CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI LA BO UE CE IO AR LA CO SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NI nato il [...] a [...]’EUFEMIA D’ASPROMONTE avverso la sentenza in data 05/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato DARIO VANNETIELLO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. DO AU, per mezzo di procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8562 del 05/12/2024 (dep. il 2025), nella parte in cui ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria. Secondo il ricorrente la Corte di cassazione è incorsa nei seguenti errori di fatto:
1.1. Il primo errore viene enunciato in relazione al motivo d’impugnazione (il terzo del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stata eccepita l’inutilizzabilità delle intercettazioni perché il decreto d’urgenza del pubblico ministero che le disponeva e il successivo decreto di convalida del g.i.p., per giustificare l’esistenza del requisito dei sufficienti indizi, facevano rinvio alla nota della polizia giudiziaria del 20/06/2017 e alle sommarie informazioni testimoniali di EL ME e di AR UC che, però, non risultavano presenti nel fascicolo processuale. Si precisa che la corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di tale doglianza osservando che non era stato assolto l’onere di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio denunciato e di chiarire la rilevanza di tali atti sul complessivo compendio indiziario. Il ricorrente rimarca che tale esito decisorio è stato condizionato dalla svista in cui sono incorsi i giudici di legittimità, in quanto nel ricorso era stato allegato l’intero fascicolo relativo al RIT n. 1603/2017 di cui ai predetti decreti;
erano state indicate esattamente le pagine di tale allegato ove reperire gli atti richiamati;
era stato precisato che il presupposto dei sufficienti indizi si fondava sulla nota della polizia giudiziaria del 20/06/2017 e alle sommarie informazioni testimoniali di EL ME e di AR UC, che non erano presenti nel fascicolo processuale, così che il decreto d’urgenza e il decreto di convalida Penale Sent. Sez. 2 Num. 1025 Anno 2026 Presidente: GA AN Relatore: AR IO Data Udienza: 10/12/2025 dovevano ritenersi privi di motivazione;
era stata evidenziata la natura decisiva di tali atti, poiché dalla declaratoria d’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al R.I.T. 1603/2017 sarebbe conseguito il proscioglimento di AU in relazione ai capi 1, 2, 8 e 36 della rubrica. «Dunque -scrive la difesa- il collegio di legittimità non ha deciso la censura in esame sulla base di un sostrato fattuale non correttamente apprezzato, ovvero senza accorgersi che dal ricorso e dagli atti allegati si ricavavano e si ricavano le informazioni e/o la documentazione, per errore ritenute carenti/inesistenti». Aggiunge che, trattandosi di error in procedendo, il collegio di legittimità poteva avere accesso agli atti e consultare il fascicolo del RIT 1603/2017 per verificare la mancanza dei verbali segnalati.
1.2. Il secondo errore viene enunciato in relazione al motivo d’impugnazione (il quarto del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stato dedotto che AU era stato sottoposto a intercettazione pur non essendo indagato nell’ambito del procedimento n. 2867/2017 R.G.N.R.. Il ricorrente precisa che con il motivo d’impugnazione osservava che il giudice, quando intende sottoporre a captatore informatico un apparecchio di un soggetto non indagato, deve procedere alla verifica della base indiziaria oggettiva e deve indicare in maniera chiara l’interesse investigativo sottostante, ossia «i motivi per i quali il soggetto terzo (non indagato)che si intende intercettare dovrebbe essere informato sui fatti e perché si ritiene che vi possono essere conversazioni o comunicazioni attinenti a quei fatti». Secondo il ricorrente i giudici sono incorsi in errore in relazione a tale motivo perché «si sono limitati a scrivere che (…) “la circostanza che AU non fosse indagato… non rileva ai fini della legittimità del decreto originario” ma, si badi, hanno omesso di valutare la seconda parte del motivo in esame e, quindi, di chiarire perché deve ritenersi soddisfacente la motivazione del decreto di urgenza del 04.10.2017 e di quello di convalida del 06.10.2017 a spiegare il necessario collegamento tra la captazione dei colloqui del ricorrente non indagato e l’indagine in corso atteso che l’unica ragione addotta per giustificare la captazione di cui si discorre è la presunta contiguità del AU alla cosca Alvaro. Una motivazione siffatta era ed è chiaramente inadeguata a giustificare l’intercettazione di un soggetto “terzo”. Purtroppo, però, i Supremi Giudici non si sono avveduti di tale profilo di censura».
1.3. Il terzo errore viene enunciato in relazione al motivo (il quinto del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stata eccepita l’illegittimità dei decreti di proroga, dichiarato inammissibile dalla corte di cassazione sul presupposto che il ricorrente non avesse allegato, né prodotto detti decreti. A tale riguardo il ricorrente rimarca, anzitutto, che i decreti erano stati prodotti, in quanto al ricorso era stato allegato tutto il fascicolo relativo al RIT 1603/2017, al quale i giudici di legittimità potevano accedere direttamente, essendo stata sollevata una questione procedurale. Aggiunge che con il motivo era stato osservato che «in tutte le richieste di proroga del decreto autorizzativo originario del 06.10.2017, a partire da quella del 24.11.2017 si legge testualmente “evidenziato che permangono i presupposti dell’intercettazione autorizzata con decreto di codesto giudice del 12.01.2017”; pertanto in esse si faceva riferimento alla permanenza delle condizioni di cui ad un decreto del 12.01.2017, che era ed è diverso da quello intercettivo originario, datato 06.10.2017». Sulla base di tale rilievo si osservava che il rinvio per relationem al decreto del 12/01/2017 e non al decreto autorizzativo originario -datato 06.10.2017- aveva comportato che i decreti di proroga erano 2 privi di «una motivazione autonoma che possa dimostrare che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e, quindi, che si tratti proprio di quello del 06.10.2017 (e non quello del 12.01.2017 indicato nella richiesta) e, quindi, non può ritenersi che trattavasi di errore materiale, di cui in atti non vi è alcun provvedimento di correzione». Osserva, dunque, che «ciò nondimeno, il collegio decidente ha replicato che (…) “l’errata indicazione della sua data nelle richieste di proroga è palesemente frutto di un errore materiale” senza avvedersi che tale ipotesi era ed è del tutto priva di qualsivoglia riscontro, men che meno documentale».
1.4. Il quarto errore viene enunciato in relazione al motivo (il sesto del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stata dedotta l’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai RIT 242/2019 e 2160/2018, rispetto ai quali si osservava che con il decreto di urgenza era stata richiesta l’intercettazione telematica attiva e passiva che comprende anche la captazione ambientale, mentre le proroghe sono state richieste con riferimento alle sole operazioni di intercettazione telematica attiva, senza alcun riferimento alla captazione ambientale delle operazioni tra presenti che, pertanto, non potevano considerarsi prorogate. Si precisa che la corte di cassazione rigettava il motivo osservando che l’intercettatore con captatore informatico è sempre anche di natura ambientale, così che risultava irrilevante che nei decreti non fosse stato utilizzato tale termine. Rispetto a tale esito decisorio, il ricorrente obietta che l’intercettazione telematica attiva, l’intercettazione telematica passiva e la captazione ambientale delle conversazioni tra presenti sono strumenti d’investigazione differenti, che non possono essere assimilati, così che l’autorizzazione o la proroga rilasciata per uno di essi non può ritenersi automaticamente estesa anche gli altri. «Sicchè -scrive la difesa- le questioni poste nel motivo n. VI del ricorso sulla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai RIT 242/19 e 2160/18 (…) sono state erroneamente percepite -da qui l’errore- e disattese in sede di legittimità, con conseguente, grave ingiustizia della decisione di conferma della condanna del ricorrente». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
1.2. Il ricorso straordinario, invero, costituisce rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, il cui ambito funzionale è circoscritto alla correzione di errori meramente materiali o di fatto, consistenti in una svista obiettivamente rilevabile, immediatamente percepibile ictu oculi e non implicante alcuna valutazione o apprezzamento giuridico, né tantomeno una riconsiderazione delle questioni già esaminate e risolte, in quanto l’art. 625- 3 bis cod. proc. pen. non configura un ulteriore grado di giudizio o uno strumento di riesame di quanto già deciso dalla Corte di cassazione. Esso, perciò, non può essere utilizzato per censurare errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dalla stessa, anche laddove questa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata. Tali profili, infatti, restano ontologicamente estranei all’ambito applicativo del rimedio straordinario, il quale non è preordinato a garantire la completezza o la persuasività della motivazione, ma è strumentale alla rimozione delle conseguenze decisorie causate da sviste percettive immediatamente rilevabili, consistenti in una falsa rappresentazione della realtà processuale e non implicanti alcuna valutazione o apprezzamento giuridico. Quando attivato al di fuori di tali ipotesi, il ricorso straordinario viene a svolgere una funzione surrettiziamente impugnatoria, incompatibile con la natura eccezionale dello strumento e con l’esigenza di stabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre che in contrasto con la ratio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. e con i principi di certezza del diritto e di economia processuale. Va dunque ribadito che «il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivolto alla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici di legittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata».
2. Ciò premesso, tutti gli errori enunciati sono al di fuori del perimetro di ammissibilità del ricorso straordinario.
2.1. Il primo errore denunciato dal ricorrente è collegato al terzo motivo del ricorso originario, con il quale era stata dedotta l’apparenza della motivazione del decreto del pubblico ministero che disponeva l’intercettazione in via di urgenza di cui al RIT 1603/17 e del correlato decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari, in quanto entrambi giustificavano la sussistenza del requisito dei sufficienti indizi rinviando a documentazione investigativa che non era presente nel fascicolo processuale, (nota di polizia giudiziaria del 20/06/2017 e informazioni testimoniali di EL ME e AR UC). Al suo riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione è incorsa in un duplice errore: a) ha erroneamente ritenuto che non vi fosse stata l’indicazione degli atti di cui si eccepiva l’inutilizzabilità; b) ha erroneamente ritenuto che non fosse stata indicata la loro incidenza sul complessivo compendio indiziario, mentre nel ricorso era stato specificato che le intercettazioni incidevano in relazione ai capi 1, 2, 8 e 36. Il motivo è inammissibile in relazione a entrambi i profili. La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso originario alla pagina 32 della sentenza impugnata, con la seguente motivazione: «la doglianza relativa all’assenza, nel fascicolo processuale, della documentazione investigativa richiamata nel decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione in via di urgenza di cui al RIT 1603/17 e nel decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari (nota di polizia giudiziaria del 20/06/2017 e, il primo, anche informazioni testimoniali di EL ME e AR UC) è inammissibile perché generica. È, infatti, onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, 4 non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416)».
2.1.1. Dalla lettura della motivazione emerge che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di cassazione non ha affermato che non erano stati indicati gli atti, ma ha osservato che quella indicazione (pur essendovi) non era da sola sufficiente per rendere la doglianza scrutinabile. Da ciò discende che l’assunto secondo cui la corte avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente non aveva indicato gli atti di cui eccepiva l’inutilizzabilità non trova riscontro nella lettura della motivazione della sentenza impugnata.
2.1.2. Quanto al secondo profilo, il ricorrente assume di avere indicato l’incidenza degli atti sul complessivo compendio indiziario, in quanto nel ricorso era stato precisato che il R.I.T. n. 1603/2017 incideva sui capi 1, 2, 8 e 36 della rubrica. A tale proposito va ricordato che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01). Nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere che la corte di cassazione non abbia percepito o non abbia correttamente percepito -per mera svista- il motivo d’impugnazione. Dalla lettura della motivazione sopra riportata, al contrario, emerge che il collegio di quella sentenza ha esattamente inteso il motivo d’impugnazione e lo ha evaso ritenendo che fosse generico, mancando della specifica indicazione dell’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Il ricorrente, con il motivo in esame, sostiene -al contrario- che il suo motivo d’impugnazione -così come dedotto e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione- soddisfaceva il requisito della specificità. Tale deduzione, però, non denuncia un errore percettivo, ma impinge la valutazione operata dalla Corte di cassazione, che il ricorrente non condivide nella parte in cui i giudici della legittimità hanno ritenuto che il motivo fosse generico. Dal ciò discende la sua inammissibilità.
2.1.3. La natura squisitamente valutativa della censura in esame emerge dai seguenti ulteriori rilievi, che si espongono nonostante la portata assorbente e risolutiva di quanto già osservato. Il ricorrente assume di avere indicato l’incidenza degli atti in questione, in quanto nel ricorso era stato precisato che il R.I.T. n. 1603/2017 incideva sui capi 1, 2, 8 e 3 della rubrica. Tale indicazione è stata in effetti rintracciata da questo Collegio in due punti del ricorso proposto contro la sentenza della corte di appello, allegato all’odierno ricorso (ossia quello nominato “ricorso n. 1” a firma dell’Avocato Vannetiello: a) alla pagina 10, nel penultimo paragrafo del terzo motivo, dove si legge: «Ebbene, su tale specifica censura, non sfugga, vi è il difetto assoluto di motivazione, che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, atteso che, si ripete, i dati captativi di cui al predetto RIT n. 1603/2017 incidono decisamente sugli indizi posti a base delle affermazioni della penale responsabilità di cui ai reati 1, 2, 8 e 36 come risulta chiaramente dalla sentenza di merito»: 5 b) alla pagina 18, nell’ultimo paragrafo del quinto motivo, dove si legge: «Concludendo, la sentenza ricorsa deve essere annullata per le plurime ragioni di inutilizzabilità delle captazioni esposte, quantomeno con rinvio, al fine di procedere al c.d. giudizio di resistenza, atteso che il ragionamento probatorio sotteso alla decisione umpugnata non “tiene” se epurato del suddetto dato intercettivo inutilizzabile;
dto, posto centralmente a base della motivazione per tutti i reati per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità e, in particolare, per quelli di cui ai capi 1, 2, 8 e 36 della rubrica». Ebbene, va rilevato come entrambe tali proposizioni non si rinvenga alcuna specifica indicazione della incidenza delle intercettazioni in questione sul complessivo compendio indiziario, non essendo a tal fine sufficiente un generico quanto apodittico rinvio al contenuto delle sentenze di merito. L’eccezione d’inutilizzabilità invero, può ritenersi specificamente dedotta quanto al profilo della decisività quando il ricorrente individui con precisione e con specifico abbinamento per ogni capo, l’intercettazione o le intercettazioni effettivamente utilizzate dai giudici di merito per l’affermazione di responsabilità, evidenziando nell'atto di impugnazione le ragioni della loro decisività, eventualmente correlata al fatto di essere gli unici elementi a carico dell’imputato per quel reato ovvero in quanto il compendio probatorio residuo risulta insufficiente alla conferma dell'affermazione di responsabilità. Il generico rinvio alla sentenza di merito, operato dal ricorrente nel caso in esame, non fa altro che rimettere alla corte di cassazione sia il rintraccio delle singole intercettazioni utilizzate in relazione a ogni reato, sia la valutazione della loro incidenza sul complessivo compendio indiziario, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", così delegandosi al giudice di legittimità un’operazione che deve essere previamente illustrata con il motivo d’impugnazione. Tali connotati di specificità sono stati ritenuti evidentemente mancanti dai giudici della sentenza impugnata. Nel momento in cui il ricorrente afferma che la sua deduzione era dotata della specificità, non fa altro che opporsi a una valutazione della corte di legittimità che, al contrario, l’ha ritenuta generica e non scrutinabile, così evadendo una doglianza correttamente percepita. Dal che l’inammissibilità del motivo.
2.2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo errore, enunciato in relazione al quarto motivo del ricorso originario, al cui riguardo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia. In particolare, il ricorrente sostiene che la corte di cassazione non ha evaso il motivo in quanto si è limitata a precisare che -ai fini della validità del decreto autorizzativo originario- non era rilevante che AU non fosse indagato. Anche in questo caso, la censura ha natura valutativa, per come evincibile già dalla stessa esposizione del motivo, là dove il ricorrente precisa che «una motivazione siffatta era ed è inadeguata a giustificare l’intercettazione di un soggetto “terzo”». Tanto fa emergere come la doglianza si rivolga alla qualità della motivazione, piuttosto che alla sua mancanza, dolendosi il ricorrente dell’insufficienza della stessa. A ciò si aggiunga che la censura si fonda su di una lettura atomizzata della motivazione della sentenza impugnata, trascurandosi di considerare che la questione della validità delle intercettazioni a carico di un soggetto non indagato, in relazione alla dedotta necessità di un collegamento tra il terzo non indagato e l’indagine in corso, era stata affrontata e risolta dalla corte di cassazione, sia pure con riferimento alla validità dei decreti 6 di proroga. Alla pagina 29 della sentenza impugnata (con motivazione richiamata alla pagina 32), infatti, quel Collegio di legittimità osservava che il requisito dei “gravi indizi di reato” previsto dall’art. 267 cod. proc. pen. o quello dei “sufficienti indizi” attengono all’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto «per cui non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate ai fini d’indagine (Sez. 1, n. 25568 del 18/09/2020, Modaffari, Rv. 280354)». Va dunque osserva che nel momento in cui puntualizza che l’art. 267 cod. proc. pen. richiede quale unico elemento necessario ai fini dell’autorizzazione i gravi indizi di reato, risultando ininfluente la qualità di indagato, la corte di cassazione esclude implicitamente che sia richiesto qualsivoglia ulteriore requisito che abbia quale punto di riferimento il soggetto e non il reato ai fini della validità delle intercettazioni, ivi compreso quello che la difesa indica come “la correlazione tra le indagini in corso e l’intercettato”. Tanto evidenziato, va ricordato che «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato;
in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01). Da qui l’inammissibilità anche del motivo in esame.
2.3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche con riguardo al terzo errore che il ricorrente ha enucleato in relazione al quinto motivo del ricorso originario, sotto due distinti profili. Va precisato che il ricorrente collega tale errore al sesto motivo del ricorso originario, ma dalla lettura della censura si evince che essa si riferisce alla decisione presa dalla Corte di cassazione in relazione al quinto dei motivi d’impugnazione alla sentenza della corte di appello. Con tale motivo il ricorrente denunciava il vizio di motivazione assente/apparente dei decreti di proroga RIT 1603/2017. In tale prospettiva segnalava che la proroga delle intercettazioni veniva giustificata rilevando la permanenza delle condizioni di cui al decreto del 12.01.2017, ossia di un decreto diverso da quello che le aveva originariamente autorizzate, datato (non 12/01/2017, ma) 06/10/2017, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, in realtà prorogate senza motivazione. A tale riguardo il ricorrente enuncia due diversi profili di erroneità: a) la corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile sul presupposto che non erano stati prodotti i decreti di proroga, mentre questi erano stati tutti allegati al ricorso;
b) la corte di cassazione ha ritenuto che l’indicazione di una data diversa rispetto a quella dell’originario decreto autorizzativo fosse un evidente errore materiale. Secondo il ricorrente, invece, non si trattava di errore materiale, atteso che l’indicazione del 12/01/2017 era contenuta in tutte le richieste e in tutti i decreti di proroga;
che non era presente in atti un provvedimento di correzione dell’errore materiale, sicchè i decreti dovevano ritenersi privi di 7 motivazione;
che quanto ritenuto dalla corte di cassazione non trovava riscontro documentale. Anche questa volta la deduzione difensiva si rivolge alla valutazione operata dalla Corte, che -peraltro- viene previamente parcellizzata. La motivazione con cui la Corte di cassazione ha rigettato la censura in questione è la seguente (pag. 33 della sentenza impugnata): «Il motivo di ricorso relativo alla illegittimità dei decreti di proroga è, del pari, inammissibile, in quanto tali decreti non sono stati né allegati né prodotti (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 – 01). In ogni caso, le doglianze sono infondate, in quanto la circostanza che AU non fosse indagato, come già detto, non rileva ai fini della legittimità del decreto originario, mentre l’errata indicazione della sua data nelle richieste di proroga è palesemente frutto di un errore materiale» (cfr. pag. 33 della sentenza). I giudici di legittimità hanno ritenuto di respingere il motivo -correttamente percepito- sulla base di una doppia motivazione, rilevando l’omessa produzione dei decreti di proroga e -al contempo- rimarcando che comunque l’eccezione era infondata, atteso che la diversità della data era dovuta a un errore materiale. In tale costrutto argomentativo, la causa principale della declaratoria d’inammissibilità del motivo va rintracciato nel fatto che la Corte di cassazione ha ritenuto che la diversa indicazione della data fosse dovuta a un errore materiale, il che assorbiva e rendeva ininfluente a fini decisori la verifica dell’effettiva produzione dei decreti di proroga. Da ciò l’inammissibilità del primo profilo di censura, visto che il motivo è stato comunque delibato e ritenuto infondato sul presupposto che il giudice era incorso in errore materiale, così risultando ininfluente a fini decisori il dato della produzione dei decreti di proroga. Quanto all’ulteriore profilo, il ricorrente sostiene che -in realtà- l’indicazione della data del 12/01/2017 invece che di quella del 06/10/2017 -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di legittimità- non era dovuta a un errore materiale e, a dimostrazione della correttezza dell’assunto, espone argomentazioni da cui dovrebbe dedursi la correttezza della propria deduzione. Tale deduzione, però, ha matrice squisitamente valutativa, in quanto intesa a persuadere questo giudicante della correttezza del convincimento del ricorrente, a discapito di quello raggiunto dal collegio della sentenza impugnata. Da qui l’inammissibilità del motivo in esame.
2.4. Ancor di più riferito al giudizio -e con maggiore evidenza- risulta il quarto errore enucleato dal ricorrente, in relazione al sesto motivo del ricorso originario. Con esso si denunciava l’inutilizzabilità patologica di tutte le intercettazioni tra presenti relative al RIT 242/2019 successive al 27/03/2019, in quanto la proroga era stata autorizzata per le sole operazioni telematiche attive, ma non anche per le intercettazioni ambientali. Si osservava, in particolare, che con il decreto di urgenza era stata richiesta l’intercettazione telematica attiva e passiva che comprendeva anche la captazione ambientale, mentre le proroghe erano state richieste con riferimento alle sole operazioni di intercettazione telematica attiva, senza alcun riferimento alla captazione ambientale delle operazioni tra presenti che, pertanto, non potevano considerarsi prorogate. Si precisa che la corte di cassazione rigettava il motivo osservando che l’intercettatore con captatore informatico è sempre anche di natura ambientale, così che risultava irrilevante che nei decreti non fosse stato utilizzato tale termine. 8 Rispetto a tale esito decisorio, il ricorrente obietta che l’intercettazione telematica attiva, l’intercettazione telematica passiva e la captazione ambientale della conversazione tra presenti sono strumenti d’investigazione differenti, che non possono essere assimilati, così che l’autorizzazione o la proroga rilasciata per uno di essi non può ritenersi automaticamente estesa anche gli altri. A questo punto non può che osservarsi che la possibilità o meno di assimilare l’intercettazione telematica attiva, l’intercettazione telematica passiva e la captazione ambientale della conversazione tra presenti è questione squisitamente giuridica, così che, anche in questo caso, il ricorrente non segnala un errore di percezione, ma denuncia un errore di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, così piegando il ricorso straordinario a fini impugnatori che gli sono preclusi.
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AR AN GA 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO AR;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato DARIO VANNETIELLO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. DO AU, per mezzo di procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8562 del 05/12/2024 (dep. il 2025), nella parte in cui ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria. Secondo il ricorrente la Corte di cassazione è incorsa nei seguenti errori di fatto:
1.1. Il primo errore viene enunciato in relazione al motivo d’impugnazione (il terzo del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stata eccepita l’inutilizzabilità delle intercettazioni perché il decreto d’urgenza del pubblico ministero che le disponeva e il successivo decreto di convalida del g.i.p., per giustificare l’esistenza del requisito dei sufficienti indizi, facevano rinvio alla nota della polizia giudiziaria del 20/06/2017 e alle sommarie informazioni testimoniali di EL ME e di AR UC che, però, non risultavano presenti nel fascicolo processuale. Si precisa che la corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di tale doglianza osservando che non era stato assolto l’onere di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio denunciato e di chiarire la rilevanza di tali atti sul complessivo compendio indiziario. Il ricorrente rimarca che tale esito decisorio è stato condizionato dalla svista in cui sono incorsi i giudici di legittimità, in quanto nel ricorso era stato allegato l’intero fascicolo relativo al RIT n. 1603/2017 di cui ai predetti decreti;
erano state indicate esattamente le pagine di tale allegato ove reperire gli atti richiamati;
era stato precisato che il presupposto dei sufficienti indizi si fondava sulla nota della polizia giudiziaria del 20/06/2017 e alle sommarie informazioni testimoniali di EL ME e di AR UC, che non erano presenti nel fascicolo processuale, così che il decreto d’urgenza e il decreto di convalida Penale Sent. Sez. 2 Num. 1025 Anno 2026 Presidente: GA AN Relatore: AR IO Data Udienza: 10/12/2025 dovevano ritenersi privi di motivazione;
era stata evidenziata la natura decisiva di tali atti, poiché dalla declaratoria d’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al R.I.T. 1603/2017 sarebbe conseguito il proscioglimento di AU in relazione ai capi 1, 2, 8 e 36 della rubrica. «Dunque -scrive la difesa- il collegio di legittimità non ha deciso la censura in esame sulla base di un sostrato fattuale non correttamente apprezzato, ovvero senza accorgersi che dal ricorso e dagli atti allegati si ricavavano e si ricavano le informazioni e/o la documentazione, per errore ritenute carenti/inesistenti». Aggiunge che, trattandosi di error in procedendo, il collegio di legittimità poteva avere accesso agli atti e consultare il fascicolo del RIT 1603/2017 per verificare la mancanza dei verbali segnalati.
1.2. Il secondo errore viene enunciato in relazione al motivo d’impugnazione (il quarto del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stato dedotto che AU era stato sottoposto a intercettazione pur non essendo indagato nell’ambito del procedimento n. 2867/2017 R.G.N.R.. Il ricorrente precisa che con il motivo d’impugnazione osservava che il giudice, quando intende sottoporre a captatore informatico un apparecchio di un soggetto non indagato, deve procedere alla verifica della base indiziaria oggettiva e deve indicare in maniera chiara l’interesse investigativo sottostante, ossia «i motivi per i quali il soggetto terzo (non indagato)che si intende intercettare dovrebbe essere informato sui fatti e perché si ritiene che vi possono essere conversazioni o comunicazioni attinenti a quei fatti». Secondo il ricorrente i giudici sono incorsi in errore in relazione a tale motivo perché «si sono limitati a scrivere che (…) “la circostanza che AU non fosse indagato… non rileva ai fini della legittimità del decreto originario” ma, si badi, hanno omesso di valutare la seconda parte del motivo in esame e, quindi, di chiarire perché deve ritenersi soddisfacente la motivazione del decreto di urgenza del 04.10.2017 e di quello di convalida del 06.10.2017 a spiegare il necessario collegamento tra la captazione dei colloqui del ricorrente non indagato e l’indagine in corso atteso che l’unica ragione addotta per giustificare la captazione di cui si discorre è la presunta contiguità del AU alla cosca Alvaro. Una motivazione siffatta era ed è chiaramente inadeguata a giustificare l’intercettazione di un soggetto “terzo”. Purtroppo, però, i Supremi Giudici non si sono avveduti di tale profilo di censura».
1.3. Il terzo errore viene enunciato in relazione al motivo (il quinto del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stata eccepita l’illegittimità dei decreti di proroga, dichiarato inammissibile dalla corte di cassazione sul presupposto che il ricorrente non avesse allegato, né prodotto detti decreti. A tale riguardo il ricorrente rimarca, anzitutto, che i decreti erano stati prodotti, in quanto al ricorso era stato allegato tutto il fascicolo relativo al RIT 1603/2017, al quale i giudici di legittimità potevano accedere direttamente, essendo stata sollevata una questione procedurale. Aggiunge che con il motivo era stato osservato che «in tutte le richieste di proroga del decreto autorizzativo originario del 06.10.2017, a partire da quella del 24.11.2017 si legge testualmente “evidenziato che permangono i presupposti dell’intercettazione autorizzata con decreto di codesto giudice del 12.01.2017”; pertanto in esse si faceva riferimento alla permanenza delle condizioni di cui ad un decreto del 12.01.2017, che era ed è diverso da quello intercettivo originario, datato 06.10.2017». Sulla base di tale rilievo si osservava che il rinvio per relationem al decreto del 12/01/2017 e non al decreto autorizzativo originario -datato 06.10.2017- aveva comportato che i decreti di proroga erano 2 privi di «una motivazione autonoma che possa dimostrare che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e, quindi, che si tratti proprio di quello del 06.10.2017 (e non quello del 12.01.2017 indicato nella richiesta) e, quindi, non può ritenersi che trattavasi di errore materiale, di cui in atti non vi è alcun provvedimento di correzione». Osserva, dunque, che «ciò nondimeno, il collegio decidente ha replicato che (…) “l’errata indicazione della sua data nelle richieste di proroga è palesemente frutto di un errore materiale” senza avvedersi che tale ipotesi era ed è del tutto priva di qualsivoglia riscontro, men che meno documentale».
1.4. Il quarto errore viene enunciato in relazione al motivo (il sesto del ricorso contro la sentenza della corte di appello) con il quale era stata dedotta l’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai RIT 242/2019 e 2160/2018, rispetto ai quali si osservava che con il decreto di urgenza era stata richiesta l’intercettazione telematica attiva e passiva che comprende anche la captazione ambientale, mentre le proroghe sono state richieste con riferimento alle sole operazioni di intercettazione telematica attiva, senza alcun riferimento alla captazione ambientale delle operazioni tra presenti che, pertanto, non potevano considerarsi prorogate. Si precisa che la corte di cassazione rigettava il motivo osservando che l’intercettatore con captatore informatico è sempre anche di natura ambientale, così che risultava irrilevante che nei decreti non fosse stato utilizzato tale termine. Rispetto a tale esito decisorio, il ricorrente obietta che l’intercettazione telematica attiva, l’intercettazione telematica passiva e la captazione ambientale delle conversazioni tra presenti sono strumenti d’investigazione differenti, che non possono essere assimilati, così che l’autorizzazione o la proroga rilasciata per uno di essi non può ritenersi automaticamente estesa anche gli altri. «Sicchè -scrive la difesa- le questioni poste nel motivo n. VI del ricorso sulla inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai RIT 242/19 e 2160/18 (…) sono state erroneamente percepite -da qui l’errore- e disattese in sede di legittimità, con conseguente, grave ingiustizia della decisione di conferma della condanna del ricorrente». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
1.2. Il ricorso straordinario, invero, costituisce rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, il cui ambito funzionale è circoscritto alla correzione di errori meramente materiali o di fatto, consistenti in una svista obiettivamente rilevabile, immediatamente percepibile ictu oculi e non implicante alcuna valutazione o apprezzamento giuridico, né tantomeno una riconsiderazione delle questioni già esaminate e risolte, in quanto l’art. 625- 3 bis cod. proc. pen. non configura un ulteriore grado di giudizio o uno strumento di riesame di quanto già deciso dalla Corte di cassazione. Esso, perciò, non può essere utilizzato per censurare errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dalla stessa, anche laddove questa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata. Tali profili, infatti, restano ontologicamente estranei all’ambito applicativo del rimedio straordinario, il quale non è preordinato a garantire la completezza o la persuasività della motivazione, ma è strumentale alla rimozione delle conseguenze decisorie causate da sviste percettive immediatamente rilevabili, consistenti in una falsa rappresentazione della realtà processuale e non implicanti alcuna valutazione o apprezzamento giuridico. Quando attivato al di fuori di tali ipotesi, il ricorso straordinario viene a svolgere una funzione surrettiziamente impugnatoria, incompatibile con la natura eccezionale dello strumento e con l’esigenza di stabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre che in contrasto con la ratio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. e con i principi di certezza del diritto e di economia processuale. Va dunque ribadito che «il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivolto alla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici di legittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata».
2. Ciò premesso, tutti gli errori enunciati sono al di fuori del perimetro di ammissibilità del ricorso straordinario.
2.1. Il primo errore denunciato dal ricorrente è collegato al terzo motivo del ricorso originario, con il quale era stata dedotta l’apparenza della motivazione del decreto del pubblico ministero che disponeva l’intercettazione in via di urgenza di cui al RIT 1603/17 e del correlato decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari, in quanto entrambi giustificavano la sussistenza del requisito dei sufficienti indizi rinviando a documentazione investigativa che non era presente nel fascicolo processuale, (nota di polizia giudiziaria del 20/06/2017 e informazioni testimoniali di EL ME e AR UC). Al suo riguardo il ricorrente sostiene che la Corte di cassazione è incorsa in un duplice errore: a) ha erroneamente ritenuto che non vi fosse stata l’indicazione degli atti di cui si eccepiva l’inutilizzabilità; b) ha erroneamente ritenuto che non fosse stata indicata la loro incidenza sul complessivo compendio indiziario, mentre nel ricorso era stato specificato che le intercettazioni incidevano in relazione ai capi 1, 2, 8 e 36. Il motivo è inammissibile in relazione a entrambi i profili. La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso originario alla pagina 32 della sentenza impugnata, con la seguente motivazione: «la doglianza relativa all’assenza, nel fascicolo processuale, della documentazione investigativa richiamata nel decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione in via di urgenza di cui al RIT 1603/17 e nel decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari (nota di polizia giudiziaria del 20/06/2017 e, il primo, anche informazioni testimoniali di EL ME e AR UC) è inammissibile perché generica. È, infatti, onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, 4 non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416)».
2.1.1. Dalla lettura della motivazione emerge che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di cassazione non ha affermato che non erano stati indicati gli atti, ma ha osservato che quella indicazione (pur essendovi) non era da sola sufficiente per rendere la doglianza scrutinabile. Da ciò discende che l’assunto secondo cui la corte avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente non aveva indicato gli atti di cui eccepiva l’inutilizzabilità non trova riscontro nella lettura della motivazione della sentenza impugnata.
2.1.2. Quanto al secondo profilo, il ricorrente assume di avere indicato l’incidenza degli atti sul complessivo compendio indiziario, in quanto nel ricorso era stato precisato che il R.I.T. n. 1603/2017 incideva sui capi 1, 2, 8 e 36 della rubrica. A tale proposito va ricordato che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01). Nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere che la corte di cassazione non abbia percepito o non abbia correttamente percepito -per mera svista- il motivo d’impugnazione. Dalla lettura della motivazione sopra riportata, al contrario, emerge che il collegio di quella sentenza ha esattamente inteso il motivo d’impugnazione e lo ha evaso ritenendo che fosse generico, mancando della specifica indicazione dell’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Il ricorrente, con il motivo in esame, sostiene -al contrario- che il suo motivo d’impugnazione -così come dedotto e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione- soddisfaceva il requisito della specificità. Tale deduzione, però, non denuncia un errore percettivo, ma impinge la valutazione operata dalla Corte di cassazione, che il ricorrente non condivide nella parte in cui i giudici della legittimità hanno ritenuto che il motivo fosse generico. Dal ciò discende la sua inammissibilità.
2.1.3. La natura squisitamente valutativa della censura in esame emerge dai seguenti ulteriori rilievi, che si espongono nonostante la portata assorbente e risolutiva di quanto già osservato. Il ricorrente assume di avere indicato l’incidenza degli atti in questione, in quanto nel ricorso era stato precisato che il R.I.T. n. 1603/2017 incideva sui capi 1, 2, 8 e 3 della rubrica. Tale indicazione è stata in effetti rintracciata da questo Collegio in due punti del ricorso proposto contro la sentenza della corte di appello, allegato all’odierno ricorso (ossia quello nominato “ricorso n. 1” a firma dell’Avocato Vannetiello: a) alla pagina 10, nel penultimo paragrafo del terzo motivo, dove si legge: «Ebbene, su tale specifica censura, non sfugga, vi è il difetto assoluto di motivazione, che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, atteso che, si ripete, i dati captativi di cui al predetto RIT n. 1603/2017 incidono decisamente sugli indizi posti a base delle affermazioni della penale responsabilità di cui ai reati 1, 2, 8 e 36 come risulta chiaramente dalla sentenza di merito»: 5 b) alla pagina 18, nell’ultimo paragrafo del quinto motivo, dove si legge: «Concludendo, la sentenza ricorsa deve essere annullata per le plurime ragioni di inutilizzabilità delle captazioni esposte, quantomeno con rinvio, al fine di procedere al c.d. giudizio di resistenza, atteso che il ragionamento probatorio sotteso alla decisione umpugnata non “tiene” se epurato del suddetto dato intercettivo inutilizzabile;
dto, posto centralmente a base della motivazione per tutti i reati per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità e, in particolare, per quelli di cui ai capi 1, 2, 8 e 36 della rubrica». Ebbene, va rilevato come entrambe tali proposizioni non si rinvenga alcuna specifica indicazione della incidenza delle intercettazioni in questione sul complessivo compendio indiziario, non essendo a tal fine sufficiente un generico quanto apodittico rinvio al contenuto delle sentenze di merito. L’eccezione d’inutilizzabilità invero, può ritenersi specificamente dedotta quanto al profilo della decisività quando il ricorrente individui con precisione e con specifico abbinamento per ogni capo, l’intercettazione o le intercettazioni effettivamente utilizzate dai giudici di merito per l’affermazione di responsabilità, evidenziando nell'atto di impugnazione le ragioni della loro decisività, eventualmente correlata al fatto di essere gli unici elementi a carico dell’imputato per quel reato ovvero in quanto il compendio probatorio residuo risulta insufficiente alla conferma dell'affermazione di responsabilità. Il generico rinvio alla sentenza di merito, operato dal ricorrente nel caso in esame, non fa altro che rimettere alla corte di cassazione sia il rintraccio delle singole intercettazioni utilizzate in relazione a ogni reato, sia la valutazione della loro incidenza sul complessivo compendio indiziario, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", così delegandosi al giudice di legittimità un’operazione che deve essere previamente illustrata con il motivo d’impugnazione. Tali connotati di specificità sono stati ritenuti evidentemente mancanti dai giudici della sentenza impugnata. Nel momento in cui il ricorrente afferma che la sua deduzione era dotata della specificità, non fa altro che opporsi a una valutazione della corte di legittimità che, al contrario, l’ha ritenuta generica e non scrutinabile, così evadendo una doglianza correttamente percepita. Dal che l’inammissibilità del motivo.
2.2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo errore, enunciato in relazione al quarto motivo del ricorso originario, al cui riguardo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia. In particolare, il ricorrente sostiene che la corte di cassazione non ha evaso il motivo in quanto si è limitata a precisare che -ai fini della validità del decreto autorizzativo originario- non era rilevante che AU non fosse indagato. Anche in questo caso, la censura ha natura valutativa, per come evincibile già dalla stessa esposizione del motivo, là dove il ricorrente precisa che «una motivazione siffatta era ed è inadeguata a giustificare l’intercettazione di un soggetto “terzo”». Tanto fa emergere come la doglianza si rivolga alla qualità della motivazione, piuttosto che alla sua mancanza, dolendosi il ricorrente dell’insufficienza della stessa. A ciò si aggiunga che la censura si fonda su di una lettura atomizzata della motivazione della sentenza impugnata, trascurandosi di considerare che la questione della validità delle intercettazioni a carico di un soggetto non indagato, in relazione alla dedotta necessità di un collegamento tra il terzo non indagato e l’indagine in corso, era stata affrontata e risolta dalla corte di cassazione, sia pure con riferimento alla validità dei decreti 6 di proroga. Alla pagina 29 della sentenza impugnata (con motivazione richiamata alla pagina 32), infatti, quel Collegio di legittimità osservava che il requisito dei “gravi indizi di reato” previsto dall’art. 267 cod. proc. pen. o quello dei “sufficienti indizi” attengono all’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto «per cui non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate ai fini d’indagine (Sez. 1, n. 25568 del 18/09/2020, Modaffari, Rv. 280354)». Va dunque osserva che nel momento in cui puntualizza che l’art. 267 cod. proc. pen. richiede quale unico elemento necessario ai fini dell’autorizzazione i gravi indizi di reato, risultando ininfluente la qualità di indagato, la corte di cassazione esclude implicitamente che sia richiesto qualsivoglia ulteriore requisito che abbia quale punto di riferimento il soggetto e non il reato ai fini della validità delle intercettazioni, ivi compreso quello che la difesa indica come “la correlazione tra le indagini in corso e l’intercettato”. Tanto evidenziato, va ricordato che «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato;
in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01). Da qui l’inammissibilità anche del motivo in esame.
2.3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche con riguardo al terzo errore che il ricorrente ha enucleato in relazione al quinto motivo del ricorso originario, sotto due distinti profili. Va precisato che il ricorrente collega tale errore al sesto motivo del ricorso originario, ma dalla lettura della censura si evince che essa si riferisce alla decisione presa dalla Corte di cassazione in relazione al quinto dei motivi d’impugnazione alla sentenza della corte di appello. Con tale motivo il ricorrente denunciava il vizio di motivazione assente/apparente dei decreti di proroga RIT 1603/2017. In tale prospettiva segnalava che la proroga delle intercettazioni veniva giustificata rilevando la permanenza delle condizioni di cui al decreto del 12.01.2017, ossia di un decreto diverso da quello che le aveva originariamente autorizzate, datato (non 12/01/2017, ma) 06/10/2017, con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, in realtà prorogate senza motivazione. A tale riguardo il ricorrente enuncia due diversi profili di erroneità: a) la corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile sul presupposto che non erano stati prodotti i decreti di proroga, mentre questi erano stati tutti allegati al ricorso;
b) la corte di cassazione ha ritenuto che l’indicazione di una data diversa rispetto a quella dell’originario decreto autorizzativo fosse un evidente errore materiale. Secondo il ricorrente, invece, non si trattava di errore materiale, atteso che l’indicazione del 12/01/2017 era contenuta in tutte le richieste e in tutti i decreti di proroga;
che non era presente in atti un provvedimento di correzione dell’errore materiale, sicchè i decreti dovevano ritenersi privi di 7 motivazione;
che quanto ritenuto dalla corte di cassazione non trovava riscontro documentale. Anche questa volta la deduzione difensiva si rivolge alla valutazione operata dalla Corte, che -peraltro- viene previamente parcellizzata. La motivazione con cui la Corte di cassazione ha rigettato la censura in questione è la seguente (pag. 33 della sentenza impugnata): «Il motivo di ricorso relativo alla illegittimità dei decreti di proroga è, del pari, inammissibile, in quanto tali decreti non sono stati né allegati né prodotti (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 – 01). In ogni caso, le doglianze sono infondate, in quanto la circostanza che AU non fosse indagato, come già detto, non rileva ai fini della legittimità del decreto originario, mentre l’errata indicazione della sua data nelle richieste di proroga è palesemente frutto di un errore materiale» (cfr. pag. 33 della sentenza). I giudici di legittimità hanno ritenuto di respingere il motivo -correttamente percepito- sulla base di una doppia motivazione, rilevando l’omessa produzione dei decreti di proroga e -al contempo- rimarcando che comunque l’eccezione era infondata, atteso che la diversità della data era dovuta a un errore materiale. In tale costrutto argomentativo, la causa principale della declaratoria d’inammissibilità del motivo va rintracciato nel fatto che la Corte di cassazione ha ritenuto che la diversa indicazione della data fosse dovuta a un errore materiale, il che assorbiva e rendeva ininfluente a fini decisori la verifica dell’effettiva produzione dei decreti di proroga. Da ciò l’inammissibilità del primo profilo di censura, visto che il motivo è stato comunque delibato e ritenuto infondato sul presupposto che il giudice era incorso in errore materiale, così risultando ininfluente a fini decisori il dato della produzione dei decreti di proroga. Quanto all’ulteriore profilo, il ricorrente sostiene che -in realtà- l’indicazione della data del 12/01/2017 invece che di quella del 06/10/2017 -diversamente da quanto ritenuto dal giudice di legittimità- non era dovuta a un errore materiale e, a dimostrazione della correttezza dell’assunto, espone argomentazioni da cui dovrebbe dedursi la correttezza della propria deduzione. Tale deduzione, però, ha matrice squisitamente valutativa, in quanto intesa a persuadere questo giudicante della correttezza del convincimento del ricorrente, a discapito di quello raggiunto dal collegio della sentenza impugnata. Da qui l’inammissibilità del motivo in esame.
2.4. Ancor di più riferito al giudizio -e con maggiore evidenza- risulta il quarto errore enucleato dal ricorrente, in relazione al sesto motivo del ricorso originario. Con esso si denunciava l’inutilizzabilità patologica di tutte le intercettazioni tra presenti relative al RIT 242/2019 successive al 27/03/2019, in quanto la proroga era stata autorizzata per le sole operazioni telematiche attive, ma non anche per le intercettazioni ambientali. Si osservava, in particolare, che con il decreto di urgenza era stata richiesta l’intercettazione telematica attiva e passiva che comprendeva anche la captazione ambientale, mentre le proroghe erano state richieste con riferimento alle sole operazioni di intercettazione telematica attiva, senza alcun riferimento alla captazione ambientale delle operazioni tra presenti che, pertanto, non potevano considerarsi prorogate. Si precisa che la corte di cassazione rigettava il motivo osservando che l’intercettatore con captatore informatico è sempre anche di natura ambientale, così che risultava irrilevante che nei decreti non fosse stato utilizzato tale termine. 8 Rispetto a tale esito decisorio, il ricorrente obietta che l’intercettazione telematica attiva, l’intercettazione telematica passiva e la captazione ambientale della conversazione tra presenti sono strumenti d’investigazione differenti, che non possono essere assimilati, così che l’autorizzazione o la proroga rilasciata per uno di essi non può ritenersi automaticamente estesa anche gli altri. A questo punto non può che osservarsi che la possibilità o meno di assimilare l’intercettazione telematica attiva, l’intercettazione telematica passiva e la captazione ambientale della conversazione tra presenti è questione squisitamente giuridica, così che, anche in questo caso, il ricorrente non segnala un errore di percezione, ma denuncia un errore di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, così piegando il ricorso straordinario a fini impugnatori che gli sono preclusi.
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO AR AN GA 9