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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 2033/2016
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. INZAINA MARIA Parte_1 P.IVA_1
ELENA
-parte attrice opponente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BERGAMO DARIO e Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. CRISTIANI FRANCESCO
-parte convenuta opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 7/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha domandato all'intestato Tribunale la condanna Controparte_1 di (d'ora in poi, per comodità, solo ) al pagamento Parte_1 Pt_1 della somma di € 53.84,80 dovuta a titolo di canoni di locazione relativo al periodo 23/2/2014 -
22/2/2016 per effetto del contratto di sublocazione di immobile del 15/12/2008.
A sostegno del ricorso tra l'altro, ha dedotto: Parte_2
1 che con contratto di sublocazione di immobile ad uso non abitativo del 15/12/2008, aveva concesso in locazione a poi divenuta , Controparte_2 Parte_1 con decorrenza dal 23/2/2009, “la porzione di terreno sito nel Comune di Arzachena (SS), località
Poltu Quadu, catastalmente censito al NCT, Foglio 11, Particella 407” e “..gli spazi necessari per il passaggio dei cavi, per la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, per il posizionamento degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto nello stato di fatto in cui i predetti elementi dell'impianto esistente si trovano nell'immobile”; che la durata del contratto era stabilita in anni 6, con esplicita previsione di rinnovo tacito per ulteriori 6 anni alla sua prima scadenza;
che il canone annuale era determinato in € 20.000,00 + IVA e che solo per i primi 5 anni il canone di sublocazione ammontava ad € 9.759,12, avendo corrisposto la restante Pt_1 somma in anticipo in un'unica soluzione nel precedente contratto;
che aveva omesso di pagare il canone di locazione per il periodo compreso tra il Pt_1
23/2/2014 e il 22/2/2016; che era creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Pt_1
53.484,80 in forza delle fatture nn. 13/2014 del 1/4/2014, 23/2014 del 2/9/2014, 6/2015 del
2/2/2015, 26/15 del 1/8/2013; che i solleciti inviati alla debitrice non avevano sortito effetto.
In allegato al ricorso, ha, tra l'altro, prodotto: il contratto di sublocazione Controparte_1 di immobile del 15/12/2008; le fatture nn. 13/2014 del 1/4/2014, 23/2014 del 2/9/2014, 6/2015 del
2/2/2015, 26/15 del 1/8/2013.
Con decreto n. 662/2016 del 5/8/2016 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione eccependo e Parte_1 deducendo: che aveva istallato e manteneva in esercizio, su una porzione di terreno sito in Pt_1
Arzachena distinto al catasto al foglio 5, mappale 1878, una stazione radio base per comunicazioni elettroniche;
che il lotto in questione era di proprietà della Società per effetto del decreto di Parte_3 trasferimento n. 187/01 del 21/8/2008 del Tribunale di Brescia e dell'atto di scissione del
23/12/2009; che aveva sottoscritto in data 28/7/2000 un contratto di locazione con Pt_1 [...] avente ad oggetto una porzione del terreno sito in Arzachena distinto al catasto al Controparte_3 foglio 11, mappale 407, contratto ceduto il 5/2/2008 a Controparte_1 che l'area utilizzata da per l'istallazione e la gestione della stazione radio era Pt_1 quella censita al foglio 5, mappale 1878; che in data 2/10/2013 aveva stipulato con la Società Gruppo R s.r.l., proprietaria Pt_1 di tale ultimo immobile, un contratto di locazione onde poter proseguire nell'utilizzo del relativo immobile;
2 che, pertanto, non aveva alcun diritto a chiedere a il Controparte_1 Pt_1 versamento di un canone di locazione per l'immobile sito in Arzachena al foglio 11, mappale 407.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 662/2016 con tro cui è opposizione;
2) Con vittoria di spese e di onorari”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Illustrissimo giudice adito, contrariis reiectis,
-ai sensi dell'art.648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione ex adverso proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società opponente siccome evidentemente inammissibile e infondata per i motivi sopra meglio esposti;
-confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 662/2016 del 5 agosto 206 e, per
l'effetto,
-condannare la al pagamento della complessiva somma portata dal Parte_1 decreto monitorio, pari ad € 53.484,80, oltre interessi moratori dalla data di scadenza al saldo, nonché spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso forfetario, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'esito dell'udienza del 5/5/2017, il Giudice designato ha rigettato l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del DI opposto sulla base della seguente motivazione: “rilevato che allo stato sussiste il fumus dell'opposizione essendo plausibile (avuto riguardo alla complessiva documentazione versata in atti) che l'area oggetto di locazione (corrispondente a quella dove è già istallata la stazione radio) sia di proprietà di terzi che anno già stipulato separato contratto di locazione con l'opponente..” ed ha assegnato alle parti termine per la proposizione della domanda di mediazione, poi conclusasi con esito negativo.
All'udienza del 19/6/2019 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 15/9/2021, poi slittata sino al 7/5/2025.
A tale ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice si è riservato.
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 662/2016 del 5/8/2016 proposta da è Pt_1 infondata e deve essere respinta.
Non appare contestabile, in quanto documentalmente provato, che in data 15/12/2008 divenuta, poi, abbia sottoscritto con Controparte_2 Parte_1 il contratto di sublocazione di immobile ad uso non abitativo avente ad Controparte_1 oggetto la porzione di terreno sita in Arzachena, località Poltu Quatu “catastalmente censito al
NCT, al Foglio 11, Particella 407..”, sulla quale “la subconduttrice (ovvero Parte_1
n.d.r.) ha realizzato e mantiene in esercizio una stazione radio base mobile per comunicazioni elettroniche, comprensiva di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio per
3 la diffusione di segnali radio” (v. contratto di sublocazione in atti).
È pacifico, in quanto sostanzialmente ammesso e riconosciuto da medesima Pt_1 mediante la sottoscrizione del detto contratto, che la subconduttrice, cioè medesima, Pt_1 per effetto del detto contratto abbia ricevuto in consegna il terreno in questione e sullo stesso abbia collocato la propria antenna e le strutture connesse, godendone in modo indisturbato.
Che la abbia ritenuto valido ed efficace il detto contratto e che abbia goduto Pt_1 dell'immobile in questione lo si trae anche dalla circostanza che, in relazione al periodo 23/02/2009
(data di decorrenza del contratto medesimo) al 23/2/2014, ovvero per i primi 5 anni di efficacia del contratto - nei quali, secondo espressa disposizione contrattuale (art. 4), il canone era ridotto ad €
9.579,12 all'anno, per avere già versato in un'unica soluzione la restante parte - non Pt_1 vi è stata contestazione alcuna di nei confronti di né di Pt_1 Controparte_1 quest'ultima nei confronti della prima, di talchè è lecito dedurre e concludere che il contratto abbia avuto normale esecuzione.
A ciò si aggiunga che con precedente contratto di locazione del 28/07/2000 sottoscritto con la aveva ottenuto in locazione il medesimo bene Controparte_3 Pt_1 contraddistinto al NCT della Provincia di Sassari al foglio 11, particella 407.
Contratto di locazione successivamente ceduto a in data 5/2/2008. CP_1 CP_1
Da quanto sopra deriva che, quanto meno dall'agosto del 2000 sia nel godimento Pt_1 del lotto di terreno in questione, contrattualmente indicato come distinto al foglio 11, particella 407, sul quale ha eretto e mantenuto la propria antenna e i propri apparecchi, ed abbia versato i relativi canoni.
A fronte di tale dato incontrovertibile e fortemente significativo, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opponente, tendente a provare a distanza di oltre 14 anni dall'acquisizione in godimento del bene il posizionamento dell'antenna in un terreno diverso da quello locato, sia del tutto inidonea a stabilire se la conduttrice utilizzasse un bene diverso da quello descritto nel contratto del 15/12/2008 e, prima ancora, del 28/7/2000, trattandosi tra l'altro di semplici visure catastali e/o di accertamenti catastali che, al massimo, possono far emergere la sussistenza di un mero errore sulla identificazione (catastale) del bene, ma che certamente non sono idonee a mettere nel dubbio la titolarità della disponibilità giuridica del bene in concreto locato.
In tale ottica, circostanza ulteriormente sintomatica e significativa della effettiva titolarità in capo alla del lotto di terreno sul quale insiste l'antenna è che la Controparte_1 Pt_1 società - che, secondo la odierna opponente sarebbe dal 21/8/2008 la effettiva Parte_3 proprietaria del lotto (distinto al foglio 5, particella 1878) su cui insiste la stazione radio, per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale di brescia - non abbia mai contestato alla CP_1
a far data dal 21/8/2008, la disponibilità abusiva dell'area in questione.
[...]
Concludendo sul punto, ritiene il Tribunale che attrice sostanziale, abbia Controparte_1 dato prova (già in sede monitoria) della titolarità sostanziale della posizione giuridica derivante dal contratto di sublocazione più volte richiamato, avendo puntualmente prodotto la documentazione contrattuale e le relative fatture a sostegno del proprio credito nei confronti di Pt_1
4 Tale documentazione, in forza delle considerazioni sopra esposte, appare del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla ha dedotto in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi dell'altrui pretesa, Pt_1 con ciò non soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2016 del 5/8/2016:
[...]
RIGETTA l'opposizione;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 662/2016 del 5/8/2016 e ne DICHIARA l'efficacia esecutiva;
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 8.433,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Tempio Pausania il 13/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 2033/2016
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. INZAINA MARIA Parte_1 P.IVA_1
ELENA
-parte attrice opponente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BERGAMO DARIO e Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. CRISTIANI FRANCESCO
-parte convenuta opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 7/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha domandato all'intestato Tribunale la condanna Controparte_1 di (d'ora in poi, per comodità, solo ) al pagamento Parte_1 Pt_1 della somma di € 53.84,80 dovuta a titolo di canoni di locazione relativo al periodo 23/2/2014 -
22/2/2016 per effetto del contratto di sublocazione di immobile del 15/12/2008.
A sostegno del ricorso tra l'altro, ha dedotto: Parte_2
1 che con contratto di sublocazione di immobile ad uso non abitativo del 15/12/2008, aveva concesso in locazione a poi divenuta , Controparte_2 Parte_1 con decorrenza dal 23/2/2009, “la porzione di terreno sito nel Comune di Arzachena (SS), località
Poltu Quadu, catastalmente censito al NCT, Foglio 11, Particella 407” e “..gli spazi necessari per il passaggio dei cavi, per la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, per il posizionamento degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto nello stato di fatto in cui i predetti elementi dell'impianto esistente si trovano nell'immobile”; che la durata del contratto era stabilita in anni 6, con esplicita previsione di rinnovo tacito per ulteriori 6 anni alla sua prima scadenza;
che il canone annuale era determinato in € 20.000,00 + IVA e che solo per i primi 5 anni il canone di sublocazione ammontava ad € 9.759,12, avendo corrisposto la restante Pt_1 somma in anticipo in un'unica soluzione nel precedente contratto;
che aveva omesso di pagare il canone di locazione per il periodo compreso tra il Pt_1
23/2/2014 e il 22/2/2016; che era creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Pt_1
53.484,80 in forza delle fatture nn. 13/2014 del 1/4/2014, 23/2014 del 2/9/2014, 6/2015 del
2/2/2015, 26/15 del 1/8/2013; che i solleciti inviati alla debitrice non avevano sortito effetto.
In allegato al ricorso, ha, tra l'altro, prodotto: il contratto di sublocazione Controparte_1 di immobile del 15/12/2008; le fatture nn. 13/2014 del 1/4/2014, 23/2014 del 2/9/2014, 6/2015 del
2/2/2015, 26/15 del 1/8/2013.
Con decreto n. 662/2016 del 5/8/2016 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione eccependo e Parte_1 deducendo: che aveva istallato e manteneva in esercizio, su una porzione di terreno sito in Pt_1
Arzachena distinto al catasto al foglio 5, mappale 1878, una stazione radio base per comunicazioni elettroniche;
che il lotto in questione era di proprietà della Società per effetto del decreto di Parte_3 trasferimento n. 187/01 del 21/8/2008 del Tribunale di Brescia e dell'atto di scissione del
23/12/2009; che aveva sottoscritto in data 28/7/2000 un contratto di locazione con Pt_1 [...] avente ad oggetto una porzione del terreno sito in Arzachena distinto al catasto al Controparte_3 foglio 11, mappale 407, contratto ceduto il 5/2/2008 a Controparte_1 che l'area utilizzata da per l'istallazione e la gestione della stazione radio era Pt_1 quella censita al foglio 5, mappale 1878; che in data 2/10/2013 aveva stipulato con la Società Gruppo R s.r.l., proprietaria Pt_1 di tale ultimo immobile, un contratto di locazione onde poter proseguire nell'utilizzo del relativo immobile;
2 che, pertanto, non aveva alcun diritto a chiedere a il Controparte_1 Pt_1 versamento di un canone di locazione per l'immobile sito in Arzachena al foglio 11, mappale 407.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 662/2016 con tro cui è opposizione;
2) Con vittoria di spese e di onorari”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Illustrissimo giudice adito, contrariis reiectis,
-ai sensi dell'art.648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione ex adverso proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società opponente siccome evidentemente inammissibile e infondata per i motivi sopra meglio esposti;
-confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 662/2016 del 5 agosto 206 e, per
l'effetto,
-condannare la al pagamento della complessiva somma portata dal Parte_1 decreto monitorio, pari ad € 53.484,80, oltre interessi moratori dalla data di scadenza al saldo, nonché spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso forfetario, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'esito dell'udienza del 5/5/2017, il Giudice designato ha rigettato l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del DI opposto sulla base della seguente motivazione: “rilevato che allo stato sussiste il fumus dell'opposizione essendo plausibile (avuto riguardo alla complessiva documentazione versata in atti) che l'area oggetto di locazione (corrispondente a quella dove è già istallata la stazione radio) sia di proprietà di terzi che anno già stipulato separato contratto di locazione con l'opponente..” ed ha assegnato alle parti termine per la proposizione della domanda di mediazione, poi conclusasi con esito negativo.
All'udienza del 19/6/2019 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 15/9/2021, poi slittata sino al 7/5/2025.
A tale ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice si è riservato.
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 662/2016 del 5/8/2016 proposta da è Pt_1 infondata e deve essere respinta.
Non appare contestabile, in quanto documentalmente provato, che in data 15/12/2008 divenuta, poi, abbia sottoscritto con Controparte_2 Parte_1 il contratto di sublocazione di immobile ad uso non abitativo avente ad Controparte_1 oggetto la porzione di terreno sita in Arzachena, località Poltu Quatu “catastalmente censito al
NCT, al Foglio 11, Particella 407..”, sulla quale “la subconduttrice (ovvero Parte_1
n.d.r.) ha realizzato e mantiene in esercizio una stazione radio base mobile per comunicazioni elettroniche, comprensiva di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio per
3 la diffusione di segnali radio” (v. contratto di sublocazione in atti).
È pacifico, in quanto sostanzialmente ammesso e riconosciuto da medesima Pt_1 mediante la sottoscrizione del detto contratto, che la subconduttrice, cioè medesima, Pt_1 per effetto del detto contratto abbia ricevuto in consegna il terreno in questione e sullo stesso abbia collocato la propria antenna e le strutture connesse, godendone in modo indisturbato.
Che la abbia ritenuto valido ed efficace il detto contratto e che abbia goduto Pt_1 dell'immobile in questione lo si trae anche dalla circostanza che, in relazione al periodo 23/02/2009
(data di decorrenza del contratto medesimo) al 23/2/2014, ovvero per i primi 5 anni di efficacia del contratto - nei quali, secondo espressa disposizione contrattuale (art. 4), il canone era ridotto ad €
9.579,12 all'anno, per avere già versato in un'unica soluzione la restante parte - non Pt_1 vi è stata contestazione alcuna di nei confronti di né di Pt_1 Controparte_1 quest'ultima nei confronti della prima, di talchè è lecito dedurre e concludere che il contratto abbia avuto normale esecuzione.
A ciò si aggiunga che con precedente contratto di locazione del 28/07/2000 sottoscritto con la aveva ottenuto in locazione il medesimo bene Controparte_3 Pt_1 contraddistinto al NCT della Provincia di Sassari al foglio 11, particella 407.
Contratto di locazione successivamente ceduto a in data 5/2/2008. CP_1 CP_1
Da quanto sopra deriva che, quanto meno dall'agosto del 2000 sia nel godimento Pt_1 del lotto di terreno in questione, contrattualmente indicato come distinto al foglio 11, particella 407, sul quale ha eretto e mantenuto la propria antenna e i propri apparecchi, ed abbia versato i relativi canoni.
A fronte di tale dato incontrovertibile e fortemente significativo, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opponente, tendente a provare a distanza di oltre 14 anni dall'acquisizione in godimento del bene il posizionamento dell'antenna in un terreno diverso da quello locato, sia del tutto inidonea a stabilire se la conduttrice utilizzasse un bene diverso da quello descritto nel contratto del 15/12/2008 e, prima ancora, del 28/7/2000, trattandosi tra l'altro di semplici visure catastali e/o di accertamenti catastali che, al massimo, possono far emergere la sussistenza di un mero errore sulla identificazione (catastale) del bene, ma che certamente non sono idonee a mettere nel dubbio la titolarità della disponibilità giuridica del bene in concreto locato.
In tale ottica, circostanza ulteriormente sintomatica e significativa della effettiva titolarità in capo alla del lotto di terreno sul quale insiste l'antenna è che la Controparte_1 Pt_1 società - che, secondo la odierna opponente sarebbe dal 21/8/2008 la effettiva Parte_3 proprietaria del lotto (distinto al foglio 5, particella 1878) su cui insiste la stazione radio, per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale di brescia - non abbia mai contestato alla CP_1
a far data dal 21/8/2008, la disponibilità abusiva dell'area in questione.
[...]
Concludendo sul punto, ritiene il Tribunale che attrice sostanziale, abbia Controparte_1 dato prova (già in sede monitoria) della titolarità sostanziale della posizione giuridica derivante dal contratto di sublocazione più volte richiamato, avendo puntualmente prodotto la documentazione contrattuale e le relative fatture a sostegno del proprio credito nei confronti di Pt_1
4 Tale documentazione, in forza delle considerazioni sopra esposte, appare del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla ha dedotto in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi dell'altrui pretesa, Pt_1 con ciò non soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2016 del 5/8/2016:
[...]
RIGETTA l'opposizione;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 662/2016 del 5/8/2016 e ne DICHIARA l'efficacia esecutiva;
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 8.433,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Tempio Pausania il 13/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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