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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3361/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7041T00093/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7041T00093/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7041T00093/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa notificava al Contribuente Nominativo_1 – nella qualità di rappresentante legale Società - il pvc elaborato all'esito della relativa verifica nel quale venivano riscontrate violazioni fiscali e veniva disconosciuto il “regime di favore” di cui alla L. n.
398/1991
(cfr. pvc in atti).
L'Agenzia delle entrate – a seguito del predetto pvc - emetteva gli Avvisi di accertamento nn.
TY7041T00079/2019 anno di imposta 2014 e TY7041T00093/2019 anno di imposta 2015 (cfr. provvedimenti in atti).
L' Associazione in parola impugnava – per quanto qui di interesse – il provvedimento riferito al 2015 dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendone la riforma (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice - con sentenza n. 253/01/2023 – ha accolto il ricorso ritenendo che “ … nel provvedimento, non si rilevano sufficienti dati ed elementi di natura oggettiva e di fonte terza, tali da comportare il disconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla L. 398/91 e dall'art. 90 L. 289/02 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello).
L'Associazione appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Va disattesa la richiesta di riunione della presente controversia alla causa iscritta al rga n. 5247/2022
(appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza che ha accolto il ricorso dell'ente avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2014), stante l'autonomia di ciascun anno di imposta.
2.- Il primo Giudice ha ritenuto che l'Avviso impugnato fosse censurabile sotto il profilo motivazionale.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Ed infatti, il pvc era stato notificato a Nominativo_1, rappresentante legale dell' SD L' Aretusea : tale circostanza è rimasta incontroversa - art. 115 c.p.c. (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha dichiarato legittima la c.d. “motivazione per relationem”: ovvero con rinvio alle conclusioni contenute in un pvc ritenendo che l' Amministrazione, condividendone le conclusioni, abbia inteso realizzare una economia di scrittura la quale - trattandosi di elementi già noti al contribuente
- non arreca alcun pregiudizio al contraddittorio (Cassazione, n. 19381/2020).
3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 16032/2005 e Cassazione n. 16081/2022) ha ritenuto che – a fronte delle plurime contestazioni - è obbligo del soggetto contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per fruire del regime di favore “ … il rispetto delle condizioni per beneficiare della natura di ente commerciale è condizionato dall'accertamento che le clausole statutarie siano rispettose delle disposizioni di cui all'art. 148, comma 8, TUIR, nonché dall'accertamento che l'associazione assicuri nei confronti degli associati il rispetto dei principi di democraticità e partecipazione, accertamento che va condotto in termini sostanziali e non meramente formali (Cassazione, Sez. V, 24 ottobre 2014, n. 22644).
4.-Nella fattispecie, a fronte dei puntuali rilievi contenuti nel pvc (scarsa democraticità, mancato coinvolgimento dei soci alla vita sociale, mancata dimostrazione dello svolgimento delle assemblee, etc.), sarebbe stato onere dell'Associazione offrire eventuali elementi di prova contraria: ma così non è stato
(Cassazione, Sez. VI, 13 novembre 2020, 25708).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui euro 700,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il presente grado di giudizio.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3361/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Associazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7041T00093/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7041T00093/2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7041T00093/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa notificava al Contribuente Nominativo_1 – nella qualità di rappresentante legale Società - il pvc elaborato all'esito della relativa verifica nel quale venivano riscontrate violazioni fiscali e veniva disconosciuto il “regime di favore” di cui alla L. n.
398/1991
(cfr. pvc in atti).
L'Agenzia delle entrate – a seguito del predetto pvc - emetteva gli Avvisi di accertamento nn.
TY7041T00079/2019 anno di imposta 2014 e TY7041T00093/2019 anno di imposta 2015 (cfr. provvedimenti in atti).
L' Associazione in parola impugnava – per quanto qui di interesse – il provvedimento riferito al 2015 dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendone la riforma (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Giudice - con sentenza n. 253/01/2023 – ha accolto il ricorso ritenendo che “ … nel provvedimento, non si rilevano sufficienti dati ed elementi di natura oggettiva e di fonte terza, tali da comportare il disconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla L. 398/91 e dall'art. 90 L. 289/02 …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello).
L'Associazione appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Va disattesa la richiesta di riunione della presente controversia alla causa iscritta al rga n. 5247/2022
(appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza che ha accolto il ricorso dell'ente avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2014), stante l'autonomia di ciascun anno di imposta.
2.- Il primo Giudice ha ritenuto che l'Avviso impugnato fosse censurabile sotto il profilo motivazionale.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Ed infatti, il pvc era stato notificato a Nominativo_1, rappresentante legale dell' SD L' Aretusea : tale circostanza è rimasta incontroversa - art. 115 c.p.c. (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha dichiarato legittima la c.d. “motivazione per relationem”: ovvero con rinvio alle conclusioni contenute in un pvc ritenendo che l' Amministrazione, condividendone le conclusioni, abbia inteso realizzare una economia di scrittura la quale - trattandosi di elementi già noti al contribuente
- non arreca alcun pregiudizio al contraddittorio (Cassazione, n. 19381/2020).
3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 16032/2005 e Cassazione n. 16081/2022) ha ritenuto che – a fronte delle plurime contestazioni - è obbligo del soggetto contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per fruire del regime di favore “ … il rispetto delle condizioni per beneficiare della natura di ente commerciale è condizionato dall'accertamento che le clausole statutarie siano rispettose delle disposizioni di cui all'art. 148, comma 8, TUIR, nonché dall'accertamento che l'associazione assicuri nei confronti degli associati il rispetto dei principi di democraticità e partecipazione, accertamento che va condotto in termini sostanziali e non meramente formali (Cassazione, Sez. V, 24 ottobre 2014, n. 22644).
4.-Nella fattispecie, a fronte dei puntuali rilievi contenuti nel pvc (scarsa democraticità, mancato coinvolgimento dei soci alla vita sociale, mancata dimostrazione dello svolgimento delle assemblee, etc.), sarebbe stato onere dell'Associazione offrire eventuali elementi di prova contraria: ma così non è stato
(Cassazione, Sez. VI, 13 novembre 2020, 25708).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui euro 700,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il presente grado di giudizio.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ AR