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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
\ \N. 112/2025 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
112/2025 R.G., vertente tra: parte appellante ( ) Parte_1 P.IVA_1
parte appellata: (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
C.F. , Controparte_2 C.F._2
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
È presente, per parte appellante dell'avv Gabriella Ariello per delega dell'avv.
Abenavoli che si riporta all'atto di appello e chiede che la causa venga decisa.
È presente, per parte appellata: nessuno.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 112/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( e per essa, nella sua qualità di mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(“ ”), in forza di procura speciale per notar Parte_2 CP_3
, in persona del procuratore speciale dott. giusta Persona_1 CP_4
procura del Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di CP_5
Amministrazione della del 22.12.2020 a rogito Parte_2
notaio , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle Persona_2
liti rilasciata su atto separato allegato, dall'avv. Giuseppe Abenavoli
( ), con il quale elett.te dom.lia in Napoli (NA) alla Piazza C.F._3
Piedigrotta 9.
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( . C.F._2 APPELLATI contumaci
Conclusioni
Per l'appellante: riforma totale della sentenza n. 2762/2024, emessa a verbale di udienza del 09/07/2024, comunicata in pari data, dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere. In particolare, si impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure erroneamente dichiara la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 cpc. La motivazione di tale decisione appare affetta da irriducibile illogicità nonché da errores in procedendo ed in judicando. Sul punto si rappresenta che il Giudice di Primo Grado, richiamando Cass. 22510/2014, afferma testualmente che “la completa identificazione del titolo, sostituisce in forza dell'art.654 cpc la notifica dello stesso” senza, tuttavia considerare che la mancata indicazione nel precetto opposto, sia del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, sia dell'apposizione della formula esecutiva, risulta superata, nel caso di specie, dalla notifica in data 20/04/2023 del decreto ingiuntivo n. 1021/2021, completo in tutti i suoi elementi identificativi, coevamente all'atto di precetto opposto..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e hanno proposto opposizione avverso Controparte_1 Controparte_2
l'atto di precetto, notificato in data 20/04/2023, di € 30.260,90, lamentando la nullità dell'atto di precetto, per intervenuta prescrizione decennale del titolo, a seguito dell'estinzione della precedente procedura esecutiva RGE 777/2012; nonché la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del titolo azionato.
1.1. Costituitasi, , per essa, nella sua qualità di mandataria, Parte_1
chiese il rigetto dell'opposizione, sostenendo che: Parte_2
- non era maturata la prescrizione, per l'effetto interruttivo/sospensivo della procedura esecutiva n. 777/2012, riunita poi alla 3/2011, promossa dal Banco di
Napoli, incardinata in virtù del pignoramento notificato in data 17/09/2012, trascritto in data 24/10/2012, e definita con totale incapienza del credito della
Banca cedente e decreto di trasferimento del 06/07/2017; - l'omessa indicazione della data di emissione dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione non comporta la nullità del precetto, qualora l'esigenza di determinazione del titolo esecutivo sia soddisfatta da altri elementi, contenuti nel precetto stesso e che, in ogni caso, il titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
1021/2021 era stato nuovamente notificato coevamente all'atto di precetto opposto in data 20/04/2023.
1.2. Il tribunale, dopo aver premesso che è compito del giudicante qualificare l'azione promossa, ha affermato che “parte opponente ha sollevato in maniera tempestiva una opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art.617 cpc co 1 e con i motivi ulteriori una opposizione preventiva alla esecuzione ex art.615 cpc”, quindi ha ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della ragione più liquida, statuendo “che l'atto di precetto opposto, è nullo quindi l'opposizione è fondata e merita di essere accolta”, in quanto “il precetto fondato su D.I. 1221/2012 non contiene la menzione del provvedimento che ne ha disposto la esecutorietà”, concludendo che “l'atto di precetto è nullo per violazione dell'art.654 cpc.”.
§.
2. La sentenza nr. 2762/2024 del Tribunale di S. Maria C.V. è stata impugnata da
, nella qualità. Parte_2
2.1. L'appellante lamenta, con un unico motivo di gravame, l'omessa valutazione, da parte del tribunale che la mancata indicazione nel precetto opposto, sia del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, sia dell'apposizione della formula esecutiva, risultava superata dalla notifica in data 20/04/2023 del decreto ingiuntivo n. 1021/2021, completo in tutti i suoi elementi identificativi, coevamente all'atto di precetto opposto.
Sostiene che l'omessa indicazione della data di emissione dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione non comporta la nullità del precetto, se l'esigenza di determinazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi come, appunto, la notifica stessa del decreto ingiuntivo, unitamente all'intimazione di pagamento. Ciò in quanto la lamentata nullità va sempre vagliata alla luce della violazione del diritto di difesa dell'intimato che, nel caso di specie, risulta assente;
nonché alla luce del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità, in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga.
2.2. e benchè ritualmente citati, non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti, rimanendo contumaci.
§.
3. La Corte, all'esito della discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
L'appello è inammissibile.
Va premesso che, in assenza di qualificazione dell'opposizione da parte del giudice di primo grado, il giudice del gravame deve necessariamente procedere alla sua qualificazione, al preliminare fine di individuare il rimedio esperibile avverso la sentenza di primo grado, prima di poter passare all'esame del merito dei motivi dedotti in appello, richiamando, sul punto, l'orientamento secondo il quale “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicché, soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404 ex plurimis: 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre 2002, n. 18137; Cass. sez. un. 13 aprile 2004,
n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914).
La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che “qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello, con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. Ne discende, per l'effetto, che, qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi che il giudice abbia ritenuto assorbente e si sia pronunciato solo in merito a quest'ultima, la sentenza è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e 111
Cost.” (Cass. civ. 31549/2023; Cass. civ. 3722/2020; Cass. civ. 19267/2015).
Orbene, premesse tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, la domanda proposta in primo grado, come ha affermato il primo giudice, conteneva sia doglianze sussumibili nell'opposizione all'esecuzione che doglianze riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, il tribunale, ritenendo di decidere la controversia sulla base della ragione più liquida, si è pronunciato sulla sola doglianza relativa alla nullità formale del precetto, fondato su D.I. 1221/2012, in quanto manchevole della menzione del provvedimento che ne ha disposto la esecutorietà, concludendo che “l'atto di precetto è nullo per violazione dell'art. 654 cpc.”.
La Suprema Corte ha chiarito che “Le opposizioni relative alla regolarità formale del precetto, attenendo al controllo dello svolgimento del processo esecutivo, si propongono ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo, a pena
d'inammissibilità denunciabile e dichiarabile - trattandosi di presupposto processuale - anche in sede di legittimità.” (cfr. Cass. n. 13348/2004).
Ne consegue che l'opposizione, accolta dal tribunale, non può che essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avendo esaminato unicamente le contestazioni afferenti il quomodo dell'esecuzione, ovvero la nullità del precetto.
Tali contestazioni sul quomodo dell'esecuzione sono state decise dal giudice di prime cure con valore assorbente di ogni altra questione. Ricorre inoltre la circostanza dell'iscrizione a ruolo della causa eseguita dall'opponente, in primo grado, nei venti giorni successivi alla ricezione della notifica della cartella opposta, con ciò stesso avvalorando la proposizione, nel corpo del ricorso, di eccezioni afferenti alla modalità di esecuzione e non l'esistenza stessa del diritto, che, all'inverso, sono sottratte a termini processuali di proposizione.
È incontestato che il Tribunale abbia ritenuto assorbente il motivo di opposizione afferente la nullità del precetto, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con sentenza che, come detto, non può essere oggetto d'appello ma soltanto di ricorso per Cassazione.
La decisione sui motivi oppositivi riconducibili all'art. 617 c.p.c., infatti, resta non impugnabile dinanzi la Corte d'Appello, ma solamente ricorribile per Cassazione anche ove mai – e non è il caso di specie – sia stato compiuto un errore di qualificazione (Cassazione civile, sez. III, 27.08.2014, n. 18312; più recentemente
Cassazione civile, sez. II, 23.03.2022, n. 9472).
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la censura va quindi dichiarata inammissibile.
§.
4. Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la contumacia della parte appellata.
Sussistono, tuttavia, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti,
a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, nella sua qualità di Parte_1
mandataria, avverso la sentenza n. nr. 2762/2024 Parte_2
del Tribunale di S. Maria C.V., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
112/2025 R.G., vertente tra: parte appellante ( ) Parte_1 P.IVA_1
parte appellata: (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
C.F. , Controparte_2 C.F._2
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
È presente, per parte appellante dell'avv Gabriella Ariello per delega dell'avv.
Abenavoli che si riporta all'atto di appello e chiede che la causa venga decisa.
È presente, per parte appellata: nessuno.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c..
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 112/2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( e per essa, nella sua qualità di mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(“ ”), in forza di procura speciale per notar Parte_2 CP_3
, in persona del procuratore speciale dott. giusta Persona_1 CP_4
procura del Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di CP_5
Amministrazione della del 22.12.2020 a rogito Parte_2
notaio , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle Persona_2
liti rilasciata su atto separato allegato, dall'avv. Giuseppe Abenavoli
( ), con il quale elett.te dom.lia in Napoli (NA) alla Piazza C.F._3
Piedigrotta 9.
APPELLANTE
E
( e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( . C.F._2 APPELLATI contumaci
Conclusioni
Per l'appellante: riforma totale della sentenza n. 2762/2024, emessa a verbale di udienza del 09/07/2024, comunicata in pari data, dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere. In particolare, si impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure erroneamente dichiara la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 654 cpc. La motivazione di tale decisione appare affetta da irriducibile illogicità nonché da errores in procedendo ed in judicando. Sul punto si rappresenta che il Giudice di Primo Grado, richiamando Cass. 22510/2014, afferma testualmente che “la completa identificazione del titolo, sostituisce in forza dell'art.654 cpc la notifica dello stesso” senza, tuttavia considerare che la mancata indicazione nel precetto opposto, sia del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, sia dell'apposizione della formula esecutiva, risulta superata, nel caso di specie, dalla notifica in data 20/04/2023 del decreto ingiuntivo n. 1021/2021, completo in tutti i suoi elementi identificativi, coevamente all'atto di precetto opposto..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e hanno proposto opposizione avverso Controparte_1 Controparte_2
l'atto di precetto, notificato in data 20/04/2023, di € 30.260,90, lamentando la nullità dell'atto di precetto, per intervenuta prescrizione decennale del titolo, a seguito dell'estinzione della precedente procedura esecutiva RGE 777/2012; nonché la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del titolo azionato.
1.1. Costituitasi, , per essa, nella sua qualità di mandataria, Parte_1
chiese il rigetto dell'opposizione, sostenendo che: Parte_2
- non era maturata la prescrizione, per l'effetto interruttivo/sospensivo della procedura esecutiva n. 777/2012, riunita poi alla 3/2011, promossa dal Banco di
Napoli, incardinata in virtù del pignoramento notificato in data 17/09/2012, trascritto in data 24/10/2012, e definita con totale incapienza del credito della
Banca cedente e decreto di trasferimento del 06/07/2017; - l'omessa indicazione della data di emissione dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione non comporta la nullità del precetto, qualora l'esigenza di determinazione del titolo esecutivo sia soddisfatta da altri elementi, contenuti nel precetto stesso e che, in ogni caso, il titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n.
1021/2021 era stato nuovamente notificato coevamente all'atto di precetto opposto in data 20/04/2023.
1.2. Il tribunale, dopo aver premesso che è compito del giudicante qualificare l'azione promossa, ha affermato che “parte opponente ha sollevato in maniera tempestiva una opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art.617 cpc co 1 e con i motivi ulteriori una opposizione preventiva alla esecuzione ex art.615 cpc”, quindi ha ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base della ragione più liquida, statuendo “che l'atto di precetto opposto, è nullo quindi l'opposizione è fondata e merita di essere accolta”, in quanto “il precetto fondato su D.I. 1221/2012 non contiene la menzione del provvedimento che ne ha disposto la esecutorietà”, concludendo che “l'atto di precetto è nullo per violazione dell'art.654 cpc.”.
§.
2. La sentenza nr. 2762/2024 del Tribunale di S. Maria C.V. è stata impugnata da
, nella qualità. Parte_2
2.1. L'appellante lamenta, con un unico motivo di gravame, l'omessa valutazione, da parte del tribunale che la mancata indicazione nel precetto opposto, sia del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, sia dell'apposizione della formula esecutiva, risultava superata dalla notifica in data 20/04/2023 del decreto ingiuntivo n. 1021/2021, completo in tutti i suoi elementi identificativi, coevamente all'atto di precetto opposto.
Sostiene che l'omessa indicazione della data di emissione dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione non comporta la nullità del precetto, se l'esigenza di determinazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi come, appunto, la notifica stessa del decreto ingiuntivo, unitamente all'intimazione di pagamento. Ciò in quanto la lamentata nullità va sempre vagliata alla luce della violazione del diritto di difesa dell'intimato che, nel caso di specie, risulta assente;
nonché alla luce del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità, in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga.
2.2. e benchè ritualmente citati, non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituiti, rimanendo contumaci.
§.
3. La Corte, all'esito della discussione orale delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
L'appello è inammissibile.
Va premesso che, in assenza di qualificazione dell'opposizione da parte del giudice di primo grado, il giudice del gravame deve necessariamente procedere alla sua qualificazione, al preliminare fine di individuare il rimedio esperibile avverso la sentenza di primo grado, prima di poter passare all'esame del merito dei motivi dedotti in appello, richiamando, sul punto, l'orientamento secondo il quale “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicché, soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404 ex plurimis: 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre 2002, n. 18137; Cass. sez. un. 13 aprile 2004,
n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914).
La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che “qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello, con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. Ne discende, per l'effetto, che, qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi che il giudice abbia ritenuto assorbente e si sia pronunciato solo in merito a quest'ultima, la sentenza è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e 111
Cost.” (Cass. civ. 31549/2023; Cass. civ. 3722/2020; Cass. civ. 19267/2015).
Orbene, premesse tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, la domanda proposta in primo grado, come ha affermato il primo giudice, conteneva sia doglianze sussumibili nell'opposizione all'esecuzione che doglianze riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, il tribunale, ritenendo di decidere la controversia sulla base della ragione più liquida, si è pronunciato sulla sola doglianza relativa alla nullità formale del precetto, fondato su D.I. 1221/2012, in quanto manchevole della menzione del provvedimento che ne ha disposto la esecutorietà, concludendo che “l'atto di precetto è nullo per violazione dell'art. 654 cpc.”.
La Suprema Corte ha chiarito che “Le opposizioni relative alla regolarità formale del precetto, attenendo al controllo dello svolgimento del processo esecutivo, si propongono ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo, a pena
d'inammissibilità denunciabile e dichiarabile - trattandosi di presupposto processuale - anche in sede di legittimità.” (cfr. Cass. n. 13348/2004).
Ne consegue che l'opposizione, accolta dal tribunale, non può che essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avendo esaminato unicamente le contestazioni afferenti il quomodo dell'esecuzione, ovvero la nullità del precetto.
Tali contestazioni sul quomodo dell'esecuzione sono state decise dal giudice di prime cure con valore assorbente di ogni altra questione. Ricorre inoltre la circostanza dell'iscrizione a ruolo della causa eseguita dall'opponente, in primo grado, nei venti giorni successivi alla ricezione della notifica della cartella opposta, con ciò stesso avvalorando la proposizione, nel corpo del ricorso, di eccezioni afferenti alla modalità di esecuzione e non l'esistenza stessa del diritto, che, all'inverso, sono sottratte a termini processuali di proposizione.
È incontestato che il Tribunale abbia ritenuto assorbente il motivo di opposizione afferente la nullità del precetto, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con sentenza che, come detto, non può essere oggetto d'appello ma soltanto di ricorso per Cassazione.
La decisione sui motivi oppositivi riconducibili all'art. 617 c.p.c., infatti, resta non impugnabile dinanzi la Corte d'Appello, ma solamente ricorribile per Cassazione anche ove mai – e non è il caso di specie – sia stato compiuto un errore di qualificazione (Cassazione civile, sez. III, 27.08.2014, n. 18312; più recentemente
Cassazione civile, sez. II, 23.03.2022, n. 9472).
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la censura va quindi dichiarata inammissibile.
§.
4. Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la contumacia della parte appellata.
Sussistono, tuttavia, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti,
a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, nella sua qualità di Parte_1
mandataria, avverso la sentenza n. nr. 2762/2024 Parte_2
del Tribunale di S. Maria C.V., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore