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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/12/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OR TT
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. OR CP_1 C.F._2
TT
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/06/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 64, anno 1992), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Deve in ogni caso precisarsi che, essendosi le parti avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, il trasferimento del diritto di abitazione di cui a pag. 2 del ricorso non potrà che essere formalizzato mediante atto notarile, non potendo la celebrazione cartolare, mancando la partecipazione del cancelliere, assumere valore di atto pubblico ai sensi dell'art.2699 c.c.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, dovendosi, però, in ogni caso precisare che, essendosi le parti avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, il trasferimento del diritto di abitazione di cui a pag. 2 del ricorso non potrà che essere formalizzato mediante atto notarile, non potendo la celebrazione cartolare, mancando la partecipazione del cancelliere, assumere valore di atto pubblico ai sensi dell'art.2699 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 64, anno 1992), contratto tra e , in data Parte_1 CP_1
07/06/1992;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la precisazione di cui sopra.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OR TT
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. OR CP_1 C.F._2
TT
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/06/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 64, anno 1992), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Deve in ogni caso precisarsi che, essendosi le parti avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, il trasferimento del diritto di abitazione di cui a pag. 2 del ricorso non potrà che essere formalizzato mediante atto notarile, non potendo la celebrazione cartolare, mancando la partecipazione del cancelliere, assumere valore di atto pubblico ai sensi dell'art.2699 c.c.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, dovendosi, però, in ogni caso precisare che, essendosi le parti avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, il trasferimento del diritto di abitazione di cui a pag. 2 del ricorso non potrà che essere formalizzato mediante atto notarile, non potendo la celebrazione cartolare, mancando la partecipazione del cancelliere, assumere valore di atto pubblico ai sensi dell'art.2699 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 64, anno 1992), contratto tra e , in data Parte_1 CP_1
07/06/1992;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, con la precisazione di cui sopra.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti