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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17234/2024 R.G.; promossa da: in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore MIRABILE dell'Avvocatura civica di Parte_2
in forza di procura speciale in calce all'atto di ricorso in appello, ed elettivamente Parte_1
domiciliato in alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 1; Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
Accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare, nella parte in cui annulla n. 2 verbali,
l'impugnata sentenza n. 3477/2023, emessa in data 4 marzo 2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Torino, Giudice Avv. Laura Maria RIVELLO, pubblicata il giorno 8/3/2024, non notificata, e per
l'effetto dichiararsi la piena legittimità dei verbali impugnati e indicati nel ricorso di I grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario.
Si specifica che trattandosi di difesa svolta da legale iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici, alle suddette spese legali dovrà essere aggiunto il 24,60% a titolo di C.P.D.E.L. e l'8,50% a titolo di IRAP, ciò in sostituzione di IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei pagina 2 di 11 provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 ED (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
pagina 3 di 11 Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino in data
18.01.2023, IL SI. ha proposto opposizione avverso i seguenti verbali nn. Controparte_1
V/20996R/2022 del 18/11/2022, V/21683R/2022 del 25/11/2022 e V/22384R/2022 del 2/12/2022 elevati dal comando di Polizia Municipale del Comune di chiedendone l'annullamento ai Parte_1 sensi degli art. 6 e 7 D. Lgs. n. 150/2011 e in subordine l'applicazione del cumulo giuridico delle violazioni.
1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace attraverso la Parte_1
rappresentanza del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Dott. Parte_1 Per_1
contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
1.4. Con Sentenza n. 3477/2023 in data 08.03.202 il Giudice di Pace di Torino ha accolto parzialmente il ricorso, annullando i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022, confermando invece il verbale n. V/20996R/2022 del 18/11/2022 e compensando tra le parti le spese di giudizio.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 07.10.2024, il a proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 17.10.2024 il Giudice designato:
- ha fissato udienza di discussione fisica in presenza avanti a sé in data 16.01.2025;
- ha mandato alla parte appellante di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte appellata, nel rispetto dei termini di rito di cui all'art. 435 c.p.c.;
pagina 4 di 11 - ha avvisato la parte appellata sull'onere di costituirsi in giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 436 c.p.c., almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza di discussione sopra indicata.
1.7. Con Decreto in data 18.12.2024 il Giudice:
- ha rinviato l'udienza per la decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando i principi sopra indicati al punto 1.1.;
- ha assegnato termine perentorio fino al 30.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. La parte appellata non si è costituita.
1.9. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 27.01.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulla contumacia della parte appellata
2.1. Preliminarmente occorre rilevare che il Giudice, con ordinanza del 17.10.2024 ha mandato alla parte appellante di provvedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata, nel rispetto dei termini di rito di cui all'art. 435 c.p.c..
2.2. Il ha provveduto alla notifica del ricorso in appello e del Parte_1 pedissequo decreto di fissazione di udienza al SI. e quest'ultimo, stante la Controparte_1 mancata costituzione in giudizio, dev'essere dichiarato contumace. pagina 5 di 11
3. Sul primo motivo di appello.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, rilevando la “violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Legge n. 689/1981” nella parte in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un “cumulo giuridico” nonché di una
“continuazione” nelle violazioni dei verbali sollevati alla parte appella.
Il motivo di appello risulta fondato.
3.2. Invero, come si può apprezzare dai verbali oggetto di opposizione, nonché dalle riproduzioni fotografiche allegate, il comportamento sanzionato (il passaggio dell'autovettura in presenza di semaforo rosso), è avvenuto in giorni diversi e pertanto con azioni diverse.
L'art. 8 Legge n. 689/1981, disciplina come segue l'ipotesi di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.”
In tema di circolazione stradale, l'art. 8 della Legge n. 689/1981 è applicabile solo allorché si sia in presenza di una sola azione od omissione con la quale si perpetrano diverse violazioni.
Il cumulo giuridico che le suddette disposizioni consentono è possibile, infatti, solo nel caso di concorso formale ossia nel caso di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione, mentre non è previsto per il concorso materiale qualora, cioè, le plurime violazioni della stessa o di differenti norme, siano commesse con una pluralità di condotte (Tribunale Milano, Sez. I, 02/03/2015, n. 2754).
È di letterale evidenza che la norma in parola sia applicabile solo allorché si sia in presenza di una sola azione od omissione con la quale si perpetrano diverse violazioni.
Nel caso di specie, le condotte sono plurime, commesse in giorni diversi (nell'arco di circa un mese) e ad orari diversi, come emerge dai verbali di contestazione documentati in giudizio.
pagina 6 di 11 In tema di sanzioni amministrative, infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'art. 8 della L. n.
689 del 1981 prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale di violazioni (c.d. concorso eterogeneo o omogeneo), ossia nella commissione di più violazioni con un'unica azione o omissione. Non è prevista, invece, alcuna applicazione per analogia della disciplina del concorso di violazioni nelle ipotesi di pluralità di condotte sanzionate, che restano soggette al principio del cumulo materiale delle sanzioni (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 12/12/2024, n.
32079).
Ancora, con maggiore evidenza, il divieto di cumulo, nel caso di più azioni che comportano più violazioni del codice della strada, è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che ha così statuito:
“L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso pluralità di violazioni della stessa norma del codice della strada, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI,
09/03/2022, n.7704).
A comprova di ciò si richiama l'art. 8, comma 2, Legge n. 689/1981 che prevede il cumulo, nel caso di concorso materiale, solo per le violazioni in tema di previdenza e assistenza obbligatorie, rendendo evidente l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi.
Inoltre, non è applicabile per analogia l'art. 81, comma 2, c.p. per “la differenza qualitativa tra illecito penale ed illecito amministrativo” (cfr. Cass. civile n. 5252/2011).
Da ciò ne consegue la fondatezza del motivo d'appello.
pagina 7 di 11
4. Sul secondo motivo di appello.
4.1. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art.
201 del C.d.S. in materia di notificazione delle sanzioni”, assumendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che “la circostanza della notifica a distanza di diversi giorni dalle infrazioni commesse non ha consentito al ricorrente di adeguare tempestivamente la propria condotta”.
Invero, nessuna norma impone che la notificazione della sanzione debba avvenire “immediatamente” per impedire al trasgressore di commettere ulteriori violazioni.
4.2. Nel caso di specie, come evidenziato anche dal Giudice di primo grado, le violazioni sono state correttamente notificate entro i termini di legge e la circostanza che le stesse siano avvenute “a distanza di diversi giorni” così da impedire “al ricorrente di adeguare tempestivamente la propria condotta”, non rileva ai fini della tempestività e validità della notifica.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello risulta fondato.
5. Sul terzo motivo di appello
5.1. Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta un “difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza”, nella parte in cui, nell'accogliere parzialmente il ricorso in opposizione il Giudice non ha adeguatamente considerato la dichiarazione del ricorrente il quale ha affermato di non essersi accorto delle modifiche a quell'impianto semaforico.
Invero, tale affermazione, unita al riconoscimento dell'errore, conferma la circostanza che l'appellato abbia attraversato l'incrocio stradale in presenza della luce semaforica rossa, determinando un'ammissione della condotta sanzionata.
5.2. Pertanto, anche il terzo motivo di appello risulta fondato.
pagina 8 di 11
6. Conclusioni.
In conclusione, deve accogliersi l'appello proposto dal avverso la Parte_1
Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3477/2023 pubblicata in data 08.03.2024, nella parte in cui ha annullato i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022 e, per l'effetto, a parziale riforma dell'impugnata Sentenza:
- deve rigettarsi integralmente l'opposizione proposta in primo grado dal SI. Controparte_1
- devono confermarsi anche i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del
2/12/2022 indicati nel ricorso di primo grado.
7. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellata SI.
dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante Controparte_1
le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Parte_1
Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n.
147).
7.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della contumacia dell'appellato),
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”:
pagina 9 di 11 Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre IVA e CPA come per legge e se dovuti.
7.3. La parte appellante ha specificato “che trattandosi di difesa svolta da legale iscritto all'Albo
Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, alle suddette spese legali dovrà essere aggiunto il 24,60%
a titolo di C.P.D.E.L. e l'8,50% a titolo di IRAP, ciò in sostituzione di IVA e CPA”.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Si deve chiarire che, per la giurisprudenza contabile, l'espressione “oneri riflessi”, se da una parte ricomprende gli oneri previdenziali e assistenziali ovvero CPDEL, dall'altra, non può estendersi all'IRAP, che va ricondotta invece nella più ampia espressione “tutti gli oneri” (deliberazione n.
33/2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti)
Ciò chiarito, trattandosi di difesa svolta dall'Avvocatura Comunale interna e, quindi, da legali iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, non è accoglibile la richiesta di rimborso dei c.d. “oneri riflessi” poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge n. 266/2005 (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 31989/2018,
Cass. n. 16579/2017 e Cass. n. 11362/2020), così che non grava sulla controparte alcun accessorio ulteriore. L'Ordinanza n. 3592/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, non essendo pronuncia volta a dirimere la questione e, quindi, meditata sul punto, non pare idonea a indurre un mutamento di orientamento rispetto al costante orientamento seguito sino ad oggi presso la Terza Sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Torino.
Quanto all'IRAP, non si vede perché dovrebbe pagarla la parte soccombente nel giudizio contro il se la legge la pone a carico del suo difensore dell'Avvocatura interna;
quindi, nella sostanza Pt_1
vale un ragionamento analogo a quello esposto per gli oneri riflessi.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 17234/2024 RG promossa dal in persona del Sindaco e Parte_1
legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro il SI. Parte_2
(parte appellata), nella contumacia della parte appellata: Controparte_1
1) Dichiara la contumacia della parte appellata SI. Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto dal avverso la Sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino n. 3477/2023 pubblicata in data 08.03.2024, nella parte in cui ha annullato i verbali n.
V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022 e, per l'effetto, a parziale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta in primo grado dal SI. Controparte_1
- conferma anche i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022 indicati nel ricorso di primo grado.
3) Dichiara tenuto e condanna l'appellato SI. a rimborsare alla parte Controparte_1
appellante e spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, Parte_1
liquidate in Euro 462,00 per compensi ed in Euro 113,64 per spese documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre IVA e CPA come per legge e se dovute, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 05 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17234/2024 R.G.; promossa da: in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore MIRABILE dell'Avvocatura civica di Parte_2
in forza di procura speciale in calce all'atto di ricorso in appello, ed elettivamente Parte_1
domiciliato in alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 1; Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 7
D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
Accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare, nella parte in cui annulla n. 2 verbali,
l'impugnata sentenza n. 3477/2023, emessa in data 4 marzo 2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Torino, Giudice Avv. Laura Maria RIVELLO, pubblicata il giorno 8/3/2024, non notificata, e per
l'effetto dichiararsi la piena legittimità dei verbali impugnati e indicati nel ricorso di I grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario.
Si specifica che trattandosi di difesa svolta da legale iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici, alle suddette spese legali dovrà essere aggiunto il 24,60% a titolo di C.P.D.E.L. e l'8,50% a titolo di IRAP, ciò in sostituzione di IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei pagina 2 di 11 provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 ED (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”.
pagina 3 di 11 Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino in data
18.01.2023, IL SI. ha proposto opposizione avverso i seguenti verbali nn. Controparte_1
V/20996R/2022 del 18/11/2022, V/21683R/2022 del 25/11/2022 e V/22384R/2022 del 2/12/2022 elevati dal comando di Polizia Municipale del Comune di chiedendone l'annullamento ai Parte_1 sensi degli art. 6 e 7 D. Lgs. n. 150/2011 e in subordine l'applicazione del cumulo giuridico delle violazioni.
1.3. Il si è costituito in giudizio avanti al Giudice di Pace attraverso la Parte_1
rappresentanza del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Dott. Parte_1 Per_1
contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
1.4. Con Sentenza n. 3477/2023 in data 08.03.202 il Giudice di Pace di Torino ha accolto parzialmente il ricorso, annullando i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022, confermando invece il verbale n. V/20996R/2022 del 18/11/2022 e compensando tra le parti le spese di giudizio.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 07.10.2024, il a proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 17.10.2024 il Giudice designato:
- ha fissato udienza di discussione fisica in presenza avanti a sé in data 16.01.2025;
- ha mandato alla parte appellante di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte appellata, nel rispetto dei termini di rito di cui all'art. 435 c.p.c.;
pagina 4 di 11 - ha avvisato la parte appellata sull'onere di costituirsi in giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 436 c.p.c., almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza di discussione sopra indicata.
1.7. Con Decreto in data 18.12.2024 il Giudice:
- ha rinviato l'udienza per la decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando i principi sopra indicati al punto 1.1.;
- ha assegnato termine perentorio fino al 30.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.8. La parte appellata non si è costituita.
1.9. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 27.01.2025, discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sulla contumacia della parte appellata
2.1. Preliminarmente occorre rilevare che il Giudice, con ordinanza del 17.10.2024 ha mandato alla parte appellante di provvedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata, nel rispetto dei termini di rito di cui all'art. 435 c.p.c..
2.2. Il ha provveduto alla notifica del ricorso in appello e del Parte_1 pedissequo decreto di fissazione di udienza al SI. e quest'ultimo, stante la Controparte_1 mancata costituzione in giudizio, dev'essere dichiarato contumace. pagina 5 di 11
3. Sul primo motivo di appello.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, rilevando la “violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Legge n. 689/1981” nella parte in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un “cumulo giuridico” nonché di una
“continuazione” nelle violazioni dei verbali sollevati alla parte appella.
Il motivo di appello risulta fondato.
3.2. Invero, come si può apprezzare dai verbali oggetto di opposizione, nonché dalle riproduzioni fotografiche allegate, il comportamento sanzionato (il passaggio dell'autovettura in presenza di semaforo rosso), è avvenuto in giorni diversi e pertanto con azioni diverse.
L'art. 8 Legge n. 689/1981, disciplina come segue l'ipotesi di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.”
In tema di circolazione stradale, l'art. 8 della Legge n. 689/1981 è applicabile solo allorché si sia in presenza di una sola azione od omissione con la quale si perpetrano diverse violazioni.
Il cumulo giuridico che le suddette disposizioni consentono è possibile, infatti, solo nel caso di concorso formale ossia nel caso di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione, mentre non è previsto per il concorso materiale qualora, cioè, le plurime violazioni della stessa o di differenti norme, siano commesse con una pluralità di condotte (Tribunale Milano, Sez. I, 02/03/2015, n. 2754).
È di letterale evidenza che la norma in parola sia applicabile solo allorché si sia in presenza di una sola azione od omissione con la quale si perpetrano diverse violazioni.
Nel caso di specie, le condotte sono plurime, commesse in giorni diversi (nell'arco di circa un mese) e ad orari diversi, come emerge dai verbali di contestazione documentati in giudizio.
pagina 6 di 11 In tema di sanzioni amministrative, infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che l'art. 8 della L. n.
689 del 1981 prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale di violazioni (c.d. concorso eterogeneo o omogeneo), ossia nella commissione di più violazioni con un'unica azione o omissione. Non è prevista, invece, alcuna applicazione per analogia della disciplina del concorso di violazioni nelle ipotesi di pluralità di condotte sanzionate, che restano soggette al principio del cumulo materiale delle sanzioni (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 12/12/2024, n.
32079).
Ancora, con maggiore evidenza, il divieto di cumulo, nel caso di più azioni che comportano più violazioni del codice della strada, è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che ha così statuito:
“L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso pluralità di violazioni della stessa norma del codice della strada, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI,
09/03/2022, n.7704).
A comprova di ciò si richiama l'art. 8, comma 2, Legge n. 689/1981 che prevede il cumulo, nel caso di concorso materiale, solo per le violazioni in tema di previdenza e assistenza obbligatorie, rendendo evidente l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi.
Inoltre, non è applicabile per analogia l'art. 81, comma 2, c.p. per “la differenza qualitativa tra illecito penale ed illecito amministrativo” (cfr. Cass. civile n. 5252/2011).
Da ciò ne consegue la fondatezza del motivo d'appello.
pagina 7 di 11
4. Sul secondo motivo di appello.
4.1. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art.
201 del C.d.S. in materia di notificazione delle sanzioni”, assumendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che “la circostanza della notifica a distanza di diversi giorni dalle infrazioni commesse non ha consentito al ricorrente di adeguare tempestivamente la propria condotta”.
Invero, nessuna norma impone che la notificazione della sanzione debba avvenire “immediatamente” per impedire al trasgressore di commettere ulteriori violazioni.
4.2. Nel caso di specie, come evidenziato anche dal Giudice di primo grado, le violazioni sono state correttamente notificate entro i termini di legge e la circostanza che le stesse siano avvenute “a distanza di diversi giorni” così da impedire “al ricorrente di adeguare tempestivamente la propria condotta”, non rileva ai fini della tempestività e validità della notifica.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello risulta fondato.
5. Sul terzo motivo di appello
5.1. Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta un “difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza”, nella parte in cui, nell'accogliere parzialmente il ricorso in opposizione il Giudice non ha adeguatamente considerato la dichiarazione del ricorrente il quale ha affermato di non essersi accorto delle modifiche a quell'impianto semaforico.
Invero, tale affermazione, unita al riconoscimento dell'errore, conferma la circostanza che l'appellato abbia attraversato l'incrocio stradale in presenza della luce semaforica rossa, determinando un'ammissione della condotta sanzionata.
5.2. Pertanto, anche il terzo motivo di appello risulta fondato.
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6. Conclusioni.
In conclusione, deve accogliersi l'appello proposto dal avverso la Parte_1
Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3477/2023 pubblicata in data 08.03.2024, nella parte in cui ha annullato i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022 e, per l'effetto, a parziale riforma dell'impugnata Sentenza:
- deve rigettarsi integralmente l'opposizione proposta in primo grado dal SI. Controparte_1
- devono confermarsi anche i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del
2/12/2022 indicati nel ricorso di primo grado.
7. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellata SI.
dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante Controparte_1
le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Parte_1
Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n.
147).
7.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della contumacia dell'appellato),
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”:
pagina 9 di 11 Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre IVA e CPA come per legge e se dovuti.
7.3. La parte appellante ha specificato “che trattandosi di difesa svolta da legale iscritto all'Albo
Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, alle suddette spese legali dovrà essere aggiunto il 24,60%
a titolo di C.P.D.E.L. e l'8,50% a titolo di IRAP, ciò in sostituzione di IVA e CPA”.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Si deve chiarire che, per la giurisprudenza contabile, l'espressione “oneri riflessi”, se da una parte ricomprende gli oneri previdenziali e assistenziali ovvero CPDEL, dall'altra, non può estendersi all'IRAP, che va ricondotta invece nella più ampia espressione “tutti gli oneri” (deliberazione n.
33/2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti)
Ciò chiarito, trattandosi di difesa svolta dall'Avvocatura Comunale interna e, quindi, da legali iscritti all'albo speciale degli avvocati degli enti pubblici, non è accoglibile la richiesta di rimborso dei c.d. “oneri riflessi” poiché, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009, l'importo posto a carico della parte soccombente per compensi e spese forfettarie deve considerarsi al lordo di tutti i contributi previsti, siano essi quelli a carico del lavoratore che del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 208 della Legge n. 266/2005 (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 31989/2018,
Cass. n. 16579/2017 e Cass. n. 11362/2020), così che non grava sulla controparte alcun accessorio ulteriore. L'Ordinanza n. 3592/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, non essendo pronuncia volta a dirimere la questione e, quindi, meditata sul punto, non pare idonea a indurre un mutamento di orientamento rispetto al costante orientamento seguito sino ad oggi presso la Terza Sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Torino.
Quanto all'IRAP, non si vede perché dovrebbe pagarla la parte soccombente nel giudizio contro il se la legge la pone a carico del suo difensore dell'Avvocatura interna;
quindi, nella sostanza Pt_1
vale un ragionamento analogo a quello esposto per gli oneri riflessi.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 17234/2024 RG promossa dal in persona del Sindaco e Parte_1
legale rappresentante pro tempore (parte appellante) contro il SI. Parte_2
(parte appellata), nella contumacia della parte appellata: Controparte_1
1) Dichiara la contumacia della parte appellata SI. Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto dal avverso la Sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino n. 3477/2023 pubblicata in data 08.03.2024, nella parte in cui ha annullato i verbali n.
V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022 e, per l'effetto, a parziale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta in primo grado dal SI. Controparte_1
- conferma anche i verbali n. V/21683R/2022 del 25/11/2022 e n. V/22384R/2022 del 2/12/2022 indicati nel ricorso di primo grado.
3) Dichiara tenuto e condanna l'appellato SI. a rimborsare alla parte Controparte_1
appellante e spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, Parte_1
liquidate in Euro 462,00 per compensi ed in Euro 113,64 per spese documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre IVA e CPA come per legge e se dovute, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 05 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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