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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 63/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 14/5/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. PITTALÀ;
Ai fini della pratica forense è presente il dott. DAVIDE DE MAURO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. PITTALÀ precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti nei quali insiste.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) quale procuratrice speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati VINCENZO
PALOMBA e ANDREA PITTALÀ per procura in atti attrice
E
(C.F. ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_3 pro tempore
- convenuto contumace
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.12.2020 in qualità di procuratrice Parte_1 speciale di ha convenuto in giudizio il Parte_2 Controparte_1
dichiarando di essere creditrice del della somma di € 38.973,55, a titolo di sorte
[...] CP_1
pagina 2 di 5 capitale, oltre agli interessi di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, per il pagamento tardivo di cinquanta fatture relative alla fornitura di energia elettrica, emesse da Enel Energia S.p.A.. L'attrice ha chiesto, inoltre, il riconoscimento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e il pagamento della somma di € 40,00 per ciascuna fattura corrisposta in ritardo, pari complessivamente a € 2.000,00, quale risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 dell'anzidetto d. lgs. n. 231/02.
L'attrice ha depositato il contratto di cessione, in virtù del quale è divenuta titolare del credito azionato, e le fatture relative alla fornitura di energia, riferibili alle utenze intestate a parte convenuta.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 29.3.2023 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.9.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, cui il giudizio è stato nelle more riassegnato, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
14.5.2024, alla quale viene decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, che, sebbene CP_1 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
in qualità di procuratrice speciale di ha Parte_1 Parte_2 Parte_2 dato prova della titolarità del credito in capo a quest'ultima. A tal fine ha depositato il contratto di cessione pro soluto sottoscritto in data 25.6.2021 con Enel Energia S.p.A. (all. 2), l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 80 del 8.7.2021, (all. 3), da cui si evince che in qualità di sub servicer, dalla data di cessione è incaricata della gestione, Parte_1 dell'amministrazione e del recupero dei crediti oggetto di cessione in nome e per conto di come da procura in atti (all. 1). Parte_2
Parte attrice ha, inoltre, prodotto in giudizio l'estratto notarile concernente le fatture cedute, la copia di queste ultime, ha altresì depositato le condizioni contrattuali della fornitura del Servizio di Salvaguardia – istituito per legge e applicabile anche per le Pubbliche Amministrazioni che, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, non avevano scelto un nuovo fornitore, e ha pagina 3 di 5 affermato che in Sicilia, nel periodo di riferimento, l' aveva affidato tale incarico a Enel CP_2
Energia - nonché le attestazioni di certificazione di titolarità delle forniture intestate al Comune di e la tabella di certificazione dei consumi. CP_1
A questo punto, risulta provata l'esistenza del credito per la fornitura di energia elettrica effettuata in favore del convenuto, con conseguente accoglimento della domanda CP_1 dell'attrice.
L'attrice nelle note conclusive ha dichiarato che in corso di causa il ha provveduto al CP_1 pagamento della sorte capitale, ad eccezione della somma di € 1.949,22; il va, pertanto, CP_1 condannato al pagamento della somma di € 1.949,22, quale sorte capitale residua, risultando cessata la materia del contendere sulla differenza di € 37.024,33.
L'attrice ha, poi, chiesto la condanna dell' al pagamento degli interessi dovuti ai CP_3 sensi del d. lgs. n. 231/2002, come aggiornato dal d. lgs. n. 192/12, applicabile alle persone giuridiche pubbliche.
Anche tale domanda va accolta e il deve essere condannato al pagamento degli CP_1 interessi moratori maturati, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002.
Risulta, altresì, fondata la domanda, ex art. 1283 c.c., di pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale.
Ebbene, come previsto dalla disposizione indicata, una volta affermato il diritto al pagamento degli interessi di mora, in presenza dei presupposti di legge, trattandosi di interessi sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio, essi vanno riconosciuti e vanno calcolati, ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dalla data della domanda.
Va, infine, accolta anche la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 2.000,00, ovvero della somma di € 40,00 per le 50 fatture pagate in ritardo, ai sensi dell'art. 6 del predetto d. lgs. n. 231/2002.
Il va, pertanto, condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, delle somme indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque parte convenuta va condannata al pagamento in favore delle attrici, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
pagina 4 di 5 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia nel seguente modo: € 750,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.850,00 oltre € 545,00 a titolo di esborsi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 9707/2020, vertente tra quale procuratrice speciale di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore (attrice) e , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore (convenuto contumace), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della somma di € 37.024,33;
- accoglie la residua domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.949,22, oltre interessi
[...] moratori e anatocistici come indicato in motivazione, e dell'ulteriore somma di €
2.000,00;
- condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.850,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 14/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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