Sentenza 26 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/11/2021, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 01424/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2019, proposto da
-OMISSIS- Az. Agr., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rinaldo Sartori, Dino Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - EP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Agricola Soriana di -OMISSIS- S.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto a firma del Dirigente dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (EP), emesso e inviato il 30.09.2019 tramite nota n. 149324, di non ammissibilità della domanda dell’8.03.2019 n. 4183459, per l’accesso all’aiuto per il sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame;
b) della comunicazione n. 81832 del 16.05.2019, a firma del Dirigente di EP, Sportello Unico Interprovinciale, sede di Verona, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
c) del decreto del Direttore di EP n. 11 del 31.01.2019, adozione del “manuale procedurale per le misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame” e, in specie, del manuale sub All. A al decreto, punto 10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe con cui l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura – EP (di seguito solo EP) ha dichiarato inammissibile la domanda presentata da -OMISSIS- inerente le misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, unitamente alla precedente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e al decreto di EP n. 11/2019 di adozione del “manuale procedurale per le misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame” con riferimento, in particolare, all’All. A, punto 10.
Il decreto di inammissibilità della domanda –presentata l’8.3.2019 - risulta fondato sul rilievo che, dalla documentazione pervenuta, il richiedente risultava aver cessato l’attività di allevamento in data 12.2.2019, per cui non poteva accedere agli indennizzi previsti, stante quanto disposto dal punto 10 del manuale delle procedura approvato con decreto n. 11/2019, il quale dispone che “ nel caso di cessazione dell’attività la ditta che ha subito i danni indiretti nel periodo 30 aprile 2016-28 settembre 2017 non potrà accedere agli indennizzi previsti ”.
La ricorrente, dopo aver riepilogato la vicenda in fatto e aver esposto il quadro normativo di matrice europea e di attuazione interna, ha dedotto i seguenti vizi: 1) “ Nullità o annullabilità del provvedimento di declaratoria di inammissibilità della domanda di aiuto per mancata indicazione, assoluta indeterminatezza dell’identità del dirigente firmatario, autore dell’atto. Violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Applicazione dell’art. 31, comma 4, della legge n. 104/2010 ”; 2) ” Nullità o annullabilità del provvedimento di declaratoria di inammissibilità della domanda di aiuto per mancata indicazione, assoluta indeterminatezza dell’identità del dirigente firmatario, autore dell’atto. Violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Applicazione dell’art. 31, comma 4, della legge n. 104/2010 ”; 3) “ Violazioni del diritto europeo ed interno imputabili al decreto n. 11/2019 del Direttore di EP ed al provvedimento che dichiara l’inammissibilità. Contraddittorietà del Manuale in considerazione del carattere indennitario delle misure, evincibile dall’atto medesimo. Annullamento o disapplicazione. Violazione dei canoni di determinatezza, buona amministrazione, correttezza e buona fede ”; 4) “ Illegittimità, in ogni caso, degli atti impugnati per carenza di istruttoria, contraddittorietà, vizio assoluto di motivazione, travisamento dei fatti ”.
Si è costituita in giudizio EP, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica, con cui hanno ulteriormente esplicitato le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 6 ottobre 2021, il ricorso è passato in decisione.
In sede di discussione orale parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito di documenti da parte di EP in allegato alla memoria di replica.
L’eccezione è fondata, atteso che la documentazione in questione è stata depositata in giudizio oltre il termine di cui all’art. 73 CPA e, conseguentemente, è espunta dal giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe nullo ovvero annullabile per mancata indicazione e indeterminatezza del soggetto firmatario del provvedimento stesso e dei poteri ad esso attribuiti, nonché per mancata indicazione della struttura (periferica o centrale) e/o amministrazione che ha adottato l’atto.
La censura è infondata.
Il provvedimento impugnato risulta sottoscritto dal Dirigente, in base alla disciplina di cui al D.Lgs n. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., con firma digitale, la quale, come noto, sostituisce la sottoscrizione manuale ( Consiglio di Stato, sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4260 ), per cui il provvedimento medesimo, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è carente di un elemento essenziale.
Nel provvedimento gravato è espressamente indicata (cfr. “note per la trasparenza”) la struttura competente –Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza -, il responsabile del procedimento e il contenuto del provvedimento. Nel provvedimento sono, altresì, richiamati gli atti con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia.
Sulla base di tali informazioni, pertanto, la parte ricorrente ben avrebbe potuto risalire, in maniera univoca, al nominativo del Dirigente firmatario del provvedimento contestato.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e del contraddittorio procedimentale in quanto nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda sarebbero state indicate quattro specifiche ragioni –puntualmente contestate con contro deduzioni -, ma il provvedimento sarebbe stato fondato su una nuova e differente ragione, in precedenza non evidenziata
La doglianza non può essere condivisa.
Nella comunicazione dei motivi ostativi trasmessa al ricorrente, l’Amministrazione specificava che, dall’esame della documentazione prodotta, la domanda non poteva essere accolta per quattro differenti motivi; in particolare, il primo motivo consisteva nella circostanza che dalla Banca Dati Nazionale (in sigla BDN) “ le movimentazioni in entrata e in uscita dal 2015 riportano come <detentore> -OMISSIS- e non il richiedente ”; le rimanenti ragioni riportate nella comunicazione attenevano al numero di capi eventualmente ammissibili, al periodo eventualmente ammissibile e ad una non corrispondenza del codice Iban con le coordinate bancarie riportate nel fascicolo aziendale.
Sulla base delle osservazioni e della documentazione prodotte a seguito del preavviso di rigetto, l’Amministrazione accertava che l’attività di allevamento del ricorrente era cessata alla data del 12.2.2019, circostanza che confermava che, alla data di presentazione della domanda, il detentore e proprietario dell’allevamento non era l’odierno ricorrente.
L’Amministrazione ha, dunque, fondato il provvedimento di rigetto su tale circostanza –cessazione attività al 12.2.2019-, che non rappresenta un “motivo nuovo” rispetto a quanto già esplicitato nella comunicazione di avvio del procedimento, ma unicamente una sua maggiore specificazione, atteso che all’attività svolta dal ricorrente era subentrata –prima della presentazione della domanda pervenuta l’8.3.2019 –la sig. -OMISSIS-.
Con il terzo motivo, il ricorrente, premessa la natura compensativa e riparatoria a contenuto indennitario del sostegno in questione, denuncia l’illegittimità del provvedimento gravato e della presupposta previsione del decreto n. 11/2019 di EP –recante il Manuale per la presentazione delle domande di indennizzo per le misure di sostegno in questione -, nella parte in cui hanno richiesto, ai fini dell’ammissibilità della domanda, che l’attività sovvenzionata fosse mantenuta in esercizio, requisito non contemplato dalla disciplina europea (Regolamento UE n. 1506/2018) ed interna (DM 25.10.2018); il suddetto requisito sarebbe, inoltre, illegittimo anche per indeterminatezza e inattuabilità, non essendo possibile sapere in anticipo a quale periodo sarebbe riferita la richiesta permanenza in attività della ditta richiedente.
Le censure non sono condivisibili.
Premesso che l’art. 1 del regolamento di esecuzione della Commissione n. 2018/1506/UE –relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – prevede, in relazione alla finalità dell’intervento, che l’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese incorse dall’Italia “ per sostenere il mercato ” delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai focolai di influenza aviaria, si rileva che il successivo art. 2 dispone che le spese incorse dall’Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo –per quanto qui rileva – “ b) per le imprese avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e dell’Italia di cui all’allegato (<zone regolamentate>) ”; l’art. 3 del D.M. 25 ottobre 2018 –recante “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia”- prevede che “ Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni ”, tra gli altri, anche le “ imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1 ”.
Dunque, se, in base alla esposta disciplina normativa - la quale, si ribadisce, è tesa a “ sostenere il mercato ” delle uova e delle carni di pollame-, la “domanda” può essere presentata dalle “imprese” ivi indicate, ne consegue necessariamente che, al momento della domanda, le imprese richiedenti gli aiuti sono ancora in attività e, per converso, che se l’impresa è cessata (e, quindi, non più in attività), non è possibile presentare domanda.
Pertanto, la previsione di cui all’art. 10 del decreto n. 11/2019 di EP – secondo cui nel caso di cessazione dell’attività la ditta che ha subito i danni indiretti nel periodo 30 aprile 2016-28 settembre 2017 non potrà accedere agli indennizzi previsti – non si pone in contrasto che la disciplina sopra ricordata.
Parimenti infondata è le censura di indeterminatezza e inattuabilità della suddetta previsione, la quale, al contrario, appare specifica nel prevedere l’impossibilità di accedere agli indennizzi nel caso di cessazione dell’attività.
Con il quarto motivo, infine, la parte ricorrente sostiene che l’azienda agricola -OMISSIS- non avrebbe cessato l’attività, come affermato nel provvedimento gravato, atteso che la medesima svolgerebbe ancora attività in settori diversi da quello dell’allevamento avicolo (coltivazioni a seminato, legumi da granella, semi oleosi), così da soddisfare il requisito richiesto dall’art. 10 del Manuale redatto da EP; in ogni caso, l’attività di allevamento sarebbe stata comunque mantenuta dal ricorrente, come dimostrato dalle dichiarazioni di provenienza e destinazione degli animali prodotte in giudizio.
La censura non è fondata.
Dall’attività istruttoria compiuta da EP (Banca Dati Nazionale e documentazione prodotta dallo stesso ricorrente) è emerso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare dell’allevamento di capi non era il ricorrente -OMISSIS-, ma la signora -OMISSIS-.
In particolare, dalla documentazione prodotta dal ricorrente in sede di partecipazione procedimentale (comunicazione Aulss 9 –Scaligera al Suap del Comune di Isola Rizza) emerge che in data 12.2.2019 è cessata l’attività di allevamento di -OMISSIS- e che -OMISSIS- è subentrata nella conduzione dell’attività alla medesima data del 12.2.2019, data antecedente a quella di presentazione della domanda da parte di -OMISSIS- (avvenuta l’.8.3.2019). Tale circostanza è confermata dalla stessa -OMISSIS- -OMISSIS-, la quale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà –prodotta in sede di partecipazione procedimentale dal ricorrente – precisava “ che in data 12.2.2019 la ditta -OMISSIS- (…) è subentrata alla ditta -OMISSIS- (…) codice allevamento 041VR110 tacchini da carne in Comune di -OMISSIS-(….) ”, codice di allevamento 041VR110 che risulta riportato anche nella domanda di aiuto presentata da -OMISSIS-, che atteneva ad un allevamento di cui il medesimo non era più detentore.
Anche tale ultima censura, pertanto, va respinta
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO