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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 542/2022 R.G. promossa
DA
(cod. fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Anna Ricciardi;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il 5.3.2021 presso il Tribunale di
Catania, chiedeva: “… 1. Ritenere e dichiarare il diritto della Parte_1
Sig.ra a ricevere il trattamento di disoccupazione agricola e ANF Pt_1
relativo all'anno 2018, come per legge, per godere la medesima di tutti i
requisiti normativamente previsti. 2. In conseguenza e per l'effetto, ritenere e
dichiarare illegittima ed immotivata la trattenuta effettuata dall' per la CP_1
somma di Euro1.657,93; 3. Per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore, al pagamento integrale della prestazione
spettante, per l'importo di Euro1.657,93, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con sentenza n. 5200/2021, depositata in data 15.12.2021, il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso per non avere la ricorrente fornito prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la parte soccombente con ricorso depositato in data 15 giugno 2022.
Si costituiva l resistendo al gravame. CP_1 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20 febbraio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di impugnazione, in sintesi, l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., deducendo che dal ricorso introduttivo si evinceva che il petitum della domanda non era il mancato pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2018, bensì la trattenuta operata dall' con provvedimento del 22.06.2019, con cui CP_1
l'istituto aveva dato contezza alla di mettere in pagamento la Pt_1
sola cifra di euro 6.451,72 in luogo di quella spettante di euro 8.516,00
senza specificare i motivi della trattenuta.
Lamenta che l'ente previdenziale ha indicato per la prima volta la ragione della trattenuta nella memoria di costituzione di primo grado, ove ha dato atto che il recupero della somma di euro 1657,93 attiene ad indebiti pregressi relativi alle domande di disoccupazione agricola per gli anni
2011-2012-2013 -2015 -2016 e 2017. Sostiene che dall'estratto contributivo versato in atti, non contestato dalla controparte, emergano i requisiti per il pagamento della disoccupazione agricola in favore di essa appellante per gli anni sopra indicati e che l' non ha prodotto in CP_1
giudizio provvedimenti di cancellazione, e ribadisce che il citato provvedimento del 22.6.2019 è nullo per carenza di motivazione.
2. L'appello è infondato.
Il primo giudice ha correttamente evidenziato, sulla base della documentazione prodotta in primo grado dall' , che CP_1 Parte_1
è stata cancellata dall'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno
[...]
2018, a seguito dell'accertamento ispettivo svolto a carico della
[...]
, sulla base del quale l'istituto ha disconosciuto, Parte_2
ritenendoli fittizi, i rapporti di lavoro instaurati dagli operai indicati nel verbale ispettivo versato in atti, tra cui anche quello asseritamente intrattenuto dall'odierna appellante nell'anno 2018.
L'ente appellato ha altresì documentato l'avvenuta cancellazione di dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 (cfr. Pt_1
allegato n.2 della produzione di primo grado dell'istituto, consistente nell'elenco nominativo trimestrale 2020 di variazione degli operai agricoli del Comune di Biancavilla, in cui risultano indicate, in relazione al nominativo , a seguito della intervenuta variazione, Parte_1
n.0 giornate lavorative per l'anno 2018).
Dalla documentazione prodotta dall risulta inoltre che la CP_1
cancellazione dagli elenchi per l'anno 2018 è stata comunicata alla con lettera raccomandata inviata il 27.1.2021 e dalla stessa Pt_1
ricevuta il 18.2.2021 (cfr. avviso di ricevimento in atti).
A fronte della suddetta documentazione, che dimostra in modo inequivocabile che era a conoscenza di essere stata cancellata Pt_1 dagli elenchi per l'anno cui si riferisce la somma oggetto di trattenuta, le deduzioni dell'appellante non si confrontano in alcun modo con la sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto non essere stata fornita dalla interessata la prova dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della nell'anno 2018. Parte_2
In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , giova richiamate il CP_1
consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ribadito da Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022 (ma si vedano anche. Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995,
Cass. 5 aprile 2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016),
secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9). In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Stante la mancata prova del rapporto di lavoro sopra indicato, la trattenuta operata dall'istituto risulta pienamente legittima, non essendo dovuta alcuna somma alla a titolo di disoccupazione agricola per Pt_1
l'anno 2018.
Le doglianze relative ad una supposta mancanza di motivazione del provvedimento del 22.6.2019 (così come le deduzioni relative alle giornate lavorative svolte sino al 2017 sulla base del prodotto estratto contributivo) sono del tutto infondate, in quanto dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante si evince che la stessa, sin dalla fase amministrativa, era perfettamente a conoscenza che la trattenuta di euro
1.657,93 riguardava la disoccupazione agricola dell'anno 2018 (cfr.
contenuto del ricorso dalla stessa inviato al Comitato Provinciale ), CP_1
emolumento che, per i motivi sopra esposti, non spetta alla Pt_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato,
assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, essendovi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
dichiara irripetibili le spese del presente grado. Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti