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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5400/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, seconda sezione civile, il 3/10/2018 all'esito del procedimento n. 3600/2018
r.g.a.c.c.;
TRA
(c.f. ), in proprio e quale Parte_1 P.IVA_1 capogruppo - mandataria dell'ATI con la costituitasi in persona Controparte_1 dell'Ing. , dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., dagli Avv.ti Salvatore Della Corte (c.f. ), Luca Ruggiero C.F._1
(c.f. ) e Concetta Borgese (c.f. ); C.F._2 C.F._3
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 costituitosi in persona del dirigente dell'avvocatura comunale titolare Persona_1 del potere di rappresentanza in forza dell'art. 58 bis dello statuto comunale, rappresentato
_______________________________________________________________________
n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c. nonché di determina d'incarico n. 159 del 17/9/2018, dall'Avv. M. Antonella
Verde (c.f. ); C.F._4
AP P E L L A TO
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 6/6/2018, l' quale capogruppo e mandataria Parte_1 dell'ATI con la conveniva in giudizio il Controparte_1 Controparte_2
, esponendo che:
[...]
- era risultata aggiudicataria della gara d'appalto per la “progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di restauro della Cittadella degli Uffici Comunali – Palazzo
Ancelle” di con un ribasso del 15,21% sulla base d'asta (€ Controparte_2
1.869.596,52) ed una riduzione del tempo di esecuzione di 121 giorni rispetto ai 300 giorni posti a base di gara;
- l'aggiudicazione definitiva era stata disposta con determinazione dirigenziale n.
44 del 12/3/2015;
- in data 14/5/2015 il Comune aveva consegnato anticipatamente una parte delle lavorazioni da eseguirsi a partire dal 18.5.2015 “in attesa del contratto e nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo” avente ad oggetto “allestimento del cantiere;
rimozione di materiali e pulizia degli ambienti, rimozione di parti percolanti ai fini dell'accesso in sicurezza agli ambienti;
eventuali scavi e trasporti per le operazioni di cui sopra;
predisposizioni di parti anditi di servizi”;
- in data 24/7/2015 era stato sottoscritto il contratto d'appalto che, in ordine ai tempi di esecuzione, prevedeva all'art. 5: “1. Con la sottoscrizione del presente contratto la consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza con verbale in data 14 maggio 2015 è da intendere estesa a tutte le opere del progetto esecutivo che sarà approvato da parte dell'Ente. Ai fini dei tempi di esecuzione non si terrà conto di quelli necessari alla stazione appaltante per l'approvazione del progetto esecutivo.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 179
(centosettantanove) naturali, successivi e continui secondo quanto stabilito al comma precedente”.
_______________________________________________________________________
n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Inoltre, con riguardo alla progettazione esecutiva stabiliva, all'art. 1 comma 3, che “3. Cont L'ATI, attraverso l'attività del ed in solido con questi, si obbliga a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza), relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di cinque giorni, decorrenti dalla presentazione del progetto provvederà all'esame del progetto stesso …
Il progetto esecutivo … verrà approvato dall'ente entro il successivo termine di 4
(quattro) giorni. Da tale data decorre l'obbligo dell'ATI ad eseguire i lavori in conformità al progetto approvato”.
- a seguito di alcune difficoltà, il progetto esecutivo era stato approvato il
21/12/2015;
- i lavori erano stati ultimati il 15/4/2016, come risultava dal certificato di ultimazione emesso dalla direzione lavori l'11/5/2016;
- in data 22/2/2017 era stata emessa la relazione sul conto finale nella quale si dava atto che il credito residuo dell'ATI era pari ad € 26.723,06 oltre IVA;
- in data 1/3/2017 era stato emesso il certificato di collaudo nel quale era stato confermato il predetto credito e l'inesistenza di contestazioni;
- con nota del 14/472017 prot. n. 17960 il RUP aveva comunicato “l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti correlati al termine di ultimazione lavori e rigetto del Certificato di Collaudo”; con tale atto invitava l'ATI a formulare osservazioni in ordine al ritardo nel completamento dei lavori, in quanto affermava che il termine per la loro esecuzione decorreva dal 14/5/2015;
- nonostante la memoria depositata dall'ATI, con la quale si sosteneva che il termine doveva decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con determinazione dirigenziale n. 27 del 20/3/2018 il RUP affermava che vi era stato un ritardo di dieci giorni nell'esecuzione dei lavori e di trentasei giorni nella redazione della progettazione esecutiva e che conseguentemente andavano applicate le penali stabilite in contratto;
- tale provvedimento era assolutamente illegittimo giacché il termine doveva decorrere al più dalla sottoscrizione del contratto o addirittura dall'approvazione del progetto esecutivo;
- l'approvazione del progetto esecutivo era intervenuta solo il 21/12/2025 a causa di preclusioni imposte da strumenti urbanistici di cui il non aveva tenuto conto CP_2
nella redazione del progetto definitivo.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “- alla stregua delle motivazioni sopra riportate, dichiarare la nullità e/o inefficacia della Determinazione Dirigenziale
n.27 del 20.3.2018, relativamente alla ritenuta sussistenza di ritardi dell'ATI ricorrente nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato,
Part il credito dell' istante, nei confronti del resistente, di €.26.723.06, e CP_2
l'insussistenza dei contestati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
condannare il al pagamento, in favore dell'ATI Controparte_2 ricorrente, dell'importo di €.26.723.06, da maggiorare di interessi moratori ex
D.Lgs.231/2002 (ovvero ai sensi dell'art.1284, co.4, cc.) e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese (…)”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 3/10/2018, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Osservava infatti che “il contratto di appalto fa chiaro riferimento (quanto alla decorrenza dei termini per l'esecuzione dei lavori appaltati) alla data di avvenuta consegna: v. art. 5 dove si precisa: “Con la sottoscrizione del presente contratto la consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza con verbale in data 14 maggio 2015 è da intendere estesa a tutte le opere comprese nel progetto esecutivo che sarà approvato da parte dell'Ente. Ai fini dei tempi di esecuzione non si terrà conto di quelli necessari alla stazione appaltante per l'approvazione del progetto esecutivo”.
Del resto nella precedente premessa dello stesso contratto (v. pag. 3) veniva espressamente richiamato il bando (adottato con determina dirigenziale 75/2014) che indicava quale “tempo utile per ultimare tutti i lavori … giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori” (n.d.e.: nell'aggiudicazione, a seguito dell'accoglimento dell'offerta dell'ATI il termine per
l'ultimazione fu definitivamente stabilito in 179 gg.).
E non è in discussione che il abbia tenuto conto del tempo necessario per CP_2
l'approvazione del progetto (dilatando conseguentemente il termine convenzionalmente stabilito.
Part Ed ancora va dato atto che il su richiesta dell' ha altresì concesso CP_2 proroghe per l'ultimazione, ma che il termine concesso è stato anch'esso superato.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Infine non può essere addotto in contrario il fatto che il abbia in primo CP_2
momento accettato e collaudato i lavori senza nulla rilevare in proposito.
Infatti il ha instaurato regolare procedimento di contestazione che si è CP_2 concluso con apposita determina che ha dato conto di tutti i ritardi imputabili all'Impresa ed ha quantificato le relative penali da sottrarre al compenso finale da riconoscere all'impresa.
Orbene, a parte il rilievo che il non risulta aver mai approvato CP_2
l'ultimazione dei lavori in questione (il RUP ha infatti semplicemente siglato il certificato di ultimazione dei lavori senza nulla accettare circa la bontà delle opere e circa il rispetto dei tempi, atteso che successivamente all'ultimazione occorre che i lavori siano collaudati) va evidenziato che – salvo eventuale lesione del legittimo affidamento che nella specie non si ravvisa e salvo eventuali decadenze o prescrizioni che del pari non sussistono nel caso in esame – appare addirittura doveroso che l'Ente pubblico in applicazione della normativa e di quanto stabilito dal contratto, faccia valere eventuali addebiti a carico della ditta appaltatrice.
Ed infatti, a seguito del Collaudo finale il (nella persona del RUP) ha CP_2 verificato che v'erano state delle inosservanze per quel che concerne i termini di consegna ed ha rigettato il Collaudo stesso, avviando l'iter di contestazione di cui sopra”.
Con atto di citazione notificato l'1/11/2018 ha proposto appello avverso tale sentenza l' (in qualità di mandataria e capogruppo dell'ATI), Parte_1 osservando, con un unico motivo, che il Tribunale aveva errato nell'individuazione del dies a quo del termine di ultimazione delle opere che non poteva coincidere con quello della consegna parziale dei lavori (espressamente limitata alle attività indicate nel relativo verbale), sia perché intervenuta anteriormente all'approvazione del progetto esecutivo e sia perché era espressamente escluso dall'art. 154 d.P.R. 207/2010. Ad avviso dell'appellante, quindi, solo con la sottoscrizione del contratto la consegna dei lavori era stata estesa a tutte le opere e dunque solo da tale momento, se non addirittura da quello dell'approvazione del progetto definitivo, poteva decorrere il termine per l'ultimazione dei lavori.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_2
quanto contenente la mera riproposizione della argomentazioni poste a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 1/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
1. Dal verbale di consegna del 14/5/2015, si evince che si tratta di una consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto, essendo espressamente richiamato l'art. 153 comma 1 secondo periodo d.P.R. 207/2010, e di una consegna parziale, dal momento che si precisa che, in attesa della sottoscrizione del contratto e dell'approvazione del progetto esecutivo, l'appaltatore deve provvedere esclusivamente allo svolgimento dei seguenti lavori: allestimento del cantiere;
rimozione dei materiali e pulizia degli ambienti, rimozione di parti pericolanti ai fini degli accessi in sicurezza agli ambienti;
eventuali scavi e trasporti per le operazioni di cui sopra;
“predisposizione di parti anditi di servizi”.
Ciò posto, l'espressione contenuta nell'art. 5 del contratto - secondo la quale “1.
Con la sottoscrizione del presente contratto la consegna dei lavori avvenuta in via
d'urgenza con verbale in data 14 maggio 2015 è da intendere estesa a tutte le opere comprese nel progetto esecutivo che sarà approvato da parte dell'Ente. Ai fini dei tempi di esecuzione non si terrà conto di quelli necessari alla stazione appaltante per
l'approvazione del progetto esecutivo” – va intesa nel senso che, dal momento della sottoscrizione del contratto, la consegna dei lavori è estesa a tutte le opere, sicché
l'appaltatore può provvedere anche alle lavorazioni non indicate nel verbale di consegna parziale. Solo da tale momento, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, può decorrere il termine di 179 giorni per l'ultimazione dei lavori indicato nel comma successivo. Tale interpretazione, del resto, è l'unica compatibile con la disciplina della consegna dei lavori contenuta nel d.P.R. 207/2010 (applicabile, ratione temporis, alla presente controversia) che, all'art. 154 comma 6, prevede che “Il capitolato speciale
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda.
In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale”.
Del resto, il termine per l'ultimazione dei lavori non può decorrere da un momento anteriore alla consegna definitiva dei lavori, giacché per effetto delle consegne parziali,
l'appaltatore non ha piena libertà nell'esecuzione delle opere, dovendo realizzare solo quanto indicato nel verbale di consegna.
In definitiva, nel caso di specie, solo con la sottoscrizione del contratto intervenuta il 24/7/2015 la consegna, prima parziale, dei lavori si è estesa a tutte le lavorazioni e, dunque, solo da tale momento (successivo di oltre due mesi alla consegna parziale) poteva decorrere il termine per l'ultimazione dei lavori (secondo la previsione dell'art. 154 comma 6° d.P.R. 207/2010). Pertanto, il ritardo di dieci giorni indicato nella determinazione 27 del 20/3/2018 per la realizzazione delle opere – che teneva comunque conto delle sospensioni per i ritardi nell'approvazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 5 del contratto – non è ravvisabile, dovendo il relativo termine decorrere dal 24/7/2015 anziché, come erroneamente ritenuto in tale provvedimento, dal 14/5/2015.
2. Deve invece ritenersi sussistente il ritardo di 36 giorni nella consegna del progetto esecutivo, giacché il relativo termine di trenta giorni decorre “dalla data dell'ordine di servizio a firma del responsabile del procedimento” come stabilito nella premessa del contratto. L'ordine di servizio in questione è intervenuto in data 11/5/2015 con nota prot. 18457, come indicato sia nella premessa del contratto, sia nel verbale di consegna anticipata (e parziale) dei lavori del 14/5/2015. È pur vero che il dies a quo è in tal modo anteriore alla sottoscrizione del contratto, ma, come rilevato con riguardo alla consegna dei lavori, nulla esclude che alcune attività abbiano inizio prima della conclusione del contratto. Sarebbe dunque stato onere dell'appaltatrice eventualmente stabilire nel contratto un termine più lungo per la consegna del progetto.
Quanto all'entità del relativo ritardo, l'appellante nulla ha contestato e deve quindi ritenersi corretto quanto indicato nella determinazione n. 27 del 20/3/2018 (36 giorni di ritardo, di cui 29 per il primo progetto depositato il 9/7/2015 e 7 per l'integrazione depositata il 15/9/2015, laddove il relativo termine era stabilito per l'8/9/2015).
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Dall'importo richiesto dall'appaltatore, va dunque detratta la penale per il ritardo nel deposito del progetto esecutivo, che va determinata, ai sensi dell'art. 6a del contratto, per ciascun giorno di ritardo, nell'1% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva indicato, nell'art. 3 del contratto, in € 32.000. Pertanto dall'importo ancora dovuto all'appaltatrice va detratto quello di € 11.520 (1% x € 32.000 x 36 gg.).
In definitiva il va condannato al pagamento Controparte_2 in favore dell'ATI dell'importo di € 15.203,06 (26.723,06 – 11.520).
3. L'odierna appellante ha chiesto l'applicazione degli interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002. Orbene, a seguito delle modifiche apportate alla predetta legge dal d.lgs. 192/2012 e dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 24 d.lgs.
161/2014, non può esservi più dubbio alcuno in ordine all'applicabilità della disciplina sugli interessi moratori anche agli appalti di lavori pubblici. Il termine di decorrenza andrebbe individuato, in base all'art. 4 comma 2 lett. d) d.lgs. 231/2002, in “trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”. Tuttavia, non avendo l'odierno appellante indicato quale sia la data alla quale in concreto fare riferimento, gli interessi devono necessariamente decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (avvenuta il 20/6/2018), che costituisce la prima richiesta di pagamento nota compiuta dall'appaltatrice.
4. In considerazione dell'esito dell'impugnazione, il comune appellato va condannato al pagamento dei compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidare - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 – nei seguenti importi: processo di primo grado:
€ 500 per la fase di studio
€ 400 per la fase introduttiva
€ 900 per la fase istruttoria
€ 900 per la fase decisoria processo di appello
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
€ 750 per la fase di studio
€ 750 per la fase introduttiva
€ 1.000 per la fase istruttoria
€ 1.000 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, il 3/10/2018:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore dell'ATI costituita Controparte_2 dall' e da l'importo di € 15.203,06 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 20/7/2018; Parte
2. condanna il al pagamento, in favore dell' Controparte_2 costituita dall' e da delle spese di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in € 2.700 per compenso professionale ed € 405 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il processo di appello, in € 804 per spese vive, € 3.500 per compenso ed €
525 per spese generali, con attribuzione (per la quota di 1/3 ciascuno) ai difensori,
Avv.ti Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Concetta Borgese.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5400/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, seconda sezione civile, il 3/10/2018 all'esito del procedimento n. 3600/2018
r.g.a.c.c.;
TRA
(c.f. ), in proprio e quale Parte_1 P.IVA_1 capogruppo - mandataria dell'ATI con la costituitasi in persona Controparte_1 dell'Ing. , dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., dagli Avv.ti Salvatore Della Corte (c.f. ), Luca Ruggiero C.F._1
(c.f. ) e Concetta Borgese (c.f. ); C.F._2 C.F._3
AP P E L L AN T E
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(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 costituitosi in persona del dirigente dell'avvocatura comunale titolare Persona_1 del potere di rappresentanza in forza dell'art. 58 bis dello statuto comunale, rappresentato
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c. nonché di determina d'incarico n. 159 del 17/9/2018, dall'Avv. M. Antonella
Verde (c.f. ); C.F._4
AP P E L L A TO
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 6/6/2018, l' quale capogruppo e mandataria Parte_1 dell'ATI con la conveniva in giudizio il Controparte_1 Controparte_2
, esponendo che:
[...]
- era risultata aggiudicataria della gara d'appalto per la “progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di restauro della Cittadella degli Uffici Comunali – Palazzo
Ancelle” di con un ribasso del 15,21% sulla base d'asta (€ Controparte_2
1.869.596,52) ed una riduzione del tempo di esecuzione di 121 giorni rispetto ai 300 giorni posti a base di gara;
- l'aggiudicazione definitiva era stata disposta con determinazione dirigenziale n.
44 del 12/3/2015;
- in data 14/5/2015 il Comune aveva consegnato anticipatamente una parte delle lavorazioni da eseguirsi a partire dal 18.5.2015 “in attesa del contratto e nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo” avente ad oggetto “allestimento del cantiere;
rimozione di materiali e pulizia degli ambienti, rimozione di parti percolanti ai fini dell'accesso in sicurezza agli ambienti;
eventuali scavi e trasporti per le operazioni di cui sopra;
predisposizioni di parti anditi di servizi”;
- in data 24/7/2015 era stato sottoscritto il contratto d'appalto che, in ordine ai tempi di esecuzione, prevedeva all'art. 5: “1. Con la sottoscrizione del presente contratto la consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza con verbale in data 14 maggio 2015 è da intendere estesa a tutte le opere del progetto esecutivo che sarà approvato da parte dell'Ente. Ai fini dei tempi di esecuzione non si terrà conto di quelli necessari alla stazione appaltante per l'approvazione del progetto esecutivo.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 179
(centosettantanove) naturali, successivi e continui secondo quanto stabilito al comma precedente”.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Inoltre, con riguardo alla progettazione esecutiva stabiliva, all'art. 1 comma 3, che “3. Cont L'ATI, attraverso l'attività del ed in solido con questi, si obbliga a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza), relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di cinque giorni, decorrenti dalla presentazione del progetto provvederà all'esame del progetto stesso …
Il progetto esecutivo … verrà approvato dall'ente entro il successivo termine di 4
(quattro) giorni. Da tale data decorre l'obbligo dell'ATI ad eseguire i lavori in conformità al progetto approvato”.
- a seguito di alcune difficoltà, il progetto esecutivo era stato approvato il
21/12/2015;
- i lavori erano stati ultimati il 15/4/2016, come risultava dal certificato di ultimazione emesso dalla direzione lavori l'11/5/2016;
- in data 22/2/2017 era stata emessa la relazione sul conto finale nella quale si dava atto che il credito residuo dell'ATI era pari ad € 26.723,06 oltre IVA;
- in data 1/3/2017 era stato emesso il certificato di collaudo nel quale era stato confermato il predetto credito e l'inesistenza di contestazioni;
- con nota del 14/472017 prot. n. 17960 il RUP aveva comunicato “l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti correlati al termine di ultimazione lavori e rigetto del Certificato di Collaudo”; con tale atto invitava l'ATI a formulare osservazioni in ordine al ritardo nel completamento dei lavori, in quanto affermava che il termine per la loro esecuzione decorreva dal 14/5/2015;
- nonostante la memoria depositata dall'ATI, con la quale si sosteneva che il termine doveva decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con determinazione dirigenziale n. 27 del 20/3/2018 il RUP affermava che vi era stato un ritardo di dieci giorni nell'esecuzione dei lavori e di trentasei giorni nella redazione della progettazione esecutiva e che conseguentemente andavano applicate le penali stabilite in contratto;
- tale provvedimento era assolutamente illegittimo giacché il termine doveva decorrere al più dalla sottoscrizione del contratto o addirittura dall'approvazione del progetto esecutivo;
- l'approvazione del progetto esecutivo era intervenuta solo il 21/12/2025 a causa di preclusioni imposte da strumenti urbanistici di cui il non aveva tenuto conto CP_2
nella redazione del progetto definitivo.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “- alla stregua delle motivazioni sopra riportate, dichiarare la nullità e/o inefficacia della Determinazione Dirigenziale
n.27 del 20.3.2018, relativamente alla ritenuta sussistenza di ritardi dell'ATI ricorrente nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato,
Part il credito dell' istante, nei confronti del resistente, di €.26.723.06, e CP_2
l'insussistenza dei contestati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
condannare il al pagamento, in favore dell'ATI Controparte_2 ricorrente, dell'importo di €.26.723.06, da maggiorare di interessi moratori ex
D.Lgs.231/2002 (ovvero ai sensi dell'art.1284, co.4, cc.) e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese (…)”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 3/10/2018, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Osservava infatti che “il contratto di appalto fa chiaro riferimento (quanto alla decorrenza dei termini per l'esecuzione dei lavori appaltati) alla data di avvenuta consegna: v. art. 5 dove si precisa: “Con la sottoscrizione del presente contratto la consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza con verbale in data 14 maggio 2015 è da intendere estesa a tutte le opere comprese nel progetto esecutivo che sarà approvato da parte dell'Ente. Ai fini dei tempi di esecuzione non si terrà conto di quelli necessari alla stazione appaltante per l'approvazione del progetto esecutivo”.
Del resto nella precedente premessa dello stesso contratto (v. pag. 3) veniva espressamente richiamato il bando (adottato con determina dirigenziale 75/2014) che indicava quale “tempo utile per ultimare tutti i lavori … giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori” (n.d.e.: nell'aggiudicazione, a seguito dell'accoglimento dell'offerta dell'ATI il termine per
l'ultimazione fu definitivamente stabilito in 179 gg.).
E non è in discussione che il abbia tenuto conto del tempo necessario per CP_2
l'approvazione del progetto (dilatando conseguentemente il termine convenzionalmente stabilito.
Part Ed ancora va dato atto che il su richiesta dell' ha altresì concesso CP_2 proroghe per l'ultimazione, ma che il termine concesso è stato anch'esso superato.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Infine non può essere addotto in contrario il fatto che il abbia in primo CP_2
momento accettato e collaudato i lavori senza nulla rilevare in proposito.
Infatti il ha instaurato regolare procedimento di contestazione che si è CP_2 concluso con apposita determina che ha dato conto di tutti i ritardi imputabili all'Impresa ed ha quantificato le relative penali da sottrarre al compenso finale da riconoscere all'impresa.
Orbene, a parte il rilievo che il non risulta aver mai approvato CP_2
l'ultimazione dei lavori in questione (il RUP ha infatti semplicemente siglato il certificato di ultimazione dei lavori senza nulla accettare circa la bontà delle opere e circa il rispetto dei tempi, atteso che successivamente all'ultimazione occorre che i lavori siano collaudati) va evidenziato che – salvo eventuale lesione del legittimo affidamento che nella specie non si ravvisa e salvo eventuali decadenze o prescrizioni che del pari non sussistono nel caso in esame – appare addirittura doveroso che l'Ente pubblico in applicazione della normativa e di quanto stabilito dal contratto, faccia valere eventuali addebiti a carico della ditta appaltatrice.
Ed infatti, a seguito del Collaudo finale il (nella persona del RUP) ha CP_2 verificato che v'erano state delle inosservanze per quel che concerne i termini di consegna ed ha rigettato il Collaudo stesso, avviando l'iter di contestazione di cui sopra”.
Con atto di citazione notificato l'1/11/2018 ha proposto appello avverso tale sentenza l' (in qualità di mandataria e capogruppo dell'ATI), Parte_1 osservando, con un unico motivo, che il Tribunale aveva errato nell'individuazione del dies a quo del termine di ultimazione delle opere che non poteva coincidere con quello della consegna parziale dei lavori (espressamente limitata alle attività indicate nel relativo verbale), sia perché intervenuta anteriormente all'approvazione del progetto esecutivo e sia perché era espressamente escluso dall'art. 154 d.P.R. 207/2010. Ad avviso dell'appellante, quindi, solo con la sottoscrizione del contratto la consegna dei lavori era stata estesa a tutte le opere e dunque solo da tale momento, se non addirittura da quello dell'approvazione del progetto definitivo, poteva decorrere il termine per l'ultimazione dei lavori.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
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n. 5400/2018 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_2
quanto contenente la mera riproposizione della argomentazioni poste a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 1/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
1. Dal verbale di consegna del 14/5/2015, si evince che si tratta di una consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto, essendo espressamente richiamato l'art. 153 comma 1 secondo periodo d.P.R. 207/2010, e di una consegna parziale, dal momento che si precisa che, in attesa della sottoscrizione del contratto e dell'approvazione del progetto esecutivo, l'appaltatore deve provvedere esclusivamente allo svolgimento dei seguenti lavori: allestimento del cantiere;
rimozione dei materiali e pulizia degli ambienti, rimozione di parti pericolanti ai fini degli accessi in sicurezza agli ambienti;
eventuali scavi e trasporti per le operazioni di cui sopra;
“predisposizione di parti anditi di servizi”.
Ciò posto, l'espressione contenuta nell'art. 5 del contratto - secondo la quale “1.
Con la sottoscrizione del presente contratto la consegna dei lavori avvenuta in via
d'urgenza con verbale in data 14 maggio 2015 è da intendere estesa a tutte le opere comprese nel progetto esecutivo che sarà approvato da parte dell'Ente. Ai fini dei tempi di esecuzione non si terrà conto di quelli necessari alla stazione appaltante per
l'approvazione del progetto esecutivo” – va intesa nel senso che, dal momento della sottoscrizione del contratto, la consegna dei lavori è estesa a tutte le opere, sicché
l'appaltatore può provvedere anche alle lavorazioni non indicate nel verbale di consegna parziale. Solo da tale momento, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, può decorrere il termine di 179 giorni per l'ultimazione dei lavori indicato nel comma successivo. Tale interpretazione, del resto, è l'unica compatibile con la disciplina della consegna dei lavori contenuta nel d.P.R. 207/2010 (applicabile, ratione temporis, alla presente controversia) che, all'art. 154 comma 6, prevede che “Il capitolato speciale
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(già Prima sezione civile bis)
dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda.
In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale”.
Del resto, il termine per l'ultimazione dei lavori non può decorrere da un momento anteriore alla consegna definitiva dei lavori, giacché per effetto delle consegne parziali,
l'appaltatore non ha piena libertà nell'esecuzione delle opere, dovendo realizzare solo quanto indicato nel verbale di consegna.
In definitiva, nel caso di specie, solo con la sottoscrizione del contratto intervenuta il 24/7/2015 la consegna, prima parziale, dei lavori si è estesa a tutte le lavorazioni e, dunque, solo da tale momento (successivo di oltre due mesi alla consegna parziale) poteva decorrere il termine per l'ultimazione dei lavori (secondo la previsione dell'art. 154 comma 6° d.P.R. 207/2010). Pertanto, il ritardo di dieci giorni indicato nella determinazione 27 del 20/3/2018 per la realizzazione delle opere – che teneva comunque conto delle sospensioni per i ritardi nell'approvazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 5 del contratto – non è ravvisabile, dovendo il relativo termine decorrere dal 24/7/2015 anziché, come erroneamente ritenuto in tale provvedimento, dal 14/5/2015.
2. Deve invece ritenersi sussistente il ritardo di 36 giorni nella consegna del progetto esecutivo, giacché il relativo termine di trenta giorni decorre “dalla data dell'ordine di servizio a firma del responsabile del procedimento” come stabilito nella premessa del contratto. L'ordine di servizio in questione è intervenuto in data 11/5/2015 con nota prot. 18457, come indicato sia nella premessa del contratto, sia nel verbale di consegna anticipata (e parziale) dei lavori del 14/5/2015. È pur vero che il dies a quo è in tal modo anteriore alla sottoscrizione del contratto, ma, come rilevato con riguardo alla consegna dei lavori, nulla esclude che alcune attività abbiano inizio prima della conclusione del contratto. Sarebbe dunque stato onere dell'appaltatrice eventualmente stabilire nel contratto un termine più lungo per la consegna del progetto.
Quanto all'entità del relativo ritardo, l'appellante nulla ha contestato e deve quindi ritenersi corretto quanto indicato nella determinazione n. 27 del 20/3/2018 (36 giorni di ritardo, di cui 29 per il primo progetto depositato il 9/7/2015 e 7 per l'integrazione depositata il 15/9/2015, laddove il relativo termine era stabilito per l'8/9/2015).
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(già Prima sezione civile bis)
Dall'importo richiesto dall'appaltatore, va dunque detratta la penale per il ritardo nel deposito del progetto esecutivo, che va determinata, ai sensi dell'art. 6a del contratto, per ciascun giorno di ritardo, nell'1% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva indicato, nell'art. 3 del contratto, in € 32.000. Pertanto dall'importo ancora dovuto all'appaltatrice va detratto quello di € 11.520 (1% x € 32.000 x 36 gg.).
In definitiva il va condannato al pagamento Controparte_2 in favore dell'ATI dell'importo di € 15.203,06 (26.723,06 – 11.520).
3. L'odierna appellante ha chiesto l'applicazione degli interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002. Orbene, a seguito delle modifiche apportate alla predetta legge dal d.lgs. 192/2012 e dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 24 d.lgs.
161/2014, non può esservi più dubbio alcuno in ordine all'applicabilità della disciplina sugli interessi moratori anche agli appalti di lavori pubblici. Il termine di decorrenza andrebbe individuato, in base all'art. 4 comma 2 lett. d) d.lgs. 231/2002, in “trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”. Tuttavia, non avendo l'odierno appellante indicato quale sia la data alla quale in concreto fare riferimento, gli interessi devono necessariamente decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (avvenuta il 20/6/2018), che costituisce la prima richiesta di pagamento nota compiuta dall'appaltatrice.
4. In considerazione dell'esito dell'impugnazione, il comune appellato va condannato al pagamento dei compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidare - in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 – nei seguenti importi: processo di primo grado:
€ 500 per la fase di studio
€ 400 per la fase introduttiva
€ 900 per la fase istruttoria
€ 900 per la fase decisoria processo di appello
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(già Prima sezione civile bis)
€ 750 per la fase di studio
€ 750 per la fase introduttiva
€ 1.000 per la fase istruttoria
€ 1.000 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, il 3/10/2018:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore dell'ATI costituita Controparte_2 dall' e da l'importo di € 15.203,06 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 20/7/2018; Parte
2. condanna il al pagamento, in favore dell' Controparte_2 costituita dall' e da delle spese di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in € 2.700 per compenso professionale ed € 405 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il processo di appello, in € 804 per spese vive, € 3.500 per compenso ed €
525 per spese generali, con attribuzione (per la quota di 1/3 ciascuno) ai difensori,
Avv.ti Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Concetta Borgese.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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