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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 434 /2022 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando P e r o n e, Andrea Parte_1
Bordone, Paolo Perucco e M a r i o L o t t i
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
La ricorrente veniva assunta dalla convenuta il 2 ottobre 2023, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale al 90%, per la qualifica di cameriera e aiuto barista di livello 5 CCNL
Pubblici Esercizi (doc. 1-2). Con lettera del 8 maggio 2024, il datore di lavoro intimava alla lavoratrice il
“licenziamento per giusta causa”, lamentando una serie di condotte inadempienti verificatesi nei mesi precedenti, senza alcuna preventiva contestazione di addebito (doc. 3).
La convenuta ometteva anche il pagamento delle retribuzioni di febbraio, marzo, aprile, maggio 2024, delle competenze e del trattamento di fine rapporto, per l'ammontare complessivo lordo di € 5.656,47, di cui €
726,88 per TFR, come da busta paga e conteggio in atti (cfr. doc. 2 e 7).
Era onere della parte convenuta smentire nelle allegazioni e mediante i mezzi istruttori quanto dedotto dalla parte ricorrente.
il licenziamento intimato alla ricorrente riveste senza dubbio carattere disciplinare , trattandosi di recesso esplicitamente riferito alla lesione del vincolo fiduciario per l'asserita violazione di prescrizioni di diligenza e regole comportamentali, con addebito di una colpa assunta come giusta causa del recesso stesso.
Di conseguenza, doveva essere irrogato secondo le regole procedurali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7, l.
300/1970. Non essendo stato preceduto da alcuna contestazione è illegittimo. La fattispecie è regolata dal d.lgs 04.03.2015, n. 23, per le piccole imprese, come applicabile in forza dell'art. 42, comma 3, d.lgs.15.06.2015, n. 81.
il risarcimento, considerata la manifesta inesigibilità della sanzione adottata va determinato nella misura di
4mensilità. E' dovuta alla ricorrente anche l'indennità sostitutiva del mancato preavviso (20 giorni – doc. 8).
Spetta, inoltre , alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 5.656,47, di cui la ricorrente risulta creditrice a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di febbraio (€ 1.376,94), marzo (1.513,52), aprile
(€ 1.513,82) e maggio 2024 (€ 303,71), nonché dei ratei (ferie € 130,08 e rol € 91,82) e del trattamento di fine rapporto (€ 726,88) a oggi insoluti, come documentato in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate in dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc
P.Q.M.
Dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9, primo comma, e 3, primo comma, d. lgs. 23/2015 e 42, comma 3, d.lgs. 81/2015, condanna la parte convenuta al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione , oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nella misura prevista dal contratto in 20 giorni di retribuzione, per l'importo di € 1.069,19, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di €
5.656,47, di cui € 726,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500, per compensi, oltre accessori. con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 19/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 434 /2022 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando P e r o n e, Andrea Parte_1
Bordone, Paolo Perucco e M a r i o L o t t i
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
La ricorrente veniva assunta dalla convenuta il 2 ottobre 2023, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale al 90%, per la qualifica di cameriera e aiuto barista di livello 5 CCNL
Pubblici Esercizi (doc. 1-2). Con lettera del 8 maggio 2024, il datore di lavoro intimava alla lavoratrice il
“licenziamento per giusta causa”, lamentando una serie di condotte inadempienti verificatesi nei mesi precedenti, senza alcuna preventiva contestazione di addebito (doc. 3).
La convenuta ometteva anche il pagamento delle retribuzioni di febbraio, marzo, aprile, maggio 2024, delle competenze e del trattamento di fine rapporto, per l'ammontare complessivo lordo di € 5.656,47, di cui €
726,88 per TFR, come da busta paga e conteggio in atti (cfr. doc. 2 e 7).
Era onere della parte convenuta smentire nelle allegazioni e mediante i mezzi istruttori quanto dedotto dalla parte ricorrente.
il licenziamento intimato alla ricorrente riveste senza dubbio carattere disciplinare , trattandosi di recesso esplicitamente riferito alla lesione del vincolo fiduciario per l'asserita violazione di prescrizioni di diligenza e regole comportamentali, con addebito di una colpa assunta come giusta causa del recesso stesso.
Di conseguenza, doveva essere irrogato secondo le regole procedurali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7, l.
300/1970. Non essendo stato preceduto da alcuna contestazione è illegittimo. La fattispecie è regolata dal d.lgs 04.03.2015, n. 23, per le piccole imprese, come applicabile in forza dell'art. 42, comma 3, d.lgs.15.06.2015, n. 81.
il risarcimento, considerata la manifesta inesigibilità della sanzione adottata va determinato nella misura di
4mensilità. E' dovuta alla ricorrente anche l'indennità sostitutiva del mancato preavviso (20 giorni – doc. 8).
Spetta, inoltre , alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 5.656,47, di cui la ricorrente risulta creditrice a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di febbraio (€ 1.376,94), marzo (1.513,52), aprile
(€ 1.513,82) e maggio 2024 (€ 303,71), nonché dei ratei (ferie € 130,08 e rol € 91,82) e del trattamento di fine rapporto (€ 726,88) a oggi insoluti, come documentato in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate in dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc
P.Q.M.
Dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9, primo comma, e 3, primo comma, d. lgs. 23/2015 e 42, comma 3, d.lgs. 81/2015, condanna la parte convenuta al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione , oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nella misura prevista dal contratto in 20 giorni di retribuzione, per l'importo di € 1.069,19, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di €
5.656,47, di cui € 726,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500, per compensi, oltre accessori. con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 19/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari