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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 2446 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2446/2024 promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Luttati Claudia in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé della figlia minore ed un Persona_1 contributo al mantenimento della stessa a carico del resistente.
All'udienza del 29.1.2025 è comparsa la sola parte ricorrente mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. La ricorrente è stata liberamente interrogata ed all'esito ha rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione e non abbisogni di ulteriore attività istruttoria.
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo “rafforzato” a sé della figlia, motivando la richiesta con le condotte violente perpetrate in suo danno dal resistente e con il completo disinteresse morale e materiale nei confronti della figlia minore.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
La ha dichiarato che né lei né la figlia hanno più avuto alcun contatto con il resistente Pt_1 da circa due anni, che non ha alcuna notizia dell'ex compagno, che egli non ha mai versato nulla per il mantenimento della bambina.
Le allegazioni della ricorrente non sono smentite da alcun elemento di segno contrario.
Al contrario, è documentale che il resistente sia stato condannato in primo grado per il reato di stalking in danno della ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione (cfr. doc. 19). La ha Pt_1 allegato che la sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
Il resistente non solo non si è costituito nel presente giudizio ma neppure è stato reperito dai
Servizi di territorio, malgrado i tentativi di contattarlo (v. rel. SS del 27.9.24 e rel. NPI/Psicologia del 26.9.24).
Dall'indagine sociale emerge che la ricorrente, unitamente alla piccola , vive in un Per_1 immobile condotto in locazione con gli altri figli nati da altre relazioni sentimentali.
Dai rimandi degli insegnanti, è una bambina serena, socievole e Persona_1 frequenta volentieri e regolarmente la scuola. La madre è un genitore presente e si informa costantemente della figlia (v. rel. SS del 27.9.24).
Sulla base delle risultanze sociali, la ricorrente è risultato l'unico ed effettivo riferimento genitoriale per la minore, senza che siano state segnalate criticità.
Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di concreti indicatori di grave inadeguatezza genitoriale in capo al resistente tali da giustificare l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, in deroga al principio generale della bigenitorialità.
Il resistente ha gravemente trascurato i propri doveri genitoriali nei confronti della figlia ed è concreta ed obiettiva la difficoltà per la ricorrente di concertare le decisioni nell'interesse della bambina con un genitore che, oltre ad essere stato condannato per gravi reati nei confronti della stessa, è di fatto irreperibile.
Deve perciò disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre con facoltà Persona_1 per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (comprese le vaccinazioni) e alla scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc, non apparendo allo stato il padre in grado di assolvere con responsabilità ai propri doveri genitoriali ed essendo detto regime quello maggiormente conforme all'interesse della minore. Resta fermo il diritto ed il dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ult. comma c.c.).
La minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora abituale presso l'abitazione materna, non essendovi ragioni alcuna per mutare tale assetto di vita già in essere da tempo.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figlia, si dispone che, qualora ne faccia richiesta il resistente, gli incontri avvengano con modalità protette (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio viste dai Servizi Psico-Sociali, valutato il preminente benessere psico-fisico della bambina e sempre che il padre mostri una seria volontà di ripresa dei rapporti con la figlia e collabori fattivamente con gli operatori per l'accertamento delle proprie capacità genitoriali e per l'organizzazione delle visite.
Appare opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico della minore per il monitoraggio della situazione e per l'avvio di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della bambina.
Passando agli aspetti economici, tenuto conto dei redditi della ricorrente (la stessa ha dichiarato di lavorare come colf e come badante e di avere guadagni mensili di circa E. 1.100, di percepire l'assegno unico di E. 700/mese e di vivere in un immobile in locazione al canone di E.
450/mese) e della presumibile capacità lavorativa del resistente in rapporto all'età ed all'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro, considerati i prevalenti (se non esclusivi) compiti di accudimento e oneri di mantenimento diretto della minore gravanti sulla madre, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di E. 200,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22.
Le suddette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi
(studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute (comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
DISPONE che, qualora ne faccia richiesta il resistente, gli incontri padre-figlia avvengano con modalità protette (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio viste dai Servizi Psico-Sociali, valutato il preminente benessere psico-fisico della bambina e sempre che il padre mostri una seria volontà di ripresa dei rapporti con la figlia e collabori fattivamente con gli operatori per l'accertamento delle proprie capacità genitoriali e per l'organizzazione delle visite;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'avvio di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della bambina fin quando gli operatori lo riterranno necessario;
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 200 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente all'integrale rifusione a CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2446/2024 promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Luttati Claudia in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il PM nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” a sé della figlia minore ed un Persona_1 contributo al mantenimento della stessa a carico del resistente.
All'udienza del 29.1.2025 è comparsa la sola parte ricorrente mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. La ricorrente è stata liberamente interrogata ed all'esito ha rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione e non abbisogni di ulteriore attività istruttoria.
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo “rafforzato” a sé della figlia, motivando la richiesta con le condotte violente perpetrate in suo danno dal resistente e con il completo disinteresse morale e materiale nei confronti della figlia minore.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
La ha dichiarato che né lei né la figlia hanno più avuto alcun contatto con il resistente Pt_1 da circa due anni, che non ha alcuna notizia dell'ex compagno, che egli non ha mai versato nulla per il mantenimento della bambina.
Le allegazioni della ricorrente non sono smentite da alcun elemento di segno contrario.
Al contrario, è documentale che il resistente sia stato condannato in primo grado per il reato di stalking in danno della ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione (cfr. doc. 19). La ha Pt_1 allegato che la sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
Il resistente non solo non si è costituito nel presente giudizio ma neppure è stato reperito dai
Servizi di territorio, malgrado i tentativi di contattarlo (v. rel. SS del 27.9.24 e rel. NPI/Psicologia del 26.9.24).
Dall'indagine sociale emerge che la ricorrente, unitamente alla piccola , vive in un Per_1 immobile condotto in locazione con gli altri figli nati da altre relazioni sentimentali.
Dai rimandi degli insegnanti, è una bambina serena, socievole e Persona_1 frequenta volentieri e regolarmente la scuola. La madre è un genitore presente e si informa costantemente della figlia (v. rel. SS del 27.9.24).
Sulla base delle risultanze sociali, la ricorrente è risultato l'unico ed effettivo riferimento genitoriale per la minore, senza che siano state segnalate criticità.
Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di concreti indicatori di grave inadeguatezza genitoriale in capo al resistente tali da giustificare l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, in deroga al principio generale della bigenitorialità.
Il resistente ha gravemente trascurato i propri doveri genitoriali nei confronti della figlia ed è concreta ed obiettiva la difficoltà per la ricorrente di concertare le decisioni nell'interesse della bambina con un genitore che, oltre ad essere stato condannato per gravi reati nei confronti della stessa, è di fatto irreperibile.
Deve perciò disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre con facoltà Persona_1 per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (comprese le vaccinazioni) e alla scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc, non apparendo allo stato il padre in grado di assolvere con responsabilità ai propri doveri genitoriali ed essendo detto regime quello maggiormente conforme all'interesse della minore. Resta fermo il diritto ed il dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione ed educazione della prole, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ult. comma c.c.).
La minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora abituale presso l'abitazione materna, non essendovi ragioni alcuna per mutare tale assetto di vita già in essere da tempo.
Per quanto concerne la frequentazione padre-figlia, si dispone che, qualora ne faccia richiesta il resistente, gli incontri avvengano con modalità protette (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio viste dai Servizi Psico-Sociali, valutato il preminente benessere psico-fisico della bambina e sempre che il padre mostri una seria volontà di ripresa dei rapporti con la figlia e collabori fattivamente con gli operatori per l'accertamento delle proprie capacità genitoriali e per l'organizzazione delle visite.
Appare opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico della minore per il monitoraggio della situazione e per l'avvio di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della bambina.
Passando agli aspetti economici, tenuto conto dei redditi della ricorrente (la stessa ha dichiarato di lavorare come colf e come badante e di avere guadagni mensili di circa E. 1.100, di percepire l'assegno unico di E. 700/mese e di vivere in un immobile in locazione al canone di E.
450/mese) e della presumibile capacità lavorativa del resistente in rapporto all'età ed all'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro, considerati i prevalenti (se non esclusivi) compiti di accudimento e oneri di mantenimento diretto della minore gravanti sulla madre, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di E. 200,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22.
Le suddette spese sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi
(studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute (comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto o altro documento d'identità valido per l'espatrio), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
DISPONE che, qualora ne faccia richiesta il resistente, gli incontri padre-figlia avvengano con modalità protette (luogo neutro e presenza di personale educativo) secondo tempistiche e modalità meglio viste dai Servizi Psico-Sociali, valutato il preminente benessere psico-fisico della bambina e sempre che il padre mostri una seria volontà di ripresa dei rapporti con la figlia e collabori fattivamente con gli operatori per l'accertamento delle proprie capacità genitoriali e per l'organizzazione delle visite;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di
NPI/Psicologia per il monitoraggio della situazione e per l'avvio di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della bambina fin quando gli operatori lo riterranno necessario;
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 200 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente all'integrale rifusione a CP_1 favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.