Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/04/2022, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00650/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2020, proposto da
Ateneum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, 16;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 05475/2019 del 26.11.2019 del Comune di Lecce, notificata a mezzo PEC alla Ateneum S.r.l. in data 27.11.2019, con la quale è stata disposta la revoca della aggiudicazione nei confronti di Ateneum S.r.l. dei lotti nn. 4 e 13, inseriti nell’Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale n. 54/2011;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’adozione
di una sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente agli immobili relativi ai lotti 4 e 13, siti Lecce ed insistenti sull’area individuata al Catasto Terreni del Comune di Lecce al foglio 168, particella 83, ed al foglio 149, particelle 286 e 320, con conseguente obbligo in capo ad Ateneum S.r.l. di versare il prezzo complessivo di € 276.000,00;
o, in subordine, per la condanna
del Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, a far luogo alla stipula del contratto di compravendita in forma pubblica degli immobili, relativi ai lotti 4 e 13, siti Lecce ed insistenti sull’area individuata;
o, in estremo subordine,
per la condanna del Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione dell’indennizzo, ex art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, in misura pari alle spese sostenute dalla Società ricorrente per partecipare alla gara pubblica indetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to F. M. Galluccio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società Ateneum S.r.l. espone quanto segue.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30.11.2010, il Comune di Lecce approvava il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2010-2012.
Con determinazione dirigenziale n. 54/2011 veniva indetto Avviso pubblico per l'alienazione di alcuni degli immobili comunali inseriti nel predetto piano triennale delle alienazioni ed in data 24.4.2011 veniva pubblicato il relativo bando di gara; tra gli immobili comunali messi in vendita vi erano il lotto n. 4, denominato fabbricato Litoranea Vespucci, in San Cataldo, Litorale Vespucci, di destinazione artigianale, nel piano delle alienazioni allegato alla delibera consiliare n. 104/2011 richiamato al n. 4, foglio 168, particella 83; il lotto n. 13, denominato fabbricato località San Cataldo, in San Cataldo, Zona “Faro”, di destinazione direzionale-commerciale, con pertinenza scoperta, nel piano delle alienazioni allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 104/2011 richiamato al n. 3, foglio 149.
Con nota dirigenziale nn. 91383 e 91437 del 5.7.2011, il Comune di Lecce comunicava ad Ateneum S.r.l. di essere risultata aggiudicataria dei lotti nn. 13 e 4 al prezzo rispettivamente di € 206.000,00 il primo e € 70.000,00 il secondo.
Tuttavia, nonostante le diverse diffide e solleciti inviati dalla Società ricorrente al fine di ottenere la formalizzazione del contratto, stante la perdurante inerzia del Comune di Lecce, dapprima con racc. del 14.4.2014 e poi con atto di citazione (proposto nel 2014) innanzi al Tribunale Civile di Lecce, l’aggiudicataria Ateneum S.r.l. e Class Re S.r.l. (cui gli immobili aggiudicati avrebbero dovuto essere intestati) chiedevano la risoluzione in danno del Comune di Lecce dei contratti relativi alla aggiudicazione di entrambi i predetti lotti per grave e reiterato inadempimento del Comune medesimo, nonchè la restituzione delle somme versate.
Con sentenza 1483 del 6.5.2019, il Tribunale Civile di Lecce rigettava la domanda di risoluzione dei contratti, accogliendo la domanda di restituzione della somma euro 150.000,00 versata a titolo di acconto dalle Società attrici, sul presupposto per cui l’avvenuta aggiudicazione dei lotti posti all’asta e la relativa comunicazione non avrebbero determinato il perfezionamento dei contratti.
Con la determinazione dirigenziale n. 05475/2019 del 26.11.2019 di cui in epigrafe, il Comune di Lecce, ritenendo « necessario procedere, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1483/2019 che non ha riconosciuto concluso il contratto di compravendita tra le parti » disponeva la revoca dell’aggiudicazione in favore di Ateneum S.r.l. (poi Class Re S.r.l.) per il lotto n. 4 e n. 13 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 54/2011.
Avverso quest’ultimo provvedimento è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 7 E 21 QUINQUES DELLA L. N.241/1990; ECCESSO DI POTERE; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO E INADEGUATEZZA DELLA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INESATTA VALUTAZIONE DEI FATTI; CARENZA, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Oltre all’azione di annullamento, la Società ricorrente ha chiesto che questo Tribunale pronunci una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente agli immobili di cui ai lotti 4 e 13, siti Lecce ed insistenti sull’area individuata al catasto terreni del Comune di Lecce al foglio 168, particella 83, ed al foglio 149, particelle 286 e 320, con conseguente obbligo in capo ad Ateneum S.r.l. di versare il prezzo complessivo di € 276.000,00, o, in subordine, la condanna del Comune di Lecce alla stipula del contratto di compravendita in forma pubblica degli immobili medesimi (lotti 4 e 13) per il relativo prezzo di aggiudicazione pari a complessivi € 276.000,00 e, in estremo subordine, la condanna del Comune di Lecce alla corresponsione dell’indennizzo, ex art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, in misura pari alla spese sostenute per partecipare alla gara pubblica indetta.
1.2. Il 3 marzo 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Successivamente le parti hanno ulteriormente precisato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile sotto i profili di seguito indicati e in parte va respinto.
2.1.Con riferimento alla proposta domanda di annullamento, il Tribunale rileva, condividendo sul punto la tesi della difesa civica, la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse concreto e attuale della Società ricorrente ad impugnare la determinazione dirigenziale n. 05475/2019 del 26.11.2019, con la quale il Comune di Lecce, ritenendo « necessario procedere, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1483/2019 che non ha riconosciuto concluso il contratto di compravendita tra le parti» , ha disposto la revoca dell’aggiudicazione in favore di Ateneum S.r.l. (e di Class RE S.r.l.) per il lotto n. 4 e n. 13 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 54/2011.
2.1.1. Sotto il primo profilo, la Società ricorrente - con nota del 27.12.2011 - comunicava al Comune di Lecce che gli immobili relativi ai lotti aggiudicati dovevano essere assegnati alla Società Class. Re S.r.l., Società del Gruppo Ateneum S.r.l. e amministrata dalla medesima persona fisica, così di fatto rinunciando all’aggiudicazione in proprio favore.
Da tanto consegue l’assenza di legittimazione attiva alla proposizione del presente ricorso.
2.1.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dal suindicato profilo di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, il ricorso è comunque inammissibile per carenza di interesse.
Invero, osserva il Tribunale che la Società ricorrente (unitamente alla Class Re S.r.l.), come dalla stessa riconosciuto e documentato, con atto di citazione del 30.6.2014 proponeva innanzi al Tribunale Civile di Lecce azione civile chiedendo la risoluzione dei contratti relativi alla aggiudicazione di entrambi i lotti aggiudicati ( n.4 e n.13), la restituzione delle somme (euro 150.000,00) versate in acconto al Comune di Lecce e il risarcimento danni asseritamente derivanti dal mancato trasferimento degli immobili de quibus, evidenziando, in particolare, con
riferimento all’immobile di cui al lotto 13, che medio tempore era crollato il solaio e quindi, era
divenuto inagibile.
L’azione veniva definita dall’adito Tribunale Civile di Lecce con la sentenza n. 1483/2019, con la quale veniva rigettata la domanda di risoluzione dei contratti (ritenendo non concluso alcun vincolo contrattuale, in quanto in virtù di quanto previsto dall’Avviso pubblico di vendita all'asta dei beni immobili di proprietà comunale, l’aggiudicazione al termine dell’asta aveva carattere provvisorio e sarebbe diventata definitiva solo a seguito di una apposita determinazione del Settore Patrimonio) e la domanda di risarcimento dei danni e condannato il Comune di Lecce unicamente alla restituzione, in favore delle Società attrici, della somma di euro 150.000,00 versate a titolo di acconto.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che in applicazione (quantomeno, analogica) dell’art.1453 c.c. “ la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione [c.c. 1286, 1492].
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione [ [c.c. 972, n. 2, 1432, 1450 ].
In definitiva, “electa una via non datur recursus ad alteram”, sicchè avendo parte ricorrente scelto di chiedere la risoluzione dei contratti, dalla data della domanda di risoluzione (indipendentemente dalla pronuncia di accoglimento o di rigetto della stessa), il Comune di Lecce (asseritamente resosi inadempiente) non potrebbe più adempiere l’obbligazione richiesta.
Sicchè, tenuto conto che con la sentenza n. 1483/2019 (passata in giudicato) il Tribunale Civile di Lecce ha riconosciuto il diritto della Ateneum S.r.l. alla restituzione degli acconti versati pari ad € 150.000,00, consegue l’assenza di alcun interesse (concreto ed attuale) di parte ricorrente ad impugnare la citata determinazione dirigenziale n. 5475/2019, che non può ritenersi lesa concretamente nella propria sfera giuridica dall’impugnata revoca dell’aggiudicazione, anche considerata l’impossibilità per il Comune di Lecce di disporre diversamente (ossia di adempiere all’obbligazione di assegnazione dei lotti aggiudicati provvisoriamente) e per la Società ricorrente di ottenere alcuna utilità da una eventuale pronuncia di annullamento del provvedimento odiernamente impugnato.
2.1.3. Peraltro, va sottolineato che l’art. 15 dell’Avviso pubblico - non impugnato - prevede la facoltà dell’A.C. di non procedere alla stipula della compravendita con la sola restituzione degli acconti versati dal privato.
2.2. Del pari inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, risulta la seconda domanda principale con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c, una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente agli immobili relativi ai lotti 4 e 13.
Rileva, invero, il Collegio la predetta domanda proposta ex art. 2932 c.c. riguarda (ontologicamente) un diritto soggettivo perfetto e che non si verte in materia di giurisdizione esclusiva del G.A., nel mentre (peraltro), per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1280; sez. V, 2 febbraio 1996, n. 118), esula dai poteri attribuiti al Giudice Amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.
Di qui l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. al di fuori delle sfere di giurisdizione esclusiva attribuite dalla legge al Giudice Amministrativo (cfr. T.A.R. Marche 3 marzo 2004, n. 86).
3. Infine, la domanda - subordinata - azionata dalla Società ricorrente, tendente ad ottenere la condanna del Comune intimato alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm., va respinta, in quanto (a ben vedere) nella specie la revoca dell’aggiudicazione disposta dall’A.C. non comporta alcun pregiudizio per la ricorrente, che - prima della predetta decisione di revoca - ha chiesto (e in parte ottenuto) dall’A.G.O. il riconoscimento del diritto a sciogliersi dal vincolo all’acquisto in questione, dimostrando (in tal modo) completo disinteresse al conseguimento del bene della vita (acquisto dei due immobili comunali), nel mentre l’indennizzo richiesto è dovuto - notoriamente - al soggetto al quale l’opzione revocatoria della P.A. ha sottratto, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, un bene della vita acquisito al suo patrimonio (ex multis: T.A.R: Calabria, Catanzaro, II Sezione, 1 luglio 2020 n. 1176).
4. Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed in parte va respinto.
5. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO