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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via S. Parte_1
Bernardino, n. 2, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18 marzo 1971, residente in Calle Montana Los Cristianos (Arona) Tenerife Islans
Canaries, cod. fisc. , , nato a [...] il 5 C.F._2 Parte_3 giugno 1932 ed ivi residente, alla via S. Bernardino, n. 2, cod. fisc. C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di mandati alle liti rilasciati nel primo grado del giudizio, dall'avv. Mario Pesca, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Agropoli, alla via Piave, n. 43 appellanti
E
nato a [...] l'[...], residente in Vallo CP della Lucania, alla via M. De Laurentiis, n. 40, cod. fisc. , C.F._4
, nato a [...] l'[...], residente in Vallo della Lucania, Parte_4 alla via M. De Laurentiis, n. 40, cod. fisc. , C.F._5 Pt_5
nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine C.F._6 dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dagli avv.ti Lucio Oricchio e Maria
1 Luisa Rizzo, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Vallo della Lucania, alla via M. De Laurentiis, n. 3; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 158/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di citazione in appello) – “1) in via preliminare sospendere l'esecutività della impugnata sentenza, per i motivi suddetti;
nel merito: 2) per la sig.ra in parziale riforma della impugnata sentenza, revocare la condanna, Parte_2
a quest' ultima, delle competenze di giudizio, così come disposto nel primo grado di giudizio per le ragioni suddette. E in via subordinata, anche per il chiaro difetto di giurisdizione del Tribunale, vista l'assenza della giurisdizione del giudice italiano, essendo competente a conoscere della vicenda il giudice spagnolo;
per l'intervenuta prescrizione del presunto diritto e per la violazione dell'art. 112 c.p.c. e perché la domanda originaria era totalmente inammissibile infondata in fatto e in diritto. E condannare la parte appellata al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone;
3) per i sig.ri
[...]
e - in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarare il Parte_1 Parte_3 difetto di giurisdizione del Tribunale di Vallo della Lucania, e in particolare dichiarare che non vi è giurisdizione del giudice italiano, essendo competente a conoscere della vicenda il giudice spagnolo;
perché la sentenza è stata resa in dispregio della normativa di cui all'art. 112 c.p.c., in ogni caso dichiarare la prescrizione del presunto diritto dei sig.ri e in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda degli attori perché CP inammissibile, improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto. Per tutte le ragioni sopra indicate.; - condannare la parte appellata al pagamento delle competenze legali del doppio grado di giudizio con attribuzione”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: 1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, così come proposta da parte appellante con l'atto introduttivo, perché inammissibile ed infondata per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c., anche perché non provati;
nel merito: 2) rigettare l'appello così come proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, 3) confermare la sentenza nr. 158/2024 resa dal Tribunale di
Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, in data 7.02.2024 ed in pari data pubblicata, notificata in data 19.02.2024; 4) con vittoria di spese e competenze di causa 2 del presente grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 127/2022 e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 158/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e CP Parte_4 Pt_5 nei confronti di e con atto di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 citazione notificato il 9 novembre 2005, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava al pagamento della somma di euro 92.962,24 in Parte_3 favore di e al pagamento della somma di euro 15.751,93 CP Parte_1 in favore di e oltre interessi al tasso legale dalla sua Parte_4 Parte_5 proposizione al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito per la concordata, ma mai avvenuta costituzione, in Tenerife, di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto la gestione di un caseificio;
2) rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti per sentir accertare l'intervenuta costituzione di una società di fatto, con quote di partecipazione del 25% ciascuno, tra , Parte_1
e e condannare questi ultimi due, Parte_2 Parte_4 Parte_5 unitamente a loro genitore e garante, al pagamento, per quanto di ragione, CP dei costi sostenuti per l'attività economica e dei debiti sorti nel corso del suo esercizio;
3) condannava i alla refusione delle spese processuali. PT
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i con atto di citazione notificato PT il 20 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato anche alla refusione delle spese di lite, nonostante avesse Parte_2 riconosciuto che la domanda restitutoria non poteva essere accolta nei suoi confronti, per non avere costei, a differenza del padre e del LL , ricevuto dagli Pt_3 Parte_1 attori alcuna somma di denaro;
2) ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della
Lucania, la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice spagnolo, atteso che a) il luogo in cui l'obbligazione, vale a dire la costituzione di una società commerciale, avrebbe dovuto essere eseguita era Tenerife, b) la decisione in merito all'esistenza o meno tra le parti del vincolo associativo apparteneva al giudice straniero e c) la convenuta Pt_2 risiedeva nella predetta città; 3) il giudice di primo grado, nell'accogliere la
[...] domanda proposta dagli attori, aveva violato l'art. 112 c.p.c., giacché i avevano CP chiesto la restituzione delle somme versate ai convenuti non in ragione della mancata costituzione della società, ma sul presupposto che costoro si erano resi responsabili del 3 reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, dunque, di un fatto illecito, come, del resto, riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale veniva richiamata la denuncia- querela sporta per truffa il 23 marzo 2001; 4) il diritto azionato dai derivando CP da un fatto illecito, era attinto da prescrizione quinquennale, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, i convenuti, in data 12 febbraio 2001, non avevano ricevuto alcuna lettera di diffida che ne aveva interrotto il decorso;
in ogni caso, la domanda proposta dagli attori era infondata, giacché, come emergeva dalla documentazione prodotta dai convenuti e dalle deposizioni dei relativi testi, le somme di lire 180.000.000 e 30.500.000, rispettivamente versate da a CP [...] il 26 marzo 1998 e da e a Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 il 9 novembre 1998, erano state effettivamente utilizzate per le pattuite finalità.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 19 luglio 2024, i eccepivano, CP in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1,
c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, con ordinanza del 3/4 ottobre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 3/17 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai in ordine CP all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., avendo i specificamente indicato, per ciascun motivo, il capo della sentenza impugnato, le PT censure proposte avverso la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di primo grado, le denunciate violazioni normative e la loro rilevanza ai fini di tale decisione.
Del resto, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui l'art. 342, comma 1,
c.p.c, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
4 prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n.
13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, occorre osservare che il
Tribunale di Vallo della Lucania, sebbene non abbia condannato alla Parte_2 restituzione delle somme versate dai il 26 marzo 1998 e il 9 novembre 1998, per CP non essere stata destinataria della loro corresponsione, ha legittimamente posto anche a suo carico, quale parte soccombente con e ai sensi Parte_3 Parte_1 dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la refusione delle spese processuali, avendo costei, al pari degli altri due convenuti, infondatamente contrastato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli attori e chiesto loro, in via riconvenzionale, il rimborso, pro quota, dei costi sostenuti per l'esercizio dell'attività e l'estinzione dei relativi debiti.
In sostanza, avendo pacificamente partecipato all'accordo intercorso con i Parte_2 per la costituzione di una società commerciale in Tenerife, id est alla fattispecie CP negoziale generatrice dell'obbligazione restitutoria azionata in giudizio, ed avendo assunto la stessa posizione processuale dei congiunti e , con i Parte_3 Parte_1 quali proponeva anche la domanda riconvenzionale per ottenere dagli attori il pagamento, in rapporto alle presunte quote di loro pertinenza, degli esborsi e delle passività generatisi nel corso dell'impresa, non poteva essere ritenuta estranea alla controversia e, dunque, essere esentata dalla condanna alla refusione delle spese di lite quale ordinario effetto della soccombenza, sicché il motivo in esame è destituito di qualsiasi fondamento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i eccepiscono il PT difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice spagnolo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3 legge n. 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge
(comma 1) nonché in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968
e resi esecutivi con la legge n. 804/1971.
L'art. 6, n. 1, della richiamata Convenzione di Bruxelles, confluito nella corrispondente disposizione del Regolamento CE n. 44/2001, prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere citata in giudizio in un altro Stato membro in
5 caso di pluralità di convenuti e, segnatamente, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.
Pertanto, essendo i convenuti e residenti in Italia e, in Parte_3 Parte_1 particolare, in Torchiara al momento dell'introduzione del giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 9 novembre 2005, la giurisdizione sulla domanda proposta dai nei loro confronti non poteva non appartenere al giudice italiano. CP
Parimenti, sebbene residente in [...]al momento della notifica dell'atto Parte_2 di citazione, veniva ritualmente convenuta con i congiunti dinnanzi al giudice italiano, giacché l'unicità e l'unitarietà della vicenda giuridica in cui era coinvolta come parte dell'accordo raggiunto con i per la costituzione di una società di capitali ne CP rendeva sussistente la giurisdizione in ragione dell'evidente connessione intercorrente, per l'oggetto e per il titolo, tra le cause cumulativamente incardinate dagli attori nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del decremento patrimoniale subito.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui i lamentano che il giudice di PT prime cure ha accolto la domanda spiegata dai in violazione dell'art. 112 c.p.c.. CP
Al riguardo, è necessario premettere che la violazione del divieto di ultra o extra petizione sancito dalla predetta disposizione normativa è configurabile quando il giudice, nel pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce un bene non richiesto o differente da quello richiesto, essendo preclusa ogni decisione incentrata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa.
La predetta regula iuris, peraltro, deve essere coordinata con il principio dello iura novit curia preconizzato dall'art. 113, comma 1, c.p.c., nel senso che rimane sempre inalterato il potere del giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, individuando le disposizioni normative applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della decisione principi di diritto differenti da quelli richiamati dalle parti (cfr., ex plurimis,
Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25140; Cass. 24 luglio 2012,
n. 12943; Cass. ord. 9 aprile 2018, n. 8645).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della
6 causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, nel modificare gli elementi obiettivi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) o attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), in tal modo pronunciando oltre l'ambito delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, 24 settembre 2015, n.
18868; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048).
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, comporta, per il giudice, soltanto il divieto di attribuire all'attore un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi alcuna correlazione nella domanda, ma non gli preclude di rendere la pronuncia invocata sulla base di una ricostruzione dei fatti di causa autonoma da quella prospettata dalle parti.
Tale principio, quindi, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, vale a dire il petitum e la causa petendi, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso neanche implicitamente o virtualmente nella domanda, o, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, per essere diretta ad contrastare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dal convenuto o, infine, ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2003, n. 18991; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29200).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il giudice di primo grado, lungi dall'accogliere la domanda proposta dai sulla base di fatti costitutivi diversi da CP quelli dedotti, ha condannato e alla restituzione delle Parte_3 Parte_1 somme indebitamente percepite in forza della causa petendi prospettata dagli attori, vale a dire della mancata costituzione della società commerciale in Tenerife per la quale i convenuti avevano ricevuto il complessivo importo di euro 108.717,17, riconducendo l'azione nell'alveo normativo dell'art. 2033 cod. civ..
Né assume alcun rilievo, al fine di sostenere che il Tribunale di Vallo della Lucania è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., la circostanza che i nella domanda CP introduttiva del giudizio, richiamavano anche la denuncia-querela sporta nei confronti dei il 23 marzo 2001 per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., giacché tale atto aveva ad PT
7 oggetto la stessa vicenda fattuale relativa alla mancata costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione di un caseificio in Tenerife, operazione commerciale per la cui realizzazione i convenuti avevano illegittimamente ottenuto dagli attori il versamento della somma di lire 210.500.000, e, dunque, proprio i presupposti costitutivi dell'azionata pretesa restitutoria.
Privo di fondamento è il quarto motivo di gravame nella parte in cui i eccepiscono PT che il diritto azionato in giudizio dai derivando da un fatto illecito, era attinto CP dalla prescrizione quinquennale.
In realtà, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, i con l'atto di CP citazione notificato il 9 novembre 2005, chiedevano non il risarcimento dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma la ripetizione di quanto pagato in esecuzione di un accordo rimasto inadempiuto e, quindi, del denaro versato sine causa solvendi, in ragione della sopravvenuta inesistenza del titolo giustificativo della loro attribuzione patrimoniale, a norma dell'art. 2033 cod. civ. (cfr., ex ceteris, Cass. 4 aprile
2014, n. 7897; Cass. ord. 11 luglio 2018, n. 18266), sicché l'azione restitutoria era assoggettata all'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ., la cui decorrenza coincideva con il 26 marzo 1998 in relazione alle somme corrisposte a
[...]
e con il 9 novembre 1998 per quelle consegnate a . Pt_3 Parte_1
Ed infatti, non essendo stato stipulato il contratto di società per il quale i avevano CP versato ai la complessiva somma di euro 108.717,17, era venuta meno la causa che PT aveva legittimato la corresponsione di tale importo, con la conseguenza che gli attori, nell'introdurre il giudizio per ottenerne la restituzione, proponevano, con ogni evidenza, una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo nell'osservanza del termine prescrizionale stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
In tale prospettiva, non assume alcun rilievo, ad onta di quanto eccepito dai con le PT note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 22 maggio 2025, la circostanza che i non abbiano prodotto in sede di appello il fascicolo di parte CP del primo grado del giudizio e, dunque, la contestata missiva con la quale avrebbero dimostrato di aver interrotto, in data 12 febbraio 2001, la prescrizione del loro diritto, proprio in ragione dell'intervenuto esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito nel termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ..
Infine, il quarto motivo di gravame è infondato anche nella parte in cui i assumono PT che le somme versate dai erano state effettivamente utilizzate per la costituzione CP di una società avente ad oggetto la gestione di un caseificio in Tenerife.
8 Ed invero, tra i e i non intercorse alcuna società, neppure di fatto, non CP PT essendo emerse dalle risultanze istruttorie circostanze idonee a dimostrarne i presupposti costitutivi, quali l'istituzione di un fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, la ripartizione degli utili e delle perdite nonché l'esistenza del vincolo di collaborazione diretto al raggiungimento delle condivise finalità imprenditoriali (cfr., ex plurimis, Cass. 11 marzo 2010, n. 5961; Cass. 5 maggio 2016, n. 8981; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33230; Cass. ord.15 settembre 2020, n. 19234).
In particolare, nessuno dei numerosi testi citati dai (cfr. le dichiarazioni rese da PT
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
a sostegno della domanda riconvenzionale proposta per sentir Testimone_6 dichiarare l'intervenuta costituzione di una società di fatto con i confermava che CP gli attori avevano esercitato in Tenerife un'attività imprenditoriale in forma societaria con i convenuti, ai quali soltanto, per come risulta dalle relative deposizioni, erano riferibili la titolarità e la gestione del caseificio.
I predetti testi, in definitiva, pur dichiarando che e avevano Parte_3 Parte_2 intrapreso un'attività casearia in Tenerife, non fornivano alcun contributo utile a dimostrarne la partecipazione e il coinvolgimento di e Parte_4 Parte_5 il cui apporto, di conseguenza, fu limitato soltanto al versamento di capitali utilizzati dai convenuti per l'avvio e l'esercizio di una propria ed autonoma iniziativa imprenditoriale.
Ne deriva che la documentazione prodotta dai per documentare il compimento delle PT operazioni prodromiche all'apertura del caseificio (tra cui il preventivo di spesa della
“Campania Forniture s.r.l.” del 10 gennaio 1998, le relazioni tecniche della “Campania
Forniture s.r.l.” del 4 marzo e del 27 marzo 1998, la fattura della “Campania Forniture
s.r.l.” del 26 marzo 1998 n. 223/B, i relativi pagamenti e la successiva dichiarazione liberatoria, il contratto di locazione dell'1 marzo 1998 e il certificato di iscrizione di Pt_2 nel registro delle industrie) può dimostrare l'inizio di un'attività commerciale, ma
[...] non il suo svolgimento in forma societaria, essendo i rimasti completamente CP estranei al progetto imprenditoriale di cui trattasi.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sui e si liquidano, come da PT dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dai in CP complessivi euro 8.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
9 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.200,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa Rizzo, quali procuratori distrattari degli appellati, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. 158/2024 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Vallo della Lucania con atto di citazione notificato il 20 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione, in favore degli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa Rizzo, quali procuratori distrattari di e ex art. 93, comma CP Parte_4 Parte_5
1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.200,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 325/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via S. Parte_1
Bernardino, n. 2, cod. fisc. , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18 marzo 1971, residente in Calle Montana Los Cristianos (Arona) Tenerife Islans
Canaries, cod. fisc. , , nato a [...] il 5 C.F._2 Parte_3 giugno 1932 ed ivi residente, alla via S. Bernardino, n. 2, cod. fisc. C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di mandati alle liti rilasciati nel primo grado del giudizio, dall'avv. Mario Pesca, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Agropoli, alla via Piave, n. 43 appellanti
E
nato a [...] l'[...], residente in Vallo CP della Lucania, alla via M. De Laurentiis, n. 40, cod. fisc. , C.F._4
, nato a [...] l'[...], residente in Vallo della Lucania, Parte_4 alla via M. De Laurentiis, n. 40, cod. fisc. , C.F._5 Pt_5
nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine C.F._6 dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dagli avv.ti Lucio Oricchio e Maria
1 Luisa Rizzo, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Vallo della Lucania, alla via M. De Laurentiis, n. 3; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 158/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di citazione in appello) – “1) in via preliminare sospendere l'esecutività della impugnata sentenza, per i motivi suddetti;
nel merito: 2) per la sig.ra in parziale riforma della impugnata sentenza, revocare la condanna, Parte_2
a quest' ultima, delle competenze di giudizio, così come disposto nel primo grado di giudizio per le ragioni suddette. E in via subordinata, anche per il chiaro difetto di giurisdizione del Tribunale, vista l'assenza della giurisdizione del giudice italiano, essendo competente a conoscere della vicenda il giudice spagnolo;
per l'intervenuta prescrizione del presunto diritto e per la violazione dell'art. 112 c.p.c. e perché la domanda originaria era totalmente inammissibile infondata in fatto e in diritto. E condannare la parte appellata al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone;
3) per i sig.ri
[...]
e - in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarare il Parte_1 Parte_3 difetto di giurisdizione del Tribunale di Vallo della Lucania, e in particolare dichiarare che non vi è giurisdizione del giudice italiano, essendo competente a conoscere della vicenda il giudice spagnolo;
perché la sentenza è stata resa in dispregio della normativa di cui all'art. 112 c.p.c., in ogni caso dichiarare la prescrizione del presunto diritto dei sig.ri e in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda degli attori perché CP inammissibile, improcedibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto. Per tutte le ragioni sopra indicate.; - condannare la parte appellata al pagamento delle competenze legali del doppio grado di giudizio con attribuzione”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare: 1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, così come proposta da parte appellante con l'atto introduttivo, perché inammissibile ed infondata per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c., anche perché non provati;
nel merito: 2) rigettare l'appello così come proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, 3) confermare la sentenza nr. 158/2024 resa dal Tribunale di
Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, in data 7.02.2024 ed in pari data pubblicata, notificata in data 19.02.2024; 4) con vittoria di spese e competenze di causa 2 del presente grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 127/2022 e da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 158/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e CP Parte_4 Pt_5 nei confronti di e con atto di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 citazione notificato il 9 novembre 2005, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava al pagamento della somma di euro 92.962,24 in Parte_3 favore di e al pagamento della somma di euro 15.751,93 CP Parte_1 in favore di e oltre interessi al tasso legale dalla sua Parte_4 Parte_5 proposizione al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito per la concordata, ma mai avvenuta costituzione, in Tenerife, di una società a responsabilità limitata avente ad oggetto la gestione di un caseificio;
2) rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti per sentir accertare l'intervenuta costituzione di una società di fatto, con quote di partecipazione del 25% ciascuno, tra , Parte_1
e e condannare questi ultimi due, Parte_2 Parte_4 Parte_5 unitamente a loro genitore e garante, al pagamento, per quanto di ragione, CP dei costi sostenuti per l'attività economica e dei debiti sorti nel corso del suo esercizio;
3) condannava i alla refusione delle spese processuali. PT
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i con atto di citazione notificato PT il 20 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato anche alla refusione delle spese di lite, nonostante avesse Parte_2 riconosciuto che la domanda restitutoria non poteva essere accolta nei suoi confronti, per non avere costei, a differenza del padre e del LL , ricevuto dagli Pt_3 Parte_1 attori alcuna somma di denaro;
2) ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della
Lucania, la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice spagnolo, atteso che a) il luogo in cui l'obbligazione, vale a dire la costituzione di una società commerciale, avrebbe dovuto essere eseguita era Tenerife, b) la decisione in merito all'esistenza o meno tra le parti del vincolo associativo apparteneva al giudice straniero e c) la convenuta Pt_2 risiedeva nella predetta città; 3) il giudice di primo grado, nell'accogliere la
[...] domanda proposta dagli attori, aveva violato l'art. 112 c.p.c., giacché i avevano CP chiesto la restituzione delle somme versate ai convenuti non in ragione della mancata costituzione della società, ma sul presupposto che costoro si erano resi responsabili del 3 reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, dunque, di un fatto illecito, come, del resto, riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale veniva richiamata la denuncia- querela sporta per truffa il 23 marzo 2001; 4) il diritto azionato dai derivando CP da un fatto illecito, era attinto da prescrizione quinquennale, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, i convenuti, in data 12 febbraio 2001, non avevano ricevuto alcuna lettera di diffida che ne aveva interrotto il decorso;
in ogni caso, la domanda proposta dagli attori era infondata, giacché, come emergeva dalla documentazione prodotta dai convenuti e dalle deposizioni dei relativi testi, le somme di lire 180.000.000 e 30.500.000, rispettivamente versate da a CP [...] il 26 marzo 1998 e da e a Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 il 9 novembre 1998, erano state effettivamente utilizzate per le pattuite finalità.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 19 luglio 2024, i eccepivano, CP in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1,
c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, con ordinanza del 3/4 ottobre 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 3/17 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai in ordine CP all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., avendo i specificamente indicato, per ciascun motivo, il capo della sentenza impugnato, le PT censure proposte avverso la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di primo grado, le denunciate violazioni normative e la loro rilevanza ai fini di tale decisione.
Del resto, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui l'art. 342, comma 1,
c.p.c, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
4 prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n.
13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, occorre osservare che il
Tribunale di Vallo della Lucania, sebbene non abbia condannato alla Parte_2 restituzione delle somme versate dai il 26 marzo 1998 e il 9 novembre 1998, per CP non essere stata destinataria della loro corresponsione, ha legittimamente posto anche a suo carico, quale parte soccombente con e ai sensi Parte_3 Parte_1 dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la refusione delle spese processuali, avendo costei, al pari degli altri due convenuti, infondatamente contrastato la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dagli attori e chiesto loro, in via riconvenzionale, il rimborso, pro quota, dei costi sostenuti per l'esercizio dell'attività e l'estinzione dei relativi debiti.
In sostanza, avendo pacificamente partecipato all'accordo intercorso con i Parte_2 per la costituzione di una società commerciale in Tenerife, id est alla fattispecie CP negoziale generatrice dell'obbligazione restitutoria azionata in giudizio, ed avendo assunto la stessa posizione processuale dei congiunti e , con i Parte_3 Parte_1 quali proponeva anche la domanda riconvenzionale per ottenere dagli attori il pagamento, in rapporto alle presunte quote di loro pertinenza, degli esborsi e delle passività generatisi nel corso dell'impresa, non poteva essere ritenuta estranea alla controversia e, dunque, essere esentata dalla condanna alla refusione delle spese di lite quale ordinario effetto della soccombenza, sicché il motivo in esame è destituito di qualsiasi fondamento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale i eccepiscono il PT difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice spagnolo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3 legge n. 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge
(comma 1) nonché in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968
e resi esecutivi con la legge n. 804/1971.
L'art. 6, n. 1, della richiamata Convenzione di Bruxelles, confluito nella corrispondente disposizione del Regolamento CE n. 44/2001, prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere citata in giudizio in un altro Stato membro in
5 caso di pluralità di convenuti e, segnatamente, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.
Pertanto, essendo i convenuti e residenti in Italia e, in Parte_3 Parte_1 particolare, in Torchiara al momento dell'introduzione del giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 9 novembre 2005, la giurisdizione sulla domanda proposta dai nei loro confronti non poteva non appartenere al giudice italiano. CP
Parimenti, sebbene residente in [...]al momento della notifica dell'atto Parte_2 di citazione, veniva ritualmente convenuta con i congiunti dinnanzi al giudice italiano, giacché l'unicità e l'unitarietà della vicenda giuridica in cui era coinvolta come parte dell'accordo raggiunto con i per la costituzione di una società di capitali ne CP rendeva sussistente la giurisdizione in ragione dell'evidente connessione intercorrente, per l'oggetto e per il titolo, tra le cause cumulativamente incardinate dagli attori nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del decremento patrimoniale subito.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui i lamentano che il giudice di PT prime cure ha accolto la domanda spiegata dai in violazione dell'art. 112 c.p.c.. CP
Al riguardo, è necessario premettere che la violazione del divieto di ultra o extra petizione sancito dalla predetta disposizione normativa è configurabile quando il giudice, nel pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce un bene non richiesto o differente da quello richiesto, essendo preclusa ogni decisione incentrata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa.
La predetta regula iuris, peraltro, deve essere coordinata con il principio dello iura novit curia preconizzato dall'art. 113, comma 1, c.p.c., nel senso che rimane sempre inalterato il potere del giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, individuando le disposizioni normative applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della decisione principi di diritto differenti da quelli richiamati dalle parti (cfr., ex plurimis,
Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25140; Cass. 24 luglio 2012,
n. 12943; Cass. ord. 9 aprile 2018, n. 8645).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della
6 causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, nel modificare gli elementi obiettivi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) o attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), in tal modo pronunciando oltre l'ambito delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, 24 settembre 2015, n.
18868; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048).
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, comporta, per il giudice, soltanto il divieto di attribuire all'attore un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi alcuna correlazione nella domanda, ma non gli preclude di rendere la pronuncia invocata sulla base di una ricostruzione dei fatti di causa autonoma da quella prospettata dalle parti.
Tale principio, quindi, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, vale a dire il petitum e la causa petendi, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso neanche implicitamente o virtualmente nella domanda, o, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, per essere diretta ad contrastare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dal convenuto o, infine, ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr., ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2003, n. 18991; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. ord. 13 novembre 2018, n. 29200).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il giudice di primo grado, lungi dall'accogliere la domanda proposta dai sulla base di fatti costitutivi diversi da CP quelli dedotti, ha condannato e alla restituzione delle Parte_3 Parte_1 somme indebitamente percepite in forza della causa petendi prospettata dagli attori, vale a dire della mancata costituzione della società commerciale in Tenerife per la quale i convenuti avevano ricevuto il complessivo importo di euro 108.717,17, riconducendo l'azione nell'alveo normativo dell'art. 2033 cod. civ..
Né assume alcun rilievo, al fine di sostenere che il Tribunale di Vallo della Lucania è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., la circostanza che i nella domanda CP introduttiva del giudizio, richiamavano anche la denuncia-querela sporta nei confronti dei il 23 marzo 2001 per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., giacché tale atto aveva ad PT
7 oggetto la stessa vicenda fattuale relativa alla mancata costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione di un caseificio in Tenerife, operazione commerciale per la cui realizzazione i convenuti avevano illegittimamente ottenuto dagli attori il versamento della somma di lire 210.500.000, e, dunque, proprio i presupposti costitutivi dell'azionata pretesa restitutoria.
Privo di fondamento è il quarto motivo di gravame nella parte in cui i eccepiscono PT che il diritto azionato in giudizio dai derivando da un fatto illecito, era attinto CP dalla prescrizione quinquennale.
In realtà, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, i con l'atto di CP citazione notificato il 9 novembre 2005, chiedevano non il risarcimento dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma la ripetizione di quanto pagato in esecuzione di un accordo rimasto inadempiuto e, quindi, del denaro versato sine causa solvendi, in ragione della sopravvenuta inesistenza del titolo giustificativo della loro attribuzione patrimoniale, a norma dell'art. 2033 cod. civ. (cfr., ex ceteris, Cass. 4 aprile
2014, n. 7897; Cass. ord. 11 luglio 2018, n. 18266), sicché l'azione restitutoria era assoggettata all'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ., la cui decorrenza coincideva con il 26 marzo 1998 in relazione alle somme corrisposte a
[...]
e con il 9 novembre 1998 per quelle consegnate a . Pt_3 Parte_1
Ed infatti, non essendo stato stipulato il contratto di società per il quale i avevano CP versato ai la complessiva somma di euro 108.717,17, era venuta meno la causa che PT aveva legittimato la corresponsione di tale importo, con la conseguenza che gli attori, nell'introdurre il giudizio per ottenerne la restituzione, proponevano, con ogni evidenza, una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo nell'osservanza del termine prescrizionale stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
In tale prospettiva, non assume alcun rilievo, ad onta di quanto eccepito dai con le PT note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 22 maggio 2025, la circostanza che i non abbiano prodotto in sede di appello il fascicolo di parte CP del primo grado del giudizio e, dunque, la contestata missiva con la quale avrebbero dimostrato di aver interrotto, in data 12 febbraio 2001, la prescrizione del loro diritto, proprio in ragione dell'intervenuto esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito nel termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ..
Infine, il quarto motivo di gravame è infondato anche nella parte in cui i assumono PT che le somme versate dai erano state effettivamente utilizzate per la costituzione CP di una società avente ad oggetto la gestione di un caseificio in Tenerife.
8 Ed invero, tra i e i non intercorse alcuna società, neppure di fatto, non CP PT essendo emerse dalle risultanze istruttorie circostanze idonee a dimostrarne i presupposti costitutivi, quali l'istituzione di un fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, la ripartizione degli utili e delle perdite nonché l'esistenza del vincolo di collaborazione diretto al raggiungimento delle condivise finalità imprenditoriali (cfr., ex plurimis, Cass. 11 marzo 2010, n. 5961; Cass. 5 maggio 2016, n. 8981; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33230; Cass. ord.15 settembre 2020, n. 19234).
In particolare, nessuno dei numerosi testi citati dai (cfr. le dichiarazioni rese da PT
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
a sostegno della domanda riconvenzionale proposta per sentir Testimone_6 dichiarare l'intervenuta costituzione di una società di fatto con i confermava che CP gli attori avevano esercitato in Tenerife un'attività imprenditoriale in forma societaria con i convenuti, ai quali soltanto, per come risulta dalle relative deposizioni, erano riferibili la titolarità e la gestione del caseificio.
I predetti testi, in definitiva, pur dichiarando che e avevano Parte_3 Parte_2 intrapreso un'attività casearia in Tenerife, non fornivano alcun contributo utile a dimostrarne la partecipazione e il coinvolgimento di e Parte_4 Parte_5 il cui apporto, di conseguenza, fu limitato soltanto al versamento di capitali utilizzati dai convenuti per l'avvio e l'esercizio di una propria ed autonoma iniziativa imprenditoriale.
Ne deriva che la documentazione prodotta dai per documentare il compimento delle PT operazioni prodromiche all'apertura del caseificio (tra cui il preventivo di spesa della
“Campania Forniture s.r.l.” del 10 gennaio 1998, le relazioni tecniche della “Campania
Forniture s.r.l.” del 4 marzo e del 27 marzo 1998, la fattura della “Campania Forniture
s.r.l.” del 26 marzo 1998 n. 223/B, i relativi pagamenti e la successiva dichiarazione liberatoria, il contratto di locazione dell'1 marzo 1998 e il certificato di iscrizione di Pt_2 nel registro delle industrie) può dimostrare l'inizio di un'attività commerciale, ma
[...] non il suo svolgimento in forma societaria, essendo i rimasti completamente CP estranei al progetto imprenditoriale di cui trattasi.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sui e si liquidano, come da PT dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dai in CP complessivi euro 8.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
9 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.200,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa Rizzo, quali procuratori distrattari degli appellati, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la sentenza n. 158/2024 del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Vallo della Lucania con atto di citazione notificato il 20 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in via solidale, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 refusione, in favore degli avv.ti Lucio Oricchio e Maria Luisa Rizzo, quali procuratori distrattari di e ex art. 93, comma CP Parte_4 Parte_5
1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.200,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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