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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 830/2014
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza dell'8.4.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 830/2014 R.G.L. TRA
, C.F.: , nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 argine o, dagli avv.ti Corleto Giovanni e Cuda Maria Michela, con cui elett.te domicilia alla Via Luigi Curto n.69, in Polla (SA); RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: , P.IVA: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ll'avv. DI CIOMMO RINALDO e dal A SAV ta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
CONVENUTO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 15.05.2014, la ricorrente come in epigrafe indicata deduceva di essere, dal 2002, “disoccupata in quanto inabile a prestare proficuo lavoro” e, pertanto, di essere stata riconosciuta, in data 11.12.2002, “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2 legge 118/71): 60%, a seguito di visita medica collegiale effettuata dalla Commissione Sanitaria dell'ASL di LO”, venendo, altresì, ricoverata presso la “Villa Maria Luigia”, casa di cura per le malattie nervose, sita in Monticelli (PR). Di aver, poi, subito, in data 11.03.2003, un grave incidente stradale che la portava a sottoporsi, in data 24.03.2003, ad una prima operazione chirurgica per “trauma all'anca destra e del bacino – frattura con sfondamento di tetto acetabolare dx – frattura ischio-pubica dx.” Successivamente, in più occasioni, veniva sottoposta ad ulteriori interventi chirurgici “presso gli Ospedali di LO , a causa di complicazioni post operatorio che di fatto ne CP_2 peggioravano il già compromesso stato psicofisico.” In data 10.09.2003, la competente commissione sanitaria della Regione Lombardia dichiarava l'istante “invalida 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa.” Deduceva, altresì, che dal 2002 al suo sostentamento provvedeva totalmente la madre, AR
, già titolare di pensione/prestazione n. 82028119, cat. IR. Ciò è avvenuto sino
[...] sa, occorso in data 24.05.2005, a seguito del quale, l'odierna ricorrente, in data 28.03.2011, inoltrava all apposita domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai CP_1 superstiti pe maggiorenne inabile, ai sensi dell'art. 22 della Legge 21/07/1965 n. 903 e ss. mm. ii. L'Istituto rigettava l'istanza con comunicazione del 18.05.2011 ritenendo Parte_1 non inabile alla morte del familiare. Detto rigetto veniva, dunque, impugnato in sede amministrativa innanzi al Comitato Provinciale, con ricorso del 06.07.2011. La ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro, sostenendo che, al momento del decesso della di lei madre, “sussisteva quel vincolo economico, affettivo, morale e solidale mai interrottosi tra le stesse;
tale vincolo si rafforzava ancor di più in considerazione delle necessità della Sig.ra Parte_1
scaturite dai problemi di depressione sorti nel 2002, dal grave incidente stradale del 20
[...] tiche conseguenze ad esso collegate, protrattesi sino ad oggi, (…). Invero, dal periodo considerato al momento della sua morte, la Sig.ra provvedeva in via continuativa e in misura totale al mantenimento AR della propria figlia.” Quanto al contestato requisito della inabilità, la ricorrente deduceva un quadro clinico caratterizzato da “trauma all'anca dx con successivo sfondamento dell'acetabolo; continue lussazioni protesi anca dx;
deambulazione autonoma impedita;
lieve ritardo mentale;
stato ansioso depressivo grave con disturbo misto della personalità.” Concludeva chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare, previo esperimento della CTU, la sua totale inabilità al lavoro al momento della morte del defunto genitore, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da diversa data, in base agli accertamenti, con conseguente riconoscimento del diritto al beneficio della pensione ai superstiti per figlio maggiorenne inabile, ex Legge 903/196 e succ. modif. e integr. e condanna dell alla CP_1 corresponsione di tutto quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione. 1.1. L' si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza, al momento del decesso del CP_1 de cuius, del re della inabilità allo svolgimento di un proficuo lavoro, nonché degli ulteriori requisiti della “vivenza a carico” e “reddituale”. Chiedeva, perciò, il rigetto del ricorso. 1.2. In via istruttoria, alla udienza del 14.04.2015 il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi articolata e richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due, tra quelli indicati, i testi da escutere. Successivamente, quale Consulente Tecnico d'Ufficio medico- legale veniva nominato, con provvedimento del 30.01.2018, il dott. il quale, Persona_1 espletata la visita peritale del 22.05.2018, provvedeva al deposito della relazione definitiva in data 25.11.2018. Alla udienza dell'8.04.2025 dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata una volta esauriti gli incombenti della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 13, R.D. 14.4.39 n. 636, così come modificato dall'art. 2 della L.
4.4.52 n. 2018 e dall'art. 22 della L. 21.7.65 n. 903: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. (…) I figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro [… ] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa».” 2.1. Quanto al primo dei due requisiti richiesti dalla norma appena citata, quello della inabilità al lavoro, il Consulente incaricato, all'esito dell'esame peritale, riscontrava la sussistenza, a carico della ricorrente e all'epoca del decesso di (del 24.05.2005), delle seguenti AR patologie:
- Esiti di frattura da sfondamento acetabolo anca dx ed esiti di frattura della branca ischio- pubica dx trattata con artroprotesi totale di anca dx con grave limitazione della deambulazione autonoma;
- Sindrome ansioso depressiva grave con disturbo dipendente di personalità;
- Sindrome schizoaffettiva, in terapia farmacologica e con documentati tentativi di suicidio e TSO;
- Lieve ritardo mentale;
- Diabete mellito tipo 2;
- Gastrite con reflusso esofageo. Aggiungeva, poi, che, “sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti per gli anni successivi”, “era affetta ed è affetta a tutt'oggi da: Parte_1
- damento acetabolo anca dx ed esiti di frattura della branca ischi-pubica dx trattata con artroprotesi totale di anca dx con successive lussazioni recidivanti operate e con sostituzione dell'artroprotesi. Esiti di frattura calcagno destro trattata con artrodesi. Artrosi cervicale e lombare con discopatie L3-L4 e L4-L5. Limitazione funzionale poliarticolare;
- Disturbo depressivo maggiore;
- Psicosi bipolare (chiusura alle relazioni sociali e idee suicidarie);
Pag. 2 di 5 - Lieve ritardo mentale;
- Cardiopatia ischemica cronica;
- Diabete mellito tipo 2.” Alla luce di quanto appena esposto, il Ctu, dott. , concludeva Persona_1 affermando che “sia alla data del decesso della Sig.ra che alla data di AR presentazione della domanda amministrativa da parte della 005), la Sig.ra Parte_1
era inabile a proficuo lavoro (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo).
[...] a diagnosi posta, anche per gli anni successivi al 2005 e sino a tutt'oggi la Sig.ra Parte_1
permane inabile a proficuo lavoro (assoluta e permanente impossibilità di dedic
[...] uanto appare compromessa la capacità fisica e psichica della stessa ad espletare un'attività lavorativa confacente alle sue attitudini per l'aggravarsi di tutte le infermità diagnosticate. A tale conclusione si è giunti dopo una completa disamina anamnestica e clinica delle malattie accertate in atti.” Pertanto, alla luce di quanto accertato nella detta consulenza, da considerarsi immune da vizi e ben argomentata dal punto di vista dell'iter logico seguito dal Consulente incaricato, e, pertanto, condivisibile da questo Tribunale, si ritiene sussistente, in capo all'istante, il requisito della inabilità allo svolgimento di proficuo lavoro al momento della morte del genitore. 2.2. Quanto al secondo requisito richiesto dalla Legge, ossia quello della c.d. “vivenza a carico”, è opportuno sottolineare come, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, e qui condiviso: “tale requisito, della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto»” (Cass., 23058/2020). Sempre con riguardo alla prova, la Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che:
“il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass., 3678/2013; Cass., 11689/2005).
La parte ricorrente, al fine di provare detto requisito, chiedeva la ammissione della prova testimoniale. Alla udienza del 22.09.2015 venivano escussi due testimoni: La e Testimone_1 Parte_3 (suoi germani), i quali confermavano la prospettazion ta
[...]
In particolare, riferiva: “Mia sorella, quando è deceduta mia madre, pur non vivendo con Persona_2 lei percepiva dalla stessa quanto gli occorreva per il suo sostentamento a Milano – LO. Mia sorella fin da quando subiva l'incidente stradale veniva più volte ricoverata a causa del suo stato di salute precario. Mia sorella non era nelle condizioni di poter lavorare più da quando ebbe l'incidente stradale nel 2003. L'unica forma di sostentamento di mia sorella è sempre stato il trattamento pensionistico che prendeva mia madre sin dall'anno 2002, tant'è vero che, mia madre mandava a mia sorella anche generi alimentari. Mia madre effettuava mensilmente vaglia postale dell'importo di euro 300-400, ovviamente non andando lei personalmente in quanto anziana.” La esponeva, invece, quanto segue: “Mia sorella, prima della morte di mia madre, ha Parte_3 avu e e per questo è stata più volte ricoverata presso case di cura già dall'anno 2002. Nel 2003 ha subito un incidente, le hanno riscontrato la rottura del bacino e pertanto non poteva svolgere alcuna attività lavorativa. O io o mio fratello mandavamo il sostentamento a mia sorella composto da bonifico postale di euro 400,00 mensili, generi alimentari, vestiario e biancheria. Io convivevo con mia madre e, pertanto, con i soldi della sua pensione, poi, mi occupavo di inviare il sostentamento a mia sorella che era a LO. Da quando è stata male ed ha avuto l'incidente mia sorella non ha potuto più lavorare, pertanto, l'unica forma di sostentamento era la madre.” Nel caso di specie, dunque, come emerge dalle testimonianze raccolte, nonché come meglio esposto dalla ricorrente stessa nel corso del giudizio (cfr. note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 25.05.2016), “trovavasi, nel periodo in questione, lontana da Parte_1 casa ed impossibilitata a raggiungere il suo paese d'origine proprio in ragione degli stati morbosi da cui era affetta.” E, tuttavia, “benché non convivente con la madre, viveva in una condizione di soggezione finanziaria integrale alla
Pag. 3 di 5 stessa, la quale era dotata di mezzi finanziari autonomi derivatagli dal trattamento pensionistico. Detta soggezione finanziaria è perdurata dall'anno 2002 e si è protratta ininterrottamente, sino alla data della morte” della madre. Prima del 2002, alla luce di quanto emerge dal ricorso introduttivo, la ricorrente aveva svolto “con continuità e profitto prima l'attività di cuoca (…), in seguito, quella di operaia nel settore alimentare;
tale attività, a partire proprio dal 2002, veniva più volte interrotta, (…) a causa del suo stato depressivo e ai lunghi periodi di ricovero presso case di cura (…)”). 3. Con la documentazione allegata al ricorso, infatti, è stato dimostrato che la ricorrente a fronte di un reddito di euro 5.403,00 prodotto nell'anno 2002 ha avuto una contrazione progressiva del reddito negli anni 2003- 2004, fino ad arrivare a reddito zero nell'anno 2005 (tale ultimo dato costituisce ulteriore elemento valutabile ai fini della vivenza a carico). Tanto emerge dalla documentazione versata in atti, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Sala Consilina. Appare evidente che anche in assenza di convivenza con il genitore deceduto, lo stesso abbia provveduto al suo sostentamento in via continuativa grazie al trattamento pensionistico in godimento, risultando del tutto insufficiente il reddito prodotto da azzeratosi in concomitanza con il Parte_1 decesso del genitore. Le risultanze di causa, come sopra riassunte, giustificano la sussistenza del requisito della vivenza a carico. Risultano agli atti di causa, da un lato, la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina, relativa ai redditi del ricorrente, nonché i modelli Cud del genitore defunto per i medesimi anni e, dall'altro, la certificazione riferita ad eventuali rapporti di lavoro del ricorrente. Ai fini del requisito della vivenza a carico costituisce dato di non poca importanza quello relativo al fatto che, per come ammesso e documentato dal ricorrente, lo stesso percepiva redditi ampiamente inferiori a quelli previsti per legge per la pensione di inabilità, sicché deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 14996/07) secondo cui in tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. A ciò si aggiunga che risultano in atti ulteriori dati che forniscono riscontro al contenuto delle deposizioni testimoniali e confermano che il genitore pensionato dell'odierno ricorrente, secondo la definizione contenuta nell'art. 22 Legge 903/65, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa. Si fa riferimento: a) alla sostanziale differenza tra i redditi dei due soggetti ( ricorrente/madre) che è ulteriore elemento che depone per il sostentamento della madre nei confronti della figlia, sebbene non convivente;
b) al fatto che la ricorrente è stato ininterrottamente disoccupata dal 2003, come emerge anche dalle cartelle cliniche relative ai numerosi ricoveri. Gli elementi di cui sopra, se globalmente considerati, inducono senz'altro a ritenere che il pensionato , alla data del decesso del maggio 2005, provvedeva in misura quanto AR meno prev ento dell'odierna ricorrente. Del resto, il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento (Cass. n° 26642/14). Quanto al requisito sanitario, si è detto dello svolgimento di perizia medico-legale al fine di accertare se la ricorrente fosse totalmente inabile al lavoro ai sensi dell'art. 8 Legge n° 222/84 alla data del 24.5.2005. Il consulente nominato, attraverso congrue ed esaustive argomentazioni medico- legali, ha concluso nel senso della sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio richiesto già al momento del decesso del pensionato . AR
Pag. 4 di 5 CP_ All'elaborato peritale e alle sue conclusioni, che l non ha in alcun modo contestato, è quindi sufficiente fare richiamo in questa sede per ricon il diritto di alla Parte_1 pensione di reversibilità a decorrere dall'1.6.2005, ovvero dal pri ssivo rispetto alla data del decesso (è pacifico infatti che in relazione al beneficio di cui si discute non rileva la data della domanda amministrativa (Cass. n° 18241/11). 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto CP_ del valore della lite e della attività difensiva disimpegnata. L' è, infine, tenuto al pagamento delle spese di consulenza svolta in questo giudizio, anch'esse liq come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1 CP_ la pensione di reversibilità a decorrere dal 1.06.20 na l' al pagamento dei ratei a tale titolo dovuti, maggiorati degli accessori, da determinare si dell'art. 16, comma 6, Legge n. 412/91, dalla data suddetta al soddisfo;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano i 2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
CP_
3. pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell Lagonegro, 8.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza dell'8.4.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 830/2014 R.G.L. TRA
, C.F.: , nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 argine o, dagli avv.ti Corleto Giovanni e Cuda Maria Michela, con cui elett.te domicilia alla Via Luigi Curto n.69, in Polla (SA); RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: , P.IVA: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ll'avv. DI CIOMMO RINALDO e dal A SAV ta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
CONVENUTO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 15.05.2014, la ricorrente come in epigrafe indicata deduceva di essere, dal 2002, “disoccupata in quanto inabile a prestare proficuo lavoro” e, pertanto, di essere stata riconosciuta, in data 11.12.2002, “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2 legge 118/71): 60%, a seguito di visita medica collegiale effettuata dalla Commissione Sanitaria dell'ASL di LO”, venendo, altresì, ricoverata presso la “Villa Maria Luigia”, casa di cura per le malattie nervose, sita in Monticelli (PR). Di aver, poi, subito, in data 11.03.2003, un grave incidente stradale che la portava a sottoporsi, in data 24.03.2003, ad una prima operazione chirurgica per “trauma all'anca destra e del bacino – frattura con sfondamento di tetto acetabolare dx – frattura ischio-pubica dx.” Successivamente, in più occasioni, veniva sottoposta ad ulteriori interventi chirurgici “presso gli Ospedali di LO , a causa di complicazioni post operatorio che di fatto ne CP_2 peggioravano il già compromesso stato psicofisico.” In data 10.09.2003, la competente commissione sanitaria della Regione Lombardia dichiarava l'istante “invalida 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa.” Deduceva, altresì, che dal 2002 al suo sostentamento provvedeva totalmente la madre, AR
, già titolare di pensione/prestazione n. 82028119, cat. IR. Ciò è avvenuto sino
[...] sa, occorso in data 24.05.2005, a seguito del quale, l'odierna ricorrente, in data 28.03.2011, inoltrava all apposita domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai CP_1 superstiti pe maggiorenne inabile, ai sensi dell'art. 22 della Legge 21/07/1965 n. 903 e ss. mm. ii. L'Istituto rigettava l'istanza con comunicazione del 18.05.2011 ritenendo Parte_1 non inabile alla morte del familiare. Detto rigetto veniva, dunque, impugnato in sede amministrativa innanzi al Comitato Provinciale, con ricorso del 06.07.2011. La ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro, sostenendo che, al momento del decesso della di lei madre, “sussisteva quel vincolo economico, affettivo, morale e solidale mai interrottosi tra le stesse;
tale vincolo si rafforzava ancor di più in considerazione delle necessità della Sig.ra Parte_1
scaturite dai problemi di depressione sorti nel 2002, dal grave incidente stradale del 20
[...] tiche conseguenze ad esso collegate, protrattesi sino ad oggi, (…). Invero, dal periodo considerato al momento della sua morte, la Sig.ra provvedeva in via continuativa e in misura totale al mantenimento AR della propria figlia.” Quanto al contestato requisito della inabilità, la ricorrente deduceva un quadro clinico caratterizzato da “trauma all'anca dx con successivo sfondamento dell'acetabolo; continue lussazioni protesi anca dx;
deambulazione autonoma impedita;
lieve ritardo mentale;
stato ansioso depressivo grave con disturbo misto della personalità.” Concludeva chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare, previo esperimento della CTU, la sua totale inabilità al lavoro al momento della morte del defunto genitore, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da diversa data, in base agli accertamenti, con conseguente riconoscimento del diritto al beneficio della pensione ai superstiti per figlio maggiorenne inabile, ex Legge 903/196 e succ. modif. e integr. e condanna dell alla CP_1 corresponsione di tutto quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione. 1.1. L' si costituiva in giudizio eccependo l'insussistenza, al momento del decesso del CP_1 de cuius, del re della inabilità allo svolgimento di un proficuo lavoro, nonché degli ulteriori requisiti della “vivenza a carico” e “reddituale”. Chiedeva, perciò, il rigetto del ricorso. 1.2. In via istruttoria, alla udienza del 14.04.2015 il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi articolata e richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due, tra quelli indicati, i testi da escutere. Successivamente, quale Consulente Tecnico d'Ufficio medico- legale veniva nominato, con provvedimento del 30.01.2018, il dott. il quale, Persona_1 espletata la visita peritale del 22.05.2018, provvedeva al deposito della relazione definitiva in data 25.11.2018. Alla udienza dell'8.04.2025 dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata una volta esauriti gli incombenti della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. 2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 13, R.D. 14.4.39 n. 636, così come modificato dall'art. 2 della L.
4.4.52 n. 2018 e dall'art. 22 della L. 21.7.65 n. 903: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. (…) I figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro [… ] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa».” 2.1. Quanto al primo dei due requisiti richiesti dalla norma appena citata, quello della inabilità al lavoro, il Consulente incaricato, all'esito dell'esame peritale, riscontrava la sussistenza, a carico della ricorrente e all'epoca del decesso di (del 24.05.2005), delle seguenti AR patologie:
- Esiti di frattura da sfondamento acetabolo anca dx ed esiti di frattura della branca ischio- pubica dx trattata con artroprotesi totale di anca dx con grave limitazione della deambulazione autonoma;
- Sindrome ansioso depressiva grave con disturbo dipendente di personalità;
- Sindrome schizoaffettiva, in terapia farmacologica e con documentati tentativi di suicidio e TSO;
- Lieve ritardo mentale;
- Diabete mellito tipo 2;
- Gastrite con reflusso esofageo. Aggiungeva, poi, che, “sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti per gli anni successivi”, “era affetta ed è affetta a tutt'oggi da: Parte_1
- damento acetabolo anca dx ed esiti di frattura della branca ischi-pubica dx trattata con artroprotesi totale di anca dx con successive lussazioni recidivanti operate e con sostituzione dell'artroprotesi. Esiti di frattura calcagno destro trattata con artrodesi. Artrosi cervicale e lombare con discopatie L3-L4 e L4-L5. Limitazione funzionale poliarticolare;
- Disturbo depressivo maggiore;
- Psicosi bipolare (chiusura alle relazioni sociali e idee suicidarie);
Pag. 2 di 5 - Lieve ritardo mentale;
- Cardiopatia ischemica cronica;
- Diabete mellito tipo 2.” Alla luce di quanto appena esposto, il Ctu, dott. , concludeva Persona_1 affermando che “sia alla data del decesso della Sig.ra che alla data di AR presentazione della domanda amministrativa da parte della 005), la Sig.ra Parte_1
era inabile a proficuo lavoro (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo).
[...] a diagnosi posta, anche per gli anni successivi al 2005 e sino a tutt'oggi la Sig.ra Parte_1
permane inabile a proficuo lavoro (assoluta e permanente impossibilità di dedic
[...] uanto appare compromessa la capacità fisica e psichica della stessa ad espletare un'attività lavorativa confacente alle sue attitudini per l'aggravarsi di tutte le infermità diagnosticate. A tale conclusione si è giunti dopo una completa disamina anamnestica e clinica delle malattie accertate in atti.” Pertanto, alla luce di quanto accertato nella detta consulenza, da considerarsi immune da vizi e ben argomentata dal punto di vista dell'iter logico seguito dal Consulente incaricato, e, pertanto, condivisibile da questo Tribunale, si ritiene sussistente, in capo all'istante, il requisito della inabilità allo svolgimento di proficuo lavoro al momento della morte del genitore. 2.2. Quanto al secondo requisito richiesto dalla Legge, ossia quello della c.d. “vivenza a carico”, è opportuno sottolineare come, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, e qui condiviso: “tale requisito, della cd. «vivenza a carico», è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto»” (Cass., 23058/2020). Sempre con riguardo alla prova, la Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che:
“il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass., 3678/2013; Cass., 11689/2005).
La parte ricorrente, al fine di provare detto requisito, chiedeva la ammissione della prova testimoniale. Alla udienza del 22.09.2015 venivano escussi due testimoni: La e Testimone_1 Parte_3 (suoi germani), i quali confermavano la prospettazion ta
[...]
In particolare, riferiva: “Mia sorella, quando è deceduta mia madre, pur non vivendo con Persona_2 lei percepiva dalla stessa quanto gli occorreva per il suo sostentamento a Milano – LO. Mia sorella fin da quando subiva l'incidente stradale veniva più volte ricoverata a causa del suo stato di salute precario. Mia sorella non era nelle condizioni di poter lavorare più da quando ebbe l'incidente stradale nel 2003. L'unica forma di sostentamento di mia sorella è sempre stato il trattamento pensionistico che prendeva mia madre sin dall'anno 2002, tant'è vero che, mia madre mandava a mia sorella anche generi alimentari. Mia madre effettuava mensilmente vaglia postale dell'importo di euro 300-400, ovviamente non andando lei personalmente in quanto anziana.” La esponeva, invece, quanto segue: “Mia sorella, prima della morte di mia madre, ha Parte_3 avu e e per questo è stata più volte ricoverata presso case di cura già dall'anno 2002. Nel 2003 ha subito un incidente, le hanno riscontrato la rottura del bacino e pertanto non poteva svolgere alcuna attività lavorativa. O io o mio fratello mandavamo il sostentamento a mia sorella composto da bonifico postale di euro 400,00 mensili, generi alimentari, vestiario e biancheria. Io convivevo con mia madre e, pertanto, con i soldi della sua pensione, poi, mi occupavo di inviare il sostentamento a mia sorella che era a LO. Da quando è stata male ed ha avuto l'incidente mia sorella non ha potuto più lavorare, pertanto, l'unica forma di sostentamento era la madre.” Nel caso di specie, dunque, come emerge dalle testimonianze raccolte, nonché come meglio esposto dalla ricorrente stessa nel corso del giudizio (cfr. note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 25.05.2016), “trovavasi, nel periodo in questione, lontana da Parte_1 casa ed impossibilitata a raggiungere il suo paese d'origine proprio in ragione degli stati morbosi da cui era affetta.” E, tuttavia, “benché non convivente con la madre, viveva in una condizione di soggezione finanziaria integrale alla
Pag. 3 di 5 stessa, la quale era dotata di mezzi finanziari autonomi derivatagli dal trattamento pensionistico. Detta soggezione finanziaria è perdurata dall'anno 2002 e si è protratta ininterrottamente, sino alla data della morte” della madre. Prima del 2002, alla luce di quanto emerge dal ricorso introduttivo, la ricorrente aveva svolto “con continuità e profitto prima l'attività di cuoca (…), in seguito, quella di operaia nel settore alimentare;
tale attività, a partire proprio dal 2002, veniva più volte interrotta, (…) a causa del suo stato depressivo e ai lunghi periodi di ricovero presso case di cura (…)”). 3. Con la documentazione allegata al ricorso, infatti, è stato dimostrato che la ricorrente a fronte di un reddito di euro 5.403,00 prodotto nell'anno 2002 ha avuto una contrazione progressiva del reddito negli anni 2003- 2004, fino ad arrivare a reddito zero nell'anno 2005 (tale ultimo dato costituisce ulteriore elemento valutabile ai fini della vivenza a carico). Tanto emerge dalla documentazione versata in atti, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Sala Consilina. Appare evidente che anche in assenza di convivenza con il genitore deceduto, lo stesso abbia provveduto al suo sostentamento in via continuativa grazie al trattamento pensionistico in godimento, risultando del tutto insufficiente il reddito prodotto da azzeratosi in concomitanza con il Parte_1 decesso del genitore. Le risultanze di causa, come sopra riassunte, giustificano la sussistenza del requisito della vivenza a carico. Risultano agli atti di causa, da un lato, la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina, relativa ai redditi del ricorrente, nonché i modelli Cud del genitore defunto per i medesimi anni e, dall'altro, la certificazione riferita ad eventuali rapporti di lavoro del ricorrente. Ai fini del requisito della vivenza a carico costituisce dato di non poca importanza quello relativo al fatto che, per come ammesso e documentato dal ricorrente, lo stesso percepiva redditi ampiamente inferiori a quelli previsti per legge per la pensione di inabilità, sicché deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 14996/07) secondo cui in tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. A ciò si aggiunga che risultano in atti ulteriori dati che forniscono riscontro al contenuto delle deposizioni testimoniali e confermano che il genitore pensionato dell'odierno ricorrente, secondo la definizione contenuta nell'art. 22 Legge 903/65, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa. Si fa riferimento: a) alla sostanziale differenza tra i redditi dei due soggetti ( ricorrente/madre) che è ulteriore elemento che depone per il sostentamento della madre nei confronti della figlia, sebbene non convivente;
b) al fatto che la ricorrente è stato ininterrottamente disoccupata dal 2003, come emerge anche dalle cartelle cliniche relative ai numerosi ricoveri. Gli elementi di cui sopra, se globalmente considerati, inducono senz'altro a ritenere che il pensionato , alla data del decesso del maggio 2005, provvedeva in misura quanto AR meno prev ento dell'odierna ricorrente. Del resto, il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento (Cass. n° 26642/14). Quanto al requisito sanitario, si è detto dello svolgimento di perizia medico-legale al fine di accertare se la ricorrente fosse totalmente inabile al lavoro ai sensi dell'art. 8 Legge n° 222/84 alla data del 24.5.2005. Il consulente nominato, attraverso congrue ed esaustive argomentazioni medico- legali, ha concluso nel senso della sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio richiesto già al momento del decesso del pensionato . AR
Pag. 4 di 5 CP_ All'elaborato peritale e alle sue conclusioni, che l non ha in alcun modo contestato, è quindi sufficiente fare richiamo in questa sede per ricon il diritto di alla Parte_1 pensione di reversibilità a decorrere dall'1.6.2005, ovvero dal pri ssivo rispetto alla data del decesso (è pacifico infatti che in relazione al beneficio di cui si discute non rileva la data della domanda amministrativa (Cass. n° 18241/11). 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto CP_ del valore della lite e della attività difensiva disimpegnata. L' è, infine, tenuto al pagamento delle spese di consulenza svolta in questo giudizio, anch'esse liq come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1 CP_ la pensione di reversibilità a decorrere dal 1.06.20 na l' al pagamento dei ratei a tale titolo dovuti, maggiorati degli accessori, da determinare si dell'art. 16, comma 6, Legge n. 412/91, dalla data suddetta al soddisfo;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano i 2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
CP_
3. pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell Lagonegro, 8.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
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