Sentenza breve 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 30/07/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01319/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Calabria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria del Cedro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- di Demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 d.p.r. n. 380/2001 e smi per le opere abusive site in Santa Maria del Cedro, -OMISSIS- identificata catastalmente al foglio n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Federico Baffa e udito il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Reso l’avviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 2 maggio 2025 e depositato il 29 maggio 2025, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Santa Maria del Cedro le ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere, siccome ritenute abusive: “- Delimitazione con paletti di cemento e rete metallica con annesso cancello d'ingresso carrabile;
- Fabbricato ad uso abitativo di mq. 191,15 con la seguente consistenza:
1. Corpo principale composto da ampio locale adibito a pranzo/soggiorno con angolo cottura, disimpegno, n. 2 we e n.2 stanze da letto, con copertura a due falde con diversa pendenza in legno lamellare, sviluppa una superficie coperta in pianta di mq 143,30 delle dimensioni planovolumetriche (ml 12,30*ml 11,65) misurate esternamente e con altezza media interna (pavimento-intradosso) pari a ml 3,30 ovvero altezza minima interna di mi 2,85 ed altezza massima di ml 3,75. Il suddetto manufatto abitativo è rialzato dal piano di campagna di circa 0,40-0,50 ml;
2. In aderenza al manufatto sopra descritto, sul lato nord è presente un ampio locale di superficie coperta di mq. 47,75 con copertura a due falde con diversa pendenza adibito a magazzino/garage delle dimensioni esterne in pianta di 6,85 ml*7,00 ml con altezza media pari a 3,42 ml, ovvero altezza minima 3,30 ml ed altezza massima al colmo mi 3,65;
3. I suddetti manufatti descritti ai precedenti punti 1 e 2, nell'insieme costituiscono un unico corpo di fabbrica ma con accesi diversi ed autonomi dall'esterno, non collegati tra loro da aperture interne, ma strutturalmente contigui e in aderenza;
- Fossa settica a servizio del fabbricato ”.
Il ricorso è affidato a due motivi, oltre istanza di sospensione.
Il Comune di Santa Maria del Cedro, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, previo avviso alla parte ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza di demolizione per assenza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l.n. 241/1990 e la violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/1990.
Il motivo è infondato.
Si ritiene sufficiente sul punto motivare secondo precedenti conformi ex artt. 60 e 74 c.p.a., non rilevando il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento secondo cui: " In presenza di un abuso edilizio, l'ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e, inoltre, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, costituendo una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata. L'ordinanza di demolizione assume, infatti, i caratteri di una misura rigidamente ancorata a ben determinati presupposti in fatto e in diritto, al ricorrere dei quali va dunque emessa, senza necessità di evidenziare particolari ragioni di interesse pubblico a supporto, in prevalenza sull'eventuale contrario affidamento maturato in capo al privato, e senza che l'eventuale carenza procedimentale della mancata previa comunicazione di avvio del relativo procedimento possa condurre per ciò solo al suo annullamento, ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 03/10/2024, n.3222; nello stesso senso anche: T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/09/2024, n.4790; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 25/09/2024, n.1722; Consiglio di Stato sez. VII, 18/07/2024, n.6450; Consiglio di Stato sez. VI, 05/07/2024, n.5968; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 30/08/2024, n.4758).
Con il secondo motivo si deduce la mancanza di responsabilità della ricorrente nella realizzazione delle opere contestate. In estrema sintesi la ricorrente rappresenta che, pur essendo proprietaria dell’immobile, non ne ha avuto la materiale disponibilità per il tempo in cui le opere abusive sono state eseguite, e dunque è in assoluta buona fede.
Anche questo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, T.U.E., l’ordine di demolizione viene ingiunto “ al proprietario e al responsabile dell’abuso ”.
Dalla formulazione letterale della disposizione si desume che il legislatore abbia espressamente considerato, quasi ritenendola come la situazione più ricorrente, l’ipotesi in cui il proprietario dell’opera abusiva e l’autore dell’abuso siano soggetti differenti. Tale essendo la premessa considerata dalla norma, il predicato normativo è che la demolizione deve essere ingiunta a entrambi i soggetti, senza che rilevi l’elemento soggettivo del proprietario dell’area, requisito che dalla norma non viene affatto considerato.
E ciò perché per l’ordinanza di demolizione prevale la natura repressiva della situazione abusiva, espressione del potere di governo del territorio, che non coincide però con una natura giuridica sanzionatoria.
In altre parole il fine perseguito dal legislatore, e poi dall’amministrazione procedente, è l’eliminazione degli abusi edilizi in quanto tali, allo scopo di rendere il territorio plasticamente conforme a quanto stabilito dalla legge e dagli strumenti urbanistici. Ciò spiega perché il procedimento amministrativo in questione ha natura vincolata: l’ordine di demolizione è infatti il risultato di un mero accertamento di carattere fattuale.
Del resto, adottando la tesi di parte ricorrente, non sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo sopra enunciato in quanto non potrebbero essere demoliti i manufatti costruiti abusivamente da soggetti terzi rispetto al proprietario: a costui non potrebbe essere ordinata la demolizione e, al contempo, potrebbe opporsi alla demolizione eventualmente ordinata al terzo autore dell’abuso, che non avrebbe titolo per effettuarla da un punto di vista civilistico, venendo in rilievo una attività da svolgersi su suolo altrui, dunque con l’autorizzazione del proprietario.
La giurisprudenza richiamata da parte ricorrente in primo luogo non è conferente rispetto al caso di specie, perché riguarda “(…) l’irrogazione di altre sanzioni, autonome rispetto alla demolizione, aventi natura afflittiva (e, quindi, non meramente ripristinatoria a carattere reale) e, come tali, non applicabili nei confronti del proprietario non responsabile di alcuna condotta illecita ”, e dunque non attiene all’ordinanza di demolizione; in secondo luogo non appare comunque condivisibile alla luce del più recente orientamento per cui il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, pur avendo natura afflittiva, è comunque adottabile nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso, in quanto la condotta colposa che ne è presupposto non è la realizzazione dell’abuso bensì la sua omessa demolizione a seguito della apposita ordinanza comunale (cfr. da ultimo T.A.R. Calabria (Catanzaro) Sez. II, n. 1255 del 15 luglio 2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Si spiega così perché la giurisprudenza ha ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del proprietario, annullando il provvedimento di acquisizione gratuita emesso nei suoi confronti, quando l’originaria ordinanza di demolizione fosse stata adottata e notificata solo nei confronti del responsabile dell’abuso.
Ma, come si vede, si tratta di questioni estranee al caso di specie, in cui viene impugnato un ordine di demolizione, correttamente adottato nei confronti del proprietario del terreno su cui sono stati realizzati gli abusi (e, per il principio di accessione, proprietario anche di questi ultimi).
Il ricorso è conclusivamente meritevole di rigetto.
Le spese devono essere compensate alla luce della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.