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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5727/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 487/2020 del
Tribunale di Latina, pubblicata in data 27.02.2020, proposto con atto di appello notificato in data 30.10.2020, da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Legge (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in Latina, via Fabio Filzi n. 25, presso il suo studio giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
, già N.Q. F.G.V.S. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Dino Lucchetti (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Latina, Via Duca del Mare nr. 24, presso il suo studio giusta procura generale allegata all'atto di costituzione in appello.
Appellata
All'udienza collegiale del 31.10.2024 le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni precisate con le note depositate in occasione dell'udienza cartolare del
14.03.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Latina Parte_1 [...]
quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, per CP_1
1 sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Latina adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, in accoglimento della domanda attrice, dichiarare che il sinistro stradale del 03.07.2013, delle ore 13,00 circa, verificatosi sulla S.P. Marittima II, località Priverno (LT) ai danni della sig.ra , alla guida del proprio veicolo Opel Meriva tg. DF 757 Parte_1
DP, è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato, e per l'effetto: A) CONDANNARE la compagnia di assicurazione Controparte_1
già nella qualità di impresa designata in nome e per conto
[...] Controparte_2
del F.G.V.S., al risarcimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra Parte_1
(patrimoniali e non patrimoniali) che si quantificano in euro 470.556,49 oltre al risarcimento del danno patrimoniale, lucro cessante, di cui al punto n. 3 delle sopra citate voci di danni, da valutarsi e liquidarsi nella misura annua pari al 3% degli interessi da applicarsi sulla somma, come sopra richiesta, dalla data del fatto a quella della pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla sentenza al saldo effettivo, in quanto somma convertita in debito di valuta, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. B) Vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Vivenzio Di Legge, sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
A tali richieste l'attrice ha premesso: -di essere stata vittima di un sinistro, verificatosi in data 03.07.2010, alle ore 13:00 circa, allorché, mentre era a bordo del veicolo Opel
Meriva tg. DF 757 DP e percorreva la SP Marittima II, con direzione di marcia SS7 Appia, loc. Priverno, giunta al km 9+550, era costretta a deviare la marcia sul lato destro della carreggiata per evitare l'impatto con un veicolo non identificato, il cui conducente, proveniente dal senso opposto di marcia, nell'effettuare manovra di sorpasso di altro veicolo, invadeva la sua corsia di percorrenza;
-che, a causa della brusca deviazione verso destra, l'auto condotta dall'istante finiva nel fosso di recupero acque piovane, proseguiva la marcia sul fianco destro, si capovolgeva ed arrestava la marcia in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, a m. 1, 5 dalla striscia di mezzeria;
-che il conducente del veicolo che aveva provocato il sinistro si allontanava senza prestare soccorso;
-che interveniva la
Polizia Stradale di Terracina, redigendo verbale dell'accaduto; mentre, l'istante- infortunata, costretta al ricovero ospedaliero per le gravi lesioni riportate, era trasportata con autoambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio locale di Terracina A. Fiorini, dove le veniva diagnosticato “Politrauma della strada con soffusione emorragica epidurale
2 paritale dx, contusioni parenchimali polmonare fegato con multiple lesioni ipodense, fratture complete e pluriframmentarie a livello degli acetaboli bilateralmente, frattura pluriframmentaria a livello del sacro, frattura ileo pubica di dx, probabile frattura omero”; quindi, in eliambulanza era trasferita presso l'ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, dove veniva sottoposta a diversi interventi e poi ricoverata in reparto di rianimazione con prognosi riservata;
-che veniva dimessa in data 25.08.2010 e trasferita presso l'Istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” di Sabaudia;
-che con lettera raccomandata a/r del 04.07.2012, per il tramite del proprio difensore, aveva costituito in mora la nonché la senza ottenere Controparte_1 CP_3
riscontro.
§1.1-Si è costituita e ha eccepito l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per insufficiente prova della non identificabilità del veicolo asseritamente responsabile del sinistro;
ha poi contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto perché totalmente infondata in fatto e in diritto.
§1.2- Il primo giudice, all'esito della prima udienza, tenutasi in data 25.03.2014, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6
c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e con CTU medico-legale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., alla scadenza dei quali, è stata definita con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato le domande attoree, per la fondamentale considerazione che: “Esaminando le complessive risultanze istruttorie si ritiene che nel caso di specie la danneggiata non abbia introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova che nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato né identificabile
e che il conducente di tale veicolo sia stato causalmente responsabile del sinistro. […….]
Con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione mossa dalla parte convenuta, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve essere rigettata, poiché non sufficientemente provata”.
§2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricato e, in sintesi, individuabile come segue: “A) ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI IN PRIMO GRADO (ex
3 artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.) - OMESSA E/O CONTRADDITTORIA
PRONUNCIA”, con cui sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato nel ritenere che ella non abbia assolto l'onere probatorio cui era tenuta. Così come ha errato nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'unico teste escusso e nella lettura del rapporto redatto dalla Polstrada intervenuta nell'immediatezza dei dedotti fatti.
§2.1-Si è costituita contestando il gravame proposto dalla Controparte_1
, manifestamente infondato, essendo la decisione del giudice di primo grado Parte_1
ben argomentata, immune da vizi logici e coerente con le risultanze istruttorie.
§2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190, c. 2, c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello, ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. per come formulato, è comunque nel merito infondato e perciò non può trovare accoglimento.
Deve anzitutto segnalarsi che l'atto difensivo in questione, per obbedire ai canoni di cui al citato art. 342 c.p.c., deve essere redatto con specifica indicazione: delle valutazioni compiute dal primo giudice sottoposte a censura, delle ragioni logico-giuridiche allegate a supporto di tali censure e del diverso provvedimento auspicato. Particolarmente, dovendosi evidenziare i dati oggettivi di prova eventualmente trascurati o non adeguatamente valutati in prime cure.
Di contro, nell'atto di appello in esame si legge anzitutto la pretesa di fondare le asserzioni della parte istante su ragionamenti, per così dire, logico presuntivi, supportati da domande retoriche, quali: “Ed allora ci si chiede perché mai una giovane ragazza, alla guida della propria auto, con condotta di guida non imprudente, si sia trovata nella necessità di deviare repentinamente la marcia verso destra, uscendo dalla propria carreggiata consapevole di finire in un fossato.
L'unico motivo oggettivo non può essere che quello di evitare la collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta che aveva invaso la propria corsia di marcia.
Chiunque avrebbe reagito nello stesso modo e non ci possono essere altre motivazioni se non quelle dettate da una situazione di improvviso pericolo creato da un veicolo antagonista il cui conducente “pirata della strada”, in mancanza di collisione, come di sovente accade e la cronaca ne è piena, non si cura di fermarsi, continuando nella propria marcia”. Affermazioni queste che inducono a segnalare che le ragioni presumibili dell'uscita di un'auto in movimento dalla sede stradale possono essere varie e molteplici,
4 anche banalmente l'essere distratti o inesperti della guida o tenere una velocità non adeguata, tutte egualmente valide, in mancanza della prova oggettiva di quella ricorrente nel caso concreto considerato. Prova questa nient'affatto fornita dall'appellante, su cui pure il relativo onere incombeva.
Rimane quindi da segnalare che la valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado compiuta dal primo giudice va senz'altro condivisa, poiché supportata dalle prove documentali acquisite in atti, siccome non contraddette né superate dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso, essendo emerso da esse un Testimone_1
quadro probatorio nient'affatto univoco e, anzi, contraddittorio, nella ricostruzione della dinamica del dedotto sinistro, tale da ingenerare i condivisibili dubbi espressi nella parte motiva del provvedimento impugnato, in specie avendo riguardo alla responsabilità di un veicolo terzo, datosi alla fuga e perciò rimasto sconosciuto.
In effetti, le dichiarazioni rese dal teste paiono poco attendibili, non tanto e non Tes_1
solo per la descrizione dell'andamento della strada teatro del dedotto evento, rettilinea piuttosto che con curva, come descritta nel verbale redatto dalla Polstrada intervenuta nell'immediatezza, quanto per le ulteriori dirimenti considerazioni di seguito riportate.
Il ridetto teste, ricordando perfettamente la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, ha affermato: “non sono riuscito a prendere la targa perché mi sono preoccupato della conducente della macchina incidentata”; e: “Sul posto sono intervenute diverse persone, anche un ragazzo indiano, e poiché stava arrivando l'ambulanza sono andato via”. Egli, dunque, pur consapevole di essere l'unico testimone oculare del sinistro, avendolo anche dichiarato espressamente (“Al momento del fatto non ho visto altre persone mentre ne sono sopraggiunte molte dopo l'urto”), ha deciso di lasciare il luogo del sinistro prima dell'arrivo, quantomeno, della Polizia Stradale, alla quale avrebbe potuto rilasciare le proprie dichiarazioni e dare conto della effettiva sua presenza sui luoghi teatro del dedotto evento dannoso.
Ma ancor più risulta poco credibile che il teste si sia recato al supermercato vicino al luogo del sinistro 16 giorni dopo il suo verificarsi e, avendo appreso che l'opinione comune era nel senso che la fosse finita fuori strada da sola, si sarebbe recato Parte_1
alla Polizia Stradale di Terracina per rendere la propria testimonianza.
Tale assunto stride con l'altra circostanza, pure riferita dal medesimo teste, che non vi erano altre persone sul luogo dell'incidente, tal che, prima e in mancanza della sua deposizione postuma non è dato comprendere come si sarebbe potuta ipotizzare una
5 dinamica del sinistro diversa da quella suggerita dal fondamentale dato, oggettivamente riscontrabile nell'immediatezza del suo verificarsi: la presenza di una sola auto uscita fuori dalla sede stradale percorsa, senza alcun segno del passaggio di altri veicoli idonei a creare turbativa della circolazione.
Allora ben condivisibile appare la valutazione espressa dal primo giudice nei seguenti termini: < assenza di collisione tra i due veicoli: è la stessa parte attrice ad allegare una manovra verso destra posta in essere al fine di evitare il veicolo non identificato asseritamente proveniente dall'opposto senso di marcia ed impegnato in un'attività di sorpasso, precisando che non vi fu alcun contatto tra i due mezzi coinvolti. Gli stessi danni materiali presenti sull'Opel Meriva condotta dall'attrice sono dalla stessa attribuiti agli urti, al capovolgimento ed alle manovre del mezzo verificati mentre usciva dalla carreggiata e finiva nel fosso di recupero acque piovane. Non vi è alcuna allegazione in merito ad un contatto diretto tra l' ed il presunto veicolo non identificato. CP_4
Nè vi sono in atti elementi idonei a dimostrare la presenza sui luoghi di causa di tale veicolo.
Nel verbale degli agenti della Polizia intervenuti sul luogo del sinistro si legge che sul manto stradale erano rinvenuti solo segni di scarrocciamento sul lato destro della carreggiata percorsa dall'attrice e certamente al suo veicolo attribuibili, in base alla ricostruzione del sinistro operata dalla stessa . Il verbale descrive altresì Parte_1 altri elementi presenti sul manto stradale: “detriti”, “terra appartenente alla banchina”, “liquidi”, tutti provenienti e connessi -per natura e per posizione- al veicolo dell'attrice.
Gli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto non rinvenivano alcun altro elemento sul manto stradale che potesse ricondurre al coinvolgimento nel sinistro di un altro mezzo; si evidenzia in particolare come gli agenti non abbiano rilevato sulla parte del manto stradale interessato dal passaggio del veicolo non identificato alcun segno di frenata o altro elemento idoneo a confermare la dinamica dell'evento descritta nell'atto di citazione.
Inoltre, il verbale così conclude: alla guida della propria auto, (…) Parte_1
da sola a bordo, proveniente dal lato di Priverno città, percorreva la S.P. Marittima II, in direzione della SS Appia. La predetta, giunta nei pressi del chilometro 9+500 circa, per cause non potute accertare da parte dello scrivente, deviava la corsa sul lato di destra,
6 rispetto alla sua direzione di marcia”>> (corsivo con grassetto aggiunti per pronta evidenza delle parti salienti), poiché da sé sola fondata su dati oggettivi, nient'affatto collimanti con la richiamata testimonianza, in ogni caso inficiata dalle valutazioni sopra indicate.
Deve poi considerarsi che tali dati, come per altro segnalato anche dal primo giudice, vanno valutati avendo presente l'approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, secondo cui, il danneggiato che promuove un giudizio nei confronti del Fondi di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dell'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” e, siccome il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa
(cfr. per tutte Cass. civ. sent. n. 19540/23).
Ancora va sottolineato che l'eccezione dell'appellante, relativa alla “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.”, non può essere condivisa, non potendo porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. civ. sent. n. 6774/22).
Le considerazioni sin qui espresse sono assorbenti riguardo ad ogni ulteriore rilievo e censura e ne impongono il rigetto.
§3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate come da dispositivo, in ragione della complessità dell'opera prestata, nella misura dei minimi, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013
(approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di
7 declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 487/2020 del
Tribunale di Latina, pubblicata in data 27.02.2020, proposto con atto di appello notificato in data 30.10.2020, da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Legge (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in Latina, via Fabio Filzi n. 25, presso il suo studio giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
, già N.Q. F.G.V.S. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Dino Lucchetti (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Latina, Via Duca del Mare nr. 24, presso il suo studio giusta procura generale allegata all'atto di costituzione in appello.
Appellata
All'udienza collegiale del 31.10.2024 le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni precisate con le note depositate in occasione dell'udienza cartolare del
14.03.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Latina Parte_1 [...]
quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, per CP_1
1 sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Latina adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, in accoglimento della domanda attrice, dichiarare che il sinistro stradale del 03.07.2013, delle ore 13,00 circa, verificatosi sulla S.P. Marittima II, località Priverno (LT) ai danni della sig.ra , alla guida del proprio veicolo Opel Meriva tg. DF 757 Parte_1
DP, è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato, e per l'effetto: A) CONDANNARE la compagnia di assicurazione Controparte_1
già nella qualità di impresa designata in nome e per conto
[...] Controparte_2
del F.G.V.S., al risarcimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra Parte_1
(patrimoniali e non patrimoniali) che si quantificano in euro 470.556,49 oltre al risarcimento del danno patrimoniale, lucro cessante, di cui al punto n. 3 delle sopra citate voci di danni, da valutarsi e liquidarsi nella misura annua pari al 3% degli interessi da applicarsi sulla somma, come sopra richiesta, dalla data del fatto a quella della pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla sentenza al saldo effettivo, in quanto somma convertita in debito di valuta, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. B) Vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Vivenzio Di Legge, sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
A tali richieste l'attrice ha premesso: -di essere stata vittima di un sinistro, verificatosi in data 03.07.2010, alle ore 13:00 circa, allorché, mentre era a bordo del veicolo Opel
Meriva tg. DF 757 DP e percorreva la SP Marittima II, con direzione di marcia SS7 Appia, loc. Priverno, giunta al km 9+550, era costretta a deviare la marcia sul lato destro della carreggiata per evitare l'impatto con un veicolo non identificato, il cui conducente, proveniente dal senso opposto di marcia, nell'effettuare manovra di sorpasso di altro veicolo, invadeva la sua corsia di percorrenza;
-che, a causa della brusca deviazione verso destra, l'auto condotta dall'istante finiva nel fosso di recupero acque piovane, proseguiva la marcia sul fianco destro, si capovolgeva ed arrestava la marcia in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, a m. 1, 5 dalla striscia di mezzeria;
-che il conducente del veicolo che aveva provocato il sinistro si allontanava senza prestare soccorso;
-che interveniva la
Polizia Stradale di Terracina, redigendo verbale dell'accaduto; mentre, l'istante- infortunata, costretta al ricovero ospedaliero per le gravi lesioni riportate, era trasportata con autoambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio locale di Terracina A. Fiorini, dove le veniva diagnosticato “Politrauma della strada con soffusione emorragica epidurale
2 paritale dx, contusioni parenchimali polmonare fegato con multiple lesioni ipodense, fratture complete e pluriframmentarie a livello degli acetaboli bilateralmente, frattura pluriframmentaria a livello del sacro, frattura ileo pubica di dx, probabile frattura omero”; quindi, in eliambulanza era trasferita presso l'ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, dove veniva sottoposta a diversi interventi e poi ricoverata in reparto di rianimazione con prognosi riservata;
-che veniva dimessa in data 25.08.2010 e trasferita presso l'Istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Clara Franceschini” di Sabaudia;
-che con lettera raccomandata a/r del 04.07.2012, per il tramite del proprio difensore, aveva costituito in mora la nonché la senza ottenere Controparte_1 CP_3
riscontro.
§1.1-Si è costituita e ha eccepito l'improcedibilità della domanda Controparte_1
per insufficiente prova della non identificabilità del veicolo asseritamente responsabile del sinistro;
ha poi contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto perché totalmente infondata in fatto e in diritto.
§1.2- Il primo giudice, all'esito della prima udienza, tenutasi in data 25.03.2014, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6
c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e con CTU medico-legale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., alla scadenza dei quali, è stata definita con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato le domande attoree, per la fondamentale considerazione che: “Esaminando le complessive risultanze istruttorie si ritiene che nel caso di specie la danneggiata non abbia introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova che nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato né identificabile
e che il conducente di tale veicolo sia stato causalmente responsabile del sinistro. […….]
Con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione mossa dalla parte convenuta, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice deve essere rigettata, poiché non sufficientemente provata”.
§2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, rubricato e, in sintesi, individuabile come segue: “A) ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI IN PRIMO GRADO (ex
3 artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.) - OMESSA E/O CONTRADDITTORIA
PRONUNCIA”, con cui sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato nel ritenere che ella non abbia assolto l'onere probatorio cui era tenuta. Così come ha errato nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'unico teste escusso e nella lettura del rapporto redatto dalla Polstrada intervenuta nell'immediatezza dei dedotti fatti.
§2.1-Si è costituita contestando il gravame proposto dalla Controparte_1
, manifestamente infondato, essendo la decisione del giudice di primo grado Parte_1
ben argomentata, immune da vizi logici e coerente con le risultanze istruttorie.
§2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190, c. 2, c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello, ai limiti dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. per come formulato, è comunque nel merito infondato e perciò non può trovare accoglimento.
Deve anzitutto segnalarsi che l'atto difensivo in questione, per obbedire ai canoni di cui al citato art. 342 c.p.c., deve essere redatto con specifica indicazione: delle valutazioni compiute dal primo giudice sottoposte a censura, delle ragioni logico-giuridiche allegate a supporto di tali censure e del diverso provvedimento auspicato. Particolarmente, dovendosi evidenziare i dati oggettivi di prova eventualmente trascurati o non adeguatamente valutati in prime cure.
Di contro, nell'atto di appello in esame si legge anzitutto la pretesa di fondare le asserzioni della parte istante su ragionamenti, per così dire, logico presuntivi, supportati da domande retoriche, quali: “Ed allora ci si chiede perché mai una giovane ragazza, alla guida della propria auto, con condotta di guida non imprudente, si sia trovata nella necessità di deviare repentinamente la marcia verso destra, uscendo dalla propria carreggiata consapevole di finire in un fossato.
L'unico motivo oggettivo non può essere che quello di evitare la collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta che aveva invaso la propria corsia di marcia.
Chiunque avrebbe reagito nello stesso modo e non ci possono essere altre motivazioni se non quelle dettate da una situazione di improvviso pericolo creato da un veicolo antagonista il cui conducente “pirata della strada”, in mancanza di collisione, come di sovente accade e la cronaca ne è piena, non si cura di fermarsi, continuando nella propria marcia”. Affermazioni queste che inducono a segnalare che le ragioni presumibili dell'uscita di un'auto in movimento dalla sede stradale possono essere varie e molteplici,
4 anche banalmente l'essere distratti o inesperti della guida o tenere una velocità non adeguata, tutte egualmente valide, in mancanza della prova oggettiva di quella ricorrente nel caso concreto considerato. Prova questa nient'affatto fornita dall'appellante, su cui pure il relativo onere incombeva.
Rimane quindi da segnalare che la valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado compiuta dal primo giudice va senz'altro condivisa, poiché supportata dalle prove documentali acquisite in atti, siccome non contraddette né superate dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso, essendo emerso da esse un Testimone_1
quadro probatorio nient'affatto univoco e, anzi, contraddittorio, nella ricostruzione della dinamica del dedotto sinistro, tale da ingenerare i condivisibili dubbi espressi nella parte motiva del provvedimento impugnato, in specie avendo riguardo alla responsabilità di un veicolo terzo, datosi alla fuga e perciò rimasto sconosciuto.
In effetti, le dichiarazioni rese dal teste paiono poco attendibili, non tanto e non Tes_1
solo per la descrizione dell'andamento della strada teatro del dedotto evento, rettilinea piuttosto che con curva, come descritta nel verbale redatto dalla Polstrada intervenuta nell'immediatezza, quanto per le ulteriori dirimenti considerazioni di seguito riportate.
Il ridetto teste, ricordando perfettamente la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, ha affermato: “non sono riuscito a prendere la targa perché mi sono preoccupato della conducente della macchina incidentata”; e: “Sul posto sono intervenute diverse persone, anche un ragazzo indiano, e poiché stava arrivando l'ambulanza sono andato via”. Egli, dunque, pur consapevole di essere l'unico testimone oculare del sinistro, avendolo anche dichiarato espressamente (“Al momento del fatto non ho visto altre persone mentre ne sono sopraggiunte molte dopo l'urto”), ha deciso di lasciare il luogo del sinistro prima dell'arrivo, quantomeno, della Polizia Stradale, alla quale avrebbe potuto rilasciare le proprie dichiarazioni e dare conto della effettiva sua presenza sui luoghi teatro del dedotto evento dannoso.
Ma ancor più risulta poco credibile che il teste si sia recato al supermercato vicino al luogo del sinistro 16 giorni dopo il suo verificarsi e, avendo appreso che l'opinione comune era nel senso che la fosse finita fuori strada da sola, si sarebbe recato Parte_1
alla Polizia Stradale di Terracina per rendere la propria testimonianza.
Tale assunto stride con l'altra circostanza, pure riferita dal medesimo teste, che non vi erano altre persone sul luogo dell'incidente, tal che, prima e in mancanza della sua deposizione postuma non è dato comprendere come si sarebbe potuta ipotizzare una
5 dinamica del sinistro diversa da quella suggerita dal fondamentale dato, oggettivamente riscontrabile nell'immediatezza del suo verificarsi: la presenza di una sola auto uscita fuori dalla sede stradale percorsa, senza alcun segno del passaggio di altri veicoli idonei a creare turbativa della circolazione.
Allora ben condivisibile appare la valutazione espressa dal primo giudice nei seguenti termini: < assenza di collisione tra i due veicoli: è la stessa parte attrice ad allegare una manovra verso destra posta in essere al fine di evitare il veicolo non identificato asseritamente proveniente dall'opposto senso di marcia ed impegnato in un'attività di sorpasso, precisando che non vi fu alcun contatto tra i due mezzi coinvolti. Gli stessi danni materiali presenti sull'Opel Meriva condotta dall'attrice sono dalla stessa attribuiti agli urti, al capovolgimento ed alle manovre del mezzo verificati mentre usciva dalla carreggiata e finiva nel fosso di recupero acque piovane. Non vi è alcuna allegazione in merito ad un contatto diretto tra l' ed il presunto veicolo non identificato. CP_4
Nè vi sono in atti elementi idonei a dimostrare la presenza sui luoghi di causa di tale veicolo.
Nel verbale degli agenti della Polizia intervenuti sul luogo del sinistro si legge che sul manto stradale erano rinvenuti solo segni di scarrocciamento sul lato destro della carreggiata percorsa dall'attrice e certamente al suo veicolo attribuibili, in base alla ricostruzione del sinistro operata dalla stessa . Il verbale descrive altresì Parte_1 altri elementi presenti sul manto stradale: “detriti”, “terra appartenente alla banchina”, “liquidi”, tutti provenienti e connessi -per natura e per posizione- al veicolo dell'attrice.
Gli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto non rinvenivano alcun altro elemento sul manto stradale che potesse ricondurre al coinvolgimento nel sinistro di un altro mezzo; si evidenzia in particolare come gli agenti non abbiano rilevato sulla parte del manto stradale interessato dal passaggio del veicolo non identificato alcun segno di frenata o altro elemento idoneo a confermare la dinamica dell'evento descritta nell'atto di citazione.
Inoltre, il verbale così conclude: alla guida della propria auto, (…) Parte_1
da sola a bordo, proveniente dal lato di Priverno città, percorreva la S.P. Marittima II, in direzione della SS Appia. La predetta, giunta nei pressi del chilometro 9+500 circa, per cause non potute accertare da parte dello scrivente, deviava la corsa sul lato di destra,
6 rispetto alla sua direzione di marcia”>> (corsivo con grassetto aggiunti per pronta evidenza delle parti salienti), poiché da sé sola fondata su dati oggettivi, nient'affatto collimanti con la richiamata testimonianza, in ogni caso inficiata dalle valutazioni sopra indicate.
Deve poi considerarsi che tali dati, come per altro segnalato anche dal primo giudice, vanno valutati avendo presente l'approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, secondo cui, il danneggiato che promuove un giudizio nei confronti del Fondi di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, è gravato “dell'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” e, siccome il giudizio si svolge in assenza del contraddittore coinvolto, la valutazione delle prove deve essere particolarmente rigorosa
(cfr. per tutte Cass. civ. sent. n. 19540/23).
Ancora va sottolineato che l'eccezione dell'appellante, relativa alla “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.”, non può essere condivisa, non potendo porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. civ. sent. n. 6774/22).
Le considerazioni sin qui espresse sono assorbenti riguardo ad ogni ulteriore rilievo e censura e ne impongono il rigetto.
§3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate come da dispositivo, in ragione della complessità dell'opera prestata, nella misura dei minimi, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013
(approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di
7 declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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