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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva ex art 281 sexies c.p.c. siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche,
nella causa civile iscritta al n° 1169/2022 R.G. avente per oggetto: diritti reali. promossa da:
nato il [...] Parte_1
nata il [...], Persona_1 rappresentati e difesi daglo Avv.ti Dario Garmaglia e Luisa Dabbene, giusta procura in atti
ATTORI contro nato il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Margherita Corrado giusta procura in atti,
, e per essa gli eredi Controparte_2 nato il [...] Persona_2 nato il [...]; Persona_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to Margherita Corrado giusta procura in atti;
CONVENUTI
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso di essere comproprietari di un immobile sito in OR d'AL e censito a catasto fabbricati al F 12 map 71 sub 1 (cortile), 2 (abitazione), 4 (autorimessa), di confinare detti immobili con quelli dei convenuti, di aver sempre i convenuti utilizzato, quale via di accesso ai propri immobili dalla via pubblica, l'androne carraio sito al n. civico 3 di via Valeirole ovvero il fondo censito a F 12 pagina 1 di 7 map 63, di aver detti convenuti, nell'anno 2019, diviso le rispettive proprietà ed iniziato a transitare, per accedere alla via pubblica, dal cortile di essi attori (e quindi dal Vicolo Trinità), di aver inoltre i convenuti convogliato gli scarichi idrici in una tubatura che si innesta sulla condotta fognaria degli attori, altresì allacciandosi alle tubature attoree destinate alla conduzione del gas, ed infine posizionando, una tubatura del gas a distanza inferiore al metro dal confine in Controparte_1 violazione dell'art 889 c.c., e agiscono in giudizio esercitando l'actio Parte_1 Persona_1 negatoria servitutis al fine di sentir accertare la inesistenza di servitù di passaggio, di scarico idrico e di conduttura del gas a favore dei fondi dei convenuti, nonché per sentir condannare i convenuti alla rimessione in pristino e – - allo spostamento della tubatura del gas posta in violazione Controparte_1 delle distanze legali. si costituisce in giudizio quale proprietario, dall'anno 2020, del fondo sito nel Controparte_1 comune di OR d'AL e censito a catasto fabbricati al F 12 map 70 sub 2 (abitazione), 4 (basso fabbricato), 1 (porzione di proprietà del vicolo Trinità), eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art 164 comma IV c.p.c., la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito allegando di aver sempre utilizzato – unitamente ai suoi danti causa-, per l'accesso alla via pubblica, il vicolo Trinità ovvero il cd. cortile degli attori, in particolare non avendo il suo fondo alcun altro accesso alla via pubblica (ovvero non essendovi alcun accesso alla Via Valeirole), di non aver effettuato alcuna opera di allacciamento alle altrui condotte fognarie o tubature del gas, chiedendo dunque accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo, della servitù di scarico e di conduttura del gas nonché infine, e comunque, stante il posizionamento di risalenza ultraventennale, del diritto di mantenere la tubatura del gas a distanza, eventualmente, inferiore al metro dal confine.
si costituisce parimenti in giudizio quale proprietaria, dall'anno 2008, del fondo Controparte_2 sito nel comune di OR d'AL e censito a catasto fabbricati al F 12 map 63 sub 4 e 5, map 70 sub 5, 6 e 7, formulando le stesse eccezioni svolte dalla parte allegando non essere i Controparte_1 propri fondi confinanti con quelli degli attori, rilevando inoltre di aver sempre utilizzato, per l'accesso alla via pubblica, tanto la via Valeirole, quanto il vicolo Trinità ovvero il cd. cortile degli attori (censito a F 12 map 71 sub 1 che sarebbe una porzione di proprietà privata di detto vicolo), di non aver effettuato alcuna opera di allacciamento alle altrui condotte fognarie o tubature del gas, chiedendo dunque accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo, della servitù di scarico e di conduttura del gas.
Ritenuta la infondatezza della eccezione di nullità della citazione (ordinanza 30.9.2022), dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente alle domande concernenti la servitù di conduttura del gas (espressamente rinunciate dalle parti, come da ordinanza resa a verbale di udienza del 13.2.2023), emessa sentenza parziale 16.3.2023 con la quale si rigettava la eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dai convenuti, concessi i termini di trattazione, disposta la interruzione della causa a seguito del decesso della in data 3.12.2023 e quindi la riassunzione della stessa nei confronti CP_2 degli eredi e – che si costituivano richiamando gli atti -, licenziata CTU tecnica e Per_2 Persona_3 svolta istruttoria orale, la causa, nel frattempo assegnata ad altro giudice, era nuovamente rimessa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
Preliminarmente si confermano e fanno proprie tutti i provvedimenti ordinatori in atti (con le precisazioni su cui infra).
Sulla servitù di passaggio (actio negatoria servitutis ed azione riconvenzionale di usucapione o costituzione di servitù coattiva)
pagina 2 di 7 Gli attori sostengono che i convenuti, pur avendo sempre utilizzato quale accesso ai propri fondi dalla via pubblica il passaggio sito sul mappale 63 ovvero il civico 3 della via Valeirole, avrebbero, dal 2019, ed a seguito della separazione delle loro proprietà mediante apposizione di un cancello, inopinatamente preso ad accedere alla via pubblica transitando sul loro fondo censito a map 71.
Esercitano quindi l'actio negatoria servitutis.
I convenuti sostengono invece di essere sempre transitati, come pure i loro danti causa, dal fondo degli attori map 71 ovvero dal vicolo Trinità, del quale il cd. cortile attoreo sarebbe una porzione, in alternativa – proprietaria dall'anno 2008, e per essa gli eredi – al passaggio sulla Controparte_2 via Valeirole, ovvero in via esclusiva – proprietario dall'anno 2020, che allega Controparte_1 essere, altrimenti, il proprio fondo intercluso -. Chiedono pertanto accertarsi l'intervenuta usucapione della servitù ovvero anche, Controparte_1 costituirsi servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. E' pacifico che in tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto
a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 10149/2004).
Nel caso di specie è pacifica e non contestata la sussistenza, in capo agli attori, del possesso dei fondi siti in OR d'AL e censiti a catasto fabbricati al F 12 map 71 sub 1 (cortile), 2 (abitazione), 4 (autorimessa), ove sono residenti, nonché la titolarità di un valido titolo di proprietà degli stessi fondi costituito dall'atto pubblico Notaio del 26.9.1979 doc. 1 att.. Per_4 Né può dirsi che i convenuti abbiano fornito la prova dell'intervenuta usucapione del vantato diritto. Ed infatti presupposto pacifico della usucapione è costituito dall'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.). Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.(Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 11834/2021).
Nel caso di specie dette opere non constano avendo, in particolare, i convenuti allegato la sussistenza di un sedime idoneo al passaggio anche con mezzi meccanici, nonché segni evidenti di calpestio
(comparsa di costituzione pag. 12, comparsa di costituzione pag 13) ovvero elementi CP_2 CP_1 fattuali di per sé non idonei, quand'anche dimostrati, a comprovarne la specifica destinazione all'esercizio della servitù. Con riferimento alla convenuta , e per essa gli eredi, in parziale accoglimento la domanda CP_2 attorea, accertata l'inesistenza della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà degli attori (Comune di OR d'AL FG. 12 mappale 71 sub. 1) ed a favore dei fondi di proprietà della convenuta e per essa gli eredi e , (Comune di Controparte_2 Persona_2 Persona_3
pagina 3 di 7 OR d'AL FG 12 mappale 63 sub 4 e mappale 70 sub 6 graffati – mappale 63 sub 5 e mappale 70 sub 5 graffati – mappale 70 sub 7), dovrà dunque condannarsi la stessa, e per essa degli eredi, a cessare immediatamente il transito attraverso il fondo degli attori.
Con riferimento alla posizione del convenuto consta invece, ed inoltre, come già Controparte_1 detto, la proposizione di domanda costitutiva di servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. gravante sui medesimi fondi della parte attrice. Sostiene l'attore che la domanda sarebbe inammissibile per tardività in quanto formulata con la sola memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c nella formulazione vigente ratione temporis, ma, a parte la considerazione per cui la circostanza dell'interclusione risulta allegata già in comparsa di costituzione, è a dirsi che, trattandosi di diritti autodeterminati, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto; pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio (Cass. 24400/14), con conseguente ammissibilità della deduzione di cui alla seconda memoria istruttoria.
Al proposito, e con rilievo assorbente rispetto alle questioni di validità, sul punto, della CTU, siccome sollevate da parte attrice, deve peraltro rilevarsi – in conformità alle argomentazioni dispiegate da parte attrice con la comparsa conclusiva del 10.9.2025 - la mancata integrazione del litisconsorzio necessario con i proprietari dei fondi sui quali la servitù andrebbe ad essere costituita ovvero dei fondi cd. intercludenti: ed infatti, a mente della recentissima pronuncia della Cass SSUU 1900/2025, in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. Onde, nel caso di specie, pacifico essendo, sulla base della planimetria allegata alla CTU, e sulla quale non vi sono contestazioni di sorta, che tra i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via del fondo F. 12 map 70 attualmente in proprietà al convenuto ve ne sono alcuni non di Controparte_1 proprietà delle parti in causa (in particolare il fondo censito a catasto comune di OR d'AL F
12 map 72, in successione al quale deve intendersi principiare il Vicolo Trinità, da intendersi via pubblica come da delibera comunale n. 97/1989 allegata alla relazione di CTU) dovrà disporsi, in relazione alla domanda de qua, la rimessione in istruttoria con disposizione di integrazione del litisconsorzio necessario come da separata ordinanza.
Sulla servitù di conduttura del gas (actio negatoria servitutis intesa all'accertamento della non sussistenza del diritto dei convenuti ad allacciarsi alla condotta del gas degli attori ed azione riconvenzionale di usucapione)
Relativamente al rapporto processuale avente ad oggetto le suddette domande deve richiamarsi la pronuncia di estinzione del giudizio ex art 306 c.p.c. di cui a verbale di udienza del 13.2.2023.
pagina 4 di 7 Sulla servitù di conduttura fognaria (actio negatoria servitutis intesa all'accertamento della non sussistenza del diritto dei convenuti ad allacciarsi alla condotta fognaria degli attori ed azione riconvenzionale di usucapione o costituzione servitù coattiva).
Gli attori sostengono che i convenuti avrebbero realizzato, senza averne diritto, una tubatura di collegamento che, partendo dal loro fondo, si innesterebbe nella condotta fognaria di essi attori.
I convenuti rilevano la genericità delle avverse allegazioni e comunque negano la circostanza, allegando che non sussiste alcuna condotta fognaria degli attori alla quale si sarebbero allacciati. In mancanza di allegazioni specifiche (ad esempio circa la posizione della condotta o dell'allaccio siccome realizzato nel fondo attoreo, evidentemente neppure ricavabili dai docc. 12 e ss. allegati alla memoria att. 1.12.2022) ovvero di un contenuto compiutamente identificato, la domanda non può trovare accoglimento.
Pur in presenza della indicazione tanto del petitum quanto della causa petendi, deve infatti rilevarsi che, per principio pacifico, una domanda nella sostanza meramente assertiva, in quanto spoglia da allegazioni che ne concretizzino il supporto fattuale, anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso (Cass. 6618/2018).
Né, evidentemente, tali mancanze possono superarsi in forza della richiesta CTU che risulta, sul punto, del tutto esplorativa.
Si noti poi che la domanda riconvenzionale di usucapione o di costituzione coattiva della servitù proposta dai convenuti deve intendersi, alla luce della lettura complessiva degli atti, formulata in via di subordine ovvero per il caso dell'emergere dei presupposti dell'actio negatoria , così infatti, alla pag.
15 della comparsa : Per tutti i motivi sopra esposti, nella denegata ipotesi che dovesse emergere CP_2 in corso di causa che gli attori sono proprietari di una condotta fognaria e che nella stessa siano state convogliate le acque pure ed impure provenienti dall'immobile della convenuta, la relativa domanda negatoria servitutis andrà dunque respinta, riservata sin da ora la formulazione di domanda riconvenzionale finalizzata a chiedere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. per uso ventennale della servitù di scarico delle acque pure ed impure a favore degli immobili siti in OR d'AL, Vicolo Trinità n.8 di proprietà di e censiti al Controparte_2
Catasto Fabbricati al Catasto Fabbricati al Foglio n. 12 mappali 63 sub 4 e 70 sub 6 graffati, 63 sub 5
e 70 sub 5 graffati e 70 sub. 7 ed a carico dei fondi di proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Per_1
, alla pag 15 della comparsa qualora dovesse denegatamente emergere in corso di
[...] CP_1 causa che i convenuti siano proprietari di una condotta fognaria e che nella stessa siano state convogliate le acque pure ed impure provenienti dall'immobile del convenuto, la relativa domanda negatoria servitutis andrà dunque respinta, riservata sin da ora la formulazione di domanda riconvenzionale finalizzata a chiedere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione per uso ventennale della servitù di scarico delle acque pure ed impure a favore degli immobili siti in OR d'AL, Vicolo Trinità n.6 di proprietà di e censiti al Catasto Fabbricati Controparte_1 al Foglio n. 12 mapp. n.70 subalterni 1,2 e 4 ed a carico dei fondi di proprietà dei sigg.ri
[...]
e , e, ancora, alla pag. 16 delle comparse e nelle quale si Pt_1 Persona_1 CP_2 CP_1 propone la domanda di costituzione della servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. in via di ulteriore subordine rispetto alla domanda di accertamento dell'avvenuto acquisito della medesima servitù per usucapione.
Il relativo esame risulta dunque assorbito dal rigetto della domanda attorea.
Sulla violazione delle distanze legali in materia di posizionamento di tubature del gas, sull'acquisto per usucapione della relativa servitù.
pagina 5 di 7 Gli attori, infine, esercitano azione per l'accertamento della violazione della distanza legale di un metro dal confine, ex art. 889, comma 2, c.c. della tubatura del gas posta sull'edificio del convenuto CP_1 confinante col fondo attoreo. Il convenuto contesta i fatti posti alla base
[...] Controparte_1 della domanda attorea, ritenendo che non sia provata né la titolarità della tubatura né il posizionamento della stessa in violazione delle distanze legali, in subordine proponendo domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere la tubatura nella posizione attuale.
Con riferimento alla titolarità della tubatura occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tubazione esterna ai singoli appartamenti, ovvero fino all'innesto con il contatore privato o con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto strutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio, mentre le diramazioni dal contatore sino alle singole unità immobiliari sono di proprietà dell'utente finale del servizio, non dell'azienda erogatrice del servizio, il cui impianto, termina all'allacciamento con il contatore privato (Cass. civ., n.22998/2019). Nel caso di specie il CTU
- le cui valutazioni sono condivise dal giudicante in quanto correttamente elaborate sulla base del sopralluogo effettuato nei luoghi di causa, oltreché scevre da vizi logici e, sul punto, non contestate - ha rilevato che la tubatura del gas di cui si discute è compresa tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori privati in proprietà del convenuto . Ne consegue che la Controparte_1 titolarità della tubatura stessa deve ritenersi ricadere sul convenuto e non sull'ente erogatore del servizio. La CTU disposta ha, inoltre, confermato che la distanza della tubatura dal confine è inferiore al metro, essendo la tubatura posizionata a una distanza di cm 65 dal confine.
Deve peraltro ritenersi fondata la domanda di usucapione proposta dal siccome avente ad CP_1 oggetto la costituzione di una servitù avente come contenuto la non osservanza della distanza legale: ed infatti risulta versata in atti fotografia ritraente la matricola del contatore da cui risulta l'indicazione dell'anno “1992” (cfr. doc. 8 parte convenuta) ed inoltre la teste , madre di Testimone_1 CP_1 e nuora di – e sulla cui attendibilità non emergono concreti elementi di
[...] Controparte_2 dubbio - ha dichiarato di aver iniziato a frequentare i luoghi nel 1989 e di aver sempre visto il tubo del gas del fabbricato ora del posizionato dove si trova ora, con ciò dovendosi intendere acquisito CP_1 in atti il dato relativo al protrazione ultraventennale del posizionamento del tubo a distanza inferiore al metro dal confine.
La domanda del convenuto erita dunque accoglimento. CP_1
Sulla regolamentazione delle spese di lite.
La definizione delle spese di lite e di CTU è rinviata alla definizione della lite.
PQM
Il Tribunale di Asti, non definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza parziale n. 175/2023, richiamata la ordinanza di estinzione parziale del 13.2.2023,
. accertata l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà degli attori (censiti a catasto del Comune di OR d'AL FG. 12 mappale 71 sub. 1) ed a favore dei fondi di proprietà della convenuta e per essa gli eredi e , (censiti a Controparte_2 Persona_2 Persona_3 catasto del Comune di OR d'AL FG 12 mappale 63 sub 4 e mappale 70 sub 6 graffati – mappale 63 sub 5 e mappale 70 sub 5 graffati – mappale 70 sub 7), condanna e per essa gli eredi e a cessare Controparte_2 Persona_2 Persona_3 immediatamente il transito attraverso il fondo degli attori;
pagina 6 di 7 . accerta e dichiara il diritto del titolare del fondo sito in Comune di OR censito a F 12 map. 70 al mantenimento di tubatura del gas a distanza dal confine della proprietà inferiore a quella legale,
. rigetta l'actio negatoria servitutis relativa alla servitù di condotta fognaria proposta dagli attori e dichiara assorbite le domande, relative all'acquisto della medesima servitù, proposte dalle parti convenute,
. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la integrazione del litisconsorzio necessario in relazione alla domanda costitutiva di servitù di passaggio coattivo ex art 1051 c.c. proposta da nei confronti degli attori, Controparte_1
. spese al definitivo
Asti, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva ex art 281 sexies c.p.c. siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche,
nella causa civile iscritta al n° 1169/2022 R.G. avente per oggetto: diritti reali. promossa da:
nato il [...] Parte_1
nata il [...], Persona_1 rappresentati e difesi daglo Avv.ti Dario Garmaglia e Luisa Dabbene, giusta procura in atti
ATTORI contro nato il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Margherita Corrado giusta procura in atti,
, e per essa gli eredi Controparte_2 nato il [...] Persona_2 nato il [...]; Persona_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to Margherita Corrado giusta procura in atti;
CONVENUTI
conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso di essere comproprietari di un immobile sito in OR d'AL e censito a catasto fabbricati al F 12 map 71 sub 1 (cortile), 2 (abitazione), 4 (autorimessa), di confinare detti immobili con quelli dei convenuti, di aver sempre i convenuti utilizzato, quale via di accesso ai propri immobili dalla via pubblica, l'androne carraio sito al n. civico 3 di via Valeirole ovvero il fondo censito a F 12 pagina 1 di 7 map 63, di aver detti convenuti, nell'anno 2019, diviso le rispettive proprietà ed iniziato a transitare, per accedere alla via pubblica, dal cortile di essi attori (e quindi dal Vicolo Trinità), di aver inoltre i convenuti convogliato gli scarichi idrici in una tubatura che si innesta sulla condotta fognaria degli attori, altresì allacciandosi alle tubature attoree destinate alla conduzione del gas, ed infine posizionando, una tubatura del gas a distanza inferiore al metro dal confine in Controparte_1 violazione dell'art 889 c.c., e agiscono in giudizio esercitando l'actio Parte_1 Persona_1 negatoria servitutis al fine di sentir accertare la inesistenza di servitù di passaggio, di scarico idrico e di conduttura del gas a favore dei fondi dei convenuti, nonché per sentir condannare i convenuti alla rimessione in pristino e – - allo spostamento della tubatura del gas posta in violazione Controparte_1 delle distanze legali. si costituisce in giudizio quale proprietario, dall'anno 2020, del fondo sito nel Controparte_1 comune di OR d'AL e censito a catasto fabbricati al F 12 map 70 sub 2 (abitazione), 4 (basso fabbricato), 1 (porzione di proprietà del vicolo Trinità), eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art 164 comma IV c.p.c., la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito allegando di aver sempre utilizzato – unitamente ai suoi danti causa-, per l'accesso alla via pubblica, il vicolo Trinità ovvero il cd. cortile degli attori, in particolare non avendo il suo fondo alcun altro accesso alla via pubblica (ovvero non essendovi alcun accesso alla Via Valeirole), di non aver effettuato alcuna opera di allacciamento alle altrui condotte fognarie o tubature del gas, chiedendo dunque accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo, della servitù di scarico e di conduttura del gas nonché infine, e comunque, stante il posizionamento di risalenza ultraventennale, del diritto di mantenere la tubatura del gas a distanza, eventualmente, inferiore al metro dal confine.
si costituisce parimenti in giudizio quale proprietaria, dall'anno 2008, del fondo Controparte_2 sito nel comune di OR d'AL e censito a catasto fabbricati al F 12 map 63 sub 4 e 5, map 70 sub 5, 6 e 7, formulando le stesse eccezioni svolte dalla parte allegando non essere i Controparte_1 propri fondi confinanti con quelli degli attori, rilevando inoltre di aver sempre utilizzato, per l'accesso alla via pubblica, tanto la via Valeirole, quanto il vicolo Trinità ovvero il cd. cortile degli attori (censito a F 12 map 71 sub 1 che sarebbe una porzione di proprietà privata di detto vicolo), di non aver effettuato alcuna opera di allacciamento alle altrui condotte fognarie o tubature del gas, chiedendo dunque accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo, della servitù di scarico e di conduttura del gas.
Ritenuta la infondatezza della eccezione di nullità della citazione (ordinanza 30.9.2022), dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente alle domande concernenti la servitù di conduttura del gas (espressamente rinunciate dalle parti, come da ordinanza resa a verbale di udienza del 13.2.2023), emessa sentenza parziale 16.3.2023 con la quale si rigettava la eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dai convenuti, concessi i termini di trattazione, disposta la interruzione della causa a seguito del decesso della in data 3.12.2023 e quindi la riassunzione della stessa nei confronti CP_2 degli eredi e – che si costituivano richiamando gli atti -, licenziata CTU tecnica e Per_2 Persona_3 svolta istruttoria orale, la causa, nel frattempo assegnata ad altro giudice, era nuovamente rimessa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
Preliminarmente si confermano e fanno proprie tutti i provvedimenti ordinatori in atti (con le precisazioni su cui infra).
Sulla servitù di passaggio (actio negatoria servitutis ed azione riconvenzionale di usucapione o costituzione di servitù coattiva)
pagina 2 di 7 Gli attori sostengono che i convenuti, pur avendo sempre utilizzato quale accesso ai propri fondi dalla via pubblica il passaggio sito sul mappale 63 ovvero il civico 3 della via Valeirole, avrebbero, dal 2019, ed a seguito della separazione delle loro proprietà mediante apposizione di un cancello, inopinatamente preso ad accedere alla via pubblica transitando sul loro fondo censito a map 71.
Esercitano quindi l'actio negatoria servitutis.
I convenuti sostengono invece di essere sempre transitati, come pure i loro danti causa, dal fondo degli attori map 71 ovvero dal vicolo Trinità, del quale il cd. cortile attoreo sarebbe una porzione, in alternativa – proprietaria dall'anno 2008, e per essa gli eredi – al passaggio sulla Controparte_2 via Valeirole, ovvero in via esclusiva – proprietario dall'anno 2020, che allega Controparte_1 essere, altrimenti, il proprio fondo intercluso -. Chiedono pertanto accertarsi l'intervenuta usucapione della servitù ovvero anche, Controparte_1 costituirsi servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. E' pacifico che in tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto
a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 10149/2004).
Nel caso di specie è pacifica e non contestata la sussistenza, in capo agli attori, del possesso dei fondi siti in OR d'AL e censiti a catasto fabbricati al F 12 map 71 sub 1 (cortile), 2 (abitazione), 4 (autorimessa), ove sono residenti, nonché la titolarità di un valido titolo di proprietà degli stessi fondi costituito dall'atto pubblico Notaio del 26.9.1979 doc. 1 att.. Per_4 Né può dirsi che i convenuti abbiano fornito la prova dell'intervenuta usucapione del vantato diritto. Ed infatti presupposto pacifico della usucapione è costituito dall'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.). Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.(Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 11834/2021).
Nel caso di specie dette opere non constano avendo, in particolare, i convenuti allegato la sussistenza di un sedime idoneo al passaggio anche con mezzi meccanici, nonché segni evidenti di calpestio
(comparsa di costituzione pag. 12, comparsa di costituzione pag 13) ovvero elementi CP_2 CP_1 fattuali di per sé non idonei, quand'anche dimostrati, a comprovarne la specifica destinazione all'esercizio della servitù. Con riferimento alla convenuta , e per essa gli eredi, in parziale accoglimento la domanda CP_2 attorea, accertata l'inesistenza della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà degli attori (Comune di OR d'AL FG. 12 mappale 71 sub. 1) ed a favore dei fondi di proprietà della convenuta e per essa gli eredi e , (Comune di Controparte_2 Persona_2 Persona_3
pagina 3 di 7 OR d'AL FG 12 mappale 63 sub 4 e mappale 70 sub 6 graffati – mappale 63 sub 5 e mappale 70 sub 5 graffati – mappale 70 sub 7), dovrà dunque condannarsi la stessa, e per essa degli eredi, a cessare immediatamente il transito attraverso il fondo degli attori.
Con riferimento alla posizione del convenuto consta invece, ed inoltre, come già Controparte_1 detto, la proposizione di domanda costitutiva di servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. gravante sui medesimi fondi della parte attrice. Sostiene l'attore che la domanda sarebbe inammissibile per tardività in quanto formulata con la sola memoria ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c nella formulazione vigente ratione temporis, ma, a parte la considerazione per cui la circostanza dell'interclusione risulta allegata già in comparsa di costituzione, è a dirsi che, trattandosi di diritti autodeterminati, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto; pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio (Cass. 24400/14), con conseguente ammissibilità della deduzione di cui alla seconda memoria istruttoria.
Al proposito, e con rilievo assorbente rispetto alle questioni di validità, sul punto, della CTU, siccome sollevate da parte attrice, deve peraltro rilevarsi – in conformità alle argomentazioni dispiegate da parte attrice con la comparsa conclusiva del 10.9.2025 - la mancata integrazione del litisconsorzio necessario con i proprietari dei fondi sui quali la servitù andrebbe ad essere costituita ovvero dei fondi cd. intercludenti: ed infatti, a mente della recentissima pronuncia della Cass SSUU 1900/2025, in caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto;
pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. Onde, nel caso di specie, pacifico essendo, sulla base della planimetria allegata alla CTU, e sulla quale non vi sono contestazioni di sorta, che tra i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via del fondo F. 12 map 70 attualmente in proprietà al convenuto ve ne sono alcuni non di Controparte_1 proprietà delle parti in causa (in particolare il fondo censito a catasto comune di OR d'AL F
12 map 72, in successione al quale deve intendersi principiare il Vicolo Trinità, da intendersi via pubblica come da delibera comunale n. 97/1989 allegata alla relazione di CTU) dovrà disporsi, in relazione alla domanda de qua, la rimessione in istruttoria con disposizione di integrazione del litisconsorzio necessario come da separata ordinanza.
Sulla servitù di conduttura del gas (actio negatoria servitutis intesa all'accertamento della non sussistenza del diritto dei convenuti ad allacciarsi alla condotta del gas degli attori ed azione riconvenzionale di usucapione)
Relativamente al rapporto processuale avente ad oggetto le suddette domande deve richiamarsi la pronuncia di estinzione del giudizio ex art 306 c.p.c. di cui a verbale di udienza del 13.2.2023.
pagina 4 di 7 Sulla servitù di conduttura fognaria (actio negatoria servitutis intesa all'accertamento della non sussistenza del diritto dei convenuti ad allacciarsi alla condotta fognaria degli attori ed azione riconvenzionale di usucapione o costituzione servitù coattiva).
Gli attori sostengono che i convenuti avrebbero realizzato, senza averne diritto, una tubatura di collegamento che, partendo dal loro fondo, si innesterebbe nella condotta fognaria di essi attori.
I convenuti rilevano la genericità delle avverse allegazioni e comunque negano la circostanza, allegando che non sussiste alcuna condotta fognaria degli attori alla quale si sarebbero allacciati. In mancanza di allegazioni specifiche (ad esempio circa la posizione della condotta o dell'allaccio siccome realizzato nel fondo attoreo, evidentemente neppure ricavabili dai docc. 12 e ss. allegati alla memoria att. 1.12.2022) ovvero di un contenuto compiutamente identificato, la domanda non può trovare accoglimento.
Pur in presenza della indicazione tanto del petitum quanto della causa petendi, deve infatti rilevarsi che, per principio pacifico, una domanda nella sostanza meramente assertiva, in quanto spoglia da allegazioni che ne concretizzino il supporto fattuale, anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso (Cass. 6618/2018).
Né, evidentemente, tali mancanze possono superarsi in forza della richiesta CTU che risulta, sul punto, del tutto esplorativa.
Si noti poi che la domanda riconvenzionale di usucapione o di costituzione coattiva della servitù proposta dai convenuti deve intendersi, alla luce della lettura complessiva degli atti, formulata in via di subordine ovvero per il caso dell'emergere dei presupposti dell'actio negatoria , così infatti, alla pag.
15 della comparsa : Per tutti i motivi sopra esposti, nella denegata ipotesi che dovesse emergere CP_2 in corso di causa che gli attori sono proprietari di una condotta fognaria e che nella stessa siano state convogliate le acque pure ed impure provenienti dall'immobile della convenuta, la relativa domanda negatoria servitutis andrà dunque respinta, riservata sin da ora la formulazione di domanda riconvenzionale finalizzata a chiedere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. per uso ventennale della servitù di scarico delle acque pure ed impure a favore degli immobili siti in OR d'AL, Vicolo Trinità n.8 di proprietà di e censiti al Controparte_2
Catasto Fabbricati al Catasto Fabbricati al Foglio n. 12 mappali 63 sub 4 e 70 sub 6 graffati, 63 sub 5
e 70 sub 5 graffati e 70 sub. 7 ed a carico dei fondi di proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Per_1
, alla pag 15 della comparsa qualora dovesse denegatamente emergere in corso di
[...] CP_1 causa che i convenuti siano proprietari di una condotta fognaria e che nella stessa siano state convogliate le acque pure ed impure provenienti dall'immobile del convenuto, la relativa domanda negatoria servitutis andrà dunque respinta, riservata sin da ora la formulazione di domanda riconvenzionale finalizzata a chiedere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione per uso ventennale della servitù di scarico delle acque pure ed impure a favore degli immobili siti in OR d'AL, Vicolo Trinità n.6 di proprietà di e censiti al Catasto Fabbricati Controparte_1 al Foglio n. 12 mapp. n.70 subalterni 1,2 e 4 ed a carico dei fondi di proprietà dei sigg.ri
[...]
e , e, ancora, alla pag. 16 delle comparse e nelle quale si Pt_1 Persona_1 CP_2 CP_1 propone la domanda di costituzione della servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c. in via di ulteriore subordine rispetto alla domanda di accertamento dell'avvenuto acquisito della medesima servitù per usucapione.
Il relativo esame risulta dunque assorbito dal rigetto della domanda attorea.
Sulla violazione delle distanze legali in materia di posizionamento di tubature del gas, sull'acquisto per usucapione della relativa servitù.
pagina 5 di 7 Gli attori, infine, esercitano azione per l'accertamento della violazione della distanza legale di un metro dal confine, ex art. 889, comma 2, c.c. della tubatura del gas posta sull'edificio del convenuto CP_1 confinante col fondo attoreo. Il convenuto contesta i fatti posti alla base
[...] Controparte_1 della domanda attorea, ritenendo che non sia provata né la titolarità della tubatura né il posizionamento della stessa in violazione delle distanze legali, in subordine proponendo domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere la tubatura nella posizione attuale.
Con riferimento alla titolarità della tubatura occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tubazione esterna ai singoli appartamenti, ovvero fino all'innesto con il contatore privato o con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto strutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio, mentre le diramazioni dal contatore sino alle singole unità immobiliari sono di proprietà dell'utente finale del servizio, non dell'azienda erogatrice del servizio, il cui impianto, termina all'allacciamento con il contatore privato (Cass. civ., n.22998/2019). Nel caso di specie il CTU
- le cui valutazioni sono condivise dal giudicante in quanto correttamente elaborate sulla base del sopralluogo effettuato nei luoghi di causa, oltreché scevre da vizi logici e, sul punto, non contestate - ha rilevato che la tubatura del gas di cui si discute è compresa tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori privati in proprietà del convenuto . Ne consegue che la Controparte_1 titolarità della tubatura stessa deve ritenersi ricadere sul convenuto e non sull'ente erogatore del servizio. La CTU disposta ha, inoltre, confermato che la distanza della tubatura dal confine è inferiore al metro, essendo la tubatura posizionata a una distanza di cm 65 dal confine.
Deve peraltro ritenersi fondata la domanda di usucapione proposta dal siccome avente ad CP_1 oggetto la costituzione di una servitù avente come contenuto la non osservanza della distanza legale: ed infatti risulta versata in atti fotografia ritraente la matricola del contatore da cui risulta l'indicazione dell'anno “1992” (cfr. doc. 8 parte convenuta) ed inoltre la teste , madre di Testimone_1 CP_1 e nuora di – e sulla cui attendibilità non emergono concreti elementi di
[...] Controparte_2 dubbio - ha dichiarato di aver iniziato a frequentare i luoghi nel 1989 e di aver sempre visto il tubo del gas del fabbricato ora del posizionato dove si trova ora, con ciò dovendosi intendere acquisito CP_1 in atti il dato relativo al protrazione ultraventennale del posizionamento del tubo a distanza inferiore al metro dal confine.
La domanda del convenuto erita dunque accoglimento. CP_1
Sulla regolamentazione delle spese di lite.
La definizione delle spese di lite e di CTU è rinviata alla definizione della lite.
PQM
Il Tribunale di Asti, non definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza parziale n. 175/2023, richiamata la ordinanza di estinzione parziale del 13.2.2023,
. accertata l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà degli attori (censiti a catasto del Comune di OR d'AL FG. 12 mappale 71 sub. 1) ed a favore dei fondi di proprietà della convenuta e per essa gli eredi e , (censiti a Controparte_2 Persona_2 Persona_3 catasto del Comune di OR d'AL FG 12 mappale 63 sub 4 e mappale 70 sub 6 graffati – mappale 63 sub 5 e mappale 70 sub 5 graffati – mappale 70 sub 7), condanna e per essa gli eredi e a cessare Controparte_2 Persona_2 Persona_3 immediatamente il transito attraverso il fondo degli attori;
pagina 6 di 7 . accerta e dichiara il diritto del titolare del fondo sito in Comune di OR censito a F 12 map. 70 al mantenimento di tubatura del gas a distanza dal confine della proprietà inferiore a quella legale,
. rigetta l'actio negatoria servitutis relativa alla servitù di condotta fognaria proposta dagli attori e dichiara assorbite le domande, relative all'acquisto della medesima servitù, proposte dalle parti convenute,
. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la integrazione del litisconsorzio necessario in relazione alla domanda costitutiva di servitù di passaggio coattivo ex art 1051 c.c. proposta da nei confronti degli attori, Controparte_1
. spese al definitivo
Asti, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
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