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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/06/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. ALLEGRETTI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO (c.f. ; C.F._1
RECLAMANTE
E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
difesi dall'Avv. TONACHELLA STEFANO (c.f. C.F._3
), unitamente all'Avv. SICA ALFREDO C.F._4
( ; C.F._5
RESISTENTI
OGGETTO: reclamo ex art. 50 del d.lgs. n. 14/2019.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
La si duole, col reclamo, della liquidazione delle spese di lite che Parte_1 il primo giudice avrebbe effettuato violando i limiti di legge.
Le controparti si sono costituite eccependo l'inammissibilità del reclamo.
Fondatamente, ad avviso della Corte.
Quello impugnato è un decreto che ha respinto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
r.g. n. 1 In forza dell'art. 50 CCII solo il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo.
Non il debitore che ha, a disposizione, il solo generale rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per far valere vizi di legittimità.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore del petitum.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara il reclamo inammissibile;
b) condanna la reclamante al rimborso, in favore delle controparti costituite con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2