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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 11/07/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 9058 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LIUNI DAVIDE;
Ricorrente opponente
E in qualità di mandataria di SIGLA s.r.l., Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. BONANDRINI ALBERTO;
Resistente opposto
NONCHE'
Controparte_2
[...]
Terza pignorata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/08/2022 ha dedotto: che con ricorso ex artt. 615 e 617 Parte_1
c.p.c. aveva proposto, innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice della esecuzione, opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi (proc. n. 2494 R.G.E. 2019) – effettuato presso l'Ente previdenziale “ con trattenuta sull'accredito della propria pensione – Controparte_2 promosso dalla società SIGLA s.r.l., per un importo pari ad euro 16.211,71, in forza del decreto ingiuntivo n.
2049/2017, emesso da questo Tribunale in data 21.04.2017 ed “ipoteticamente” notificato il 24.05.2017, munito di formula esecutiva in data 31.10.2017; che il giudice della esecuzione, con ordinanza del 3.06.2022, aveva rigettato la istanza di sospensione assegnando ad esso ricorrente il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
di avere introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi a questo giudice del lavoro il giudizio di cognizione.
1 In particolare, il pignoramento presso terzi, opposto dall'odierno ricorrente, traeva origine dal mancato pagamento delle somme erogategli a titolo di finanziamento con contratto del 20.12.2007, per il cui importo, poi, era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2049/2017.
Deduceva il la errata qualificazione della domanda da parte del giudice della esecuzione e la Pt_1 illegittimità della procedura esecutiva per le seguenti ragioni: il decreto ingiuntivo posto a base dell'opposto pignoramento non risultava essergli stato regolarmente notificato;
che neppure gli era stato notificato, in violazione dell'art. 543 c.p.c., l'atto di pignoramento;
che, in ogni caso, la procedura doveva ritenersi illegittima in quanto il credito vantato dalla società opposta era prescritto;
infine, il contestava Pt_1
l'ammontare del credito azionato, nonché la sua compatibilità con il superamento del tasso soglia ex l. n. 108 del 1996 ed, in ultimo, l'impignorabilità dei ratei pensionistici.
Si costituiva la società in qualità di mandataria della società SIGLA s.r.l., chiedendo Controparte_1 il rigetto della opposizione.
Alla udienza del 14.11.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, veniva dichiarata la contumacia della a favore dei Ragionieri e Controparte_3 [...]
CP_2
Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Quanto ai motivi di opposizione proposti ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sono certamente inammissibili quelli con cui il debitore fa valere la prescrizione del credito e la errata quantificazione delle somme ingiunte ed è infondato quello relativo alla inesistenza del titolo esecutivo.
È principio consolidato che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo debba essere fatta valere con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., non potendo essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso” (Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2002, n. 12901).
Inoltre, la Corte ha chiarito che: “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata in sede di opposizione all'esecuzione solo con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso;
non possono invece essere dedotte l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo o vizi del contraddittorio, trattandosi di questioni che devono essere fatte valere con l'opposizione al decreto stesso” (Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 1992, n. 3007).
2 Nel caso in esame, la notifica del decreto ingiuntivo – come condivisibilmente affermato dal giudice della esecuzione con provvedimento del 3.06.2022, versato in atti - non è inesistente, sicché non può formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sono, poi, inammissibili le eccezioni di prescrizione del credito e di usurarietà degli interessi, trattandosi di doglianze che attengono al rapporto sostanziale sottostante al titolo e che, in assenza di opposizione tempestiva ex art. 645 c.p.c., non possono essere dedotte in sede di opposizione all'esecuzione.
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L'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., invece, è fondata e, come tale, va accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta in data 23.06.2025 emerge che il creditore ha proceduto alla notifica del precetto e, successivamente, dell'atto di pignoramento presso l'indirizzo di residenza anagrafica del debitore, risultante dal certificato rilasciato dalla competente amministrazione comunale.
Le relate di notifica allegate al fascicolo indicano l'esito negativo dei tentativi di notifica, con formulazione generica quale “trasferito altrove, tanto da informazioni assunte in loco”.
A seguito di ciò, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto alla notifica secondo le formalità di cui all'art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell'atto presso la casa comunale.
Tale modalità si rivela, nel caso di specie, inidonea, in quanto adottata in assenza dei presupposti richiesti dalla norma.
A tal proposito, giova evidenziare che l'art. 143 c.p.c. ha natura del tutto residuale ed è applicabile solo quando il notificante versi in una condizione di ignota residenza, dimora o domicilio del destinatario, e tale ignoranza non sia superabile attraverso l'uso della normale diligenza.
In particolare, non è sufficiente aver tentato inutilmente la notifica all'indirizzo anagrafico né la mera constatazione che il destinatario “si è trasferito per ignota destinazione” sulla base di un certificato anagrafico.
È richiesto, invece, che l'ignoranza sull'attuale residenza/domicilio non sia superabile attraverso le ricerche possibili nel caso concreto, da compiere attenendosi ai parametri della comune diligenza.
In altre parole, prima di dichiarare il destinatario irreperibile, il creditore, anche tramite l'Ufficiale giudiziario, deve attivarsi in modo positivo: controllare gli indizi disponibili e fare verifiche aggiuntive rispetto alla semplice risultanza anagrafica.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone che l'Ufficiale giudiziario abbia compiuto tutte le ricerche esigibili per individuare un recapito del destinatario, dandone conto dettagliato in relata, e che il notificante, a sua volta, non disponga né possa disporre agevolmente di recapiti alternativi noti (tra cui domicilio effettivo o indirizzo PEC).
Dall'analisi della giurisprudenza della Cassazione, emerge un orientamento prevalente e consolidato, nettamente orientato verso un'interpretazione rigorosa degli oneri di ricerca in capo al notificante prima di procedere ex art. 143 c.p.c.:
• Cass. civ., sez. VI, ord. 3 aprile 2017, n. 8638, “l'Ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni
3 ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione”;
• Cass. civ., sez. I, ord. 31 luglio 2017, n. 19012, “non è sufficiente il mero possesso del certificato anagrafico da cui risulti il trasferimento per ignota destinazione: l'ignoranza non deve risultare superabile mediante le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza”;
• Cass. civ., sez. II, ord. 25 gennaio 2022, n. 2224, che ha confermato la nullità di una notifica ex art. 143 c.p.c. fondata su relate stereotipate e non supportate da effettive attività di ricerca;
• Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22461, che ha ribadito la necessità di verificare anche recapiti professionali noti al creditore, in quanto conoscibili con ordinaria diligenza.
La giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, è pressoché unanime nel dichiarare la nullità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. laddove si riscontri anche solo una delle seguenti circostanze: (a) il notificante disponeva di informazioni alternative (un diverso domicilio, un indirizzo lavorativo o digitale) che non ha utilizzato senza motivo;
(b) l'Ufficiale Giudiziario non ha realmente svolto (o quantomeno descritto in relata) le ricerche sul luogo dell'ultima residenza;
(c) la relata si limita a formule stereotipate senza indicare chi o cosa sia stato interpellato in loco.
In presenza di tali elementi, i giudici della Corte hanno ritenuto violato l'art. 143 c.p.c. e, per l'effetto, accolto le opposizioni agli atti esecutivi o le impugnazioni proposte dal destinatario, in linea con l'orientamento maggioritario sopra descritto.
Nel caso di specie, non risulta alcuna attività istruttoria svolta dall'Ufficiale giudiziario presso il domicilio professionale noto, né il creditore ha dimostrato di aver tentato la notifica in quel luogo, ovvero di avere proceduto alla notificazione via PEC, sebbene vi fosse piena disponibilità di recapiti pubblici e verificabili.
In particolare, il creditore era da tempo a conoscenza del domicilio professionale effettivo del debitore, sito in
Bari, alla via V.N. Di Tullio n. 66, inserito nel contratto di finanziamento quale luogo scelto dal per la Pt_1 ricezione della lettera di conferma del contratto e le comunicazioni periodiche relative ad esso, e già utilizzato per precedenti comunicazioni inerenti al rapporto di finanziamento di cui è causa.
Inoltre, è pacifico che il debitore risultava all'epoca iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e che il relativo indirizzo PEC (pubblicato nel registro pubblico INI-PEC e nell'albo di appartenenza) era conoscibile da chiunque vi avesse interesse.
L'inerzia della società creditrice nell'effettuare ulteriori tentativi di notifica presso i suddetti recapiti risulta ingiustificata, tenuto conto della qualifica professionale rivestita dal creditore di operatore professionale, dal momento che si trattava di soggetto operante nel settore dell'erogazione di finanziamenti.
La relata dell'Ufficiale giudiziario, poi, nella specie, si limita a constatare la mancata presenza del nominativo su citofono e cassetta postale, senza indicare ulteriori ricerche presso vicini, portiere o in loco: ciò in violazione del già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2022, n. 2530
“ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta del destinatario, non è sufficiente la mancanza del nominativo sui citofoni e sulle caselle postali” e Cass. civ., sez. III, 16 dicembre
2021, n. 40467: “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili
4 non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”, così ritenendo la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'Ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Da ultimo, va ricordato che le attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario godono di pubblica fede solo per gli elementi positivi dell'attività svolta (ciò che egli ha visto o fatto), ma non coprono le dichiarazioni negative circa fatti non constatati. Ad esempio, l'annotazione “destinatario sconosciuto a quell'indirizzo” è, in assenza di ricerche dettagliate, una valutazione negativa che può essere contestata dal destinatario senza bisogno di proporre querela di falso. La giurisprudenza spiega infatti che una relata priva di indicazione delle effettive ricerche compiute non vincola il giudice: quelle formule di stile non attestano un fatto specifico, per cui la loro mera presenza non basta a dimostrare la reale irreperibilità del destinatario.
Di conseguenza, in caso di opposizione, il giudice può accertare la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. se emerge che le ricerche furono omesse o descritte in modo insufficiente, senza necessità di impugnare formalmente la veridicità della relata.
Questo principio tutela il diritto di difesa del destinatario, impedendo che una notifica “facilitata” ai sensi dell'art. 143 c.p.c. vada a buon fine quando in realtà il destinatario era rintracciabile con normale diligenza.
La relata prodotta nel presente giudizio è quindi insufficiente a fondare la procedura di irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c.
In sintesi, non è mai stato ritenuto sufficiente (per perfezionare una notifica ai sensi dell'art. 143) il mero riscontro negativo al primo indirizzo: è sempre richiesto che l'Ufficiale Giudiziario approfondisca le indagini sul posto e altrove, fin dove possibile, prima di dichiarare l'irreperibilità.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in difetto dei presupposti di legge – ovvero dell'irreperibilità assoluta del destinatario, intesa come impossibilità di individuare, non temporaneamente, il suo luogo di residenza, domicilio o dimora – deve ritenersi nulla, con conseguente invalidità degli atti esecutivi successivamente compiuti.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente caducazione del precetto e del pignoramento.
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Quanto, poi, al profilo sollevato della impignorabilità della pensione, lo stesso rimane assorbito e, comunque,
è infondato.
Ed, invero, trovando applicazione l'art. 545, comma 7, c.p.c., che prevede l'impignorabilità delle somme fino alla soglia minima (c.d. minimo vitale) pari al doppio dell'importo dell'assegno sociale, con un minimo di euro 1.000, nella specie, alcun elemento valutativo ha fornito l'opponente idoneo a dimostrare la lesione di tale soglia minima.
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Alla statuizione di nullità del pignoramento, consegue la condanna della società al Controparte_1 pagamento in favore del Liuni di quanto, eventualmente, acquisito nel corso della esecuzione.
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Le spese processuali vanno compensate per metà, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda mentre per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
[... Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il 30/08/2022, così provvede: Controparte_1
- accoglie in parte l'opposizione;
- dichiara la nullità dell'atto di pignoramento e, per l'effetto, condanna della società Controparte_1 in qualità di mandataria della SIGLA s.r.l., al pagamento, in favore del degli importi eventualmente Pt_1 acquisiti nel corso della esecuzione;
- condanna la resistente al pagamento in favore del della metà delle spese processuali, che liquida, per Pt_1
l'intero, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge;
compensa la restante metà.
Così deciso in Bari, in data 11.07.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Felice Forte
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