Decreto cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/05/2026, n. 8564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8564 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15475/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15475 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. LI OT , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l’accertamento dell’illegittimità sul silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzare le istanze di visto di tre lavoratori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. BE IA IO.
Ritenuto che
- nelle more dell’esame dell’istanza cautelare e x art. 55 cpa, il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica ha convocato i tre interessati, indicati in epigrafe - diversi dal ricorrente, che aveva ottenuto i rispettivi Nulla Osta nominativi, quale potenziale datore di lavoro - per formalizzarne le rispettive istanze di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato.
Considerato come
-il Collegio - condividendo un radicato orientamento giurisprudenziale - rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro, che ha richiesto i Nulla Osta nominativi a favore dei tre lavoratori. Tanto più che non vi è coincidenza tra l’eventuale legittimazione a intervenire nel procedimento amministrativo in esame ex artt. 9 e 10 L 241/1990 – correntemente ammessa – e la legittimazione processuale nel presente giudizio, che comporterebbe un’inammissibile sostituzione processuale, nonostante la preclusione ex art. 81 cpc a far valere, in sede processuale, in nome proprio, un diritto altrui, fatti salvi i “casi espressamente previsti dalla legge”, che – nel caso di specie - non ricorrono.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Dispone la compensazione delle spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LO, Presidente
BE IA IO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BE IA IO | Francesco LO |
IL SEGRETARIO