Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Denis Rosa, Maria Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.02.2024, e notificata in forma esecutiva il 07.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. IM NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza sopra richiamata.
In corso di causa la parte ricorrente dava atto dell’attivazione della carta docenti, insistendo pertanto con conclusioni che si limitassero a tale accertamento, oltre alla condanna alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
Sul ricorso deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese di lite, alla luce del comportamento processuale della parte resistente e del numero di controversie e procedimenti pendenti di analogo tenore e contenuto, con conseguente complessità per il medesimo Ministero di soddisfare tempestivamente tutte le procedure, devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare le spese di lite nella misura del 50% (liquidate in tale misura come in dispositivo), seguendosi per il resto il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (già determinate nella misura del 50%) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
IM NI, Primo Referendario, Estensore
Andrea LA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM NI | Ida LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.