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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 228/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Percolla
APPELLANTE contro p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Edoardo Strazzullo
e
IC IO (c.f. non noto)
(c.f. non noto) Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di citazione e in comparsa di costituzione e risposta nel presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Taranto il risarcimento del danno subito a seguito della morte del nonno
, deceduto in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 7 novembre Persona_1
2012 verificatosi mentre, alla guida del proprio ciclomotore, era caduto al suolo urtando la portiera di una Fiat Punto targata EL231BC parcheggiata sulla strada ed incautamente aperta da seduta lato guida;
più in dettaglio, previo accertamento Controparte_2 della responsabilità esclusiva di nella causazione dell'incidente, Controparte_2
chiedeva la condanna della medesima in solido con IC AD, proprietaria del veicolo Fiat Punto, e con compagnia assicuratrice Controparte_1 di quest'ultimo mezzo, al pagamento di euro 260.000,00 a titolo di danno di danno iure hereditatis subito dal nonno, del quale era si affermava erede in rappresentazione, nonché sia titolo di danno iure proprio per danno parentale derivante dalla perdita del congiunto (quantificato in euro 112.860,00 in forza delle tabelle di Roma), sia a titolo di danno biologico di pertinenza psichiatrica sviluppatosi, quanto meno in via concausale,
a seguito del medesimo evento, stimabile nella percentuale del 40% quanto ai postumi permanenti ed in diciotto mesi quanto all'inabilità, totale e parziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al pagamento effettivo;
il tutto con vittoria di spese di lite. si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione Controparte_1
delle attoree e ne contestava comunque il fondamento, invocandone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. ed IC AD rimanevano contumaci. Controparte_2
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale ammessa e previo rigetto della richiesta di svolgimento di c.t.u. medico-legale diretta a valutare il danno psicofisico subito dal , il Tribunale adito, con sentenza n. 3238/2022 pubblicata il 20 Pt_1
dicembre 2022, in parziale accoglimento della domanda condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 59.909,20, oltre interessi legali dal 14 novembre 2012 (giorno del decesso di ) al soddisfo da Persona_1
calcolarsi sulla somma mediamente devalutata alla stessa data alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi il primo giudice, esclusa la prescrizione delle pretese fatte valere, rigettava il risarcimento del danno richiesto quale erede per rappresentazione della vittima primaria stante il difetto di prova in ordine all'insorgere in capo al nonno di un diritto risarcitorio correlato alla percezione del fine vita ed alla lucida consapevolezza dell'imminenza della morte;
accoglieva parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata iure proprio
pag. 2/11 provocata dalla perdita del congiunto la figura parentale;
al riguardo, richiamata la giurisprudenza in materia di danno parentale, riteneva che, sulla base delle dichiarazioni del teste , risultasse provato il legame intercorso tra l'attore ed il nonno, Tes_1 concretatosi nella frequenza quotidiana e nella permanenza presso l'abitazione di quest'ultimo dall'ora di pranzo sino a sera, legame rafforzatosi a seguito della morte prematura, all'età di trentotto anni, del padre di , figlio di , e Parte_1 Persona_1 per conseguenza la sofferenza soggettiva patita dall'attore per l'impossibilità di proseguire la relazione familiare;
escludeva, invece, che dalla documentazione concernente gli accertamenti sanitari a carico di risalenti a cinque anni Parte_1
dopo la morte di , potesse ricavarsi la prova di un ulteriore danno Persona_1
derivante da tale ultimo evento, sia in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita sia in termini di danno alla salute, posto che nella relazione datata 27 luglio 2018, a firma del dott. prodotta dall'attore, non si specificava come fosse giunto Persona_2 alla conclusione che la patologia di cui soffre l'attore fosse riconducibile alla morte del nonno poiché l'evento, pur citato nel racconto anamnestico del , rimaneva sullo Pt_1
sfondo mentre risultavano evidenziati episodi successivi correlati ai rapporti con un socio in affari o a vicende intercorse con altri stretti parenti, divenuti il “centro della sua ideazione”; osservava, altresì, che nella cartella della clinica Casa di Cura Villa Verde
s.r.l., nella parte dedicata al commento alle risposte date al questionario MMPI-2, si leggeva che era ipotizzabile la simulazione dei disturbi;
quanto alla liquidazione, in applicazione delle tabelle milanesi a punti, perveniva alla quantificazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita parentale in euro 59.909,20 in valori attuali, considerate le età della vittima primaria e di quella secondaria e tenuto conto del solido legame e della frequentazione assidua tra nonno e nipote, tuttavia non conviventi, e dell'esistenza di almeno quattro superstiti sino al secondo grado, per un totale di 41 punti (8 + 18 + 15); regolamentava le spese di lite, liquidate in favore dell'erario stante l'ammissione del al patrocinio a carico dello stato, in base al principio di Pt_1
soccombenza.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti Parte_1
sulla cui base, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha invocato il riconoscimento del risarcimento del danno biologico lamentato, con condanna delle pag. 3/11 controparti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro
205.212,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché il riconoscimento di un maggior importo a titolo di danno parentale tenendo conto, in virtù delle tabelle di Milano, del parametro della convivenza e della intensità del rapporto affettivo perduto, il tutto con vittoria delle spese di lite da versarsi all'erario stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello stato;
ha insistito sull'ammissione di c.t.u. medico-legale al fine di quantificare il danno biologico patito e, ove ritenuto necessario, per accertare la sua incidenza sulle dinamiche relazionale e sulle abitudini di vita dell'esponente. si è costituita invocando la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; ha comunque contestato nel merito il fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto;
vinte le spese del grado. ed IC AD sono rimaste contumaci. Controparte_2
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che le censure di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata non sono accoglibili.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma quanto meno con riguardo alla questione della titolarità dei crediti fatti valere.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., peraltro argomentata in maniera tautologica, si osserva che risulta superata la fase processuale a tanto deputata.
Passando oltre, ha censurato la ricostruzione dei fatti contenuta nella Parte_1 sentenza impugnata, a suo dire basata su un'inesatta valutazione della documentazione medica a sostegno della domanda di risarcimento del danno biologico provocato dalla morte del congiunto;
più in dettaglio, ha evidenziato che il decesso del nonno aveva determinato non il peggioramento di una preesistente patologia psichiatrica bensì
l'insorgere di disturbi psichici, come si ricavava dalla relazione medico-legale del dott. il quale, dopo aver sottoposto il deducente ad anamnesi personale, Persona_2
pag. 4/11 familiare e psicopatologica, remota e prossima, ed aver richiamato la storia clinica del paziente, aveva concluso affermando che l'esponente “a causa della morte prematura del nonno (con cui aveva stabilito un rapporto per precedente e prematura perdita del padre) a seguito di un incidente stradale ha sviluppato, quantomeno in via concausale una patologia di pertinenza psichiatrica risultando affetto da disturbo depressivo cronico di personalità di tipo psicotico di media entità a valenza mista (ossessive- paranoidi) per cui è tuttora in trattamento c/o il CIM”; ha affermato che il proprio assunto - secondo cui la causa scatenante della patologia era stata la scomparsa del nonno - risultava provato anche dalla documentazione medica prodotta, i.e. dalla certificazione rilasciata in data 27 giugno 2018 dal Dipartimento di Salute Mentale – polo di Grottaglie attestante che l'esponente era in cura presso il centro dal novembre
2012, ossia da epoca concomitante con il decesso di , nonché dalla Persona_1
cartella clinica relativa al proprio ricovero, avvenuto in data 14 aprile 2017, presso la struttura gestita dalla Casa di Cura Villa Verde S.r.l. in Lecce, che certificava, come diagnosi di ingresso, un preesistente disturbo ossessivo compulsivo con note disforiche, ciò che confermava la patologia insorta al tempo della perdita del congiunto, su cui avevano inciso le ulteriori vicende di vita familiare e lavorativa;
ha negato che dal questionario MMPI-2 si evincesse l'interruzione del nesso di causalità tra evento luttuoso e danno alla salute, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo; in subordine, ove gli elementi esposti non dovessero giudicarsi sufficienti a ravvisare il nesso di causa, ha insistito per l'espletamento di c.t.u. medico-legale, invano invocata in prime cure, da ritenersi ammissibile alla luce degli elementi comunque ricavabili dalla perizia medico-legale e dalla documentazione sanitaria prodotte;
ha poi lamentato che non sia stato liquidato il danno parentale correlato agli effetti negativi in termini dinamico-relazionali della perdita del nonno, il quale aveva sostituito il padre prematuramente scomparso per un incidente stradale, avendo invece il primo giudice ritenuto di liquidare il solo danno legato alla sofferenza soggettiva patita;
ha, altresì, censurato la liquidazione del danno riconosciuto a tale ultimo titolo lamentando che non fosse stato considerato il punteggio correlato alla convivenza, atteso che non solo il deducente risiedeva nello stesso comune del nonno (San Giorgio
Jonico) ma sino al 1993 avevano abitato in case che si trovavano l'una di fronte all'altra pag. 5/11 (l'una al civico 13 e l'altra al civico 18) di Via Cagni n. 13 e successivamente il deducente si era trasferito in Via Zingaropoli n. 191 a cinquanta metri dal nonno, come riferito dal teste;
in subordine ha sostenuto che la situazione meritasse Tes_1
l'assegnazione almeno del punteggio previsto per il caso in cui vittima primaria e secondaria vivano nello stesso condominio, a cui era assimilabile la situazione in concreto sussistente nella vicenda in esame;
nell'ambito di tale doglianza, ha poi lamentato l'insufficienza del punteggio (15 punti in una scala sino a 30) assegnato in prime cure al parametro costituito dalla qualità e dall'intensità della relazione affettiva ed ha invocato il punteggio massimo o almeno vicino al massimo.
Le doglianze rivolte al mancato riconoscimento del danno biologico quale conseguenza della scomparsa del congiunto non sono condivisibili. Ed invero il primo giudice ha correttamente colto la specificità del caso in esame caratterizzato dal fatto che, nella stessa narrazione anamnestica del evincibile dalla documentazione sanitaria in Pt_1 atti, l'esperienza del lutto per il decesso del familiare rimaneva sullo sfondo mentre emergevano, quali fatti significativi, altri episodi successivi, legati al rapporto con un socio in affari o a condotte poste in essere da altri parenti, che il aveva vissuto Pt_1 come espressione di ingiustizie ai suoi danni e che erano divenuti il “centro della sua ideazione”.
Ed infatti, secondo quanto si ricava dalla cartella clinica relativa al ricovero presso la struttura gestita dalla Casa di Cura Villa Verde S.r.l. dal 14 aprile al 24 aprile 2017, riguardava per lo più questioni di carattere economico, insorte con ex soci e parenti, mentre il ricordo della figura del nonno, secondo il racconto dello stesso paziente, si sostanziava in una sorta di rammarico per la sua assenza poiché, a suo dire, se fosse stato presente avrebbe riconosciuto i torti subiti dal nipote. Anche nella relazione psicologica, datata 21 aprile 2017, predisposta presso la Casa di Cura Villa Verde S.r.l., il fulcro delle preoccupazioni del risiede in problemi economici e in contrasti Pt_1
familiari parimenti di tipo economici, i quali - secondo quanto dal medesimo riferito - compromisero anche il rapporto con uno zio paterno, che lo aveva accompagnato affettuosamente nella crescita ma a cui imputava sia di averlo frodato sottraendogli una quota risarcitoria dell'indennizzo ottenuto a seguito dell'incidente mortale occorso al nonno e che invece sarebbe spettato a lui in luogo del padre, sia di averlo escluso,
pag. 6/11 insieme con la nonna paterna, da un'altra quota spettante ad altro zio, anch'egli poi deceduto. Dalla stessa relazione emerge il risentimento nei confronti della madre e della sorella, accusate di ignavia in quanto passive ed inerti di fronte delle presunte ingiustizie perpetrate ai loro danni. Se ne ricava la percezione che la morte del nonno abbia creato l'occasione per l'insorgere di conflitti con i parenti e di rivendicazioni economiche nei loro confronti, ma non può dirsi che le reazioni patologiche avute dal siano state Pt_1
causate del lutto.
Si osserva poi che non è ravvisabile l'erronea ricostruzione dei fatti addebitata al primo giudice posto che, nella anzidetta cartella clinica, si legge che il riferì di un grave Pt_1
episodio impulsivo risalente a cinque/sei anni prima (e quindi al 2011/2012), verificatosi allorché aveva chiuso la sua attività di ristorante dopo aver scoperto che il socio aveva fatto “cose a sua insaputa”, e di un successivo peggioramento, verificatosi circa due anni prima, e quindi risalente al 2015 circa e poteriore alla morte del nonno quando “ci fu un risarcimento da cui la sua famiglia era stata esclusa”.
In tale quadro il riferimento del giudice a quo al questionario MMPS-2, peraltro aderente a quanto si legge nella cartella clinica già menzionata ove risulta configurata l'ipotesi di una simulazione di disturbi da parte del paziente, svolge un ruolo di completamento di un complesso di elementi di valutazione che conducono a ritenere che il si senta e si rappresenti come vittima di una cospirazione incentrata Pt_1
prevalentemente su ragioni economiche.
In ogni caso si rileva che la perizia di parte, a firma del dott. il quale in verità, Per_2
nella sostanza, si limitò a riportare stralci della cartella clinica relativa al ricovero dell'odierno appellante presso la struttura gestita da Casa di Cura Villa Verde S.r.l., non spiega e non motiva la valenza “concausale” del lutto subito rispetto allo sviluppo della patologia diagnosticata (“Disturbo depressivo cronico di personalità di tipo psicotico di media entità, a valenza mista (ossessive-paranoidi”), per la quale è in trattamento presso il C.I.M., meramente asserita ma non argomentata.
Un'ultima notazione: sulla base delle considerazioni che precedono non vi erano, e non vi sono, i presupposti atti a giustificare lo svolgimento della c.t.u. medico-legale invocata dall'appellante, avente finalità esplorativa.
pag. 7/11 Quanto al danno parentale va premesso in via generale che il danno da perdita del rapporto parentale, spettante anche ai nipoti per essere stati privati dei nonni poiché la società naturale a cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non è limitata alla c.d. famiglia nucleare, è un danno avente due componenti, quello della sofferenza morale soggettiva e quella della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto
(si veda da ultimo ed ex plurimis Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 761). Tale danno, in entrambe le sue componenti, per giurisprudenza ormai consolidata può essere provato anche per il tramite di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza e, del resto, si ammette che la stessa preesistenza del rapporto parentale faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, salva l'emersione di connotazioni del rapporto di segno contrario per essere la vittima primaria ed il superstite tra loro indifferenti o persino in odio, la cui allegazione e prova ricade sull'asserito danneggiante (si vedano ex plurimis Cass. 30 agosto 2022 n. 25541, Cass.
15 luglio 2022, n. 22397).
In punto modalità di liquidazione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, è invalso il ricorso a tabelle basate sul c.d. sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio del punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso al sistema tabellare (Cass. 21 aprile 2021, n.
10579, Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300).
Ebbene, ferma l'applicazione delle Tabelle di Milano nell'edizione 2022, adottata in prime cure e comunque rispondente ai criteri strutturali dalla S.C. (Cass. 16 dicembre
2022, n. 37009), si rileva che esse ristorano entrambe le su descritte componenti del danno salva la dimostrazione di circostanze concrete che giustifichino dei correttivi. Il primo giudice, nel fare ricorso ad esse, ha dunque liquidato il danno parentale nella sua pag. 8/11 interezza;
ciò che non ha riconosciuto, a ben vedere, è una ulteriore incidenza della perdita sul piano dinamico-relazionale.
E' utile segnalare che le ridette Tabelle prevedono un c.d. 'valore punto', costituente il valore medio estratto dai precedenti, e punteggi in relazione a parametri agganciati all'età anagrafica della vittima primaria e secondaria, alla convivenza, all'intensità della relazione, alla esistenza o meno di altri congiunti per la liquidazione del danno parentale da perdita del genitore, del figlio e del coniuge e un diverso e più contenuto 'valore punto' ottenuto con il medesimo metodo e punteggi correlati agli stessi parametri per la perdita del nipote da parte del nonno o dello zio. Per la liquidazione del danno derivante dalla perdita del nonno da parte del nipote può, tuttavia, farsi ricorso, come ha ritenuto il giudice a quo, a quanto previsto dalle Tabelle di Milano per l'ipotesi inversa, pur se, per esperienza comune di vita, la morte del nipote provoca nel nonno un pregiudizio più intenso di quello che la morte di un nonno provoca nel nipote, se non altro per il fatto che la prima perdita costituisce evenienza più rara, contraria all'ordine naturale e soprattutto, fatti salvi specifici casi concreti caratterizzati da circostanze che depongano in senso diverso purché esse risultino debitamente allegate e provate.
Venendo alla vicenda in esame, il primo giudice ha utilizzato il 'valore punto' per intero e tanto, oltre che non rivedibile in peius in difetto di impugnazione incidentale, è condivisibile sul rilievo della specificità del caso concreto, caratterizzato dal fatto che il aveva già perso il padre e il nonno aveva assunto un ruolo vicario. Nondimeno va Pt_1
rimarcata la circostanza che il danno è stato liquidato assumendo il pieno valore del punto previsto in tabella e tanto costituisce un ulteriore elemento di valutazione ai fini del giudizio di congruità del quantum determinato in prime cure.
Ciò puntualizzato, è condivisibile il punteggio assegnato in prime cure alla qualità ed alla intensità della relazione. Non vi è allegazione e prova di uno speciale condizionamento negativo della esistenza del di tipo relazionale meritevole del Pt_1
punteggio massimo poiché lo sconvolgimento della sua esistenza appare ricollegato ai conflitti insorti con gli altri parenti, i quali hanno trovato la loro occasione nella divisione dell'indennizzo ottenuto per il sinistro mortale che aveva coinvolto R_
, più che nel lutto.
[...]
pag. 9/11 Neppure è censurabile la valutazione del primo giudice relativa al mancato riconoscimento della convivenza. Ed invero una frequentazione, pur se quotidiana accompagnata dalla consumazione dei pasti insieme, non è del tutto assimilabile alla convivenza che presuppone, nella normalità dei casi, la condivisione di spazi comuni, anche vitali. Tuttavia, va riconosciuto il punteggio che le citate Tabelle prevedono per il superstite che viveva nello stesso stabile o complesso condominiale del congiunto venuto a mancare essendo tale condizione assimilabile a quella del superstite chi abbia vissuto in abitazione molto vicina della vittima primaria, che il giudice a quo non ha considerato trascurando una circostanza fattuale significativa nella vicenda dedotta in giudizio.
Conclusivamente, in luogo dei 41 punti riconosciuti dal giudice a quo, la liquidazione va operata avuto riguardo a 49 punti, con una differenza di 8 punti, ammontante ad euro
11.689,60 in più rispetto a quanto già liquidato.
Su tale somma, pari ad euro 11.994,00 (previo arrotondamento di euro 11.993,53) calcolata all'attualità applicando gli indici istat, spettano gli interessi legali decorrenti dal 14 novembre 2012 (giorno del decesso del congiunto) fino al soddisfo da calcolarsi sulla somma mediamente devalutata alla stessa data, come stabilito dal giudice a quo con statuizione rispondente alla domanda e comunque non investita da alcuna censura.
Conclusivamente, in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, gli appellati vanno condannati in solido a pagare in favore di l'ulteriore somma di euro Parte_1
11.994,00, oltre gli interessi legali decorrenti dal 14 novembre 2012 sulla somma mediamente devalutata alla stessa data.
Tenuto conto della riforma della sentenza di prime cure, nei termini appena esposti, non
è necessario rivedere la regolamentazione delle spese di lite del primo grado poiché
l'elevazione della somma oggetto di condanna non ha determinato la modifica dello scaglione di riferimento.
Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza, con versamento in favore dell'Erario stante l'ammissione del al patrocinio a spese Pt_1
dello Stato, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della causa, delimitata pag. 10/11 al decisum in sede di appello, e della dipendenza dell'accoglimento parziale dell'impugnazione dalla risoluzione di questioni non complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 3238/2022 pubblicata il 20 dicembre 2022, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna IC AD e Controparte_3 Parte_2 in solido tra loro, a pagare in favore di l'ulteriore somma di euro di Parte_1 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 11.994,00, oltre gli interessi legali decorrenti dal 14
[...]
novembre 2012 sulla somma mediamente devalutata alla stessa data;
condanna, infine, gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed accessori se dovuti, da versarsi in favore dello
Stato.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 228/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Percolla
APPELLANTE contro p.i. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Edoardo Strazzullo
e
IC IO (c.f. non noto)
(c.f. non noto) Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di citazione e in comparsa di costituzione e risposta nel presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Taranto il risarcimento del danno subito a seguito della morte del nonno
, deceduto in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 7 novembre Persona_1
2012 verificatosi mentre, alla guida del proprio ciclomotore, era caduto al suolo urtando la portiera di una Fiat Punto targata EL231BC parcheggiata sulla strada ed incautamente aperta da seduta lato guida;
più in dettaglio, previo accertamento Controparte_2 della responsabilità esclusiva di nella causazione dell'incidente, Controparte_2
chiedeva la condanna della medesima in solido con IC AD, proprietaria del veicolo Fiat Punto, e con compagnia assicuratrice Controparte_1 di quest'ultimo mezzo, al pagamento di euro 260.000,00 a titolo di danno di danno iure hereditatis subito dal nonno, del quale era si affermava erede in rappresentazione, nonché sia titolo di danno iure proprio per danno parentale derivante dalla perdita del congiunto (quantificato in euro 112.860,00 in forza delle tabelle di Roma), sia a titolo di danno biologico di pertinenza psichiatrica sviluppatosi, quanto meno in via concausale,
a seguito del medesimo evento, stimabile nella percentuale del 40% quanto ai postumi permanenti ed in diciotto mesi quanto all'inabilità, totale e parziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al pagamento effettivo;
il tutto con vittoria di spese di lite. si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione Controparte_1
delle attoree e ne contestava comunque il fondamento, invocandone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. ed IC AD rimanevano contumaci. Controparte_2
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale ammessa e previo rigetto della richiesta di svolgimento di c.t.u. medico-legale diretta a valutare il danno psicofisico subito dal , il Tribunale adito, con sentenza n. 3238/2022 pubblicata il 20 Pt_1
dicembre 2022, in parziale accoglimento della domanda condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 59.909,20, oltre interessi legali dal 14 novembre 2012 (giorno del decesso di ) al soddisfo da Persona_1
calcolarsi sulla somma mediamente devalutata alla stessa data alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi il primo giudice, esclusa la prescrizione delle pretese fatte valere, rigettava il risarcimento del danno richiesto quale erede per rappresentazione della vittima primaria stante il difetto di prova in ordine all'insorgere in capo al nonno di un diritto risarcitorio correlato alla percezione del fine vita ed alla lucida consapevolezza dell'imminenza della morte;
accoglieva parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata iure proprio
pag. 2/11 provocata dalla perdita del congiunto la figura parentale;
al riguardo, richiamata la giurisprudenza in materia di danno parentale, riteneva che, sulla base delle dichiarazioni del teste , risultasse provato il legame intercorso tra l'attore ed il nonno, Tes_1 concretatosi nella frequenza quotidiana e nella permanenza presso l'abitazione di quest'ultimo dall'ora di pranzo sino a sera, legame rafforzatosi a seguito della morte prematura, all'età di trentotto anni, del padre di , figlio di , e Parte_1 Persona_1 per conseguenza la sofferenza soggettiva patita dall'attore per l'impossibilità di proseguire la relazione familiare;
escludeva, invece, che dalla documentazione concernente gli accertamenti sanitari a carico di risalenti a cinque anni Parte_1
dopo la morte di , potesse ricavarsi la prova di un ulteriore danno Persona_1
derivante da tale ultimo evento, sia in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita sia in termini di danno alla salute, posto che nella relazione datata 27 luglio 2018, a firma del dott. prodotta dall'attore, non si specificava come fosse giunto Persona_2 alla conclusione che la patologia di cui soffre l'attore fosse riconducibile alla morte del nonno poiché l'evento, pur citato nel racconto anamnestico del , rimaneva sullo Pt_1
sfondo mentre risultavano evidenziati episodi successivi correlati ai rapporti con un socio in affari o a vicende intercorse con altri stretti parenti, divenuti il “centro della sua ideazione”; osservava, altresì, che nella cartella della clinica Casa di Cura Villa Verde
s.r.l., nella parte dedicata al commento alle risposte date al questionario MMPI-2, si leggeva che era ipotizzabile la simulazione dei disturbi;
quanto alla liquidazione, in applicazione delle tabelle milanesi a punti, perveniva alla quantificazione del danno non patrimoniale sofferto per la perdita parentale in euro 59.909,20 in valori attuali, considerate le età della vittima primaria e di quella secondaria e tenuto conto del solido legame e della frequentazione assidua tra nonno e nipote, tuttavia non conviventi, e dell'esistenza di almeno quattro superstiti sino al secondo grado, per un totale di 41 punti (8 + 18 + 15); regolamentava le spese di lite, liquidate in favore dell'erario stante l'ammissione del al patrocinio a carico dello stato, in base al principio di Pt_1
soccombenza.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti Parte_1
sulla cui base, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha invocato il riconoscimento del risarcimento del danno biologico lamentato, con condanna delle pag. 3/11 controparti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro
205.212,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché il riconoscimento di un maggior importo a titolo di danno parentale tenendo conto, in virtù delle tabelle di Milano, del parametro della convivenza e della intensità del rapporto affettivo perduto, il tutto con vittoria delle spese di lite da versarsi all'erario stante la sua ammissione al patrocinio a spese dello stato;
ha insistito sull'ammissione di c.t.u. medico-legale al fine di quantificare il danno biologico patito e, ove ritenuto necessario, per accertare la sua incidenza sulle dinamiche relazionale e sulle abitudini di vita dell'esponente. si è costituita invocando la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; ha comunque contestato nel merito il fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto;
vinte le spese del grado. ed IC AD sono rimaste contumaci. Controparte_2
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che le censure di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. o per manifesta infondatezza ex 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata non sono accoglibili.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma quanto meno con riguardo alla questione della titolarità dei crediti fatti valere.
Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., peraltro argomentata in maniera tautologica, si osserva che risulta superata la fase processuale a tanto deputata.
Passando oltre, ha censurato la ricostruzione dei fatti contenuta nella Parte_1 sentenza impugnata, a suo dire basata su un'inesatta valutazione della documentazione medica a sostegno della domanda di risarcimento del danno biologico provocato dalla morte del congiunto;
più in dettaglio, ha evidenziato che il decesso del nonno aveva determinato non il peggioramento di una preesistente patologia psichiatrica bensì
l'insorgere di disturbi psichici, come si ricavava dalla relazione medico-legale del dott. il quale, dopo aver sottoposto il deducente ad anamnesi personale, Persona_2
pag. 4/11 familiare e psicopatologica, remota e prossima, ed aver richiamato la storia clinica del paziente, aveva concluso affermando che l'esponente “a causa della morte prematura del nonno (con cui aveva stabilito un rapporto per precedente e prematura perdita del padre) a seguito di un incidente stradale ha sviluppato, quantomeno in via concausale una patologia di pertinenza psichiatrica risultando affetto da disturbo depressivo cronico di personalità di tipo psicotico di media entità a valenza mista (ossessive- paranoidi) per cui è tuttora in trattamento c/o il CIM”; ha affermato che il proprio assunto - secondo cui la causa scatenante della patologia era stata la scomparsa del nonno - risultava provato anche dalla documentazione medica prodotta, i.e. dalla certificazione rilasciata in data 27 giugno 2018 dal Dipartimento di Salute Mentale – polo di Grottaglie attestante che l'esponente era in cura presso il centro dal novembre
2012, ossia da epoca concomitante con il decesso di , nonché dalla Persona_1
cartella clinica relativa al proprio ricovero, avvenuto in data 14 aprile 2017, presso la struttura gestita dalla Casa di Cura Villa Verde S.r.l. in Lecce, che certificava, come diagnosi di ingresso, un preesistente disturbo ossessivo compulsivo con note disforiche, ciò che confermava la patologia insorta al tempo della perdita del congiunto, su cui avevano inciso le ulteriori vicende di vita familiare e lavorativa;
ha negato che dal questionario MMPI-2 si evincesse l'interruzione del nesso di causalità tra evento luttuoso e danno alla salute, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo; in subordine, ove gli elementi esposti non dovessero giudicarsi sufficienti a ravvisare il nesso di causa, ha insistito per l'espletamento di c.t.u. medico-legale, invano invocata in prime cure, da ritenersi ammissibile alla luce degli elementi comunque ricavabili dalla perizia medico-legale e dalla documentazione sanitaria prodotte;
ha poi lamentato che non sia stato liquidato il danno parentale correlato agli effetti negativi in termini dinamico-relazionali della perdita del nonno, il quale aveva sostituito il padre prematuramente scomparso per un incidente stradale, avendo invece il primo giudice ritenuto di liquidare il solo danno legato alla sofferenza soggettiva patita;
ha, altresì, censurato la liquidazione del danno riconosciuto a tale ultimo titolo lamentando che non fosse stato considerato il punteggio correlato alla convivenza, atteso che non solo il deducente risiedeva nello stesso comune del nonno (San Giorgio
Jonico) ma sino al 1993 avevano abitato in case che si trovavano l'una di fronte all'altra pag. 5/11 (l'una al civico 13 e l'altra al civico 18) di Via Cagni n. 13 e successivamente il deducente si era trasferito in Via Zingaropoli n. 191 a cinquanta metri dal nonno, come riferito dal teste;
in subordine ha sostenuto che la situazione meritasse Tes_1
l'assegnazione almeno del punteggio previsto per il caso in cui vittima primaria e secondaria vivano nello stesso condominio, a cui era assimilabile la situazione in concreto sussistente nella vicenda in esame;
nell'ambito di tale doglianza, ha poi lamentato l'insufficienza del punteggio (15 punti in una scala sino a 30) assegnato in prime cure al parametro costituito dalla qualità e dall'intensità della relazione affettiva ed ha invocato il punteggio massimo o almeno vicino al massimo.
Le doglianze rivolte al mancato riconoscimento del danno biologico quale conseguenza della scomparsa del congiunto non sono condivisibili. Ed invero il primo giudice ha correttamente colto la specificità del caso in esame caratterizzato dal fatto che, nella stessa narrazione anamnestica del evincibile dalla documentazione sanitaria in Pt_1 atti, l'esperienza del lutto per il decesso del familiare rimaneva sullo sfondo mentre emergevano, quali fatti significativi, altri episodi successivi, legati al rapporto con un socio in affari o a condotte poste in essere da altri parenti, che il aveva vissuto Pt_1 come espressione di ingiustizie ai suoi danni e che erano divenuti il “centro della sua ideazione”.
Ed infatti, secondo quanto si ricava dalla cartella clinica relativa al ricovero presso la struttura gestita dalla Casa di Cura Villa Verde S.r.l. dal 14 aprile al 24 aprile 2017, riguardava per lo più questioni di carattere economico, insorte con ex soci e parenti, mentre il ricordo della figura del nonno, secondo il racconto dello stesso paziente, si sostanziava in una sorta di rammarico per la sua assenza poiché, a suo dire, se fosse stato presente avrebbe riconosciuto i torti subiti dal nipote. Anche nella relazione psicologica, datata 21 aprile 2017, predisposta presso la Casa di Cura Villa Verde S.r.l., il fulcro delle preoccupazioni del risiede in problemi economici e in contrasti Pt_1
familiari parimenti di tipo economici, i quali - secondo quanto dal medesimo riferito - compromisero anche il rapporto con uno zio paterno, che lo aveva accompagnato affettuosamente nella crescita ma a cui imputava sia di averlo frodato sottraendogli una quota risarcitoria dell'indennizzo ottenuto a seguito dell'incidente mortale occorso al nonno e che invece sarebbe spettato a lui in luogo del padre, sia di averlo escluso,
pag. 6/11 insieme con la nonna paterna, da un'altra quota spettante ad altro zio, anch'egli poi deceduto. Dalla stessa relazione emerge il risentimento nei confronti della madre e della sorella, accusate di ignavia in quanto passive ed inerti di fronte delle presunte ingiustizie perpetrate ai loro danni. Se ne ricava la percezione che la morte del nonno abbia creato l'occasione per l'insorgere di conflitti con i parenti e di rivendicazioni economiche nei loro confronti, ma non può dirsi che le reazioni patologiche avute dal siano state Pt_1
causate del lutto.
Si osserva poi che non è ravvisabile l'erronea ricostruzione dei fatti addebitata al primo giudice posto che, nella anzidetta cartella clinica, si legge che il riferì di un grave Pt_1
episodio impulsivo risalente a cinque/sei anni prima (e quindi al 2011/2012), verificatosi allorché aveva chiuso la sua attività di ristorante dopo aver scoperto che il socio aveva fatto “cose a sua insaputa”, e di un successivo peggioramento, verificatosi circa due anni prima, e quindi risalente al 2015 circa e poteriore alla morte del nonno quando “ci fu un risarcimento da cui la sua famiglia era stata esclusa”.
In tale quadro il riferimento del giudice a quo al questionario MMPS-2, peraltro aderente a quanto si legge nella cartella clinica già menzionata ove risulta configurata l'ipotesi di una simulazione di disturbi da parte del paziente, svolge un ruolo di completamento di un complesso di elementi di valutazione che conducono a ritenere che il si senta e si rappresenti come vittima di una cospirazione incentrata Pt_1
prevalentemente su ragioni economiche.
In ogni caso si rileva che la perizia di parte, a firma del dott. il quale in verità, Per_2
nella sostanza, si limitò a riportare stralci della cartella clinica relativa al ricovero dell'odierno appellante presso la struttura gestita da Casa di Cura Villa Verde S.r.l., non spiega e non motiva la valenza “concausale” del lutto subito rispetto allo sviluppo della patologia diagnosticata (“Disturbo depressivo cronico di personalità di tipo psicotico di media entità, a valenza mista (ossessive-paranoidi”), per la quale è in trattamento presso il C.I.M., meramente asserita ma non argomentata.
Un'ultima notazione: sulla base delle considerazioni che precedono non vi erano, e non vi sono, i presupposti atti a giustificare lo svolgimento della c.t.u. medico-legale invocata dall'appellante, avente finalità esplorativa.
pag. 7/11 Quanto al danno parentale va premesso in via generale che il danno da perdita del rapporto parentale, spettante anche ai nipoti per essere stati privati dei nonni poiché la società naturale a cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non è limitata alla c.d. famiglia nucleare, è un danno avente due componenti, quello della sofferenza morale soggettiva e quella della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto
(si veda da ultimo ed ex plurimis Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 761). Tale danno, in entrambe le sue componenti, per giurisprudenza ormai consolidata può essere provato anche per il tramite di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza e, del resto, si ammette che la stessa preesistenza del rapporto parentale faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, salva l'emersione di connotazioni del rapporto di segno contrario per essere la vittima primaria ed il superstite tra loro indifferenti o persino in odio, la cui allegazione e prova ricade sull'asserito danneggiante (si vedano ex plurimis Cass. 30 agosto 2022 n. 25541, Cass.
15 luglio 2022, n. 22397).
In punto modalità di liquidazione, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, è invalso il ricorso a tabelle basate sul c.d. sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio del punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso al sistema tabellare (Cass. 21 aprile 2021, n.
10579, Cass. ord. 29 settembre 2021, n. 26300).
Ebbene, ferma l'applicazione delle Tabelle di Milano nell'edizione 2022, adottata in prime cure e comunque rispondente ai criteri strutturali dalla S.C. (Cass. 16 dicembre
2022, n. 37009), si rileva che esse ristorano entrambe le su descritte componenti del danno salva la dimostrazione di circostanze concrete che giustifichino dei correttivi. Il primo giudice, nel fare ricorso ad esse, ha dunque liquidato il danno parentale nella sua pag. 8/11 interezza;
ciò che non ha riconosciuto, a ben vedere, è una ulteriore incidenza della perdita sul piano dinamico-relazionale.
E' utile segnalare che le ridette Tabelle prevedono un c.d. 'valore punto', costituente il valore medio estratto dai precedenti, e punteggi in relazione a parametri agganciati all'età anagrafica della vittima primaria e secondaria, alla convivenza, all'intensità della relazione, alla esistenza o meno di altri congiunti per la liquidazione del danno parentale da perdita del genitore, del figlio e del coniuge e un diverso e più contenuto 'valore punto' ottenuto con il medesimo metodo e punteggi correlati agli stessi parametri per la perdita del nipote da parte del nonno o dello zio. Per la liquidazione del danno derivante dalla perdita del nonno da parte del nipote può, tuttavia, farsi ricorso, come ha ritenuto il giudice a quo, a quanto previsto dalle Tabelle di Milano per l'ipotesi inversa, pur se, per esperienza comune di vita, la morte del nipote provoca nel nonno un pregiudizio più intenso di quello che la morte di un nonno provoca nel nipote, se non altro per il fatto che la prima perdita costituisce evenienza più rara, contraria all'ordine naturale e soprattutto, fatti salvi specifici casi concreti caratterizzati da circostanze che depongano in senso diverso purché esse risultino debitamente allegate e provate.
Venendo alla vicenda in esame, il primo giudice ha utilizzato il 'valore punto' per intero e tanto, oltre che non rivedibile in peius in difetto di impugnazione incidentale, è condivisibile sul rilievo della specificità del caso concreto, caratterizzato dal fatto che il aveva già perso il padre e il nonno aveva assunto un ruolo vicario. Nondimeno va Pt_1
rimarcata la circostanza che il danno è stato liquidato assumendo il pieno valore del punto previsto in tabella e tanto costituisce un ulteriore elemento di valutazione ai fini del giudizio di congruità del quantum determinato in prime cure.
Ciò puntualizzato, è condivisibile il punteggio assegnato in prime cure alla qualità ed alla intensità della relazione. Non vi è allegazione e prova di uno speciale condizionamento negativo della esistenza del di tipo relazionale meritevole del Pt_1
punteggio massimo poiché lo sconvolgimento della sua esistenza appare ricollegato ai conflitti insorti con gli altri parenti, i quali hanno trovato la loro occasione nella divisione dell'indennizzo ottenuto per il sinistro mortale che aveva coinvolto R_
, più che nel lutto.
[...]
pag. 9/11 Neppure è censurabile la valutazione del primo giudice relativa al mancato riconoscimento della convivenza. Ed invero una frequentazione, pur se quotidiana accompagnata dalla consumazione dei pasti insieme, non è del tutto assimilabile alla convivenza che presuppone, nella normalità dei casi, la condivisione di spazi comuni, anche vitali. Tuttavia, va riconosciuto il punteggio che le citate Tabelle prevedono per il superstite che viveva nello stesso stabile o complesso condominiale del congiunto venuto a mancare essendo tale condizione assimilabile a quella del superstite chi abbia vissuto in abitazione molto vicina della vittima primaria, che il giudice a quo non ha considerato trascurando una circostanza fattuale significativa nella vicenda dedotta in giudizio.
Conclusivamente, in luogo dei 41 punti riconosciuti dal giudice a quo, la liquidazione va operata avuto riguardo a 49 punti, con una differenza di 8 punti, ammontante ad euro
11.689,60 in più rispetto a quanto già liquidato.
Su tale somma, pari ad euro 11.994,00 (previo arrotondamento di euro 11.993,53) calcolata all'attualità applicando gli indici istat, spettano gli interessi legali decorrenti dal 14 novembre 2012 (giorno del decesso del congiunto) fino al soddisfo da calcolarsi sulla somma mediamente devalutata alla stessa data, come stabilito dal giudice a quo con statuizione rispondente alla domanda e comunque non investita da alcuna censura.
Conclusivamente, in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, gli appellati vanno condannati in solido a pagare in favore di l'ulteriore somma di euro Parte_1
11.994,00, oltre gli interessi legali decorrenti dal 14 novembre 2012 sulla somma mediamente devalutata alla stessa data.
Tenuto conto della riforma della sentenza di prime cure, nei termini appena esposti, non
è necessario rivedere la regolamentazione delle spese di lite del primo grado poiché
l'elevazione della somma oggetto di condanna non ha determinato la modifica dello scaglione di riferimento.
Quanto alle spese di lite del presente grado, esse seguono la soccombenza, con versamento in favore dell'Erario stante l'ammissione del al patrocinio a spese Pt_1
dello Stato, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n.
147/2022 tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della causa, delimitata pag. 10/11 al decisum in sede di appello, e della dipendenza dell'accoglimento parziale dell'impugnazione dalla risoluzione di questioni non complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 3238/2022 pubblicata il 20 dicembre 2022, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna IC AD e Controparte_3 Parte_2 in solido tra loro, a pagare in favore di l'ulteriore somma di euro di Parte_1 Pt_1
l'ulteriore somma di euro 11.994,00, oltre gli interessi legali decorrenti dal 14
[...]
novembre 2012 sulla somma mediamente devalutata alla stessa data;
condanna, infine, gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed accessori se dovuti, da versarsi in favore dello
Stato.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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