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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1379/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1379/2016 promossa da:
.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Trinchese, C.F. , unitamente al quale elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli alla Via Cesareo Console, 3, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Sabbatino e la
[...]
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Trinchese Biagio, dell'avv. Castaldo Sabrina e dell'avv.
Matetich Stefano ( ) VIA DANTE 50 AVELLINO, C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA ON. F. NAPOLITANO, P.CO NAPOLITANO, N. 2
NOLA presso il difensore avv. TRINCHESE BIAGIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
pagina 1 di 14 ), con il patrocinio dell'avv. SOPRANO RAFFAELE presso il C.F._6
cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA VASTO A CHIAIA 29 80121 NAPOLI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e la società semplice Parte_1 Controparte_1
, con citazione del 05.03.2001,
[...] CP_1 Controparte_1
convenivano innanzi al Tribunale di Nola. Esposero che: 1) Controparte_5
con scrittura privata del 30.05.2000 AE e P_ ER
(quest'ultimo in proprio e quale procuratore di avevano Controparte_6
formulato, in favore di “proposta ferma di promessa di vendita” di Parte_1
alcuni beni in Casamarciano contrada Olivella, per il prezzo complessivo di lire
1.800.000.000 (unmiliardoottocentomilioni) aventi superficie, a corpo, di ettari centocinquantasei, are trentatre e centiare quarantatre con entrostanti ruderi di fabbricati ed aree scoperte annesse, in confine, - nell'insieme - con strada vicinale Olivella, vallone
Cupatella, proprietà , proprietà proprietà proprietà Per_2 Per_3 Per_4 CP_7
proprietà e proprietà , salvo altri;
2) i beni oggetto della suddetta Pt_2 Per_5
proposta risultavano censiti nel N.C.T. al foglio 8 particelle 67/68/1/44/51 e foglio 9
p.lle 351/353/355/93/107/ 109/ 112/ 120/ 130/ 131/ 132/ 133/ 134/ 135/ 136/ 137/ 140/
143/ 144/ 166/ 167/ 169/ 170/ 177/ 185/ 189/ 190/ 201/ 242/ 253/ 105/ 138/ 139/ 141,
142/ 164/ 173/ 202/ 240/ 78/ 79/ 82/ 83/ 96/ 98/ 88; 3) con racc.ta a.r. Parte_1
n. 117043688392 del 29.01.2001, aveva comunicato ai (a anche nella P_ Per_1
qualità) l'accettazione della “proposta” invitandoli a intervenire nello studio del notaio in Avellino per il giorno 19.02.2001 onde formalizzare l'atto Persona_6
pubblico di trasferimento dei beni di cui alla “proposta” il tutto previo pagamento del prezzo pattuito;
4) nonostante siffatta comunicazione nello studio del detto notaio erano pagina 2 di 14 intervenuti soltanto i fratelli AE e (anche nella qualità) e ER
, avendone facoltà fino alla data di stipula dell'atto pubblico definitivo, aveva Pt_1
nominato - ex art.1401 c.c. e ss. – quale terzo acquirente che (per tramite CP_1
del socio amministratore) aveva accettato siffatta nomina e aveva partecipato al rogito;
5) il rogito aveva avuto - però - ad oggetto la vendita delle sole quote di cui risultavano titolari i due fratelli e 6) il notaio aveva costatato l'assenza P_ CP_6
di e aveva proceduto (con il rogito 19.02.2001 Rep. 155162 Controparte_8
Racc. 19.848) alla vendita delle quote dei diritti pari a 198/240 facenti capo a AE e e con esclusione della rimanente quota ER Controparte_6
facente capo a pari a 42/240; 6) in favore di era Controparte_8 CP
stata eseguita offerta reale del prezzo della vendita relativo alla quota di comproprietà da lei vantata sui beni oggetto della proposta e (promissario acquirente) aveva Pt_1
ribadito, anche nei confronti di , la nomina del terzo contraente Controparte_8
nella persona di alla quale andavano trasferiti i beni e quest'ultima, per CP_1
parte sua, con la sottoscrizione dell'atto di citazione, aveva accettato la nomina.
Premesso ciò gli attori chiesero che al Tribunale di voler così provvedere: accertata l'avvenuta accettazione da parte di della “proposta” 30.05.2000 e verificata la Pt_1
successiva nomina del terzo nella persona di disponesse in favore di CP_1
il trasferimento della quota di comproprietà pari a 42/240 CP_1
(quarantadueduecentoquanrantesini) vantata da sugli immobili Controparte_8
oggetto di “proposta”. Il giudizio fu incardinato al N. 909/2001 RG del Tribunale di
Nola e all'esito dell'udienza di comparizione fu dichiarata la contumacia di CP
la quale, successivamente, costituendosi in giudizio, eccepì la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata ex art. 143 cpc avvenuta mediante deposito nella casa comunale di Casamarciano;
evidenziò che alla data di quella notifica ella non risiedeva più in Casamarciano circostanza questa ben nota a;
nel merito contestò la Pt_1
tardiva dichiarazione di accettazione da parte di atteso che, stando a quanto Pt_1
previsto nella “promessa” 30.05.2000, questa doveva avvenire entro il termine di un pagina 3 di 14 anno dalla formulazione della proposta; dedusse l'invalidità della dichiarazione di nomina e la comunicazione 29.01.2001 contenente accettazione dell'offerta da parte del la quale era stata spedita in un indirizzo in cui il mittente sapeva bene che la Pt_1
destinataria non la avrebbe ricevuta e, dunque, non poteva ritenersi valida l'offerta reale del prezzo di vendita;
aggiunse che non era valida la citazione del 27.02.2001 notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. depositata presso la casa comunale del Comune di residenza anagrafica;
eccepì che la proposta e il preliminare derivatone erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto ovvero annullabili per violenza morale o per errore essenziale in quanto si era limitata a sottoscrivere la proposta Controparte_8
predisposta dai suoi fratelli sotto la suggestione delle minacce (indirizzate alla sua persona e ai suoi familiari) pervenutele tramite i fratelli i quali, in particolare, avevano prospettato la necessità di vendere a seguito di minacce camorristiche subite tant'è che ella, spaventata da quanto riferitole e dopo essersi rivolta anche alla polizia, sottoscrisse la “proposta” sottopostale dai fratelli;
aggiunse che nella “proposta” non erano individuati i beni offerti in vendita, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza dell'oggetto e che in essa, genericamente, si era fatto riferimento a
“appezzamenti di terreno”; denunziò che erano stati indicati confini inadeguati ovvero inesatti;
che non risultava indicata la natura dei beni, che si era fatto riferimento a particelle catastali (obsolete) che non consentivano l'esatta conoscenza delle condizioni culturali, che erano stati riportati dati catastali errati, che la superficie promessa in vendita, risultava indicata in maniera sommaria, che era stato qualificato “appezzamento di terreno” una discarica (particella 137 foglio 9) esaurita, che era stata indicata sempre come “terreno” una cava di materiale lapideo che interessava ben 5 ettari di terreno e che costituiva azienda mineraria attiva e in funzione, che era stato indicato un prezzo che – nella sua sommarietà e irrisorietà era rilevatore della condizione di soggezione Contr psicologica di essa . Sulla base di siffatte argomentazioni Controparte_8
denunziò la nullità della notifica, chiese di essere rimessa in Controparte_8
termini e concluse affinchè il Tribunale rigettasse ogni domanda formulata nei suoi pagina 4 di 14 confronti. Il Tribunale dichiarò la nullità della notifica dell'atto di citazione, revocò la dichiarazione di contumacia e dispose la rimessione in termini della convenuta.
con successivo atto di citazione notificato il 10 Parte_3
Ottobre 2003 (incardinato con il N° 5551/2003 R.G. del Tribunale di Nola), dopo avere richiamato quanto da essi già dedotto nel giudizio RG n. 909/2001, aggiunsero che: 1) a seguito di accertamenti svolti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari era emerso che non era la proprietaria di alcuni beni contenuti Controparte_8
nella “proposta” i quali risultavano di proprietà aliena;
2) la detta proprietà aliena riguardava i beni indicati nel C.T. del Comune di Casamarciano foglio 9, p.lle 140 di
Ha. 21.11.55, 166 di are: 20.57,36, 186 di ca. 12,00, 189 di Ha. 3.82,75, 201 di Ha.
4.83,60 e 141 di ha. 18.65,44. Premesso ciò gli attori chiesero che il Tribunale disponesse la riduzione del prezzo indicato nella “proposta” in funzione del valore dei beni promessi in vendita da condannando quest'ultima al Controparte_8
risarcimento dei danni, stante l'illegittimità del suo comportamento. CP
si costituì anche nel predetto giudizio, si oppose alla domanda degli attori e
[...]
ne contestò ammissibilità in punto di rito e fondatezza nel merito.
con ulteriore atto di citazione (incardinato al N. RG. Parte_3
5561/2003 del Tribunale di Nola), dopo avere richiamato quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del primo e del secondo giudizio (RG 909/2001 e RG 5552/2003), dedussero che a causa di errore essi, nel giudizio RG 909/2001, non avevano indicato le part.lle 3-7-43 del foglio 8 del Comune di Casamarciano C.T. e, dunque, chiesero che il
Tribunale disponesse ex art. 2932 c.c. il trasferimento anche di siffatte ulteriori particelle. si costituì anche nel predetto giudizio, si oppose alla Controparte_8
domanda e dedusse le circostanze già indicate nel proprio atto difensivo depositato nel giudizio RG 909/2001. Il Tribunale riunì i tre giudizi. Successivamente, il processo fu interrotto per la morte di . A seguito della riassunzione del Controparte_8
processo si costituirono , e (tutti quali successori a Controparte_2 CP_3 CP_4
pagina 5 di 14 titolo universale di ), riportandosi alle difese già svolte dalla Controparte_5
de cuius.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 407/2016 del 04.02.2016, decidendo i tre giudizi riuniti RG n. 909/2001, RG.5551/2003 e RG.5561/2003, rigettò la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2932 c.c. e compensò integralmente tra le parti le spese di lite ponendo definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u.
e la società semplice Parte_1 Controparte_1
e , proposero appello avverso la suddetta
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1
sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …1) accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2932
c.c. con gli atti introduttivi dei giudizi e con le conclusioni ivi rassegnate, RG 909/2001
e 5561/2003; 2) accogliere la domanda di riduzione prezzo e risarcimento danni relativa al giudizio recante RG 5551/2003, in virtù delle conclusioni rassegnate nel relativo atto introduttivo;
3) sempre condannare gli appellati convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre le spese di c.t.u. di primo grado …”.
, e (tutti quali successori a titolo universale di Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
), nel costituirsi in giudizio, chiedevano l'accoglimento delle Controparte_5
seguenti conclusioni: 1) dichiarare inammissibile o rigettare l'appello di Pt_1
e ; 2) in caso di riforma della sentenza appellata accogliere
[...] Controparte_9
comunque le conclusioni dei contenuta nei precedenti scritti difensivi, Parte_4
dichiarare la nullità della proposta o comunque annullare la stessa;
3) condannare gli appellanti alle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore.
La Corte, all'udienza del 27.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione,
pagina 6 di 14 assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che gli appellanti hanno censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) erroneo rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. sul falso presupposto che sarebbero emerse circostanze impeditive del trasferimento dei beni promessi in vendita da;
Controparte_8
2) erroneo rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. stante l'insussistenza di condono circa beni ritenuti illegittimi dal Tribunale;
3) erronea dichiarazione di avvenuta revoca della proposta e impossibilità della sua attuazione nei confronti di CP
; 4) erronea dichiarazione di avvenuto abbandono della domanda di
[...]
risarcimento danni;
5) erronea compensazione delle spese e compensi di lite.
Esaminando i primi tre motivi di gravame, tutti relativi al rigetto della domanda ex art
2932 c.c. proposta in prime cure dagli appellanti, si osserva che il Tribunale di Nola, in particolare, ha rigettato la suddetta domanda, ritenendo che:
A) in primo luogo dalla CTU è emerso che in prossimità dell'ingresso della cava -
(rilevata in catasto al foglio 9 con le particelle 80, 90, 106 (parziale), 140 (parziale) e
242) - verso la destra ed anche sulla sinistra sono stati riscontrati diversi fabbricati ad uso industriale costituiti da: capannone adibito ad officina meccanica, fabbricato per spogliatoi e mensa;
container e tettoria attrezzeria, capannone adibito ad officina elettrica, serbatoio metallico, capannone per la verniciatura, locale per riparazione pneumatici, capannone in acciaio;
altro capannone in acciaio per distribuzione di lubrificanti, costruzione adibita ad uffici. Orbene, dei suddetti fabbricati non vi è menzione nel preliminare di vendita venutosi a perfezionare tra le parti, ragion per cui deve rilevarsi una prima difformità tra quanto previsto nella proposta ferma di promessa di vendita del 30/5/2000 ed i beni di cui si chiede il trasferimento con il presente giudizio, il chè impedisce di emettere ai sensi dell'art. 2932 c.c. la sentenza di esecuzione in forza specifica della promessa di vendita.
pagina 7 di 14 Alla luce di quanto innanzi, anche ove si volesse ipotizzare che le suddette costruzioni sono ricomprese tra i beni promessi in vendita, deve comunque ritenersi che le stesse non sarebbero trasferibili con una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932
c.c.. E' difatti noto che la sostanziale identità tra bene oggetto del trasferimento e bene promesso in vendita costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art, 2932 c.c la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente avere il medesimo oggetto e riprodurre, nella forma del provvedimento giuridizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto premiminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.
Gli appellanti chiedono la riforma della statuizione richiamata assumendo che “le parti hanno inteso vendere i terreni con tutti gli immobili su di esso edificati in maniera stabile al momento della promessa di vendita, anche in virtù del principio accessorio segue il principale…è evidente che viene rispettata l'identità sostanziale del bene oggetto di trasferimento e bene promesso in vendita e che vi è identità di assetto di interessi” (cfr.: atto di appello, pagina 12).
L'assunto è infondato.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui la sentenza ex art. 2932
c.c. “La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche”(cfr.: Cass.Ord. 08.07.2024 n 18545; Cass. n 1562/2010), “l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre presuppone identità strutturale e funzionale del bene
pagina 8 di 14 oggetto di trasferimento coattivo con quello contemplato nel preliminare…” (Cass. Civ.
30247/2024; Cass. 28613/2014, Cass. n. 18050/2012)).
Nel caso di specie, come esattamente rilevato dal Tribunale, e come emerso chiaramente dalla consulenza tecnica disposta ed espletata in prime cure, non vi è la necessaria sostanziale identità del bene oggetto della domanda di trasferimento con quello oggetto del preliminare, sicché la chiesta sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa non potendo la stessa avere ad oggetto nuovi cespiti differenti da quelli contemplati nel preliminare. Né al fine di superare l'evidenziata discrasia può accedersi al principio dell'accessione e trasferire in favore degli appellanti la proprietà dei fabbricati insistenti sui fondi e non oggetto della “proposta”, fabbricati e terreni, così come descritti analiticamente nell'elaborato peritale e non anche nella proposta più volte richiamata
(ognuno dei quali ha una sua peculiarità anche in considerazione della natura dei beni e della relativa destinazione che rende, per altro, palese il diverso assetto di interessi sotteso alla “proposta” rispetto a quello che dovrebbe costituire l'oggetto della pronuncia costitutiva richiesta).
Le parti appellanti, poi, impugnano la sentenza per il seguente motivo: “il giudice di prime cure non ha ritenuto, erroneamente, di applicare il principio che prevede la possibilità, in ossequio alla volontà delle parti, di eliminare errori e trasferire gli immobili effettivamente esistenti…sul punto di evidenzia che l'identità del bene va rapportata alla volontà delle parti che hanno voluto bloccare l'opzione di vendita accettata, tutti i beni siti in Casamarciano a corpo, da qui la non rilevanza delle particelle errate e/o trasformate e/o vendute anche perchè giunte ai proprietari a seguito di una serie di successioni e incongruenze catastali….la parte nel caso che ci occupa, infatti, ha ceduto tutto il compendio ereditario, senza escludere alcuna particella. Pertanto, non poteva che voler trasferire tutto quanto ricevuto in successione, ivi comprese le predette particelle…In ogni caso sul punto il ctu su espressi quesiti posti dal Giudice ha correttamente individuato le particelle trasferibili e
pagina 9 di 14 operando distinguo come particelle vendute di minor consistenza, trasformate, errate etc, rendendo l'oggetto del preliminare individuato”.
Il motivo è infondato.
La tesi difensiva degli appellanti secondo cui , con la proposta, Controparte_8
intese offrire in vendita ogni suo bene esistente in loco, infatti, è evidentemente in contrasto sia con il dato letterale di tale ultimo atto dal quale si evince il riferimento esclusivamente ad alcune particelle, per altro in buona parte diverse da quelle contenute nei libelli introduttivi dei giudizi riuniti e che in parte risultano essere particelle in proprietà di terzi.
Né l'invocato principio di conservazione degli atti poteva essere validamente utilizzato al fine di definire la volontà negoziale delle parti ivi costituite, tenuto conto della enorme mole di particelle in contestazione e della natura dei singoli fabbricati ivi esistenti quali sono emersi in sede peritale. Definizione della volontà negoziale delle parti che, per altro, non poteva in alcun modo trovare nuovi contenuti in ragione della relazione peritale disposta dal Tribunale, elemento estraneo e successivo alla formazione della volontà negoziale in esame e finalizzato esclusivamente a fornire al giudicante elementi di conoscenza tecnica necessari al solo scopo processuale di valutare lo stato dei luoghi e la conformità urbanistica dei singoli immobili ivi esistenti, e non anche ad integrare l'identificazione dei beni oggetto di “proposta ferma” e la volontà delle parti sottesa a tale negozio giuridico.
Con altro motivo di gravame le parti appellanti impugnano la sentenza resa dal
Tribunale di Nola nella parte in cui il giudicante ha ritenuto che gli attori avesse revocato la precedente proposta ferma di promessa di vendita del 30.05.2001 con l'atto per notaio del 19.02.2001 (cfr.: sentenza appellata pagg. 26 e ss. In Persona_6
cui, tra l'altro, si legge: “In ultimo, va infine rilevato che, come si evince dall'atto per notaio del 19.02.2001, rep. N 155.162 racc. n. 19.848 i germani Persona_6
e quest'ultimo anche in rappresentanza della Parte_5 ER
madre hanno, per quanto riguarda le loro quote di CP_6 CP_6
pagina 10 di 14 comproprietà, sostanzialmente revocato la precedente proposta ferma di promessa di vendita del 30.05.2000 sostituendo la stessa con un nuovo regolamento negoziale con il quale è stato disciplinato secondo termini e condizioni economiche diverse il trasferimento precedentemente programmato con la promessa del 30.05.2000….orbene, alla luce di quanto innanzi, deve giungersi alla conclusione che, e la Parte_1
società semplice dei fratelli e Controparte_1 CP_1 CP_1
, da un lato, e e Controparte_1 Parte_5 ER
dall'altro, nel concludere il contratto di compravendita per notaio Persona_6
del 19.02.2001 , rep. N 155.162 racc. 19.848, hanno concordemente deciso di non dare attuazione alla promessa ferma di promessa di vendita del 30.05.2000, sostanzialmente ponendo nel nulla il regolamento negoziale ivi programmato, sostituito con il diverso regolamento contenuto nel rogito notarile. Ciò detto, come chiarito dalla Suprema
Corte, in caso di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un unicum inscindibile e che le singole manifestazioni di volontà provenienti dai singoli contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale, in quanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa…).
Con il motivo di appello le istanti assumono, in particolare, che: “In realtà le parti hanno dato esecuzione alla stessa dichiarando un maggior prezzo anche ai fini fiscali per non ottenere accertamenti e individuando meglio catastalmente la proprietà promessa a corpo epurandola da errori…le parti hanno dato esecuzione al preliminare con l'atto per notaio per tutto quanto innanzi detto…è chiaro che il carattere Per_6
di unitarietà ed inscindibilità non è venuto meno…conformemente ai principi in materia di novazione, la mera variazione del prezzo in sede di stipulazione del definitivo non produce novazione e non implica la volontà delle parti di non dare attuazione alla promessa di vendita del 30.05.2000. in ogni caso tale circostanza non può estendersi alla promessa di vendita relativa alla quota di comproprietà di Controparte_5
pagina 11 di 14 , che con la manifestazione di volontà espressa nella promessa di vendita del CP
30.05.2000 si impegnava a vendere la sua quota di 42/240 del compendio immobiliare oggetto della stessa…pertanto, avendo manifestato le Controparte_5
proprie volontà in sede di contratto preliminare, si è già obbligata al trasferimento della proprietà della propria quota e dunque in sede di definitivo è mera autrice di un obbligazione di dare, come tale coercibile”.
L'assunto è infondato.
Costituisce, ormai, jus receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenere che: "nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece
a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, giacché si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesistenti nella specie. Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare" (cfr. Cass. n. 1866/2015; Cass. 4227/2007; Cass.
Sezioni Unite 239/99; Cass. 12039/10; 9458/2004).
pagina 12 di 14 Nella fattispecie portata all'esame di questa Corte, emerge, infatti che il contenuto della
“proposta” prevedeva l'offerta di vendita dei beni ivi indicati per il prezzo complessivo di lit.
1.800.000.000 mentre con l'atto per notaio del 19.02.2001 i soli Per_6
AE e (quest'ultimo anche nella qualità) convennero con ER
l un diverso prezzo, poi pagato, di lit. 2.900.000.000, relativo ai soli diritti CP_1
per una quota pari ai 198/240 di cui essi venditori risultavano titolari. Atto per notaio a cui non partecipò. Per_6 Controparte_8
L'appello principale va dunque respinto con l'integrale conferma della sentenza gravata restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
Per quanto concerne il governo delle spese processuali del presente grado di giudizio ritiene la Corte che, in considerazione della complessità delle questioni esaminate e della fattispecie specifica, sussistono motivi eccezionali per disporne la compensazione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti e la società semplice Parte_1 Controparte_1
dei fratelli e hanno l'obbligo di versare
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e la società semplice dei Parte_1 Controparte_1
fratelli e , avverso la sentenza n. 407/2016 del CP_1 CP_1 Controparte_1
04.02.2016 emessa dal Tribunale di Nola, e contro , e Controparte_2 CP_3 CP_4
(tutti quali successori a titolo universale di ), così provvede: Controparte_5
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Compensa le spese del secondo grado di giudizio;
pagina 13 di 14 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e la società semplice Parte_1
Controparte_1 Controparte_1 CP_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1379/2016 promossa da:
.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Trinchese, C.F. , unitamente al quale elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli alla Via Cesareo Console, 3, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Sabbatino e la
[...]
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Trinchese Biagio, dell'avv. Castaldo Sabrina e dell'avv.
Matetich Stefano ( ) VIA DANTE 50 AVELLINO, C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA ON. F. NAPOLITANO, P.CO NAPOLITANO, N. 2
NOLA presso il difensore avv. TRINCHESE BIAGIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
pagina 1 di 14 ), con il patrocinio dell'avv. SOPRANO RAFFAELE presso il C.F._6
cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA VASTO A CHIAIA 29 80121 NAPOLI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e la società semplice Parte_1 Controparte_1
, con citazione del 05.03.2001,
[...] CP_1 Controparte_1
convenivano innanzi al Tribunale di Nola. Esposero che: 1) Controparte_5
con scrittura privata del 30.05.2000 AE e P_ ER
(quest'ultimo in proprio e quale procuratore di avevano Controparte_6
formulato, in favore di “proposta ferma di promessa di vendita” di Parte_1
alcuni beni in Casamarciano contrada Olivella, per il prezzo complessivo di lire
1.800.000.000 (unmiliardoottocentomilioni) aventi superficie, a corpo, di ettari centocinquantasei, are trentatre e centiare quarantatre con entrostanti ruderi di fabbricati ed aree scoperte annesse, in confine, - nell'insieme - con strada vicinale Olivella, vallone
Cupatella, proprietà , proprietà proprietà proprietà Per_2 Per_3 Per_4 CP_7
proprietà e proprietà , salvo altri;
2) i beni oggetto della suddetta Pt_2 Per_5
proposta risultavano censiti nel N.C.T. al foglio 8 particelle 67/68/1/44/51 e foglio 9
p.lle 351/353/355/93/107/ 109/ 112/ 120/ 130/ 131/ 132/ 133/ 134/ 135/ 136/ 137/ 140/
143/ 144/ 166/ 167/ 169/ 170/ 177/ 185/ 189/ 190/ 201/ 242/ 253/ 105/ 138/ 139/ 141,
142/ 164/ 173/ 202/ 240/ 78/ 79/ 82/ 83/ 96/ 98/ 88; 3) con racc.ta a.r. Parte_1
n. 117043688392 del 29.01.2001, aveva comunicato ai (a anche nella P_ Per_1
qualità) l'accettazione della “proposta” invitandoli a intervenire nello studio del notaio in Avellino per il giorno 19.02.2001 onde formalizzare l'atto Persona_6
pubblico di trasferimento dei beni di cui alla “proposta” il tutto previo pagamento del prezzo pattuito;
4) nonostante siffatta comunicazione nello studio del detto notaio erano pagina 2 di 14 intervenuti soltanto i fratelli AE e (anche nella qualità) e ER
, avendone facoltà fino alla data di stipula dell'atto pubblico definitivo, aveva Pt_1
nominato - ex art.1401 c.c. e ss. – quale terzo acquirente che (per tramite CP_1
del socio amministratore) aveva accettato siffatta nomina e aveva partecipato al rogito;
5) il rogito aveva avuto - però - ad oggetto la vendita delle sole quote di cui risultavano titolari i due fratelli e 6) il notaio aveva costatato l'assenza P_ CP_6
di e aveva proceduto (con il rogito 19.02.2001 Rep. 155162 Controparte_8
Racc. 19.848) alla vendita delle quote dei diritti pari a 198/240 facenti capo a AE e e con esclusione della rimanente quota ER Controparte_6
facente capo a pari a 42/240; 6) in favore di era Controparte_8 CP
stata eseguita offerta reale del prezzo della vendita relativo alla quota di comproprietà da lei vantata sui beni oggetto della proposta e (promissario acquirente) aveva Pt_1
ribadito, anche nei confronti di , la nomina del terzo contraente Controparte_8
nella persona di alla quale andavano trasferiti i beni e quest'ultima, per CP_1
parte sua, con la sottoscrizione dell'atto di citazione, aveva accettato la nomina.
Premesso ciò gli attori chiesero che al Tribunale di voler così provvedere: accertata l'avvenuta accettazione da parte di della “proposta” 30.05.2000 e verificata la Pt_1
successiva nomina del terzo nella persona di disponesse in favore di CP_1
il trasferimento della quota di comproprietà pari a 42/240 CP_1
(quarantadueduecentoquanrantesini) vantata da sugli immobili Controparte_8
oggetto di “proposta”. Il giudizio fu incardinato al N. 909/2001 RG del Tribunale di
Nola e all'esito dell'udienza di comparizione fu dichiarata la contumacia di CP
la quale, successivamente, costituendosi in giudizio, eccepì la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata ex art. 143 cpc avvenuta mediante deposito nella casa comunale di Casamarciano;
evidenziò che alla data di quella notifica ella non risiedeva più in Casamarciano circostanza questa ben nota a;
nel merito contestò la Pt_1
tardiva dichiarazione di accettazione da parte di atteso che, stando a quanto Pt_1
previsto nella “promessa” 30.05.2000, questa doveva avvenire entro il termine di un pagina 3 di 14 anno dalla formulazione della proposta; dedusse l'invalidità della dichiarazione di nomina e la comunicazione 29.01.2001 contenente accettazione dell'offerta da parte del la quale era stata spedita in un indirizzo in cui il mittente sapeva bene che la Pt_1
destinataria non la avrebbe ricevuta e, dunque, non poteva ritenersi valida l'offerta reale del prezzo di vendita;
aggiunse che non era valida la citazione del 27.02.2001 notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. depositata presso la casa comunale del Comune di residenza anagrafica;
eccepì che la proposta e il preliminare derivatone erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto ovvero annullabili per violenza morale o per errore essenziale in quanto si era limitata a sottoscrivere la proposta Controparte_8
predisposta dai suoi fratelli sotto la suggestione delle minacce (indirizzate alla sua persona e ai suoi familiari) pervenutele tramite i fratelli i quali, in particolare, avevano prospettato la necessità di vendere a seguito di minacce camorristiche subite tant'è che ella, spaventata da quanto riferitole e dopo essersi rivolta anche alla polizia, sottoscrisse la “proposta” sottopostale dai fratelli;
aggiunse che nella “proposta” non erano individuati i beni offerti in vendita, con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza dell'oggetto e che in essa, genericamente, si era fatto riferimento a
“appezzamenti di terreno”; denunziò che erano stati indicati confini inadeguati ovvero inesatti;
che non risultava indicata la natura dei beni, che si era fatto riferimento a particelle catastali (obsolete) che non consentivano l'esatta conoscenza delle condizioni culturali, che erano stati riportati dati catastali errati, che la superficie promessa in vendita, risultava indicata in maniera sommaria, che era stato qualificato “appezzamento di terreno” una discarica (particella 137 foglio 9) esaurita, che era stata indicata sempre come “terreno” una cava di materiale lapideo che interessava ben 5 ettari di terreno e che costituiva azienda mineraria attiva e in funzione, che era stato indicato un prezzo che – nella sua sommarietà e irrisorietà era rilevatore della condizione di soggezione Contr psicologica di essa . Sulla base di siffatte argomentazioni Controparte_8
denunziò la nullità della notifica, chiese di essere rimessa in Controparte_8
termini e concluse affinchè il Tribunale rigettasse ogni domanda formulata nei suoi pagina 4 di 14 confronti. Il Tribunale dichiarò la nullità della notifica dell'atto di citazione, revocò la dichiarazione di contumacia e dispose la rimessione in termini della convenuta.
con successivo atto di citazione notificato il 10 Parte_3
Ottobre 2003 (incardinato con il N° 5551/2003 R.G. del Tribunale di Nola), dopo avere richiamato quanto da essi già dedotto nel giudizio RG n. 909/2001, aggiunsero che: 1) a seguito di accertamenti svolti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari era emerso che non era la proprietaria di alcuni beni contenuti Controparte_8
nella “proposta” i quali risultavano di proprietà aliena;
2) la detta proprietà aliena riguardava i beni indicati nel C.T. del Comune di Casamarciano foglio 9, p.lle 140 di
Ha. 21.11.55, 166 di are: 20.57,36, 186 di ca. 12,00, 189 di Ha. 3.82,75, 201 di Ha.
4.83,60 e 141 di ha. 18.65,44. Premesso ciò gli attori chiesero che il Tribunale disponesse la riduzione del prezzo indicato nella “proposta” in funzione del valore dei beni promessi in vendita da condannando quest'ultima al Controparte_8
risarcimento dei danni, stante l'illegittimità del suo comportamento. CP
si costituì anche nel predetto giudizio, si oppose alla domanda degli attori e
[...]
ne contestò ammissibilità in punto di rito e fondatezza nel merito.
con ulteriore atto di citazione (incardinato al N. RG. Parte_3
5561/2003 del Tribunale di Nola), dopo avere richiamato quanto esposto nell'atto di citazione introduttivo del primo e del secondo giudizio (RG 909/2001 e RG 5552/2003), dedussero che a causa di errore essi, nel giudizio RG 909/2001, non avevano indicato le part.lle 3-7-43 del foglio 8 del Comune di Casamarciano C.T. e, dunque, chiesero che il
Tribunale disponesse ex art. 2932 c.c. il trasferimento anche di siffatte ulteriori particelle. si costituì anche nel predetto giudizio, si oppose alla Controparte_8
domanda e dedusse le circostanze già indicate nel proprio atto difensivo depositato nel giudizio RG 909/2001. Il Tribunale riunì i tre giudizi. Successivamente, il processo fu interrotto per la morte di . A seguito della riassunzione del Controparte_8
processo si costituirono , e (tutti quali successori a Controparte_2 CP_3 CP_4
pagina 5 di 14 titolo universale di ), riportandosi alle difese già svolte dalla Controparte_5
de cuius.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 407/2016 del 04.02.2016, decidendo i tre giudizi riuniti RG n. 909/2001, RG.5551/2003 e RG.5561/2003, rigettò la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2932 c.c. e compensò integralmente tra le parti le spese di lite ponendo definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u.
e la società semplice Parte_1 Controparte_1
e , proposero appello avverso la suddetta
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1
sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …1) accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2932
c.c. con gli atti introduttivi dei giudizi e con le conclusioni ivi rassegnate, RG 909/2001
e 5561/2003; 2) accogliere la domanda di riduzione prezzo e risarcimento danni relativa al giudizio recante RG 5551/2003, in virtù delle conclusioni rassegnate nel relativo atto introduttivo;
3) sempre condannare gli appellati convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre le spese di c.t.u. di primo grado …”.
, e (tutti quali successori a titolo universale di Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
), nel costituirsi in giudizio, chiedevano l'accoglimento delle Controparte_5
seguenti conclusioni: 1) dichiarare inammissibile o rigettare l'appello di Pt_1
e ; 2) in caso di riforma della sentenza appellata accogliere
[...] Controparte_9
comunque le conclusioni dei contenuta nei precedenti scritti difensivi, Parte_4
dichiarare la nullità della proposta o comunque annullare la stessa;
3) condannare gli appellanti alle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore.
La Corte, all'udienza del 27.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione,
pagina 6 di 14 assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che gli appellanti hanno censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) erroneo rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. sul falso presupposto che sarebbero emerse circostanze impeditive del trasferimento dei beni promessi in vendita da;
Controparte_8
2) erroneo rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. stante l'insussistenza di condono circa beni ritenuti illegittimi dal Tribunale;
3) erronea dichiarazione di avvenuta revoca della proposta e impossibilità della sua attuazione nei confronti di CP
; 4) erronea dichiarazione di avvenuto abbandono della domanda di
[...]
risarcimento danni;
5) erronea compensazione delle spese e compensi di lite.
Esaminando i primi tre motivi di gravame, tutti relativi al rigetto della domanda ex art
2932 c.c. proposta in prime cure dagli appellanti, si osserva che il Tribunale di Nola, in particolare, ha rigettato la suddetta domanda, ritenendo che:
A) in primo luogo dalla CTU è emerso che in prossimità dell'ingresso della cava -
(rilevata in catasto al foglio 9 con le particelle 80, 90, 106 (parziale), 140 (parziale) e
242) - verso la destra ed anche sulla sinistra sono stati riscontrati diversi fabbricati ad uso industriale costituiti da: capannone adibito ad officina meccanica, fabbricato per spogliatoi e mensa;
container e tettoria attrezzeria, capannone adibito ad officina elettrica, serbatoio metallico, capannone per la verniciatura, locale per riparazione pneumatici, capannone in acciaio;
altro capannone in acciaio per distribuzione di lubrificanti, costruzione adibita ad uffici. Orbene, dei suddetti fabbricati non vi è menzione nel preliminare di vendita venutosi a perfezionare tra le parti, ragion per cui deve rilevarsi una prima difformità tra quanto previsto nella proposta ferma di promessa di vendita del 30/5/2000 ed i beni di cui si chiede il trasferimento con il presente giudizio, il chè impedisce di emettere ai sensi dell'art. 2932 c.c. la sentenza di esecuzione in forza specifica della promessa di vendita.
pagina 7 di 14 Alla luce di quanto innanzi, anche ove si volesse ipotizzare che le suddette costruzioni sono ricomprese tra i beni promessi in vendita, deve comunque ritenersi che le stesse non sarebbero trasferibili con una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932
c.c.. E' difatti noto che la sostanziale identità tra bene oggetto del trasferimento e bene promesso in vendita costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art, 2932 c.c la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente avere il medesimo oggetto e riprodurre, nella forma del provvedimento giuridizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto premiminare, senza possibilità di introdurvi modifiche.
Gli appellanti chiedono la riforma della statuizione richiamata assumendo che “le parti hanno inteso vendere i terreni con tutti gli immobili su di esso edificati in maniera stabile al momento della promessa di vendita, anche in virtù del principio accessorio segue il principale…è evidente che viene rispettata l'identità sostanziale del bene oggetto di trasferimento e bene promesso in vendita e che vi è identità di assetto di interessi” (cfr.: atto di appello, pagina 12).
L'assunto è infondato.
Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui la sentenza ex art. 2932
c.c. “La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso - dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche”(cfr.: Cass.Ord. 08.07.2024 n 18545; Cass. n 1562/2010), “l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre presuppone identità strutturale e funzionale del bene
pagina 8 di 14 oggetto di trasferimento coattivo con quello contemplato nel preliminare…” (Cass. Civ.
30247/2024; Cass. 28613/2014, Cass. n. 18050/2012)).
Nel caso di specie, come esattamente rilevato dal Tribunale, e come emerso chiaramente dalla consulenza tecnica disposta ed espletata in prime cure, non vi è la necessaria sostanziale identità del bene oggetto della domanda di trasferimento con quello oggetto del preliminare, sicché la chiesta sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa non potendo la stessa avere ad oggetto nuovi cespiti differenti da quelli contemplati nel preliminare. Né al fine di superare l'evidenziata discrasia può accedersi al principio dell'accessione e trasferire in favore degli appellanti la proprietà dei fabbricati insistenti sui fondi e non oggetto della “proposta”, fabbricati e terreni, così come descritti analiticamente nell'elaborato peritale e non anche nella proposta più volte richiamata
(ognuno dei quali ha una sua peculiarità anche in considerazione della natura dei beni e della relativa destinazione che rende, per altro, palese il diverso assetto di interessi sotteso alla “proposta” rispetto a quello che dovrebbe costituire l'oggetto della pronuncia costitutiva richiesta).
Le parti appellanti, poi, impugnano la sentenza per il seguente motivo: “il giudice di prime cure non ha ritenuto, erroneamente, di applicare il principio che prevede la possibilità, in ossequio alla volontà delle parti, di eliminare errori e trasferire gli immobili effettivamente esistenti…sul punto di evidenzia che l'identità del bene va rapportata alla volontà delle parti che hanno voluto bloccare l'opzione di vendita accettata, tutti i beni siti in Casamarciano a corpo, da qui la non rilevanza delle particelle errate e/o trasformate e/o vendute anche perchè giunte ai proprietari a seguito di una serie di successioni e incongruenze catastali….la parte nel caso che ci occupa, infatti, ha ceduto tutto il compendio ereditario, senza escludere alcuna particella. Pertanto, non poteva che voler trasferire tutto quanto ricevuto in successione, ivi comprese le predette particelle…In ogni caso sul punto il ctu su espressi quesiti posti dal Giudice ha correttamente individuato le particelle trasferibili e
pagina 9 di 14 operando distinguo come particelle vendute di minor consistenza, trasformate, errate etc, rendendo l'oggetto del preliminare individuato”.
Il motivo è infondato.
La tesi difensiva degli appellanti secondo cui , con la proposta, Controparte_8
intese offrire in vendita ogni suo bene esistente in loco, infatti, è evidentemente in contrasto sia con il dato letterale di tale ultimo atto dal quale si evince il riferimento esclusivamente ad alcune particelle, per altro in buona parte diverse da quelle contenute nei libelli introduttivi dei giudizi riuniti e che in parte risultano essere particelle in proprietà di terzi.
Né l'invocato principio di conservazione degli atti poteva essere validamente utilizzato al fine di definire la volontà negoziale delle parti ivi costituite, tenuto conto della enorme mole di particelle in contestazione e della natura dei singoli fabbricati ivi esistenti quali sono emersi in sede peritale. Definizione della volontà negoziale delle parti che, per altro, non poteva in alcun modo trovare nuovi contenuti in ragione della relazione peritale disposta dal Tribunale, elemento estraneo e successivo alla formazione della volontà negoziale in esame e finalizzato esclusivamente a fornire al giudicante elementi di conoscenza tecnica necessari al solo scopo processuale di valutare lo stato dei luoghi e la conformità urbanistica dei singoli immobili ivi esistenti, e non anche ad integrare l'identificazione dei beni oggetto di “proposta ferma” e la volontà delle parti sottesa a tale negozio giuridico.
Con altro motivo di gravame le parti appellanti impugnano la sentenza resa dal
Tribunale di Nola nella parte in cui il giudicante ha ritenuto che gli attori avesse revocato la precedente proposta ferma di promessa di vendita del 30.05.2001 con l'atto per notaio del 19.02.2001 (cfr.: sentenza appellata pagg. 26 e ss. In Persona_6
cui, tra l'altro, si legge: “In ultimo, va infine rilevato che, come si evince dall'atto per notaio del 19.02.2001, rep. N 155.162 racc. n. 19.848 i germani Persona_6
e quest'ultimo anche in rappresentanza della Parte_5 ER
madre hanno, per quanto riguarda le loro quote di CP_6 CP_6
pagina 10 di 14 comproprietà, sostanzialmente revocato la precedente proposta ferma di promessa di vendita del 30.05.2000 sostituendo la stessa con un nuovo regolamento negoziale con il quale è stato disciplinato secondo termini e condizioni economiche diverse il trasferimento precedentemente programmato con la promessa del 30.05.2000….orbene, alla luce di quanto innanzi, deve giungersi alla conclusione che, e la Parte_1
società semplice dei fratelli e Controparte_1 CP_1 CP_1
, da un lato, e e Controparte_1 Parte_5 ER
dall'altro, nel concludere il contratto di compravendita per notaio Persona_6
del 19.02.2001 , rep. N 155.162 racc. 19.848, hanno concordemente deciso di non dare attuazione alla promessa ferma di promessa di vendita del 30.05.2000, sostanzialmente ponendo nel nulla il regolamento negoziale ivi programmato, sostituito con il diverso regolamento contenuto nel rogito notarile. Ciò detto, come chiarito dalla Suprema
Corte, in caso di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un unicum inscindibile e che le singole manifestazioni di volontà provenienti dai singoli contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale, in quanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa…).
Con il motivo di appello le istanti assumono, in particolare, che: “In realtà le parti hanno dato esecuzione alla stessa dichiarando un maggior prezzo anche ai fini fiscali per non ottenere accertamenti e individuando meglio catastalmente la proprietà promessa a corpo epurandola da errori…le parti hanno dato esecuzione al preliminare con l'atto per notaio per tutto quanto innanzi detto…è chiaro che il carattere Per_6
di unitarietà ed inscindibilità non è venuto meno…conformemente ai principi in materia di novazione, la mera variazione del prezzo in sede di stipulazione del definitivo non produce novazione e non implica la volontà delle parti di non dare attuazione alla promessa di vendita del 30.05.2000. in ogni caso tale circostanza non può estendersi alla promessa di vendita relativa alla quota di comproprietà di Controparte_5
pagina 11 di 14 , che con la manifestazione di volontà espressa nella promessa di vendita del CP
30.05.2000 si impegnava a vendere la sua quota di 42/240 del compendio immobiliare oggetto della stessa…pertanto, avendo manifestato le Controparte_5
proprie volontà in sede di contratto preliminare, si è già obbligata al trasferimento della proprietà della propria quota e dunque in sede di definitivo è mera autrice di un obbligazione di dare, come tale coercibile”.
L'assunto è infondato.
Costituisce, ormai, jus receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenere che: "nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece
a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, giacché si deve presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum giuridico inscindibile, in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesistenti nella specie. Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare" (cfr. Cass. n. 1866/2015; Cass. 4227/2007; Cass.
Sezioni Unite 239/99; Cass. 12039/10; 9458/2004).
pagina 12 di 14 Nella fattispecie portata all'esame di questa Corte, emerge, infatti che il contenuto della
“proposta” prevedeva l'offerta di vendita dei beni ivi indicati per il prezzo complessivo di lit.
1.800.000.000 mentre con l'atto per notaio del 19.02.2001 i soli Per_6
AE e (quest'ultimo anche nella qualità) convennero con ER
l un diverso prezzo, poi pagato, di lit. 2.900.000.000, relativo ai soli diritti CP_1
per una quota pari ai 198/240 di cui essi venditori risultavano titolari. Atto per notaio a cui non partecipò. Per_6 Controparte_8
L'appello principale va dunque respinto con l'integrale conferma della sentenza gravata restando assorbiti gli altri motivi di gravame.
Per quanto concerne il governo delle spese processuali del presente grado di giudizio ritiene la Corte che, in considerazione della complessità delle questioni esaminate e della fattispecie specifica, sussistono motivi eccezionali per disporne la compensazione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti e la società semplice Parte_1 Controparte_1
dei fratelli e hanno l'obbligo di versare
[...] CP_1 CP_1 Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e la società semplice dei Parte_1 Controparte_1
fratelli e , avverso la sentenza n. 407/2016 del CP_1 CP_1 Controparte_1
04.02.2016 emessa dal Tribunale di Nola, e contro , e Controparte_2 CP_3 CP_4
(tutti quali successori a titolo universale di ), così provvede: Controparte_5
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Compensa le spese del secondo grado di giudizio;
pagina 13 di 14 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e la società semplice Parte_1
Controparte_1 Controparte_1 CP_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14