blocco in favore dell'odierna ricorrente, per come di seguito posto in rilievo:
- il credito è stato oggetto di una sola cessione, come documentato con l'allegazione della GU;
- la ricorrente ha depositato in atti il contratto di finanziamento, l'estratto conto, le diffide e la revoca degli affidamenti che erano stati inoltrati dalla cedente, documenti di cui non potrebbe essere altrimenti in possesso;
- la ricorrente è costituita, in sostituzione di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nell'ambito del giudizio contenzioso RGAC 448/2017 avviato dinanzi al
Tribunale in intestazione dall'odierna parte resistente, come evincibile anche dal pag. 7 di 10 deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio da cui risulta la sussistenza di un debito della i oltre 1 milione di euro. CP_1
Quanto al difetto di rappresentanza di l'eccezione formulata Parte_1
dalla CE. appare infondata, dal momento che è stata conferita apposita procura CP_5
finalizzata ad agire per la riscossione dei crediti vantati da e Parte_2
l'art. 106 TUB, richiamato inopportunamente dalla resistente, attiene invece all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'ammontare dei debiti esigibili, oltre al credito vantato dalla ricorrente, è costituito dalla presenza di debiti verso l' per oltre CP_6
450 mila euro (cfr. all. del 03/04/2025) e verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per oltre 2 milioni di euro (cfr. all. del 20/03/2025), da cui si desume il superamento della soglia di cui all'art.49, co.5, CCI.
Quanto ai limiti dimensionali, poi, giova evidenziare che dalla documentazione versata in atti dalla Camera di Commercio in data 31/03/2025 risulta che la società resistente abbia conseguito un attivo/passivo nel 2023 di 5.478.474, nel 2022 di
4.796.810, nel 2021 di 4.593.176, nel 2020 di 5.122.485.
Alla luce di quanto detto, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi, e stante il mancato pagamento non solo dei crediti vantati dalla ricorrente, ma anche dall'Erario, il Collegio ritiene sussistente lo stato di insolvenza della CP_1 dovendo essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima.
Nella nomina del Curatore si terrà conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.
Ciò posto, il Collegio, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(Partita IVA e CF: ) in persona del l.r.p.t., con sede legale
[...] P.IVA_3
in Maida in Località Casetta;
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
pag. 8 di 10 il dr. come curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 9 di 10 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 10 di 10
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
N. 17/2025 R.P.U.
Il Tribunale di Lamezia Terme, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice rel./est. nel processo n. 17/2025 R.P.U., su ricorso presentato da:
C.F. REA RM-1612099) in qualità di Parte_1 P.IVA_1
mandataria di (Partita IVA e C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
CREDITORE per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(Partita IVA e CF: Controparte_1 P.IVA_3
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Maida in Località Casetta, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Zanotti Bianco, n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Giacobbe ( , che la rappresenta e difende giusta C.F._2
procura in atti;
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 14.3.2025 ha adito il Tribunale in Parte_2
intestazione evidenziando che, a seguito di contratto di cessione del 20.12.2017 stipulato con Monte dei Paschi di Siena, la ricorrente è divenuta creditrice della della complessiva somma di € Controparte_1
1.320.823,67, derivante da saldo debitore del finanziamento n. 741561699 del
28.07.2010 con cui la cedente aveva concesso alla odierna resistente, CP_1
l'importo di € 1.450.000,00 (rinegoziato in data 15.10.2014).
1 Ha precisato la ricorrente che la debitoria è stata confermata anche all'esito della
CTU espletata nel giudizio pendente dinanzi l'intestato Tribunale, NRG 448/2017, di opposizione al decreto ingiuntivo 15/2017 del 13/01/2017 ottenuto dalla originaria creditrice in danno della mutuataria e dei garanti, da cui il saldo debitore del rapporto in risulta essere pari ad € 1.211.231,20.
Ha dedotto, quindi, l'istante che il mancato pagamento delle somme indicate rappresenta in modo del tutto palese lo stato di insolvenza della Controparte_1
e, conseguentemente, ha chiesto l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della società suddetta.
Il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla controparte, a cura della Cancelleria, in data 19.3.2025.
Con comparsa del 3.4.2025 si è costituita la Controparte_1
eccependo:
[...]
- la mancata comunicazione della cessione del credito da parte della CP_2 all'odierna ricorrente e la pendenza di un giudizio con la prima per l'accertamento del credito vantato;
- il difetto di legittimazione di Parte_2
- il difetto di rappresentanza di che agisce per il Parte_1
recupero del credito in nome e per conto di poiché Parte_2
riservato ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Nel contempo, detta società, ha domandato “un congruo termine per aderire alla legge sul sovraindebitamento o ristrutturazione dei debiti di impresa, che in caso di concessione del termine sarà depositata in questa stessa procedura al fine di risanare la propria posizione debitoria senza incorrere nell'apertura dello stato di liquidazione giudiziale”.
In data 4 aprile 2024 la ricorrente ha depositato delle memorie con cui ha chiarito che:
- con contratto di cessione del 20 dicembre 2017 ha Parte_2
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge 130 del 30 aprile
1999, da un insieme di crediti, con notizia datane mediante CP_2
pag. 2 di 10 pubblicazione di Avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, depositato in atti (cfr. doc. 13).
- con la pubblicazione dell'avviso in G.U. la cessione è divenuta opponibile erga omnes, senza necessità di notifica ai singoli debitori ceduti;
- la non ha svolto alcuna attività finanziaria, né le altre Parte_1 attività di controllo riservate al cd. iscritto nell'Albo ex art. Controparte_3
106 TUB, avendo svolto mera attività di recupero forzoso del credito.
Ha concluso, infine, eccependo la decadenza di parte resistente rispetto alla richiesta di concessione di un termine “per aderire ad una procedura di sovraindebitamento”, ed insistendo per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, anche alla luce del grave stato di insolvenza Controparte_1 di questa, reso manifesto dagli ingenti debiti maturati nei confronti dell'erario (per oltre 2 milioni e mezzo di euro).
All'udienza del 15 aprile 2025 dinnanzi al GD le parti presenti si sono riportate ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, preliminarmente il Collegio evidenzia che sussiste la competenza del
Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che il procedimento origina da ricorso per liquidazione giudiziale avviata da parte di un creditore, e che nel caso di specie, trova evidentemente applicazione il disposto dell'art. 40 co. 10 CCI, secondo cui
“Nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso, ai sensi dell'art. 37 co.1 CCI e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39 CCI nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza, e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita anche d'ufficio al procedimento pendente”.
pag. 3 di 10 Conseguentemente, appare manifesto che la richiesta della di ottenere un CP_1
termine per presentare un ricorso per accedere ad una procedura di composizione della crisi è inammissibile, dal momento che non è stato rispettato alcuno dei presupposti indicati dalla richiamata norma.
Passando ad esaminare il ricorso proposto da la domanda Parte_2
appare fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII – in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare – creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo (in termini Cass. civ., Sez. I, 17/11/2016,
n. 23420, secondo cui “In tema di fallimento, la relativa domanda rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso. Pertanto, ai fini della individuazione del soggetto di cui all'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,
"creditore" è qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva,
a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare”).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice
pag. 4 di 10 all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass.
Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).
Ne consegue che spetta al Tribunale adito per la liquidazione giudiziale effettuare una delibazione – sia pur incidentale e caratterizzata da sommarietà – della sussistenza del credito dedotto dal ricorrente (sul tema cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 08/08/2023, n. 24092, espressa sul procedimento prefallimentare ma con principi applicabili anche sotto l'egida del codice della crisi: “Nel procedimento prefallimentare il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tal fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. In tal senso, la produzione in giudizio di un assegno comporta che, nei rapporti tra traente e prenditore, esso, anche se privo di valore cartolare, dev'essere considerato una promessa di pagamento, e comporta pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., una presunzione juris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, che pone a carico dell'emittente l'onere di provare l'inesistenza,
l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto”).
Ebbene, in proposito assume di essersi resa cessionaria di Parte_2 crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, ove cedente era stata Controparte_4
Ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la dimostrazione della legittimazione.
Invero, La Suprema Corte ha precisato che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi
pag. 5 di 10 sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. civ., Ord. n. 10200 del
16.04.2021).
La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica.
Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di legittimità, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Nello specifico, essa da ultimo ha evidenziato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito.
Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche
pag. 6 di 10 operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n.
17944).
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti dalla ricorrente si può evincere che effettivamente il credito vantato dalla Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. nei confronti della è stato oggetto della cessione in CP_1 blocco in favore dell'odierna ricorrente, per come di seguito posto in rilievo:
- il credito è stato oggetto di una sola cessione, come documentato con l'allegazione della GU;
- la ricorrente ha depositato in atti il contratto di finanziamento, l'estratto conto, le diffide e la revoca degli affidamenti che erano stati inoltrati dalla cedente, documenti di cui non potrebbe essere altrimenti in possesso;
- la ricorrente è costituita, in sostituzione di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nell'ambito del giudizio contenzioso RGAC 448/2017 avviato dinanzi al
Tribunale in intestazione dall'odierna parte resistente, come evincibile anche dal pag. 7 di 10 deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio da cui risulta la sussistenza di un debito della i oltre 1 milione di euro. CP_1
Quanto al difetto di rappresentanza di l'eccezione formulata Parte_1
dalla CE. appare infondata, dal momento che è stata conferita apposita procura CP_5
finalizzata ad agire per la riscossione dei crediti vantati da e Parte_2
l'art. 106 TUB, richiamato inopportunamente dalla resistente, attiene invece all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'ammontare dei debiti esigibili, oltre al credito vantato dalla ricorrente, è costituito dalla presenza di debiti verso l' per oltre CP_6
450 mila euro (cfr. all. del 03/04/2025) e verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per oltre 2 milioni di euro (cfr. all. del 20/03/2025), da cui si desume il superamento della soglia di cui all'art.49, co.5, CCI.
Quanto ai limiti dimensionali, poi, giova evidenziare che dalla documentazione versata in atti dalla Camera di Commercio in data 31/03/2025 risulta che la società resistente abbia conseguito un attivo/passivo nel 2023 di 5.478.474, nel 2022 di
4.796.810, nel 2021 di 4.593.176, nel 2020 di 5.122.485.
Alla luce di quanto detto, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi, e stante il mancato pagamento non solo dei crediti vantati dalla ricorrente, ma anche dall'Erario, il Collegio ritiene sussistente lo stato di insolvenza della CP_1 dovendo essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima.
Nella nomina del Curatore si terrà conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.
Ciò posto, il Collegio, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(Partita IVA e CF: ) in persona del l.r.p.t., con sede legale
[...] P.IVA_3
in Maida in Località Casetta;
nomina la dott.ssa Alessia Iavazzo Giudice Delegato per la procedura;
nomina
pag. 8 di 10 il dr. come curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 9 di 10 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Alessia Iavazzo Dr. Giovanni Garofalo
pag. 10 di 10