Articolo 68 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 67Articolo 69
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29 marzo 1961
Art. 68. (Inquadramento nella 3ª e 5ª categoria)

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6ª e 7ª categoria di cui all' art. 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono calcolati rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª, previste dall'art. 2 della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianita' di servizio posseduta.
Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961