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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Viviana Urso Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.518/2022 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di
Modica,
Appellante
Contro
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena
Lazzaro,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.202/2022 del 2 marzo 2022, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta dalla società odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2019, con il quale è stato ingiunto a Parte_1
il pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma di € 10.181,07 a titolo di accantonamenti,
[...]
contributi e sanzioni relativi al periodo da agosto 2016 a settembre 2018.
1 In particolare, il tribunale, riteneva priva di pregio l'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio della e nel merito, rilevato CP_1
che la aveva sottoscritto in data 3.5.2018, in sede Parte_1
sindacale un piano di rientro rateale relativo al debito esistente per l'importo di € 21.381,42 e che aveva provveduto a corrispondere le prime quattro rate del piano rateale concordato omettendo di pagare le rate mensili da settembre 2018, riteneva che la società opponente fosse decaduta dal beneficio del termine di cui all'accordo sindacale, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2022, impugnava tale pronuncia resisteva al gravame l'appellata. Parte_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la richiesta di esclusione della memoria di costituzione dell'appellata in quanto tardiva.
2. Lamenta poi che parte opposta non aveva richiamato il fascicolo monitorio rg. 446/2019, necessario ai fini dell'accertamento di quanto dovuto e di quanto dedotto dal creditore
3. Osserva altresì che il decreto ingiuntivo opposto non doveva essere emesso atteso che il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale aveva efficacia di titolo esecutivo e poteva, dunque, legittimare il creditore a procedere ad esecuzione forzata per ottenere l'adempimento delle statuizioni in esso previste, al pari di una sentenza o di un'ordinanza del
Tribunale, tenuto altresì conto che nello stesso era previsto un riconoscimento di debito della società contraente.
4. L'appellante obietta che la società non doveva subire l'emissione a suo danno del D.I. n. 189/2019 stante il parziale pagamento delle somme dovute in base al piano rateale concordato con la Tale circostanza CP_1
2 avrebbe dovuto indurre il Tribunale a revocare il d.i. opposto e a limitare la condanna al pagamento del residuo.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 416 cpc il convenuto ha la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza nonostante la perentorietà del termine di costituzione.
La perentorietà, infatti, esplica i suoi effetti relativamente alle preclusioni in ordine alle domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili, mezzi di prova, documenti del convenuto
Nella fattispecie la nel precedente grado ha svolto le sue CP_1
difese con la costituzione del 23.9.2020 senza proporre domande riconvenzionali o sollevando eccezioni (in senso stretto) non rilevabili d'ufficio o producendo documentazione ulteriore rispetto a quella già acquisita agli atti facenti parte del fascicolo monitorio.
Controparte, del resto, attribuisce rilevanza alla mera tardività della costituzione senza rilevare la decadenza in cui la convenuta sarebbe CP_1
incorsa.
6. Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla mancata acquisizione del fascicolo monitorio.
Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite n. 14475/2015, che affronta, tra l'altro, la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mutando il suo precedente orientamento.
Secondo la Cassazione, in considerazione del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), prospetta il principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, rimangono nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di
3 primo grado. Di conseguenza, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti tempestivamente nel giudizio, e quindi costituiscono materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione.
La Cassazione deduce pertanto che il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio deve essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte.
I suddetti principi sono poi rafforzati dalla trattazione telematica del procedimento monitorio, restando il fascicolo telematico acquisito automaticamente al fascicolo del merito.
7. L'appellante sostiene che, stante la sussistenza di un accordo conciliativo tra le parti, costituente idoneo titolo esecutivo, non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo.
L'assunto è erroneo. In base all'art. 411 cpc nel caso di conciliazione raggiunta in sede sindacale, il verbale deve essere depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e, successivamente, presso la cancelleria del tribunale, affinché quest'ultimo ne dichiari l'esecutività. Ciò significa che il verbale di conciliazione non è immediatamente esecutivo, ma lo diventa solo dopo il completamento dei passaggi previsti dalla legge. (cfr.
Tribunale di Catania, Sentenza n. 2934/2022 del 13-09-2022)
Tanto precisato, va osservato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in conseguenza dell'inadempimento dell'appellante al piano di rateazione delle somme che prevedeva un periodo più ampio di quello oggetto di decreto ingiuntivo, ottenuto per il più circoscritto periodo agosto
2016-settembre 2018, sulla base delle denunce della società e dell'estratto conto allegati al ricorso monitorio.
8. A tale ultimo proposito e in relazione al dedotto parziale pagamento delle somme dovute, occorre ribadire il principio già enunciato dal
Tribunale in forza del quale grava sul debitore opponente che neghi il proprio inadempimento, dare prova dell'avvenuto pagamento.
4 Si ribadisce che la aveva sottoposto ad accordo conciliativo Pt_1
la proposta di rateizzazione nella quale si dichiarava debitrice verso la della somma complessiva di € 21.381,42 di cui € 17.481,00 per CP_1
omesso pagamento dei contributi nel periodo da giugno 2016 a febbraio
2018, oltre spese legali ed interessi di mora;
al contempo prevedeva un piano di rateizzazione con il pagamento di € 4.276,29 entro il 31.5.2018 e
22 rate mensili di pari importo e a scadenze fisse, da corrispondere a decorrere da giugno 2018 al 31.3.2020.
A fondamento della domanda monitoria di condanna della società al pagamento della somma di € 11.144, 30 la aveva invece allegato un CP_1
prospetto analitico delle somme dovute dalla debitrice relativo ad un periodo di riferimento maggiore rispetto a quello oggetto di domanda
(circoscritto ai crediti maturati da agosto 2016 a settembre 2018), dal quale il Tribunale ha desunto l'importo della somma dovuta pari a € 10.181,07.
Orbene, a fronte del decreto ingiuntivo emesso in considerazione anche di periodi successivi all'accordo di rateizzazione, la società non ha specificato a quali crediti dovessero essere imputati i pagamenti effettuati mediante bonifico (€ 780,51 il 27.6.2018, € 780,51 il 31.8.2018, € 4.279,28 il 29.5.2018), che riportano, quali causali: “pagamento rata 30.6.2018”,
“versamento cassa edile”, “versamento 20% rateizzazione.
In difetto di imputazione da parte del debitore, soccorrono i criteri di legge di cui all'art.1194 c.c., secondo cui i pagamenti devono essere imputati innanzitutto ad interessi e spese e poi alla sorte capitale.
Alla luce di tali considerazioni l'appello non può trovare accoglimento.
9. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
10. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
5 condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Viviana Urso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Viviana Urso Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.518/2022 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Di
Modica,
Appellante
Contro
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena
Lazzaro,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.202/2022 del 2 marzo 2022, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta dalla società odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2019, con il quale è stato ingiunto a Parte_1
il pagamento in favore di
[...] Parte_2
della somma di € 10.181,07 a titolo di accantonamenti,
[...]
contributi e sanzioni relativi al periodo da agosto 2016 a settembre 2018.
1 In particolare, il tribunale, riteneva priva di pregio l'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio della e nel merito, rilevato CP_1
che la aveva sottoscritto in data 3.5.2018, in sede Parte_1
sindacale un piano di rientro rateale relativo al debito esistente per l'importo di € 21.381,42 e che aveva provveduto a corrispondere le prime quattro rate del piano rateale concordato omettendo di pagare le rate mensili da settembre 2018, riteneva che la società opponente fosse decaduta dal beneficio del termine di cui all'accordo sindacale, con conseguente rigetto dell'opposizione e condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2022, impugnava tale pronuncia resisteva al gravame l'appellata. Parte_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la richiesta di esclusione della memoria di costituzione dell'appellata in quanto tardiva.
2. Lamenta poi che parte opposta non aveva richiamato il fascicolo monitorio rg. 446/2019, necessario ai fini dell'accertamento di quanto dovuto e di quanto dedotto dal creditore
3. Osserva altresì che il decreto ingiuntivo opposto non doveva essere emesso atteso che il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale aveva efficacia di titolo esecutivo e poteva, dunque, legittimare il creditore a procedere ad esecuzione forzata per ottenere l'adempimento delle statuizioni in esso previste, al pari di una sentenza o di un'ordinanza del
Tribunale, tenuto altresì conto che nello stesso era previsto un riconoscimento di debito della società contraente.
4. L'appellante obietta che la società non doveva subire l'emissione a suo danno del D.I. n. 189/2019 stante il parziale pagamento delle somme dovute in base al piano rateale concordato con la Tale circostanza CP_1
2 avrebbe dovuto indurre il Tribunale a revocare il d.i. opposto e a limitare la condanna al pagamento del residuo.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 416 cpc il convenuto ha la possibilità di costituirsi fino alla prima udienza nonostante la perentorietà del termine di costituzione.
La perentorietà, infatti, esplica i suoi effetti relativamente alle preclusioni in ordine alle domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili, mezzi di prova, documenti del convenuto
Nella fattispecie la nel precedente grado ha svolto le sue CP_1
difese con la costituzione del 23.9.2020 senza proporre domande riconvenzionali o sollevando eccezioni (in senso stretto) non rilevabili d'ufficio o producendo documentazione ulteriore rispetto a quella già acquisita agli atti facenti parte del fascicolo monitorio.
Controparte, del resto, attribuisce rilevanza alla mera tardività della costituzione senza rilevare la decadenza in cui la convenuta sarebbe CP_1
incorsa.
6. Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla mancata acquisizione del fascicolo monitorio.
Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite n. 14475/2015, che affronta, tra l'altro, la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mutando il suo precedente orientamento.
Secondo la Cassazione, in considerazione del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), prospetta il principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, rimangono nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di
3 primo grado. Di conseguenza, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti tempestivamente nel giudizio, e quindi costituiscono materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione.
La Cassazione deduce pertanto che il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio deve essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte.
I suddetti principi sono poi rafforzati dalla trattazione telematica del procedimento monitorio, restando il fascicolo telematico acquisito automaticamente al fascicolo del merito.
7. L'appellante sostiene che, stante la sussistenza di un accordo conciliativo tra le parti, costituente idoneo titolo esecutivo, non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo.
L'assunto è erroneo. In base all'art. 411 cpc nel caso di conciliazione raggiunta in sede sindacale, il verbale deve essere depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e, successivamente, presso la cancelleria del tribunale, affinché quest'ultimo ne dichiari l'esecutività. Ciò significa che il verbale di conciliazione non è immediatamente esecutivo, ma lo diventa solo dopo il completamento dei passaggi previsti dalla legge. (cfr.
Tribunale di Catania, Sentenza n. 2934/2022 del 13-09-2022)
Tanto precisato, va osservato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in conseguenza dell'inadempimento dell'appellante al piano di rateazione delle somme che prevedeva un periodo più ampio di quello oggetto di decreto ingiuntivo, ottenuto per il più circoscritto periodo agosto
2016-settembre 2018, sulla base delle denunce della società e dell'estratto conto allegati al ricorso monitorio.
8. A tale ultimo proposito e in relazione al dedotto parziale pagamento delle somme dovute, occorre ribadire il principio già enunciato dal
Tribunale in forza del quale grava sul debitore opponente che neghi il proprio inadempimento, dare prova dell'avvenuto pagamento.
4 Si ribadisce che la aveva sottoposto ad accordo conciliativo Pt_1
la proposta di rateizzazione nella quale si dichiarava debitrice verso la della somma complessiva di € 21.381,42 di cui € 17.481,00 per CP_1
omesso pagamento dei contributi nel periodo da giugno 2016 a febbraio
2018, oltre spese legali ed interessi di mora;
al contempo prevedeva un piano di rateizzazione con il pagamento di € 4.276,29 entro il 31.5.2018 e
22 rate mensili di pari importo e a scadenze fisse, da corrispondere a decorrere da giugno 2018 al 31.3.2020.
A fondamento della domanda monitoria di condanna della società al pagamento della somma di € 11.144, 30 la aveva invece allegato un CP_1
prospetto analitico delle somme dovute dalla debitrice relativo ad un periodo di riferimento maggiore rispetto a quello oggetto di domanda
(circoscritto ai crediti maturati da agosto 2016 a settembre 2018), dal quale il Tribunale ha desunto l'importo della somma dovuta pari a € 10.181,07.
Orbene, a fronte del decreto ingiuntivo emesso in considerazione anche di periodi successivi all'accordo di rateizzazione, la società non ha specificato a quali crediti dovessero essere imputati i pagamenti effettuati mediante bonifico (€ 780,51 il 27.6.2018, € 780,51 il 31.8.2018, € 4.279,28 il 29.5.2018), che riportano, quali causali: “pagamento rata 30.6.2018”,
“versamento cassa edile”, “versamento 20% rateizzazione.
In difetto di imputazione da parte del debitore, soccorrono i criteri di legge di cui all'art.1194 c.c., secondo cui i pagamenti devono essere imputati innanzitutto ad interessi e spese e poi alla sorte capitale.
Alla luce di tali considerazioni l'appello non può trovare accoglimento.
9. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
10. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
5 condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Viviana Urso
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