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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario, dott.ssa
Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3219/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
– c.f. - in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore pro tempore dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Parte_2
Munda nel cui studio, sito a Catanzaro, in via A. De Gasperi n. 48 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
- (conferitaria della ) P.I. - in Controparte_1 CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Isabella
Calzolari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Napoli, in via F.
Petrarca n. 93/2, in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 455/2016, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
20.06.2016 e riemesso con correzione errore materiale in data 21.06.2019
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato Parte_1
in epigrafe, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
26.34351,00 (rectius € 26.343,51) oltre interessi e spese della procedura monitoria, dovuta per il mancato pagamento di fatture di fornitura di gas, emesse in virtù di un regolare contratto di somministrazione stipulato tra le parti.
A fondamento dell'opposizione ha preliminarmente eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 455/2016 per tardività della notifica ex art. 644 c.p.c., essendo stato notificato oltre il
1 termine di 60 giorni dalla sua emissione;
la sua nullità per insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto previsti dall'art. 633 c.p.c., nonché, l'illegittimità dello stesso per difetto di idonea prova scritta, poiché, è stato concesso sulla base di un mero “promemoria situazione di fatture emesse” allegato in atti dal creditore, documento al quale non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria, dal momento che non risultano specificate le singole fatture delle quali si chiede il pagamento.
Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria deducendone l'intervenuta parziale prescrizione per decorrenza del termine quinquennale, nonché, l'illegittimità della fatturazione per l'erronea fatturazione su consumi.
Sulla scorta di tali motivazioni ha, pertanto, concluso chiedendo all'intestato Tribunale di volersi dichiarare: “ in via preliminare, ritenuta l'insussistenza delle condizioni prescritte dall'art.
648 c.p.c. nonché, l'incertezza, l'illiquidità, l'inesigibilità, l'inefficacia, la nullità, oltre che la prescrizione del diritto di credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.455/2016 ( R.G.
n.587/2016) emesso dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica in data 20.06.2016, notificato il 6.05.2019; sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nel presente atto e, quindi, revocarlo ad ogni fine ed effetto di legge;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione del diritto di credito portato nel decreto ingiuntivo n. 455/2016 ( rg n. 587/2016) emesso dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica in data 20.06.2016, notificato il
06.05.2019, in ordine alla somma di € 26.261,43, in accoglimento di tutti i motivi di cui al presente atto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 455/2016 ( R.G.
n.587/2016) emesso dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica in data 20.062016, notificato il 6.05.2019, è in ogni caso nullo e/o infondato e/o illegittimo e/o inefficace in accoglimento dei sopra specificati motivi di opposizione;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto ad ogni fine ed effetto di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione ex art.
93 cod. proc. civ. a favore del sottoscritto procuratore”
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la tardività della spiegata opposizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 641 e 647
c.p.c., oltre che l'infondatezza dell'eccezione avversaria di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dei termini di notifica di cui all'art. 644 c.p.c.
In subordine, ha controbattuto a ciascun motivo di opposizione, insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo ed ha chiesto la condanna della opponente al pagamento della somma portata dalle fatture allegate in atti e delle spese della procedura
2 monitoria, pari ad € 26.343,51 o di quella diversa somma che risulterà dovuta al termine del giudizio, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino all'integrale pagamento e rivalutazione monetaria.
Con condanna dell'opponente alle spese e competenze del presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, ed all'udienza del 25 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notificazione ex art. 644 c.p.c.
Dalla documentazione allegata agli atti si evince che il decreto ingiuntivo opposto è stato Cont emesso dall'intestato Tribunale in data 20.06.2016, e risulta notificato da all'indirizzo della signora in qualità di amministratrice del , in data 27.09.2016. Parte_3 Parte_1
Successivamente, a seguito di istanza di correzione di errore materiale dell'importo ingiunto
Cont indicato in € 26.34351,00, invece che € 26.343,51, lo stesso è stato rinotificato da all'amministratore in carica del condominio in data 06.05.2019. Parte_2
Avverso tale ingiunzione, in data 12.06.2019, il ha proposto opposizione Parte_1
eccependo preliminarmente l'inefficacia del suddetto provvedimento monitorio per non essergli stato notificato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla sua emissione.
In particolare, ha contestato la nullità/inesistenza della prima notifica, effettuata nei confronti di un soggetto che all'epoca dei fatti non aveva più alcun potere di rappresentanza processuale e giuridica del , né era legata ad esso da alcun rapporto e/o collegamento, visto che con Parte_1
delibera assembleare del 13.03.2015 era stata revocata da tale incarico e sostituita Parte_3
dall'attuale amministratrice in carica , per come confermato anche nella comunicazione Parte_4
inoltrata all'agenzia delle entrate in atti, dalla quale si risulta che ella è stata amministratrice del
, dal 29.04.2010 al 13.05.2015. Parte_1
L'opposto ritiene, invece, di aver provveduto a notificare correttamente il decreto ingiuntivo nel termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c. all'amministratore in carica pro tempore Pt_3 che ha accettato e ritirato la consegna della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140, per
[...]
cui vista la regolarità della stessa, il decreto ingiuntivo è valido ad ogni effetto di legge.
Orbene, come è noto la notificazione di un atto giudiziario è un procedimento articolato in una sequenza di atti e fasi finalizzati a portarlo a conoscenza del destinatario attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, per cui tutte le volte in cui esso non assolva a tale specifica funzione saranno diversi gli effetti giuridico/ processuali che ne deriveranno per l'interessato.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione - a sezioni Unite - con la sentenza n. 14916 del
2016 ha, individuato dei criteri distintivi chiari ed univoci volti a distinguere i casi di inesistenza
3 della notifica da quelli della sua nullità e le conseguenze da esse derivanti, precisando che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento
(in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”;
Tutte le altre ipotesi di difformità dal modello legale rientrano invece nella categoria della nullità, che potrà essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge - tutte le volte in cui l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ad esclusione del caso in cui, nonostante tali irregolarità, si dimostri che l'atto sia comunque giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tale distinzione assume particolare rilievo nell'ipotesi in cui la notifica abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo, avverso il quale il debitore può proporre opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni, atteso che mentre nel caso in cui la notifica, seppure esistente, sia comunque irregolare o nulla, sarà ammissibile un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., instaurando un ordinario giudizio di cognizione in cui verrà accertata la validità del credito, nel caso in cui essa risulti inesistente, il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato inefficace. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
28573/2021, Cassazione civile sez. III - 19/11/2024, n. 29820).
Ciò chiarito, venendo, ora al caso di specie, deve rilevarsi che il decreto ingiuntivo opposto è datato
20.06.2016, ma è stato effettivamente portato a conoscenza del opponente solo in data Parte_1
06.05.2019, cioè dopo quasi tre anni dalla sua emissione, quando gli è stato rinotificato unitamente al decreto di correzione materiale dell'importo ingiunto.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince chiaramente che la prima notifica , più volte Cont invocata da nei propri scritti difensivi, è stata eseguita presso un indirizzo riconducibile a soggetto che lo si ribadisce alla data del 27.09.2016 non aveva più alcun legame, Parte_3
neanche indiretto, con l'odierno opponente, per cui essa non può spiegare alcun effetto nei confronti dell'effettivo destinatario dell'ingiunzione che, fino a prova contraria, non è stato posto nella condizione di poterne avere conoscenza.
4 Trattandosi, dunque, di notifica meramente tentata, ma non compiuta o comunque non effettuata nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 644 c.p.c. difetta dell'elemento essenziale della consegna al destinatario, per cui è da ritenersi inesistente, e di conseguenza il decreto ingiuntivo ad essa collegato deve dichiararsi inefficace.
La dichiarata inefficacia del decreto ingiuntivo non preclude, tuttavia, l'esame nel merito della pretesta creditoria, della quale occorre comunque vagliarne la fondatezza, atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo ( cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 3908 del 29/02/2016).
3. Proseguendo, quindi, nel merito dell'opposizione, deve essere a questo punto esaminata l'ulteriore doglianza sollevata dal e relativa all'intervenuta parziale prescrizione del Parte_1
Cont credito vantato da er decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948.
Orbene, risulta incontestato tra le parti la sussistenza di un contratto di somministrazione di gas
Cont sottoscritto tra le parti e l'erogazione di fornitura del servizio da parte di per come attestano le fatture allegate in atti. Cont Rileva, tuttavia, che l'opponente ha effettuato l'ultimo pagamento delle fatture dovuto in data 18.11.2013 e che a partire da tale data si è reso moroso per € 26.343,51, ragion per cui ha chiesto ed ottenuto in data 20.06.2016 l'emissione del decreto ingiuntivo n.544/2016 che avrebbe ritualmente notificato al suo amministratore in carica pro tempore, così cristallizzando la propria pretesa creditoria.
Il , contesta la debenza di tale somme ritenendole non interamente dovute, per Parte_1
intervenuta parziale prescrizione del credito ingiunto, dal momento che trattandosi di prestazione di tipo continuativo e periodica, derivante da un contratto di somministrazione, è assoggettata al regime di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., il cui termine inizierebbe a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, quindi, nel caso di specie dal giorno in cui l'ente forniture avrebbe rilevato la lettura effettiva del gas.
La maturata prescrizione si evincerebbe proprio dal promemoria allegato dal creditore nel fascicolo del monitorio dal quale risulta che, in ordine, alla: 1) fattura M137388995 emessa il
5.12.2013 di Euro 10.557,85, la lettura effettiva del gas è stata eseguita in data 28.02.2013, 2) fattura
M146152602 emessa il 12.02.2014 di Euro 9.140,43 , lettura effettiva del 31.01.2014; 3) alla fattura
M146274124 emessa il 12.03.2014 di Euro 2.827,34 , la lettura effettiva del 28.02.2014; 4) alla fattura
5 M146384184 emessa il 16.04.2014 di Euro 2.729,35, lettura effettiva del 31.03.2014; 5) alla fattura
M146544863 emessa il 22.05.2014 di Euro 1.006,46, la lettura effettiva del 30.04.2014; 6) alla fattura n. M146657414 emessa il 15.07.2014 di Euro 82,08, lettura effettiva del 01.06.2014.
L'opposta ritiene, invece, applicabile al caso di specie il termine di prescrizione ordinaria decennale, in quanto nel contratto di somministrazione di gas o luce l'oggetto della prestazione è da identificarsi in prestazioni continuative che devono essere unitariamente considerate
Precisa, tuttavia, che quandanche si volesse considerare applicabile il regime di prescrizione quinquennale, in ogni caso tale termine non sarebbe decorso, perché sarebbe stato interrotto negli anni dalle numerose diffide che sono state inviate a in data 14.05.2012, 27.07.2012, Parte_3
13.06.2014, 24.08.2015 allegate in atti.
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c. norma del quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Sul punto, la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 3162 del 09/02/2011 proprio in ipotesi di prestazione periodica, ha affermato che il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso e che non può avere rilievo il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione.
Per tali tipologie di contratti, quindi, l'individuazione del dies a quo di decorrenza del suddetto termine deve individuarsi non alla scadenza del periodo di consumo o alla data di lettura effettiva dei consumi, bensì, alla scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da quel momento i crediti diventano esigibili. (Cfr. ex multis Cass. civ. sez. I, 29/05/2024,
n.15102 Cass., n. 23789 del 17/9/2008).
Ciò chiarito, le fatture allegate in atti e richiamate anche dall'opponente nei propri scritti difensivi risultano essere state emesse tutte nel periodo compreso tra il 5.12.2013 e l'1.06.2014, mentre il decreto ingiuntivo n. 455/2016 è stato portato a conoscenza del legale rappresentante in carica del Condominio soltanto in data 06.05.2019. Contr Dall'esame della documentazione in atti, risulta, inoltre, che nelle date del 14.05.2012, Par 27.07.2012, 13.06.2014, 24.08.2015 ha inviato diverse missive indirizzate alla CP_2
6 società riconducibile, fino a prova contraria a per cui occorre verificare se esse Parte_3
abbiano efficacemente interrotto il termine prescrizionale in oggetto.
Tralasciando di esaminare le diffide dell'anno 2012 - irrilevanti ai fini del computo della prescrizione quinquennale - deve rilevarsi che alcun effetto interruttivo può essere attribuito alla diffida datata 24.08.2015 che è stata inoltrata all'indirizzo di residenza dell'ex amministratore quando ella non ricopriva più tale carica, per cui non era legittimata a poter compiere Parte_3
alcun atto idoneo ad impegnare il condominio nei confronti di terzi.
Un discorso differente vale invece, per la raccomandata datata 10.06.2014,(doc. 8 fascicolo Par parte opposta) inviata al presso la sita a Catanzaro, in via Parte_1 CP_2
Mariconcola Pistoia n. 108, ove risulta recapitata tutta la pregressa corrispondenza ad esso destinata, ivi comprese le fatture allegate in atti e relative all'arco temporale in cui l'amministratrice Pt_3
era in carica.
[...]
Par La conferma del legame tra la ed il Condominio si evince CP_2 Parte_3 ancor più chiaramente dal fax che detta società ha inoltrato nell'interesse del Parte_1
Cont
ad n data 15.11.2013 trasmettendogli copia di un bonifico di pagamenti Parte_1
pregressi e chiedendo la riapertura del contatore condominiale chiuso per morosità ( cfr. all. 4 fascicolo parte opposta).
Per tali ragioni, dunque, non vi è motivo alcuno di dubitare che anche l'avviso di giacenza della suddetta raccomandata è stato recapitato all'indirizzo usuale del destinatario con notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pertanto, in assenza di prova contraria, deve ritenersi come eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, indipendentemente dall'avvenuto ritiro da parte del suo destinatario.
Trattandosi di un termine a “decorrenza successiva” deve essere computato secondo il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (cfr. in tal senso Cass. civile sez. VI,
23/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep. 23/10/2017), n.25040).
Tanto chiarito, nel caso di specie l'avviso di intervenuta giacenza della raccomandata in oggetto risulta datato 13.06.2014, per cui la notifica si reputa validamente perfezionata per il ricevente in data
23.06.2014, ed è proprio a decorrere da tale data che deve iniziare a computarsi il dies a quo di prescrizione quinquennale.
Considerato, quindi che il termine di prescrizione sarebbe spirato in data 23.06.2019 e che il ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data 06.05.2019, alcuna prescrizione Parte_1
della pretesa creditoria ingiunta può dirsi maturata, per cui il deve essere Parte_1
Cont condannato al pagamento in favore di ella somma di € 26.343,51oltre interessi come per legge.
7 Tali somme sono dovute, anche in virtù del fatto che l'eccezione dedotta dall'opponente in ordine alla regolarità dei consumi dedotti nelle fatture di riferimento è del tutto generica e rimasta priva di qualsivoglia allegazione, non essendo stato provato il cattivo funzionamento del contatore, né che siano stati chiesti intervenuti di verifica/manutenzione a tal proposito all'Ente distributore.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento della spiegata opposizione deve essere dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n. 455/2016 con sua conseguenziale revoca, e deve essere condannato il a pagare in favore di la somma di € 26.343,51, oltre Parte_1 CP_1
interessi nella misura legale dalla data di scadenza di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo.
Si reputa assorbita ogni altra questione.
4. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, vista la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Parte_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiara inefficace e revoca il decreto ingiuntivo n. 455/16 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 20.06.2016;
2) Condanna il , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di la somma di € 26.343,51 oltre interessi CP_1
nella misura legale dalla data di scadenza di ogni singola fattura e fino all'effettivo soddisfo;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, lì 09 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maura Fragale
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