Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 2703/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2703 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, promossa da
nato in [...] il [...], residente in [...]
Salerno n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Dentice;
OPPONENTE
contro in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentata dalla Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Giulio Sandulli;
OPPOSTA
in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentata dalla Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Dario Giona Coronella;
CP_4
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione all'esecuzione nel procedimento esecutivo Parte_1 pendente dinanzi a questo Tribunale, iscritto al R.G.E. col n. 19/2015, intrapreso in virtù di contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto pubblico del 15.2.2005 per notar Persona_1
tra la (parte mutuante) e
[...] Controparte_2 Parte_1
(parte mutuataria) per un importo di euro 100.000.
Il precetto aveva ad oggetto un importo di euro 41.406,64, oltre interessi al tasso di mora dal
17.10.2014, oneri e spese, in ragione del mancato pagamento delle residue rate di mutuo con conseguente decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine.
1
L'opponente, riportandosi alla relazione del proprio CTP, ha sostenuto che non erano dovuti gli interessi previsti in contratto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., stante la nullità delle relative pattuizioni, aventi carattere usurario. Ha dedotto, in particolare, che il costo totale del credito
(TEG), al momento della stipula del contratto, era pari al 9,074354%, e quindi superiore al tasso soglia, pari all'8,34% (5,56x1,5); il TAEG calcolato in ipotesi di decadenza dal beneficio del termine era pari al 10,43% e con la commissione per l'estinzione anticipata aumentava ulteriormente, raggiungendo valori di molto superiori al tasso soglia dell'8,34%.
Con ordinanza del 22.5.2018 il G.E., in accoglimento dell'istanza di parte opponente, ha sospeso la procedura esecutiva R.G.E. n. 19/2015, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato alla il 7.6.2018, Controparte_2 Parte_1 ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo la conferma della sospensione della
[...] procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 19/2015, l'accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo e della clausola relativa agli interessi, con vittoria di spese.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti.
È stata, inoltre, espletata la CTU contabile, affidata al dott. Persona_2
All'udienza del 3.11.2021 la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Con comparsa depositata in data 23.12.2021, ha spiegato intervento, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
deducendo che, a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili CP_3
“in blocco” stipulato ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 TUB, aveva acquistato dalla a titolarità “pro-soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari, tra CP_5
i quali era compreso quello derivante dal mutuo ipotecario oggetto del presente giudizio nei confronti dell'opponente . Riportandosi alle difese svolte dalla Banca, Parte_1 ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 24.1.2022 la causa è stata rimessa sul ruolo per una integrazione della CTU.
In data 22.4.2022 il CTU ha depositato la relazione integrativa.
Sono seguiti una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni.
In data 6.9.2024 la causa è stata, infine, assegnata a questo giudice, che la ha trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
2 Ruolo Generale n. 2703/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori;
ove risulti accertata l'usurarietà degli interessi moratori previsti in contratto, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, ma nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Ciò posto, si osserva che, come indicato nella relazione del CTU, per i mutui aventi le stesse caratteristiche di quello dedotto in giudizio, il tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, nel trimestre in cui fu stipulato il mutuo, era pari all'8,34%; il contratto di mutuo stipulato dalle parti prevedeva un tasso di interesse corrispettivo del 5,7284%; al momento della stipula, quindi, il tasso di interesse corrispettivo era inferiore al tasso soglia;
il tasso di mora previsto in contratto, invece, al momento della stipula, era pari all'8,34%; ed era, quindi, uguale al tasso soglia.
I rilievi del CTU sono in linea con quanto indicato all'art. 4 del contratto di mutuo in atti, intitolato “Interessi di mora”, il quale prevede che “il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1 gennaio al 31 marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre, dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria
“Mutui”, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e della Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, che attualmente è pari all'8,34%”.
Con tale pattuizione, quindi, il tasso degli interessi dovuti in caso di mora è stato fissato nel contratto in misura pari al tasso soglia, vale a dire al tasso rilevato di trimestre in trimestre dal
Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà.
In altre parole, il tasso di interesse moratorio previsto in contratto era uguale al tasso soglia alla data della stipula, ed era destinato a rimanere tale nel corso del rapporto.
Tanto induce ad escludere l'usurarietà del mutuo dedotto in giudizio, alla data della stipula, sia per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, sia per quanto riguarda l'interesse moratorio.
Va, in ogni caso, evidenziato che l'eventuale usurarietà del tasso di interesse moratorio previsto in contratto non avrebbe avuto le conseguenze indicate da parte opponente. Infatti, come ha chiarito la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 19597/2020, l'usurarietà del tasso di interesse moratorio non comporta affatto la gratuità del mutuo, dovendosi applicare
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l'art. 1815, comma 2, c.c. soltanto agli interessi moratori, i quali, data l'usurarietà della relativa pattuizione, sono dovuti non nella misura (usuraria) pattuita, ma nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Va anche precisato che non concorre a determinare l'usurarietà del tasso di interesse di mora la commissione di estinzione anticipata, prevista dall'art. 5 del contratto di mutuo oggetto di causa. Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, infatti, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr.
Cass. Civ. n. 7352 del 7.3.2022).
Alla stregua dei rilievi che precedono deve, dunque, ritenersi che il mutuo per cui è causa non contiene pattuizioni usurarie e che tutti gli interessi previsti in contratto sono dovuti alla creditrice, al tasso indicato in contratto. Ne discende che, così come indicato nel precetto, stante l'inadempimento della parte mutuataria, la stessa è decaduta dal beneficio del termine, con obbligo di restituire il residuo capitale dovuto.
Parte opponente, in corso di causa, ha contestato la titolarità del credito azionato in via esecutiva in capo alla , intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito CP_3 derivante dal mutuo erogato della al . Controparte_2 Parte_1
Si osserva in proposito che la ha provato la cessione del credito da parte della CP_3 mutuante in suo favore producendo: 1) il contratto di cessione Controparte_2 del credito datato 2.8.2021, cui è allegato l'elenco dei rapporti ceduti, compreso quello contrassegnato dal codice NDG 9158993, che contraddistingue il mutuo stipulato dall'opponente; 2) la dichiarazione della la quale dà atto Controparte_2 di aver ceduto alla il credito vantato nei confronti di Controparte_3 Parte_1 contrassegnato dal codice NDG 9158993; 3) l'estratto della Gazzetta Ufficiale, da cui risulta la pubblicazione della cessione, che ha altresì la funzione di esonerare, ex art. 58 TUB, dalla notificazione prevista in generale dell'art. 1264 c.c.
L'opposizione all'esecuzione non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dei diversi orientamenti, anche della giurisprudenza di merito, esistenti all'epoca della proposizione dell'opposizione, in ordine alle questioni trattate, sulle quali in corso di causa si è pronunciata la Corte di Cassazione.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva e per intero,
a carico della parte opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
compensa le spese di Parte_1 lite tra le parti;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva e per intero, a carico dell'opponente . Parte_1
Benevento, 30.5.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
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