Sentenza 19 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2004, n. 13400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13400 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CELETANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI MILANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 324/01 del Tribunale di BARI, depositata il 23/07/01 - R.G.N. 656/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/04 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1 - che il Tribunale di Bari, con sentenza del 23.7.01, ha rigettato la domanda di assegno di invalidità proposta dall'assicurato IN LO nei confronti dell'INPS;
2 - che tale giudice ha premesso di recepire, nella sua interezza, la c.t.u. da esso disposta, ed in particolare, il punto in cui la stessa accertava che solo ove fosse sussistita un'attività di gestore di pizzeria svolta senza l'impegno tipico di quella di pizzaiolo - che richiede una posizione eretta per almeno sei-sette ore - le patologie da cui lo stesso era affetto non raggiungevano la soglia invalidante;
che doveva invece ritenersi raggiunta per l'attività di pizzaiolo se svolta senza alcun ausilio;
3 - che lo stesso ha ritenuto che le patologie svolte dall'assicurato sono compatibili con un'attività leggera o di tipo sedentario e che le stesse ben possono consentirgli di svolgere la sua attività di pizzaiolo confacente alle sue attitudini ed assolutamente compatibile con il suo stato di salute considerando anche la circostanza (riferita in sede di interrogatorio) che egli riceve aiuto dalla moglie e da un ragazzo;
4 - che il sign. LO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
RILEVATO IN DIRITTO
1 - che il ricorrente denuncia incoerenza tra le varie parti della sentenza sicché non è individuabile l'iter logico che la sostiene, ed in particolare (art. 116 c.p.c.), che il convincimento dei giudici - secondo cui nell'espletamento della sua attività l'assicurato riceve aiuto dalla moglie ed un ragazzo - resta smentito dall'interrogatorio dello stesso, in cui egli asseriva il contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, e dalle testimonianze - del tutto ignorate dallo stesso - secondo cui egli svolge la sua attività di pizzaiolo in piedi senza l'aiuto di alcuno;
2 - che, come si è detto, l'argomento centrale su cui il Tribunale fonda il suo convincimento è costituito dall'ausilio che egli riceverebbe nell'espletamento della sua attività;
3 - che in assenza di contestazione della controparte su quanto asserito dal ricorrente, la decisione del giudice d'appello relativa alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa - ed in particolare al punto ritenuto dirimente dal c.t.u. della esistenza di ausilio,- risulta adottata ignorando sia il contenuto dell'interrogatorio, come asserito dal ricorrente, sia quello delle predette testimonianze;
5 - che la decisione, pertanto, è viziata da omesso esame di un fatto decisivo la quale, come è noto, ricorre allorché il giudice di merito abbia, come nel caso di specie, trascurato, non la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante, per, la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite una prova scritta o orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata ( 914/96, 7000/93);
6 - che il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata e la causa rimessa ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2004