Articolo 350 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 349Articolo 351
Versione
6 maggio 1952
Art. 350.
(Numerazione)


I ruoli di equipaggio sono numerati dal ministero della marina mercantile.
La numerazione, giunta al numero diecimila, e' rinnovata; tutti i ruoli, compresi dall'uno al diecimila, formano una serie.
Le serie prendono un numero progressivo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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