Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2025, proposto da
Società Agricola Ecoagri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Fabbris, Giovanni Battista De Luca e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Selvazzano Dentro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Munarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della determinazione dirigenziale del Comune di Selvazzano Dentro notificata in data 9 gennaio 2025 con oggetto «Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi (art. 19, comma 3, legge n. 241 del 1990)» assunta nell’ambito della procedura abilitativa semplificata attivata dalla società ricorrente in data 11 dicembre 2024 per la realizzazione di un impianto agrovoltaico;
b) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Selvazzano Dentro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. DR ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società agricola Ecoagri s.r.l. deduce in punto di fatto che: A) in data 11 dicembre 2024 essa ha attivato presso il SUAP del Comune di Selvazzano Dentro una pratica di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per la realizzazione di un impianto agrovoltaico su una superficie complessiva di circa 13,6 ettari; B) l’intervento ricade interamente in area idonea ai sensi dell’art. 20 commi 1 -bis e 8, c -ter ), n. 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 perché interessa quasi esclusivamente superfici che il Piano degli interventi comunale classifica come agricole «E 2.1» e, marginalmente, una superfice in zona produttiva «D1e5» ; C) la superficie complessiva di progetto comprende due lotti relativamente ai quali la ricorrente ha sottoscritto due distinti contratti preliminari di acquisto trascritti e registrati; D) il Comune di Selvazzano Dentro, con il qui gravato provvedimento notificato in data 9 gennaio 2025 nell’ambito della PAS, ha disposto nei confronti della ricorrente « il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi» .
Nella motivazione del provvedimento il Comune ha evidenziato: A) di avere tenuto conto degli indicatori di idoneità e di presuntiva non idoneità indicati dalla normativa vigente in materia; B) di ritenere insufficienti i dati ricavabili dall’istanza sulla cui base valutare gli effetti sul sistema urbanistico e ambientale; C) che vi sarebbe larga disponibilità di siti alternativi già urbanizzati; D) che la PAS non è ammissibile perché: 1) il contratto preliminare non integra un titolo certo e definitivo, con la conseguenza che difetta il presupposto della disponibilità delle aree; 2) che la fattispecie non è esclusa dalla disciplina prevista dalla L.R. 19 luglio 2022, n. 17 ( «Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra» ) in materia di «indicatori di non idoneità» , atteso che la società istante non ha dimostrato di possedere il requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, né che l’impianto è finalizzato all’autoconsumo.
In calce alla parte dispositiva il provvedimento reca una sezione nella quale il Comune «per completezza di informazione» ha riportato, ritenendo «opportuno» farlo, «quanto ulteriormente rilevato in fase di istruttoria» , tra cui la necessità di «verificare con la Soprintendenza la definizione di eventuali ambiti di tutela indiretta del contesto ambientale più prossimo al fabbricato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004» perché nelle immediate vicinanze insiste «un fabbricato schedato come storico-testimoniale dal P.I. e inserito nell’atlante regionale Ville venete» .
2.1. Di tale provvedimento la società ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 10 marzo 2025 e depositato in data 3 aprile 2025 deducendo:
«1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma 2 del D.lgs. n. 28/2011, anche in relazione a quanto previsto in merito ai titoli edilizi di cui al DPR 380/2011 (e.g. art. 11 d.p.r. n. 380 del 2001). Violazione e falsa applicazione delle linee guida di cui al DM 10/09/2010 (punto 11.4 delle “Linee guida”). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria.»
La ricorrente deduce che i due contratti preliminari: A) sono stati conclusi espressamente al fine di realizzare l’impianto agrovoltaico; B) sono stati registrati e trascritti; C) come tali soddisfano il requisito della disponibilità dell’area, come richiede l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
«2. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 199/2021, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare violazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, e dell’art. art. 20, comma 1 bis del D.lgs. 119/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 3 Cost., 12 del d.lgs. 387/2003, della direttiva 2018/2001, del Regolamento UE 2577/2022. Violazione falsa applicazione dell’art 4 della LR 17/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Eccesso di potere per difetto e travisamento di presupposto e di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e arbitrarietà. Violazione e falsa applicazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (Protocollo di Kyoto, direttive UE 2001/77, 2009/28, 2018/2001 e 2023/2413, Piano “Repower EU”, Regolamento UE 2577/2022). Violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis, 14 e 14-bis della l. 241/1990, dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011, violazione del divieto di aggravio del procedimento ex art. 1, comma 2 della l. 241/1990, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria».
La ricorrente deduce che: A) l’area agricola oggetto dell’intervento ricade in una zona che lo strumento urbanistico comunale qualifica «senza caratteristiche ambientali di pregio» ; B) tale area è localizzata entro 500 metri da uno stabilimento industriale; C) tale circostanza fattuale consente di qualificare l’area idonea all’installazione dell’impianto ai sensi dell’art. 20, commi 1 -bis e 8, lett. c -ter ), n. 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021; D) la disciplina regionale non può essere interpretata nel senso di derogare a tali disposizioni di legge statale; E) non può quindi assumere rilievo l’inclusione del sito tra le aree qualificate come «agricole di pregio» - e quindi presuntivamente «non idonee» - in applicazione della legge regionale n. 17 del 2022; F) l’assentibilità dell’intervento non può dipendere dal verificarsi della condizione, prevista dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2022, della titolarità in capo all’istante della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, né dalla finalità di autoconsumo dell’energia prodotta; G) peraltro la ricorrente comprende tra i propri soci un imprenditore agricolo; H) la determinazione comunale contrasta con il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili.
2.2. Con successivo atto notificato e depositato in data 30 maggio 2025, la ricorrente ha proposto un’istanza per l’adozione di misure cautelari collegiali, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
3. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Selvazzano Dentro.
Il Comune, con memoria depositata in data 4 luglio 2025, ha in particolare eccepito nel merito che: A) i contratti preliminari non sono idonei a dimostrare la disponibilità dell’area; B) la società ricorrente non è un imprenditore agricolo professionale; C) avuto riguardo a quanto dispone l’art. 20, comma 8, lett. c -quater ), del decreto legislativo n. 199 del 2021, la vicinanza di una villa veneta alla superficie di progetto non consente di ritenere che l’intervento ricada in area idonea.
In rito, con memoria in data 26 gennaio 2026, il Comune ha ulteriormente eccepito che: A) i menzionati contratti preliminari prevedevano di stipulare i rispettivi contratti definitivi entro la data del 12 dicembre 2025; B) entro tale data non sono stati sottoscritti i contratti definitivi, né sono intervenuti atti di proroga di tali contratti preliminari, ragion per cui questi ultimi sono divenuti inefficaci; C) la società ricorrente ha quindi perso la disponibilità delle aree, con la conseguenza che essa ha perduto la legittimazione al ricorso; D) per la stessa ragione, la ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso; E) il ricorso è quindi divenuto improcedibile, sia per il venir meno della legittimazione attiva, sia per la sopravvenuta carenza di interesse.
4. Il Tribunale, con l’ordinanza n. 309 del 2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo, all’esame sommario proprio della cognizione in quella fase, che «il ricorso, non sia assistito dal prescritto fumus boni juris in punto di effettiva disponibilità del cespite interessato alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (in particolare, per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta e indiretta della radiazione solare) e ciò alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, con riferimento agli impianti fotovoltaici, è richiesto che il titolo giuridico in ordine alla disponibilità dell’area debba preesistere all’avvio dell’iter procedurale per il conseguimento del titolo autorizzatorio (P.A.S. – S.C.I.A.). (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 4538; più di recente, T.A.R. Lazio, sez. IIbis, 12 febbraio 2025, n 3082)» .
In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3583 del 2025, ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della celere fissazione, da parte del giudice di primo grado, dell’udienza di discussione del merito della causa, evidenziando in motivazione che « analoga questione di diritto è in via di definizione da parte di questa Sezione, perché oggetto di altro giudizio già trattenuto in decisione all’udienza del 18 settembre 2025 (R.g. n. 3405 del 2025)» (trattavasi del giudizio di impugnazione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 3082 del 2025, richiamata nell’ordinanza del Tribunale n. 309 del 2025 assunta in questo stesso giudizio).
5. All’esito dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. L’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso non è fondata.
Infatti osserva il Collegio che: A) la clausola contenuta al punto 2.2. di ciascuno dei contratti preliminari di compravendita (doc. 3 doc. 4 diparte ricorrente) prevede che «Il contratto definitivo d’acquisto dell’area (di seguito il “Contratto Definitivo”) verrà stipulato entro 18 (diciotto) mesi (di seguito la “Data di Esecuzione”) dalla data del presente contratto, innanzi al Notaio che verrà indicato dal promissario Acquirente e rifletterà fedelmente, mutatis mutandis, tutte le previsioni del contratto stesso» ; B) avuto riguardo al criterio ermeneutico espresso dall’art. 1363 cod. civ., secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” , la mancata stipula dei due contratti definitivi, una volta spirato il suindicato termine di 18 mesi non priva di efficacia, i rispettivi contratti preliminari; C) infatti, il punto 2.4 di ciascuno dei contratti preliminari reca la clausola secondo cui «Qualora nell’arco dei 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del contratto non siano state ottenute le autorizzazioni, la parte Promissaria Acquirente avrà la facoltà di richiedere alla parte Promittente Venditrice, alle condizioni di al successivo art. 7 (corrispettivo), una proroga di ulteriori 6 (sei) mesi, ed eventuali ulteriori 6 (sei) mesi, e la parte Promittente Venditrice già acconsente, ora per allora, a tale eventuale proroga» ; D) dal tenore letterale di tale pattuizione si evince sia che la parte promissaria acquirente può chiedere una «proroga» alla parte promissaria venditrice anche successivamente allo spirare del termine di 18 mesi, sia che quest’ultima acconsente già ora per allora a tale proroga; E) il punto 7 di ciascuno dei contratti preliminari di compravendita prevede che la parte promissaria acquirente è comunque tenuta a pagare ulteriori acconti sul prezzo finale anche in mancanza della sottoscrizione del contratto definitivo successivamente al predetto termine di 18 mesi; F) la volontà delle parti di mantenere intatto il vincolo negoziale successivamente al termine di 18 mesi emerge anche dal comportamento successivo delle stesse, che rileva agli effetti dell’art. 1362, comma 2, cod. civ., secondo cui “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” ; G) da questo punto di vista assumono rilievo gli addenda a tali due contratti, stipulati dalle parti di ciascuno di essi in data 5 febbraio 2026, con i quali è stato fissato per la stipula dei rispettivi contratti definitivi il termine finale del 12 giugno 2027, non suscettibile di ulteriore proroga (deposito in data 6 febbraio 2026 di parte ricorrente, da ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 54, comma 1, cod. proc. amm., perché avente a oggetto documentazione: i) venuta a esistenza una volta spirato il termine ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito dei documenti; ii) depositata dalla ricorrente per interloquire su una questione sollevata per la prima volta nella memoria depositata in data 26 gennaio 2026 dal Comune, che ha avuto la possibilità di controreplicare in occasione dell’udienza pubblica; iii) utile a dimostrare il permanere della procedibilità del ricorso, che il Collegio ritiene debba essere accertata sino al momento del passaggio in decisione, atteso che la legittimazione e l’interesse ad agire, quali condizioni dell’azione, devono sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti. – cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4570 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7432).
2. Nel merito, il ricorso va accolto.
3. È fondato il primo motivo, a mezzo del quale viene dedotta l’attitudine del contratto preliminare a dimostrare, agli effetti dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, «la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse » in capo al soggetto che ha attivato la PAS.
Ritiene il Collegio, all’esito dell’approfondimento della questione nella presente sede di merito, di assestare il proprio orientamento in adesione al recente indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: A) la verifica circa la effettiva disponibilità dell’area deve essere condotta «non tanto in astratto, in relazione al negozio giuridico utilizzato dalle parti, ma in concreto, in relazione al novero dei poteri di godimento assicurati che devono essere idonei a conferire tutte le facoltà di utilizzo del bene necessarie, nell’immediato, al conseguimento del titolo autorizzatorio e, successivamente, ad acquisire la piena disponibilità giuridica dell’area, in modo stabile e duraturo e comunque idoneo ad assicurare la realizzazione e la gestione dell’impianto. Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la stipula di un contratto preliminare sia idoneo in astratto ad assicurare la futura piena disponibilità del terreno - anche grazie al rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. in caso di inadempimento» ; B) occorre valutare se, nella pendenza del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del contratto definitivo, «l’accordo in questione conferisca al promissario acquirente i poteri necessari a disporre della cosa, al fine di porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio, ad esempio mediante l’immediata immissione nel possesso, come di regola accade ma anche attraverso il conferimento di poteri di godimento più circoscritti purché idonei ad assolvere, nell’immediato, gli adempimenti prescritti e le operazioni richieste per il buon esito dell’iter autorizzatorio, come ad esempio il diritto di eseguire rilievi, sopralluoghi, scavi, e quant’altro necessario al conseguimento del titolo abilitativo» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2025, n. 9891, con cui è stato definito il giudizio R.G. n. 3405 del 2025 menzionato nella decisione sull’appello avverso l’ordinanza cautelare della Sezione n. 309 del 2025 resa nel presente giudizio).
3.1. Nella fattispecie qui in esame, ad avviso del Collegio, assumono rilievo al fine di dimostrare in capo alla società ricorrente la «disponibilità» , nel senso sopra indicato, delle aree in questione: A) il punto 3 di ciascuno dei due contratti preliminari, secondo cui «3.1. La parte Promittente Venditrice si obbliga a non porre in essere atti di disposizione o di amministrazione che possano pregiudicare i diritti della parte Promissaria Acquirente… 3.2 La parte Promittente Venditrice si obbliga, altresì, con espressa rinuncia al paga- mento di compensi e/o somme di sorta a qualsiasi titolo, a consentire ed a permette- re alla parte Promissaria Acquirente l’utilizzo ed il collegamento ad ogni eventuale cabina elettrica di sua proprietà, nonché la costruzione di qualsivoglia cabina elettri- ca da parte della medesima sull’area e/o sui terreni attigui ad essa eventualmente di proprietà della parte Promittente Venditrice medesima, deputate alla connessione alla rete elettrica dell’Impianto Fotovoltaico, previa individuazione, nel contraddittorio tra le Parti, della porzione di terreno in cui allocare la cabina… 3.3 La parte Promittente Venditrice prende atto dell’importanza per la parte Promissaria Acquirente della persistenza dell’attuale irraggiamento solare sull’area e, pertanto, si impegna a non realizzare, senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima, opere o manufatti che alterino, in tutto o in parte, l’aspetto dell’area, fatta eccezione per opere e/o manufatti da realizzarsi nell’area o spazio che le Parti si impegnano ad individuare esattamente entro la stipula del contratto definitivo. In caso di opere e/o manufatti da realizzarsi al di fuori di detta area, la parte Promittente Venditrice dovrà preventivamente consultarsi con la parte Promissaria Acquirente, la quale avrà diritto di opporsi alla realizzazione delle opere e/o dei manufatti che possano incidere negativamente sul rendimento dell’Impianto Fotovoltaico.» ; B) le prerogative che il punto 4.1 di ciascuno dei due contratti preliminari riserva alla parte promissaria acquirente: «La parte Promittente Venditrice si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia al pagamento di compensi, a consentire e non ostacolare il libero accesso all’area da parte della parte Promissaria Acquirente ovvero del personale o di ogni altro soggetto dal medesimo incaricato al fine di eseguirvi operazioni funzionali all’ottenimento delle autorizzazioni (come di seguito definite) nonché alla progettazione dell’Impianto Fotovoltaico e dei relativi elettrodotti e/o cavidotti, sia interrati, sia aerei, necessari per la trasmissione dell’energia prodotta dall’Impianto Fotovoltaico fino alla linea elettrica di distribuzione ad alta, media o bassa tensione del distributore di rete locale (di seguito le “Attività in Situ”). La parte Promittente Venditrice si riserva la facoltà di essere presente ai predetti sopralluoghi.»
Ferme restando le considerazioni testé svolte, di per sé sole idonee a ritenere fondato il motivo di ricorso, rileva il Collegio che dagli atti di causa non risulta che i fondi in questione siano interessati da contratti di affittanza agricola, ragion per cui non giova al Comune avere eccepito nella memoria di replica depositata in data 5 febbraio 2025 che: A) il punto 5.4, lett. e), di ciascuno dei due contratti preliminari prevede l’impegno della parte promissaria venditrice « a risolvere prima della stipula del contratto definitivo qualunque contratto di affitto in essere sull’area con spese, oneri ed eventuali penali di qualunque natura a carico della parte Promittente Venditrice»; B) quest’ultima non ha dato corso alla risoluzione contrattuale.
4. Va positivamente apprezzato anche il secondo motivo di ricorso, che si fonda sull’argomento secondo cui l’inclusione del sito tra le aree qualificate come «agricole di pregio» e quindi «non idonee» dalla legge regionale n. 17 del 2022 non impedisce di realizzare l’intervento, perché la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 20, commi 1 -bis e 8, lett. c -ter ), n. 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ragion per cui – secondo la disciplina statale – le aree sono idonee alla costruzione dell’impianto.
4.1. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità all’indirizzo espresso dalla Sezione con la sentenza n. 2997 del 2024, secondo cui: A) «alle Regioni è consentito legiferare sulla materia dell’energia nel rispetto dei principi fondamentali della materia la cui determinazione è riservata allo Stato. Tale criterio, del resto, è ribadito dall’art. 4 della LR 17/2022 che recepisce il criterio della competenza nella parte cui ammonisce le amministrazioni competenti a tenere conto dei criteri di valutazione delle istanze “in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti dal PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione Europea e statale in tema di energia”. Ciò precisato al fine della individuazione dei principi fondamentali della materia riservati allo Stato e, per l’effetto, dei limiti che incontra il Legislatore regionale, soccorrono i criteri dell’interpretazione letterale e teleologica» ; B) «L’interpretazione letterale e teleologica depongono, quindi, nel senso per cui l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale» ; C) « Tale conclusione, che si trae facendo corretta applicazione dei principi costituzionali sulla competenza legislativa dello Stato nella materia dell’energia e ricorrendo ai criteri di risoluzione delle antinomie tra leggi, con particolare riferimento al criterio della competenza, non comporta l’illegittimità della normativa regionale sopra richiamata …. Invero, risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale nel senso per cui i criteri introdotti dall’art. 4 LR 17/2022 varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come “aree idonee di diritto”» .
Alla luce di tali coordinale ermeneutiche, l’intervento è da ritenersi assentibile, perché ricade pacificamente in aree ritenute idonee ai sensi della legge dello Stato, con la conseguenza che la realizzazione dell’impianto non è condizionata dalla titolarità, in capo al proponente, della qualifica richiesta dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2022, di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
4.2a. Nemmeno giova al Comune eccepire che la vicinanza di una villa veneta non consente di considerare l’area di progetto idonea alla realizzazione dell’intervento.
Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che tale argomento non compare nella motivazione del provvedimento impugnato, ossia nella parte di esso deputata – ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - a dare conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Infatti, il provvedimento dà conto dell’esistenza della villa veneta solo nella parte riguardante quanto nella fase istruttoria rilevato «ulteriormente» (e cioè in aggiunta agli aspetti sui quali si fonda la determinazione amministrativa) e solo in vista della necessità di interloquire al riguardo con la Soprintendenza (senza che sul punto fossero quindi intervenute decisioni), ragion per cui il provvedimento impugnato non può ritenersi retto anche sulla base di quanto dispone l’art. 20, comma 8, lett. c -quater ), del decreto legislativo n. 199 del 2021.
Da questo punto di vista, l’eccezione processuale di merito opposta dal Comune integra un’integrazione della motivazione del provvedimento amministrativo attraverso gli atti processuali che non è consentita, specie in relazione ad atti non strettamente vincolati ( ex plurimis , cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° aprile 2025, n. 7163).
4.2b. Nondimeno, l’eccezione è anche infondata nel merito.
L’art. 20, comma 8, lett. c -quater ), del decreto legislativo n. 199 del 2021, include nell’elenco delle aree considerate «idonee» per la realizzazione di impianti fotovoltaici “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”
L’interpretazione di tale disposizione data dal Comune secondo cui in nessun caso sarebbe permesso installare impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabili all’interno del perimetro di beni tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004 o della fascia di rispetto a tutela degli stessi beni non può essere accolta, perché in contrasto con i canoni interpretativi dettati dall’art. 12 delle Preleggi.
Al riguardo, il Collegio condivide l’indirizzo di recente assunto dal Consiglio di Stato in merito all’interpretazione della lett. c -quater ) del comma 8 dell’art. 20, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e del rapporto con le precedenti lettere a), b), c), c -bis ) e c -ter ).
Ritiene in particolare il Collegio che, risultando la superficie oggetto di causa «idonea» ai sensi dell’art. 20, commi 1 -bis e 8, lett. c -ter ), n. 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, la fattispecie non sia incisa da quanto prevede la successiva lett. c -quater ).
In particolare la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1099 del 2026 che richiama la propria precedente sentenza n. 10383 del 2025, per quanto qui di interesse ha affermato che: A) «dalla piana lettura della norma emerge che la lett. c-quater), nel fare “salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter” attribuisce alla lett. c-ter) – come pure alle lettere a), b), c) - natura speciale laddove la lettera c-quater) assume carattere residuale e generale rispetto alla prima» ; B) «la lett. c-quater) è stata aggiunta, come sopra evidenziato, dal D.L. 50/2022, con l’obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all’insediamento di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici, rispetto a quelle già individuate dall’art. 20» ; C) « Le fattispecie di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-ter), sono accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche…, rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo» ; D) «Rispetto a tali tipologie di aree, caratterizzate dalle peculiari situazioni di fatto sopra menzionate che ne connotano la natura speciale, la lettera c-quater) non ha successivamente introdotto un requisito di idoneità aggiuntivo, in relazione ai profili paesaggistici, perché ciò avrebbe avuto l’effetto di limitare la natura speciale delle predette ipotesi e di circoscrivere le aree idonee, in contrasto con l’attuale trend comunitario e nazionale d’incentivazione delle energie rinnovabili. Una tale interpretazione va disattesa proprio alla luce delle conseguenze illogiche e contraddittorie cui conduce» ; E) «Al contrario, in linea con il predetto trend, il legislatore ha inteso ampliare, nel regime transitorio, il novero delle aree idonee, prevedendo una fattispecie autonoma che generalizza – rispetto alla precedente tipizzazione casistica - il novero delle aree idonee, escludendo solo quelle assoggettate a regime di tutela paesaggistica, limitatamente al perimetro del vincolo e delle fasce di protezione, secondo quanto ivi previsto. A tale approdo ermeneutico si giunge applicando il criterio letterale in uno a quello teleologico, suffragati sia dalla indagine relativa ai lavori parlamentari che palesa la intentio legis (di per sé non dirimente, come noto, ma neppure irrilevante nell’orientare l’interprete nella fase di applicazione) sia dal criterio della interpretazione evolutiva che impone di interpretare e contestualizzare gli istituti giuridici in linea con le tendenze evolutive proprie del sistema normativo in cui si collocano le disposizioni da interpretare» ; F) «le fonti nazionali, nell’attuale sistema di produzione multilivello, vanno sempre interpretate in modo conforme e coerente con le fonti sovraordinate che, nel caso di specie, indicano l’incentivo della produzione di energia alternativa come interesse prioritario, esprimendo un chiaro favor in tal senso, ferma la necessaria compatibilità con interessi di pari rilevanza costituzionale che, nella specie, la lett. c-quater espressamente salvaguarda» ; G) «In ogni caso il bilanciamento tra tali interessi comprimari deve avvenire necessariamente attraverso il procedimento amministrativo, nella concretezza delle situazioni di fatto, laddove solo attraverso una congrua istruttoria è possibile apprezzare la rilevanza degli interessi e quindi operare il giudizio di comparazione nonché di prevalenza in caso di conflitto sicché anche i timori derivanti da un eccessivo ampliamento del novero delle aree idonee, devono ritenersi infondati, attesa la ribadita centralità del procedimento amministrativo nella ricerca, in applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del criterio, di volta in volta, risolutivo del conflitto, laddove la tipizzazione ex lege, come area “idonea” o “non idonea” funge da linea di indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata idonea a valorizzare i dati di contesto e quindi a giustificare decisioni non in linea con la tipizzazione normativa dell’area» .
A tali criteri interpretativi le Amministrazioni coinvolte dovranno attenersi successivamente alla riattivazione del procedimento a seguito dell’accoglimento del ricorso.
5. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento del SUAP del Comune di Selvazzano Dentro notificato in data 9 gennaio 2025 nell’ambito della PAS attivata dalla società ricorrente in data 11 dicembre 2024.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate atteso che le principali questioni sottese al ricorso sono state risolte dalla giurisprudenza solo successivamente alla proposizione dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del SUAP del Comune di Selvazzano Dentro notificato in data 9 gennaio 2025 nell’ambito della PAS attivata dalla società ricorrente in data 11 dicembre 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
DR ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR ND | Ida OL |
IL SEGRETARIO