Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 476/2025 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Margheri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capannoli (PI), Vicolo Botteghino n. 9/3, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Margheri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capannoli (PI), Vicolo Botteghino n. 9/3 giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 12.02.2025 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio il giorno 14.06.2012 in Casciana Terme con rito civile, optando per il regime della separazione dei beni, come risulta dai Registri dello Stato Civile del predetto
Comune di Casciana Terme - Lari (PI) al n. 4, parte 2, serie C, anno 2012;
- Dal matrimonio è nata in data [...] in [...] la figlia minorenne, Per_1
a tutt'oggi residente presso l'abitazione paterna in Casciana Terme - Lari (PI), Via della
Caprareccia n. 19/C;
- Con decreto del 03.02.2021 n. 1702/2021 – Rg n. 1237/2020 il Tribunale di Pisa, dopo la proposizione di ricorso giudiziale da parte della sig.ra ed il raggiungimento, nelle more, CP_1 di un accordo consensuale tra i coniugi, con conseguente trasformazione del rito, omologava la separazione personale consensuale dei medesimi, con affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre, con assegno mensile a favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_1 suo mantenimento di €. 50,00 e di contributo del mantenimento della figlia di €. 300,00;
- Da allora i coniugi non si sono più riconciliati, neppure temporaneamente, e la loro separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi;
- Dal 2000 ad oggi il sig. svolge lavoro, quale militare dell'Esercito Italiano, alle Pt_1
dipendenze del Ministero della Difesa, con sede a Roma (RM), con retribuzione mensile netta di circa € 1.800,00 per n. 13 mensilità;
- La sig.ra svolge lavoro di operaia/archivista alle dipendenze della Cooperativa Sociale CP_1
Archimede, con sede a Scarperia e San Piero (FI), con contratto a tempo indeterminato dal
03.02.2022, con retribuzione mensile netta di circa €. 1.200,00;
- In ossequio agli impegni assunti in sede di separazione inoltre, la sig.ra , dopo CP_1
aver lasciato la casa coniugale, allo stato risiede in altra abitazione posta in Casciana Terme
Lari (PI), Fraz. Collemontanino, presa in locazione e per la quale sostiene un canone locativo mensile di €. 400,00, mentre il sig. risiede nella casa di sua esclusiva proprietà posta in Pt_1
Casciana Terme Lari (PI);
- Relativamente alla figlia minore non è intervenuto alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, né allo stato risultano esistenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse;
- Pertanto, ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, i ricorrenti, avendo definito amichevolmente le varie problematiche e questioni inerenti i loro rapporti di coniugi e di genitori, nonché i loro rapporti patrimoniali, intendono chiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio;
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella cui abitazione verrà trasferita la sua residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo la loro reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali e di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, le cui decisioni saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima;
per le decisioni di ordinaria amministrazione invece, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troverà la minore;
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Quale condizione minimale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati e con pernottamento dall'uscita della scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 22,00, quando la riaccompagnerà a casa della madre, mentre nel corso di ciascuna settimana il padre - anche se al momento temporaneamente impossibilitato, in quanto, frequentando la Scuola Sottoufficiali dell'Esercito Italiano di
Viterbo, che terminerà nel giugno 2025 e sino ad allora, dimora fuori Regione dal lunedì al venerdì – avrà RS in ogni caso diritto di vedere e tenere con sé due giorni (lunedì e mercoledì), con pernottamento, nella settimana che si conclude con il week-end di sua spettanza e tre giorni (lunedì, mercoledì e giovedì), con pernottamento, nella settimana che si conclude con il week-end di spettanza della madre, dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina quando la minore verrà riaccompagnata a scuola. Durante il periodo estivo (giugno- luglio-agosto) ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, che i genitori di comune accordo stabiliranno entro il 30 giugno di ogni anno. Quanto invece a tutte le festività civili e religiose, i genitori, fatte salve diverse intese raggiunte tra i medesimi, concordano di attenersi di anno in anno al criterio dell'alternanza e pertanto, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Natale
e con l'altro quello di Santo Stefano e così via di anno in anno;
stesso criterio verrà seguito anche per i giorni di S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, ecc.
Quanto, infine, alle vacanze da calendario scolastico, sempre tenendo conto delle esigenze della figlia e salvo diverso accordo tra i genitori, la minore trascorrerà in occasione delle festività natalizie sei giorni continuativi con la madre e sei giorni continuativi con il padre, mentre per le festività pasquali trascorrerà tre giorni continuativi, rispettivamente, con ciascun genitore;
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
RS
entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 350,00
(trecentocinquanta/00), che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla mensilità di gennaio 2025. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra il sopracitato assegno di Pt_1 CP_1
RS mantenimento a favore della figlia fintanto che quest'ultima continuerà a coabitare prevalentemente con la madre e non sarà economicamente autosufficiente. Per il pregresso i coniugi dichiarano di non avere allo stato tra di loro pendenze e pertanto, di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
4) Le spese di natura straordinaria necessarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere tutte documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore entro 15 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Precisato che le spese mediche urgenti non richiedono il preventivo accordo da parte dei genitori, per la qualifica delle suddette spese straordinarie i ricorrenti dichiarano di volersi attenere alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017, secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
i) campi solari.
Quanto invece alle spese voluttuarie, queste saranno sostenute dai genitori al 50% sempre che siano state previamente concordate e, se di elevato valore, sempre che siano precedute da attenta comparazione dei preventivi di spesa, al fine di individuare la soluzione ottimale da un punto di vista economico. Si intendano fin da adesso escluse spese superflue e eccedenti oltremodo la capacità economica di entrambi i genitori;
5) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico INPS o eventuali altri contributi economici a sostegno delle famiglie per i figli a carico che dovessero in futuro essere stanziati saranno percepiti al 50 % da ciascuno, fintanto che il sig. resterà ad abitare nell'immobile di Casciana Terme Lari (PI), Via della Caprareccia n. 19/C; Pt_1 in caso di vendita dell'immobile di cui sopra e trasferimento del sig. altrove, l'Assegno Unico INPS o Pt_1 eventuali altri contributi economici a sostegno delle famiglie per i figli a carico saranno percepiti integralmente dalla madre presso cui la minore risiede e convive stabilmente;
6) La casa coniugale posta in Casciana Terme Lari (PI), Via della Caprareccia n. 19/C, di proprietà esclusiva del sig. viene definitivamente assegnata a quest'ultimo, così come tutti gli arredi allo stato Parte_1 presenti nell'abitazione;
7) L'autovettura Peugeot, targata GV458VG, in quanto bene personale del sig. resterà in Parte_1
proprietà ed in uso esclusivo allo stesso, mentre l'autovettura Smart, targata FS703AG, sempre intestata al sig. ma in uso esclusivo alla sig.ra resterà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, che si Pt_1 CP_1 impegna a curarne a proprie spese il passaggio di proprietà a suo favore entro e non oltre 1 (uno) mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, nonché a rilevare indenne il sig. dal pagamento dei relativi Pt_1 bolli, oneri e/o eventuali multe e/o sanzioni relative a tutto il periodo in cui l'autovettura è stata a lui intestata, anche se notificate successivamente all'avvenuto passaggio di proprietà;
8) Il sig. si accolla il pagamento delle rate di acquisto dell'autovettura Smart utilizzata dalla sig.ra Pt_1
Con
che vengono mensilmente addebitate con sul suo conto corrente, sino ad estinzione del relativo CP_1 finanziamento che avverrà nel Dicembre 2025; sino a tale data quindi, il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1 a titolo di contributo di mantenimento mensile per la figlia il minor importo di €. 200,00 CP_1
(duecento/00);
9) I ricorrenti, in considerazione della somma, con funzione compensativa-perequativa, corrisposta dal sig. Pt_1
alla sig.ra a seguito della separazione, nonché in considerazione del fatto che attualmente svolgono CP_1 entrambi attività lavorativa con redditi propri e risultano economicamente autonomi, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di corresponsione di qualsivoglia pretesa economica e/o assegno alimentare e/o divorzile e/o di mantenimento e dichiarano altresì di aver così definito amichevolmente tutti i rapporti inerenti il loro rapporto di coniugi, nonché tutti i rapporti economici e/o patrimoniali e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o causale;
10) I ricorrenti si rilasciano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero, anche per la figlia minore;
11) Spese legali a carico del sig. Parte_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 476/2025, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 14.06.2012 tra
[...]
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme Pt_1 CP_1
- Lari (PI) al n. 4, parte 2, serie C, anno 2012; b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Casciana Terme - Lari per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che la minore continui ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
ma con collocazione prevalente presso la madre, nella cui abitazione verrà trasferita la sua residenza. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo la loro reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali e di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, le cui decisioni saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima;
per le decisioni di ordinaria amministrazione invece, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dal genitore con cui al momento si troverà la minore;
d) DISPONE che il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Quale condizione minimale, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati e con pernottamento dall'uscita della scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 22,00, quando la riaccompagnerà a casa della madre, mentre nel corso di ciascuna settimana il padre - anche se al momento temporaneamente impossibilitato, in quanto, frequentando la Scuola Sottoufficiali dell'Esercito Italiano di Viterbo, che terminerà nel giugno 2025 e sino ad allora, dimora fuori Regione dal lunedì al venerdì – avrà in ogni caso RS diritto di vedere e tenere con sé due giorni (lunedì e mercoledì), con pernottamento, nella settimana che si conclude con il week-end di sua spettanza e tre giorni (lunedì, mercoledì e giovedì), con pernottamento, nella settimana che si conclude con il week-end di spettanza della madre, dall'uscita della scuola sino all'indomani mattina quando la minore verrà riaccompagnata a scuola. Durante il periodo estivo (giugno-luglio-agosto) ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, che i genitori di comune accordo stabiliranno entro il 30 giugno di ogni anno. Quanto invece a tutte le festività civili e religiose, i genitori, fatte salve diverse intese raggiunte tra i medesimi, concordano di attenersi di anno in anno al criterio dell'alternanza e pertanto, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Santo Stefano e così via di anno in anno;
stesso criterio verrà seguito anche per i giorni di S.
Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, ecc.
Quanto infine alle vacanze da calendario scolastico, sempre tenendo conto delle esigenze della figlia e salvo diverso accordo tra i genitori, la minore trascorrerà in occasione delle festività natalizie sei giorni continuativi con la madre e sei giorni continuativi con il padre, mentre per le festività pasquali trascorrerà tre giorni continuativi, rispettivamente, con ciascun genitore;
e) DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo nel Parte_1 CP_1
RS mantenimento della figlia entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta/00), che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla mensilità di gennaio 2025. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra Pt_1 CP_1
RS il sopracitato assegno di mantenimento a favore della figlia fintanto che quest'ultima continuerà a coabitare prevalentemente con la madre e non sarà economicamente autosufficiente. Per il pregresso i coniugi dichiarano di non avere allo stato tra di loro pendenze e pertanto, di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
f) DISPONE che le spese di natura straordinaria necessarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere tutte documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore entro 15 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa. Precisato che le spese mediche urgenti non richiedono il preventivo accordo da parte dei genitori, per la qualifica delle suddette spese straordinarie i ricorrenti dichiarano di volersi attenere alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del
29.11.2017, secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
i) campi solari.
- Quanto invece alle spese voluttuarie, queste saranno sostenute dai genitori al 50% sempre che siano state previamente concordate e, se di elevato valore, sempre che siano precedute da attenta comparazione dei preventivi di spesa, al fine di individuare la soluzione ottimale da un punto di vista economico. Si intendano fin da adesso escluse spese superflue e eccedenti oltremodo la capacità economica di entrambi i genitori;
Dà ATTO che i coniugi dichiarano che l'Assegno Unico INPS o eventuali altri contributi economici a sostegno delle famiglie per i figli a carico che dovessero in futuro essere stanziati saranno percepiti al 50 % da ciascuno, fintanto che il sig. resterà ad abitare nell'immobile di Casciana Terme Lari (PI), Via della Caprareccia Pt_1
n. 19/C; in caso di vendita dell'immobile di cui sopra e trasferimento del sig. altrove, l'Assegno Unico Pt_1
INPS o eventuali altri contributi economici a sostegno delle famiglie per i figli a carico saranno percepiti integralmente dalla madre presso cui la minore risiede e convive stabilmente;
DISPONE che la casa coniugale posta in Casciana Terme Lari (PI), Via della Caprareccia n. 19/C, di proprietà esclusiva del sig. sia definitivamente assegnata a quest'ultimo, così come tutti gli arredi Parte_1 allo stato presenti nell'abitazione;
Dà ATTO che l'autovettura Peugeot, targata GV458VG, in quanto bene personale del sig. Parte_1
resterà in proprietà ed in uso esclusivo allo stesso, mentre l'autovettura Smart, targata FS703AG, sempre intestata al sig. ma in uso esclusivo alla sig.ra resterà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, che si Pt_1 CP_1 impegna a curarne a proprie spese il passaggio di proprietà a suo favore entro e non oltre 1 (uno) mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, nonché a rilevare indenne il sig. dal pagamento dei relativi bolli, Pt_1 oneri e/o eventuali multe e/o sanzioni relative a tutto il periodo in cui l'autovettura è stata a lui intestata, anche se notificate successivamente all'avvenuto passaggio di proprietà;
Dà ATTO che il sig. si accolla il pagamento delle rate di acquisto dell'autovettura Smart utilizzata dalla Pt_1
Con sig.ra che vengono mensilmente addebitate con sul suo conto corrente, sino ad estinzione del relativo CP_1 finanziamento che avverrà nel Dicembre 2025; sino a tale data quindi, il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento mensile per la figlia il minor importo di €. 200,00 (duecento/00); CP_1
Dà ATTO che i ricorrenti, in considerazione della somma, con funzione compensativa-perequativa, corrisposta dal sig. alla sig.ra a seguito della separazione, nonché in considerazione del fatto che attualmente Pt_1 CP_1 svolgono entrambi attività lavorativa con redditi propri e risultano economicamente autonomi, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di corresponsione di qualsivoglia pretesa economica e/o assegno alimentare e/o divorzile e/o di mantenimento e dichiarano altresì di aver così definito amichevolmente tutti i rapporti inerenti il loro rapporto di coniugi, nonché tutti i rapporti economici e/o patrimoniali e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o causale;
Dà ATTO che I ricorrenti si rilasciano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero, anche per la figlia minore;
Spese legali a carico del sig. Parte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi