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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1779/2025 R.G. Lavoro vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, dall'Avv.to Massimo Garzilli del Foro di Napoli (C. F. ) con studio in C.F._1 Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private al seguente indirizzo pec;
Email_1
- Appellante
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Benevento Via Controparte_1 C.F._2 S. G.B. Della Salle n.45, presso lo studio dell'avv. Fioravante Orlando dal quale è rappresentato e difeso, C.F. , del Foro di Benevento, con dichiarazione di voler ricevere C.F._3 ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2023, presso il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, il sig. , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 132/2023, emesso e notificato in data 26.07.2023, con il quale gli era stato ingiunto dalla
[...] il pagamento Parte_2
1 dell'importo di € 83.443,73, oltre accessori e spese, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità per le annualità 2004 e dal 2010 al 2021.
L'opponente deduceva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335/1995, assumendo l'inesistenza di validi atti interruttivi notificati dalla Pt_1 contestava, inoltre, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, sostenendo di non aver esercitato la libera professione sin dal 2004, anno in cui aveva provveduto alla cancellazione della partita IVA e di aver confidato nell' automatica cancellazione dall' albo e cassa di appartenenza, allegando di avere esclusivamente svolto attività di amministratore unico di società di capitali.
Si costituiva in giudizio la , resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. In Pt_2 particolare, l'ente, richiamata la natura del credito azionato e la legittimità del procedimento monitorio, eccepiva l'infondatezza dell'asserita prescrizione, producendo atti ritenuti interruttivi e deducendo che, ai sensi della normativa di settore, il dies a quo decorre dalla trasmissione della dichiarazione reddituale obbligatoria ovvero, in caso di omissione, non decorre affatto. Sosteneva, inoltre, che l'iscrizione all'Albo professionale costituisce elemento sufficiente a radicare l'obbligo di iscrizione e contribuzione, essendo irrilevante l'assenza di partita IVA o la natura non continuativa dell'attività, alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n.186/2025, pubbl. il 13.02.2025, il giudice adito riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione limitatamente alle annualità sino al 2017 ed accertata la permanenza dell'obbligo contributivo in capo all'opponente in costanza di iscrizione all'Albo. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, decideva sulla domanda di pagamento traslata nel giudizio di opposizione, riconoscendone la fondatezza solo per le annualità non prescritte con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.07.2025 ha proposto tempestivo appello la deducendone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice Pt_2 ha dichiarato prescritti i contributi previdenziali relativi agli anni dal 2004 al 2016. Ha rappresentato che, ai sensi degli artt. 19 della L. 773/1982 e 33 del Regolamento contributivo, nonché della costante giurisprudenza di legittimità il termine di prescrizione dei contributi decorre esclusivamente dalla trasmissione alla della dichiarazione reddituale annuale, e che, in caso Pt_1 di omissione della stessa, la prescrizione non inizia a decorrere, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dall'iscritto; ha osservato che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni reddituali relative alle annualità oggetto di causa;
ha censurato l'erroneità della valutazione del primo giudice in ordine agli atti interruttivi, sostenendo che le diffide notificate, rispettivamente, l'8 novembre 2018 e il 7 luglio 2022, fossero idonee a interrompere tempestivamente la prescrizione anche per le annualità 2013-2014 e 2015-2016; infine, ribadiva la fondatezza della pretesa nel merito, concludendo per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in parziale riforma della sentenza impugnata, con accertamento della debenza dei contributi previdenziali anche per le annualità dichiarate prescritte dal primo giudice, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instaurato il contradditorio si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
2 di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
La disciplina dettata in materia di contributi della dalla l. n. 773/82 fa decorrere il Parte_1 termine di prescrizione dei contributi solo dalla trasmissione, da parte dell'iscritto alla Cassa, della dichiarazione obbligatoria di cui all'art. 17.
L'art. 17 della L. 773/1982 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri prevede: “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione Pt_1 della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.”
L'art. 19 poi stabilisce che: “… Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.”.
Come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume Pt_1 d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento della che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati Pt_1 Pt_1 definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che Pt_1 impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF (Cass. n. 4981 del 04/03/2014 e Cass. n. 29664 del 18/12/2008).
Tanto precisato, nel caso oggetto del giudizio non risulta provato che il Sig. abbia CP_1 provveduto, nei termini di legge, a trasmettere alla Cassa la dichiarazione prevista dall'art. 17 della L. 773/1982 in relazione agli anni 2004, 2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016. Ne consegue che per tali contributi il termine di prescrizione non è mai cominciato a decorrere.
Erroneamente, pertanto, il giudice di primo grado ha dichiarato decorso il termine di prescrizione per i crediti contributivi inerenti le suindicate annualità. L' appello va, quindi, accolto e, per l' effetto, l' opposizione proposta in primo grado da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 132/2023 per la complessiva somma di € 83.443,73, rigettata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
3 - accoglie l'appello e, per l' effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l' opposizione proposta in primo grado dal Sig. con conseguente conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 132/2023 notificato il 26.07.2023;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
che liquida per il primo Parte_1 grado in € 6.115,00 nonché in € 4.997,00 per il presente grado oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 27 novembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1779/2025 R.G. Lavoro vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa, dall'Avv.to Massimo Garzilli del Foro di Napoli (C. F. ) con studio in C.F._1 Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private al seguente indirizzo pec;
Email_1
- Appellante
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Benevento Via Controparte_1 C.F._2 S. G.B. Della Salle n.45, presso lo studio dell'avv. Fioravante Orlando dal quale è rappresentato e difeso, C.F. , del Foro di Benevento, con dichiarazione di voler ricevere C.F._3 ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.09.2023, presso il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, il sig. , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 132/2023, emesso e notificato in data 26.07.2023, con il quale gli era stato ingiunto dalla
[...] il pagamento Parte_2
1 dell'importo di € 83.443,73, oltre accessori e spese, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità per le annualità 2004 e dal 2010 al 2021.
L'opponente deduceva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335/1995, assumendo l'inesistenza di validi atti interruttivi notificati dalla Pt_1 contestava, inoltre, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, sostenendo di non aver esercitato la libera professione sin dal 2004, anno in cui aveva provveduto alla cancellazione della partita IVA e di aver confidato nell' automatica cancellazione dall' albo e cassa di appartenenza, allegando di avere esclusivamente svolto attività di amministratore unico di società di capitali.
Si costituiva in giudizio la , resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. In Pt_2 particolare, l'ente, richiamata la natura del credito azionato e la legittimità del procedimento monitorio, eccepiva l'infondatezza dell'asserita prescrizione, producendo atti ritenuti interruttivi e deducendo che, ai sensi della normativa di settore, il dies a quo decorre dalla trasmissione della dichiarazione reddituale obbligatoria ovvero, in caso di omissione, non decorre affatto. Sosteneva, inoltre, che l'iscrizione all'Albo professionale costituisce elemento sufficiente a radicare l'obbligo di iscrizione e contribuzione, essendo irrilevante l'assenza di partita IVA o la natura non continuativa dell'attività, alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n.186/2025, pubbl. il 13.02.2025, il giudice adito riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione limitatamente alle annualità sino al 2017 ed accertata la permanenza dell'obbligo contributivo in capo all'opponente in costanza di iscrizione all'Albo. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, decideva sulla domanda di pagamento traslata nel giudizio di opposizione, riconoscendone la fondatezza solo per le annualità non prescritte con compensazione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.07.2025 ha proposto tempestivo appello la deducendone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice Pt_2 ha dichiarato prescritti i contributi previdenziali relativi agli anni dal 2004 al 2016. Ha rappresentato che, ai sensi degli artt. 19 della L. 773/1982 e 33 del Regolamento contributivo, nonché della costante giurisprudenza di legittimità il termine di prescrizione dei contributi decorre esclusivamente dalla trasmissione alla della dichiarazione reddituale annuale, e che, in caso Pt_1 di omissione della stessa, la prescrizione non inizia a decorrere, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata dall'iscritto; ha osservato che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni reddituali relative alle annualità oggetto di causa;
ha censurato l'erroneità della valutazione del primo giudice in ordine agli atti interruttivi, sostenendo che le diffide notificate, rispettivamente, l'8 novembre 2018 e il 7 luglio 2022, fossero idonee a interrompere tempestivamente la prescrizione anche per le annualità 2013-2014 e 2015-2016; infine, ribadiva la fondatezza della pretesa nel merito, concludendo per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in parziale riforma della sentenza impugnata, con accertamento della debenza dei contributi previdenziali anche per le annualità dichiarate prescritte dal primo giudice, con vittoria di spese del doppio grado.
Ritualmente instaurato il contradditorio si è costituito l'appellato che ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
2 di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
La disciplina dettata in materia di contributi della dalla l. n. 773/82 fa decorrere il Parte_1 termine di prescrizione dei contributi solo dalla trasmissione, da parte dell'iscritto alla Cassa, della dichiarazione obbligatoria di cui all'art. 17.
L'art. 17 della L. 773/1982 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri prevede: “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione Pt_1 della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.”
L'art. 19 poi stabilisce che: “… Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.”.
Come ha più volte precisato la Corte di Cassazione, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume Pt_1 d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento della che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati Pt_1 Pt_1 definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che Pt_1 impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF (Cass. n. 4981 del 04/03/2014 e Cass. n. 29664 del 18/12/2008).
Tanto precisato, nel caso oggetto del giudizio non risulta provato che il Sig. abbia CP_1 provveduto, nei termini di legge, a trasmettere alla Cassa la dichiarazione prevista dall'art. 17 della L. 773/1982 in relazione agli anni 2004, 2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016. Ne consegue che per tali contributi il termine di prescrizione non è mai cominciato a decorrere.
Erroneamente, pertanto, il giudice di primo grado ha dichiarato decorso il termine di prescrizione per i crediti contributivi inerenti le suindicate annualità. L' appello va, quindi, accolto e, per l' effetto, l' opposizione proposta in primo grado da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 132/2023 per la complessiva somma di € 83.443,73, rigettata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
3 - accoglie l'appello e, per l' effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l' opposizione proposta in primo grado dal Sig. con conseguente conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 132/2023 notificato il 26.07.2023;
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
che liquida per il primo Parte_1 grado in € 6.115,00 nonché in € 4.997,00 per il presente grado oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 27 novembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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