Articolo 2 della Legge 1 luglio 1980, n. 295
Articolo 1
Versione
22 luglio 1980
Art. 2.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 luglio 1980