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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1179/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RAJANI GAETANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico (da inabilità permanente) conseguente alle malattie professionali denunciate, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo (in capitale o in rendita) ex art.13, CP_1 co.2, d.lgs.38/2000 (oltre accessori di legge) e vittoria di spese di lite (con distrazione). L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, oltre vittoria di spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente (nei confronti dell' ) all'indennizzo (in capitale o in rendita) del danno biologico CP_1 conseguente alle presunte malattie professionali denunciate, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000. L'art.3, d.p.r.1124/1965, così come emendato dalla Consulta con la sentenza n.179/1988, prevede un sistema di copertura assicurativa sia delle malattie professionali (cd. tabellate) ricomprese in un'apposita tabella sia delle malattie professionali (cd. non tabellate) non incluse in alcuna tabella ma di cui l'assicurato riesca a provare l'origine lavorativa. A mente dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, “in caso di danno biologico [definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi,
1 nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”. I fatti costitutivi del diritto all'indennizzo di cui alla disposizione in discorso sono, dunque, l'insorgenza di una malattia tabellata (assistita da una presunzione legale dell'origine professionale della patologia) o l'origine lavorativa di una malattia non tabellata insorta nell'assicurato (che sia, quindi, causalmente correlata alla lavorazione concretamente svolta dal medesimo) - cd. esposizione al rischio lavorativo - , oltre che il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità del danno biologico (pari al 6 %). Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, questo Giudice ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato. Deve innanzitutto rilevarsi che la parte ricorrente ha prodotto documentazione medica dimostrativa delle patologie da cui è affetta, malattie riscontrate anche dal CTU [come risulta dalla relazione di consulenza tecnica in atti, che ha acclarato l'esistenza di ernie discali lombosacrali e della sindrome del tunnel carpale bilaterale]. Quanto alle lavorazioni concretamente svolte dalla parte ricorrente, tali circostanze emergono dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati nel corso dell'istruttoria: non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove contrarie. 2 Su tali basi, è stata disposta CTU (funzionale all'accertamento dell'eventuale origine lavorativa delle patologie da cui risulta essere affetta la parte ricorrente), che ha acclarato l'origine professionale delle malattie denunciate, quantificandone i postumi permanenti nel 17 %. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (anche in ragione del fatto che la parte ricorrente lavora in agricoltura praticamente dal 1974, elemento che supera il rilievo della frammentarietà della sua attività lavorativa: vedi, al riguardo, estratto conto previdenziale in atti). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 17 %, con decorrenza dalla data della denuncia) conseguente alle malattie professionali denunciate, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono poste a carico dell' (in omaggio al principio della CP_1 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 17 %, con decorrenza dalla data della denuncia) conseguente alle malattie professionali denunciate. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 04/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1179/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RAJANI GAETANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ALLEGRINI FABRIZIO CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del danno biologico (da inabilità permanente) conseguente alle malattie professionali denunciate, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo (in capitale o in rendita) ex art.13, CP_1 co.2, d.lgs.38/2000 (oltre accessori di legge) e vittoria di spese di lite (con distrazione). L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, oltre vittoria di spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente (nei confronti dell' ) all'indennizzo (in capitale o in rendita) del danno biologico CP_1 conseguente alle presunte malattie professionali denunciate, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000. L'art.3, d.p.r.1124/1965, così come emendato dalla Consulta con la sentenza n.179/1988, prevede un sistema di copertura assicurativa sia delle malattie professionali (cd. tabellate) ricomprese in un'apposita tabella sia delle malattie professionali (cd. non tabellate) non incluse in alcuna tabella ma di cui l'assicurato riesca a provare l'origine lavorativa. A mente dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, “in caso di danno biologico [definito dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi,
1 nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”. I fatti costitutivi del diritto all'indennizzo di cui alla disposizione in discorso sono, dunque, l'insorgenza di una malattia tabellata (assistita da una presunzione legale dell'origine professionale della patologia) o l'origine lavorativa di una malattia non tabellata insorta nell'assicurato (che sia, quindi, causalmente correlata alla lavorazione concretamente svolta dal medesimo) - cd. esposizione al rischio lavorativo - , oltre che il raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità del danno biologico (pari al 6 %). Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, questo Giudice ritiene che la parte ricorrente abbia assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato. Deve innanzitutto rilevarsi che la parte ricorrente ha prodotto documentazione medica dimostrativa delle patologie da cui è affetta, malattie riscontrate anche dal CTU [come risulta dalla relazione di consulenza tecnica in atti, che ha acclarato l'esistenza di ernie discali lombosacrali e della sindrome del tunnel carpale bilaterale]. Quanto alle lavorazioni concretamente svolte dalla parte ricorrente, tali circostanze emergono dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati nel corso dell'istruttoria: non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove contrarie. 2 Su tali basi, è stata disposta CTU (funzionale all'accertamento dell'eventuale origine lavorativa delle patologie da cui risulta essere affetta la parte ricorrente), che ha acclarato l'origine professionale delle malattie denunciate, quantificandone i postumi permanenti nel 17 %. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (anche in ragione del fatto che la parte ricorrente lavora in agricoltura praticamente dal 1974, elemento che supera il rilievo della frammentarietà della sua attività lavorativa: vedi, al riguardo, estratto conto previdenziale in atti). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 17 %, con decorrenza dalla data della denuncia) conseguente alle malattie professionali denunciate, ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono poste a carico dell' (in omaggio al principio della CP_1 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 17 %, con decorrenza dalla data della denuncia) conseguente alle malattie professionali denunciate. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 04/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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