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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 42/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento in epigrafe promosso dalla:
c.f. – p.i. , in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore , con sede in Imola (BO) alla via Molino Rosso n. Controparte_2
8, quale società incorporante la p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NO SA;
Parte ricorrente nei confronti della
, p.i. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in P.IVA_4 Controparte_5
Battipaglia (SA) alla Via Plava snc, c.f. n. e REA n. SA 904688, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'avv. Francesco Maiorino;
Parte resistente esponendo quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA.
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la dedotto di vantare un credito di € Controparte_1
155.445,62 nei confronti della Controparte_4
in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 2090/2021 emesso dal Tribunale di Salerno,
[...]
1 dichiarato provvisoriamente esecutivo nel relativo giudizio di opposizione, e della sentenza del Tribunale di Salerno n. 6123/24 emessa in data 26.12.2024 di rigetto dell'opposizione avverso il menzionato D.I. – ha allegato l'inadempienza della parte debitrice rispetto al pagamento della somma precettata in data
10.11.2022 e l'incapienza della procedura esecutiva mobiliare intrapresa in data 9.1.2023 e, affermato lo stato di insolvenza della resistente, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della Controparte_4
.
[...]
Con decreto dell'11.3.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.
2. DEL RESISTENTE
Con memoria depositata in data 16.4.2025 la Controparte_4
si è costituita nel presente procedimento negando il proprio stato di
[...] insolvenza e affermando la non assoggettabilità dell'associazione alla procedura di liquidazione giudiziale per non essere impresa commerciale ma associazione sportiva dilettantistica.
La resistente ha precisato che il singolo inadempimento dedotto da parte ricorrente non poteva essere considerato significativo ai fini della configurazione dello stato di insolvenza e che non sussistevano le condizioni per fondare un giudizio di inidoneità a produrre utilità con un margine di redditività tale da destinare all'estinzione dei debiti, evidenziando che non pendevano nei suoi confronti procedure esecutive immobiliari, protesti e decreti ingiuntivi.
In merito alla debitoria erariale, la Controparte_4
ha evidenziato che i debiti erano da ascrivere ad accertamenti dell'Agenzia delle
[...]
Entrate di Salerno per gli anni 2013 e 2014, fondati sulla presunta natura commerciale della
[...]
, contestati in sede giudiziale e, in particolare, oggetto di due distinti ricorsi per Controparte_4 cassazione avverso due sentenze rese dalla Controparte_6 rappresentando che i relativi avvisi non erano esecutivi e dovevano considerarsi sospesi a seguito di apposita istanza ex art. 373 c.p.c. accolta.
La resistente ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda avanzata dalla Controparte_1
3. DEGLI SCRITTI DIFENSIVI DELLE PARTI
Con memoria depositata in data 18.4.2025 la a affermato la natura commerciale Controparte_1 della , desumibile Controparte_4 dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, nonché dai flussi finanziari emergenti dall'istruttoria, visti gli ingenti debiti registrati, in particolare, di € 426.970,00 e di € 375.616,00 riferiti alle poste debitorie oggetto di impugnazione in Cassazione.
2 Parte ricorrente, inoltre, ha rappresentato che i servizi offerti dalla resistente non erano diretti solo agli associati come evincibile dalla pubblicità sui canali social dei vari servizi offerti al pubblico, esulanti anche dall'attività sportiva (ad esempio, pulizia del viso completa, sedute di pressoterapia, maschere rigeneranti, pedicure curativo + semipermanente).
Con ulteriore memoria depositata in data 22.4.2025 la Controparte_4
, premesso di aver formulato alla ricorrente una proposta transattiva,
[...] ha ribadito la non prospettabilità della natura commerciale dell'associazione, esponendo i presupposti previsti dalla normativa tributaria per la qualificazione di un ente come impresa commerciale e la rilevanza delle determinazioni di on riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'insussistenza del CP_7 dedotto stato di insolvenza.
4. UDIENZA
All'udienza del 24.4.2025 il Giudice Delegato all'audizione delle parti, su richieste delle parti, ha disposto un rinvio per consentire alle stesse di tentare la composizione bonaria della vicenda.
All'udienza del 10.7.2025, depositate note di trattazione scritta in sostituzione della comparizione in udienza, il Giudice Delegato, preso atto della richiesta della ricorrente di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della richiesta di parte resistente di un ulteriore rinvio, evidenziato di non poter disporre un rinvio in mancanza di assenso della ricorrente, ha rimesso la decisione al Collegio.
5. DECISIONE
a. COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che
[...]
ha sede legale in Battipaglia, Controparte_4
Comune ricadente nella circoscrizione dell'intestato Tribunale.
b. ASSENZA DI ISTANZE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
c. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
La domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale può essere accolta.
La tesi della resistente in merito alla non assoggettabilità dell' alla Controparte_4 procedura di liquidazione non è condivisibile.
Il favor legis per le società e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche – quale è appunto la
– non si traduce Controparte_4 affatto in una esenzione delle predette società o associazioni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ma si sostanzia esclusivamente in un sistema di agevolazioni fiscali giustificato dalla circostanza che tali enti siano votati alla promozione dello sport, bene interesse costituzionalmente tutelato, e che,
3 non perseguendo alcuna finalità di lucro, siano obbligati e a reinvestire i proventi della attività nella promozione dello sport.
Ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale o meno di un ente occorre richiamare l'evoluzione giurisprudenziale che, partendo dalle società cooperative, le quali perseguono per definizione una finalità mutualistica, ha ridefinito e puntualizzato il concetto di economicità di un'impresa commerciale ex art. 2082 c.c..
Come segnalato in sede di legittimità, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), non risultando, peraltro, il fine associativo inconciliabile con l'esercizio dell'attività di impresa, ben potendo anche l'associazione, ove svolga attività commerciale nel predetto significato, in caso di insolvenza essere assoggettata a una procedura concorsuale (v. Cass. civ.,
Sez. VI - 1, Ordinanza, 16/03/2020, n. 7311).
Infatti, viene ritenuto del tutto privo di rilievo il fatto che la società o l'associazione sportiva dilettantistica, attraverso l'esercizio dell'attività istituzionale, non persegua alcuna finalità di lucro, perché ciò che conta
è la sua organizzazione secondo la logica di un'impresa commerciale.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) nel nostro ordinamento si presentano come associazioni non riconosciute con finalità sportive, costituite da più persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento in modo stabile e continuativo dello scopo comune di gestire una o più attività sportive svolte in maniera dilettantistica.
Sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, qualora mantengano l'assenza dello scopo di lucro soggettivo, sono caratterizzate dal medesimo regime fiscale agevolato.
Il generale divieto di distribuzione degli utili e l'assenza di uno scopo di guadagno non impediscono, però, che sia le società sportive che le associazioni possano svolgere un'attività corrispondente a quella delineata nell'articolo 2082 c.c., con la conseguenza che l'associazione in questo caso assume i caratteri di un'impresa commerciale.
Come statuito in sede di legittimità, le associazioni, così come le fondazioni, possono esercitare attività
d'impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico, essendo individuabile l'attività di impresa, tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, anche quando l'attività si rivolta solo nei confronti dei propri soci (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 24/03/2014, n. 6835).
Esclusa la non sottoponibilità in astratto dell'associazione sportiva alla procedura di liquidazione giudiziale, va verificato in concreto se possa affermarsi che la resistente svolga o meno attività di impresa.
4 Dalla visura storica emerge che la Controparte_4
è stata costituita il 30.6.2003 ed ha ad oggetto la promozione e formazione di atleti
[...]
e di squadre per la partecipazione alle gare sportive di nuoto, pallanuoto e agonistiche.
Dagli atti a disposizione emerge che le Commissioni Tributarie competenti in primo e in secondo grado hanno ritenuto che l' resistente fosse qualificabile come impresa commerciale. CP_4
Anche se le statuizioni rese in appello sono state oggetto di ricorso in Cassazione, con sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvivo di accertamento opposti (per il vero documentata solo con riferimento a una delle statuizioni), la valutazione dei giudici del merito sulla base degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate insinua – se non altro – il dubbio sul carattere commerciale dell'attività svolta dall'associazione.
Parte resistente, poi, ha depositato solo i ricorsi per cassazione, ma non ha depositato le sentenze impugnate al fine di suffragare la tesi della non correttezza della valutazione operata in sede di merito;
neanche sono stati prodotti documenti sullo stato dei procedimenti di legittimità introdotti nel 2022.
L'art. 148 del TUIR in merito ai redditi delle associazioni, pur se sotto il profilo fiscale, stabilisce che non
è considerata commerciale l'attività svolta dalle associazioni nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo, prevedendo, invece, che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, statuendo che i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi.
Il comma 3 della citata disposizione precisa che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
In base al comma 8, le previsioni del comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
5 b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Sull'accertamento a fini fiscali dell'esercizio dell'attività di impresa delle associazioni sportive dilettantistiche, la Cassazione ha statuito che l'esenzione d'imposta dipende non solo da requisiti formali, come l'affiliazione al ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere CP_7 probatorio incombe sulla contribuente, precisando che le agevolazioni tributarie si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto, e che rispettino in concreto i principi di democraticità e partecipazione degli associati alla vita associativa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/03/2025, n. 5883).
La Cassazione ha rappresentato che esclude il carattere di democraticità e di partecipazione alla vita associativa la scarsa partecipazione alle assemblee da parte degli associati (v. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
05/03/2025, n. 5883).
Nel presente procedimento, pur non essendo vincolanti gli accertamenti non definiti in sede tributaria e non valendo l'inversione dell'onere della prova vigente in quella sede, dall'esame degli atti emergono plurimi elementi sintomatici dell'esercizio in concreto dell'attività di impresa da parte dell' CP_4 resistente e sussistono le condizioni per ritenere l'associazione resistente improntata ad una organizzazione di carattere economico.
Dai rendiconti depositati in atti dalla parte resistente risultano entrate, definite “istituzionali”, per circa €
80.000,00 per l'anno 2024, per circa € 110.000,00 per l'anno 2023 e per circa € 660.000,00 per l'anno
2022.
Nei rendiconti degli anni 2022 e 2023 si opera un distinguo tra l'attività istituzionale (principale) e le attività secondarie.
Con riferimento all'anno 2022 risultano annotati un avanzo di oltre € 600.000,00 per attività istituzionali e un disavanzo di oltre € 300.000,00 per attività secondarie e strumentali;
le uscite di rilevante importo, 6 almeno per il 2022, per attività secondarie non sono giustificate se non dall'esercizio di un'attività di impresa di rilievo.
Gli avanzi e disavanzi non sono riportati nei rendiconti successivi e non sono stati allegati documenti sulla gestione degli avanzi e dei disavanzi;
in generale, poi, non è stata documentata l'approvazione dei rendiconti e la destinazione degli avanzi (elemento necessario per la conservazione dei benefici fiscali secondo la normativa sopra richiamata).
Con riguardo alle entrate di cui ai rendiconti prodotti, la resistente non ha documentato il versamento di quote corrispondenti da parte degli associati;
infatti, i libri soci allegati sono riferiti agli anni 2018 e 2019
e sono irrilevanti ai fini del calcolo delle entrate per quote associative gli anni 2022, 2023 e 2024 oggetto dei rendiconti depositati.
Pertanto, la genericità dei rendiconti, neanche approvati, unita alla mancata allegazione di un elenco di soci con indicazione della quota associativa versata, non consente di ritenere dimostrato che le entrate rendicontate corrispondano a proventi istituzionali da quote associative.
Dalla visura e dalla lettura della sentenza n. 6123/2024 del Tribunale di Salerno, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emerge, poi, che l'associazione ha esercitato la propria attività presso la piscina privata di Battipaglia e anche presso due ulteriori unità locali secondarie (Vallo della
Lucania e Casalvelino Marina), gestendo piscine e impianti sportivi comunali, e che il numero degli addetti sia passato da un massimo di 15 nel 2021 a 1 nel 2024.
La gestione di più impianti e l'assunzione di un rilevante numero di dipendenti pure depongono nel senso di qualificare l'attività come commerciale.
Sotto altro profilo, i verbali di assemblea prodotti in atti dalla resistente attestano una partecipazione sostanzialmente nulla degli associati, con giustificata presunzione della considerazione del rapporto tra l'associazione e gli associati non quale rapporto associativo, ma di relazione tra ente e cliente dei servizi resi dall'associazione, soprattutto in mancanza di prova della rituale comunicazione delle riunioni assembleari.
Neanche è stata documentata l'organizzazione di attività ludiche, amatoriali o agonistiche dell'associazione e la partecipazione degli associati a tali attività.
Tali indici – volumi di entrate rispetto a cui non sono documentati versamenti di corrispondenti quote, ingente volume di disavanzi per attività secondarie, mancata prova dell'approvazione di rendiconti e della destinazione degli avanzi di gestione, svolgimento dell'attività presso più sedi, gestione di strutture pubbliche, presenza di rilevante di un numero di dipendenti nell'arco di un quinquennio, sostanzialmente nulla partecipazione degli associati alla vita associativa, mancata documentazione delle attività tipiche dell'associazione – denotano effettivamente l'associazione resistente abbia svolto e svolga attività di impresa, improntata al principio di economicità oggettiva, con esercizio dell'attività organizzata mediante
7 acquisti e assunzione di dipendenti, nonché gestione di avanzi e disavanzi, anche di ingente volume, da raffrontare ai costi.
Invece, non possono essere presi in considerazione gli estratti dai social media prodotti da parte ricorrente non univocamente riferibili alla Controparte_4
, ma potenzialmente riconducibili ad altri enti con comune denominazione;
gli
[...] annunci pubblicitari e gli avvisi per la ricerca di personale allegati, infatti, si riferiscono talvolta alla
[...]
e talvolta alla che – pur presentando elementi di comunanza Controparte_8 Controparte_9 con l' resistente se non altro nella denominazione e nel ramo di attività – appaiono enti CP_4 diversi dall'associazione.
Pertanto, per quel che rileva nella presente sede, la Controparte_4
va qualificata come soggetto esercente (anche se non unicamente)
[...] attività di impresa.
Accertato il carattere di imprenditore commerciale della resistente, occorre verificare la qualificabilità dell'impresa come maggiore o minore.
Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a €
200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.
Anche se l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionale ricade su parte debitrice, va esclusa la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale quando ex actis sia possibile qualificare parte debitrice come impresa minore.
Nella fattispecie in esame il parametro dei debiti scaduti risulta ampiamente superato.
All'attualità i debiti tributari attestati dall'Agenzia delle Entrate sono circa € 2.560.338,70, riferibili per lo più a cartelle esattoriali emesse.
Dall'estratto acquisito agli atti in data 23.4.2025 non risultano poste sospese.
Sul punto, parte ricorrente si è limitata ad asserire che la debitoria erariale deriverebbe da accertamenti per gli anni 2013 e 2014 oggetto di impugnazione in sede di legittimità e sospese, ma non ha dimostrato la riferibilità degli accertamenti sospesi alle cartelle esattoriali elencate nel prospetto dei debiti tributari elaborato dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, pur volendo escludere le poste relative agli anni 2013 e 2014, ammontanti a circa €
800.000,00, ammonterebbe un consistentissimo debitore erariale di circa € 1.700.000,00.
Anche i debiti contributivi certificati sono di importo rilevante e ammontano a € 168.699,07.
La va, quindi, Controparte_4 qualificata come impresa maggiore in ragione dello sforamento del parametro relativo alla debitoria
8 complessiva riscontrata nella presente sede, risultando superfluo procedere alla verifica degli altri parametri e dell'attendibilità della rendicontazione dell'ultimo triennio come documentata.
Anche l'insolvenza della resistente può essere affermata.
Come noto, lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha documentato l'iniziativa esecutiva Controparte_1 intrapresa e l'esito infruttuoso della procedura esecutiva mobiliare azionata.
Gli ingenti debiti tributari e contributivi, poi, rappresentano un dato particolarmente sintomatico dell'impossibilità dell'associazione di adempiere alle proprie obbligazioni e dell'esistenza di un patrimonio in dissesto.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio non ha dimostrato entrate tali da fronteggiare tale debitoria, né
l'adozione di strategie utili al ripianamento dei debiti.
In definitiva, dunque, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va accolta, rimanendo assorbita la domanda subordinata di liquidazione controllata.
d. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCII stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
P.Q.M.
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
, p.i. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore , con sede in Battipaglia (SA) alla Via Plava snc, c.f. n. Controparte_5
e REA n. SA 904688; P.IVA_4
3. NOMINA la dott.ssa Enza Faracchio Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA Curatore l'avv. GUERCIO COSTABILE. il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
5. INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
6. PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
7. DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del Curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
9 8. ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
9. DISPONE che il Curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
10. DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il
Curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il
Curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) che il Curatore comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
11. FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) C.C.I. l'udienza del 5 febbraio 2026 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
12. ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.;
13. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria
e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
14. PRECISA che nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;
15. PRECISA IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo che:
a. il C.F. deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
b. precisa che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
10 c. informa i creditori che potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
d. dispone che il CF depositi sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
e. dispone che il Curatore depositi sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
f. precisa che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
g. dispone che il CF depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
h. informa della facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni singolari ed controverse mediante istanza da depositarsi via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e precisa quindi che solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica dello stesso giorno ed alla stessa ora nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via
Dalmazia;
16) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
17) AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
18) AUTORIZZA il Curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
19) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al Curatore;
20) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Lì, 17.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ENZA FARACCHIO DOTT.SSA GIUSEPPINA VALIANTE
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento in epigrafe promosso dalla:
c.f. – p.i. , in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore , con sede in Imola (BO) alla via Molino Rosso n. Controparte_2
8, quale società incorporante la p.i. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
NO SA;
Parte ricorrente nei confronti della
, p.i. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in P.IVA_4 Controparte_5
Battipaglia (SA) alla Via Plava snc, c.f. n. e REA n. SA 904688, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'avv. Francesco Maiorino;
Parte resistente esponendo quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA.
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 la dedotto di vantare un credito di € Controparte_1
155.445,62 nei confronti della Controparte_4
in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 2090/2021 emesso dal Tribunale di Salerno,
[...]
1 dichiarato provvisoriamente esecutivo nel relativo giudizio di opposizione, e della sentenza del Tribunale di Salerno n. 6123/24 emessa in data 26.12.2024 di rigetto dell'opposizione avverso il menzionato D.I. – ha allegato l'inadempienza della parte debitrice rispetto al pagamento della somma precettata in data
10.11.2022 e l'incapienza della procedura esecutiva mobiliare intrapresa in data 9.1.2023 e, affermato lo stato di insolvenza della resistente, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della Controparte_4
.
[...]
Con decreto dell'11.3.2025 è stata fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato all'audizione delle stesse.
2. DEL RESISTENTE
Con memoria depositata in data 16.4.2025 la Controparte_4
si è costituita nel presente procedimento negando il proprio stato di
[...] insolvenza e affermando la non assoggettabilità dell'associazione alla procedura di liquidazione giudiziale per non essere impresa commerciale ma associazione sportiva dilettantistica.
La resistente ha precisato che il singolo inadempimento dedotto da parte ricorrente non poteva essere considerato significativo ai fini della configurazione dello stato di insolvenza e che non sussistevano le condizioni per fondare un giudizio di inidoneità a produrre utilità con un margine di redditività tale da destinare all'estinzione dei debiti, evidenziando che non pendevano nei suoi confronti procedure esecutive immobiliari, protesti e decreti ingiuntivi.
In merito alla debitoria erariale, la Controparte_4
ha evidenziato che i debiti erano da ascrivere ad accertamenti dell'Agenzia delle
[...]
Entrate di Salerno per gli anni 2013 e 2014, fondati sulla presunta natura commerciale della
[...]
, contestati in sede giudiziale e, in particolare, oggetto di due distinti ricorsi per Controparte_4 cassazione avverso due sentenze rese dalla Controparte_6 rappresentando che i relativi avvisi non erano esecutivi e dovevano considerarsi sospesi a seguito di apposita istanza ex art. 373 c.p.c. accolta.
La resistente ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda avanzata dalla Controparte_1
3. DEGLI SCRITTI DIFENSIVI DELLE PARTI
Con memoria depositata in data 18.4.2025 la a affermato la natura commerciale Controparte_1 della , desumibile Controparte_4 dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, nonché dai flussi finanziari emergenti dall'istruttoria, visti gli ingenti debiti registrati, in particolare, di € 426.970,00 e di € 375.616,00 riferiti alle poste debitorie oggetto di impugnazione in Cassazione.
2 Parte ricorrente, inoltre, ha rappresentato che i servizi offerti dalla resistente non erano diretti solo agli associati come evincibile dalla pubblicità sui canali social dei vari servizi offerti al pubblico, esulanti anche dall'attività sportiva (ad esempio, pulizia del viso completa, sedute di pressoterapia, maschere rigeneranti, pedicure curativo + semipermanente).
Con ulteriore memoria depositata in data 22.4.2025 la Controparte_4
, premesso di aver formulato alla ricorrente una proposta transattiva,
[...] ha ribadito la non prospettabilità della natura commerciale dell'associazione, esponendo i presupposti previsti dalla normativa tributaria per la qualificazione di un ente come impresa commerciale e la rilevanza delle determinazioni di on riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'insussistenza del CP_7 dedotto stato di insolvenza.
4. UDIENZA
All'udienza del 24.4.2025 il Giudice Delegato all'audizione delle parti, su richieste delle parti, ha disposto un rinvio per consentire alle stesse di tentare la composizione bonaria della vicenda.
All'udienza del 10.7.2025, depositate note di trattazione scritta in sostituzione della comparizione in udienza, il Giudice Delegato, preso atto della richiesta della ricorrente di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della richiesta di parte resistente di un ulteriore rinvio, evidenziato di non poter disporre un rinvio in mancanza di assenso della ricorrente, ha rimesso la decisione al Collegio.
5. DECISIONE
a. COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che
[...]
ha sede legale in Battipaglia, Controparte_4
Comune ricadente nella circoscrizione dell'intestato Tribunale.
b. ASSENZA DI ISTANZE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
c. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
La domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale può essere accolta.
La tesi della resistente in merito alla non assoggettabilità dell' alla Controparte_4 procedura di liquidazione non è condivisibile.
Il favor legis per le società e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche – quale è appunto la
– non si traduce Controparte_4 affatto in una esenzione delle predette società o associazioni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ma si sostanzia esclusivamente in un sistema di agevolazioni fiscali giustificato dalla circostanza che tali enti siano votati alla promozione dello sport, bene interesse costituzionalmente tutelato, e che,
3 non perseguendo alcuna finalità di lucro, siano obbligati e a reinvestire i proventi della attività nella promozione dello sport.
Ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale o meno di un ente occorre richiamare l'evoluzione giurisprudenziale che, partendo dalle società cooperative, le quali perseguono per definizione una finalità mutualistica, ha ridefinito e puntualizzato il concetto di economicità di un'impresa commerciale ex art. 2082 c.c..
Come segnalato in sede di legittimità, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), non risultando, peraltro, il fine associativo inconciliabile con l'esercizio dell'attività di impresa, ben potendo anche l'associazione, ove svolga attività commerciale nel predetto significato, in caso di insolvenza essere assoggettata a una procedura concorsuale (v. Cass. civ.,
Sez. VI - 1, Ordinanza, 16/03/2020, n. 7311).
Infatti, viene ritenuto del tutto privo di rilievo il fatto che la società o l'associazione sportiva dilettantistica, attraverso l'esercizio dell'attività istituzionale, non persegua alcuna finalità di lucro, perché ciò che conta
è la sua organizzazione secondo la logica di un'impresa commerciale.
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) nel nostro ordinamento si presentano come associazioni non riconosciute con finalità sportive, costituite da più persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento in modo stabile e continuativo dello scopo comune di gestire una o più attività sportive svolte in maniera dilettantistica.
Sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, qualora mantengano l'assenza dello scopo di lucro soggettivo, sono caratterizzate dal medesimo regime fiscale agevolato.
Il generale divieto di distribuzione degli utili e l'assenza di uno scopo di guadagno non impediscono, però, che sia le società sportive che le associazioni possano svolgere un'attività corrispondente a quella delineata nell'articolo 2082 c.c., con la conseguenza che l'associazione in questo caso assume i caratteri di un'impresa commerciale.
Come statuito in sede di legittimità, le associazioni, così come le fondazioni, possono esercitare attività
d'impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico, essendo individuabile l'attività di impresa, tutte le volte che sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, anche quando l'attività si rivolta solo nei confronti dei propri soci (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 24/03/2014, n. 6835).
Esclusa la non sottoponibilità in astratto dell'associazione sportiva alla procedura di liquidazione giudiziale, va verificato in concreto se possa affermarsi che la resistente svolga o meno attività di impresa.
4 Dalla visura storica emerge che la Controparte_4
è stata costituita il 30.6.2003 ed ha ad oggetto la promozione e formazione di atleti
[...]
e di squadre per la partecipazione alle gare sportive di nuoto, pallanuoto e agonistiche.
Dagli atti a disposizione emerge che le Commissioni Tributarie competenti in primo e in secondo grado hanno ritenuto che l' resistente fosse qualificabile come impresa commerciale. CP_4
Anche se le statuizioni rese in appello sono state oggetto di ricorso in Cassazione, con sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvivo di accertamento opposti (per il vero documentata solo con riferimento a una delle statuizioni), la valutazione dei giudici del merito sulla base degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate insinua – se non altro – il dubbio sul carattere commerciale dell'attività svolta dall'associazione.
Parte resistente, poi, ha depositato solo i ricorsi per cassazione, ma non ha depositato le sentenze impugnate al fine di suffragare la tesi della non correttezza della valutazione operata in sede di merito;
neanche sono stati prodotti documenti sullo stato dei procedimenti di legittimità introdotti nel 2022.
L'art. 148 del TUIR in merito ai redditi delle associazioni, pur se sotto il profilo fiscale, stabilisce che non
è considerata commerciale l'attività svolta dalle associazioni nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo, prevedendo, invece, che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, statuendo che i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi.
Il comma 3 della citata disposizione precisa che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
In base al comma 8, le previsioni del comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
5 b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Sull'accertamento a fini fiscali dell'esercizio dell'attività di impresa delle associazioni sportive dilettantistiche, la Cassazione ha statuito che l'esenzione d'imposta dipende non solo da requisiti formali, come l'affiliazione al ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere CP_7 probatorio incombe sulla contribuente, precisando che le agevolazioni tributarie si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto, e che rispettino in concreto i principi di democraticità e partecipazione degli associati alla vita associativa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/03/2025, n. 5883).
La Cassazione ha rappresentato che esclude il carattere di democraticità e di partecipazione alla vita associativa la scarsa partecipazione alle assemblee da parte degli associati (v. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
05/03/2025, n. 5883).
Nel presente procedimento, pur non essendo vincolanti gli accertamenti non definiti in sede tributaria e non valendo l'inversione dell'onere della prova vigente in quella sede, dall'esame degli atti emergono plurimi elementi sintomatici dell'esercizio in concreto dell'attività di impresa da parte dell' CP_4 resistente e sussistono le condizioni per ritenere l'associazione resistente improntata ad una organizzazione di carattere economico.
Dai rendiconti depositati in atti dalla parte resistente risultano entrate, definite “istituzionali”, per circa €
80.000,00 per l'anno 2024, per circa € 110.000,00 per l'anno 2023 e per circa € 660.000,00 per l'anno
2022.
Nei rendiconti degli anni 2022 e 2023 si opera un distinguo tra l'attività istituzionale (principale) e le attività secondarie.
Con riferimento all'anno 2022 risultano annotati un avanzo di oltre € 600.000,00 per attività istituzionali e un disavanzo di oltre € 300.000,00 per attività secondarie e strumentali;
le uscite di rilevante importo, 6 almeno per il 2022, per attività secondarie non sono giustificate se non dall'esercizio di un'attività di impresa di rilievo.
Gli avanzi e disavanzi non sono riportati nei rendiconti successivi e non sono stati allegati documenti sulla gestione degli avanzi e dei disavanzi;
in generale, poi, non è stata documentata l'approvazione dei rendiconti e la destinazione degli avanzi (elemento necessario per la conservazione dei benefici fiscali secondo la normativa sopra richiamata).
Con riguardo alle entrate di cui ai rendiconti prodotti, la resistente non ha documentato il versamento di quote corrispondenti da parte degli associati;
infatti, i libri soci allegati sono riferiti agli anni 2018 e 2019
e sono irrilevanti ai fini del calcolo delle entrate per quote associative gli anni 2022, 2023 e 2024 oggetto dei rendiconti depositati.
Pertanto, la genericità dei rendiconti, neanche approvati, unita alla mancata allegazione di un elenco di soci con indicazione della quota associativa versata, non consente di ritenere dimostrato che le entrate rendicontate corrispondano a proventi istituzionali da quote associative.
Dalla visura e dalla lettura della sentenza n. 6123/2024 del Tribunale di Salerno, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emerge, poi, che l'associazione ha esercitato la propria attività presso la piscina privata di Battipaglia e anche presso due ulteriori unità locali secondarie (Vallo della
Lucania e Casalvelino Marina), gestendo piscine e impianti sportivi comunali, e che il numero degli addetti sia passato da un massimo di 15 nel 2021 a 1 nel 2024.
La gestione di più impianti e l'assunzione di un rilevante numero di dipendenti pure depongono nel senso di qualificare l'attività come commerciale.
Sotto altro profilo, i verbali di assemblea prodotti in atti dalla resistente attestano una partecipazione sostanzialmente nulla degli associati, con giustificata presunzione della considerazione del rapporto tra l'associazione e gli associati non quale rapporto associativo, ma di relazione tra ente e cliente dei servizi resi dall'associazione, soprattutto in mancanza di prova della rituale comunicazione delle riunioni assembleari.
Neanche è stata documentata l'organizzazione di attività ludiche, amatoriali o agonistiche dell'associazione e la partecipazione degli associati a tali attività.
Tali indici – volumi di entrate rispetto a cui non sono documentati versamenti di corrispondenti quote, ingente volume di disavanzi per attività secondarie, mancata prova dell'approvazione di rendiconti e della destinazione degli avanzi di gestione, svolgimento dell'attività presso più sedi, gestione di strutture pubbliche, presenza di rilevante di un numero di dipendenti nell'arco di un quinquennio, sostanzialmente nulla partecipazione degli associati alla vita associativa, mancata documentazione delle attività tipiche dell'associazione – denotano effettivamente l'associazione resistente abbia svolto e svolga attività di impresa, improntata al principio di economicità oggettiva, con esercizio dell'attività organizzata mediante
7 acquisti e assunzione di dipendenti, nonché gestione di avanzi e disavanzi, anche di ingente volume, da raffrontare ai costi.
Invece, non possono essere presi in considerazione gli estratti dai social media prodotti da parte ricorrente non univocamente riferibili alla Controparte_4
, ma potenzialmente riconducibili ad altri enti con comune denominazione;
gli
[...] annunci pubblicitari e gli avvisi per la ricerca di personale allegati, infatti, si riferiscono talvolta alla
[...]
e talvolta alla che – pur presentando elementi di comunanza Controparte_8 Controparte_9 con l' resistente se non altro nella denominazione e nel ramo di attività – appaiono enti CP_4 diversi dall'associazione.
Pertanto, per quel che rileva nella presente sede, la Controparte_4
va qualificata come soggetto esercente (anche se non unicamente)
[...] attività di impresa.
Accertato il carattere di imprenditore commerciale della resistente, occorre verificare la qualificabilità dell'impresa come maggiore o minore.
Come noto, l'art. 2 comma 1 lettera d) CCII qualifica come “impresa minore” l'impresa che nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale abbia un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi per un ammontare annuo non superiore a €
200.000,00 e debiti scaduti non superiori a € 500.000,00.
Anche se l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionale ricade su parte debitrice, va esclusa la possibilità di procedere all'apertura della liquidazione giudiziale quando ex actis sia possibile qualificare parte debitrice come impresa minore.
Nella fattispecie in esame il parametro dei debiti scaduti risulta ampiamente superato.
All'attualità i debiti tributari attestati dall'Agenzia delle Entrate sono circa € 2.560.338,70, riferibili per lo più a cartelle esattoriali emesse.
Dall'estratto acquisito agli atti in data 23.4.2025 non risultano poste sospese.
Sul punto, parte ricorrente si è limitata ad asserire che la debitoria erariale deriverebbe da accertamenti per gli anni 2013 e 2014 oggetto di impugnazione in sede di legittimità e sospese, ma non ha dimostrato la riferibilità degli accertamenti sospesi alle cartelle esattoriali elencate nel prospetto dei debiti tributari elaborato dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, pur volendo escludere le poste relative agli anni 2013 e 2014, ammontanti a circa €
800.000,00, ammonterebbe un consistentissimo debitore erariale di circa € 1.700.000,00.
Anche i debiti contributivi certificati sono di importo rilevante e ammontano a € 168.699,07.
La va, quindi, Controparte_4 qualificata come impresa maggiore in ragione dello sforamento del parametro relativo alla debitoria
8 complessiva riscontrata nella presente sede, risultando superfluo procedere alla verifica degli altri parametri e dell'attendibilità della rendicontazione dell'ultimo triennio come documentata.
Anche l'insolvenza della resistente può essere affermata.
Come noto, lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha documentato l'iniziativa esecutiva Controparte_1 intrapresa e l'esito infruttuoso della procedura esecutiva mobiliare azionata.
Gli ingenti debiti tributari e contributivi, poi, rappresentano un dato particolarmente sintomatico dell'impossibilità dell'associazione di adempiere alle proprie obbligazioni e dell'esistenza di un patrimonio in dissesto.
Parte resistente nel costituirsi in giudizio non ha dimostrato entrate tali da fronteggiare tale debitoria, né
l'adozione di strategie utili al ripianamento dei debiti.
In definitiva, dunque, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va accolta, rimanendo assorbita la domanda subordinata di liquidazione controllata.
d. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCII stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
P.Q.M.
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
, p.i. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore , con sede in Battipaglia (SA) alla Via Plava snc, c.f. n. Controparte_5
e REA n. SA 904688; P.IVA_4
3. NOMINA la dott.ssa Enza Faracchio Giudice Delegato per la procedura;
4. NOMINA Curatore l'avv. GUERCIO COSTABILE. il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
5. INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
6. PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
7. DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del Curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
9 8. ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
9. DISPONE che il Curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
10. DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il
Curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il
Curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) che il Curatore comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
11. FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) C.C.I. l'udienza del 5 febbraio 2026 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
12. ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del Curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I., avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.;
13. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria
e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
14. PRECISA che nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;
15. PRECISA IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo che:
a. il C.F. deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
b. precisa che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
10 c. informa i creditori che potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
d. dispone che il CF depositi sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
e. dispone che il Curatore depositi sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
f. precisa che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
g. dispone che il CF depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
h. informa della facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni singolari ed controverse mediante istanza da depositarsi via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e precisa quindi che solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica dello stesso giorno ed alla stessa ora nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via
Dalmazia;
16) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
17) AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
18) AUTORIZZA il Curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
19) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al Curatore;
20) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Lì, 17.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ENZA FARACCHIO DOTT.SSA GIUSEPPINA VALIANTE
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