Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 824/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Francesca Consiglio ed
[...]
Alberto Vella (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vincenza Rapisarda (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: donazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 10.2.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
Con citazione del 28.5.2020 i coniugi e Parte_2 Parte_3
convenivano innanzi al Tribunale di Catania la nipote onde – Parte_1
premesso che per atto pubblico in notar del 07.11.2016, Rep. 12.040 - Racc. Per_1
7318, avevano donato alla convenuta la nuda proprietà, riservandosi il diritto di abitazione, della loro casa in Biancavilla, via Giovanni Verga n. 34 (censita in
Catasto Fabbricati al foglio 36, part. 1096 sub 6, piano T, categ. A4, cl. 4, vani 4,5), dietro imposizione alla donataria di modus integrato dall'obbligo di mantenere e prestare ai donanti vita loro natural durante tutta la necessaria assistenza materiale e morale, nonché espressa previsione che “qualora la parte donataria non adempirà puntualmente agli oneri assunti, la presente donazione dovrà ritenersi risoluta ipso facto” – sentir revocare la donazione medesima poiché la nipote “già dai primi giorni del mese di gennaio del 2019 ha completamente abbandonato i propri nonni, non andandoli più a trovare, disinteressandosi in maniera assoluta di ogni loro esigenza
e bisogno sia materiale che morale, creando negli stessi grave disagio e grande dispiacere”.
Costituitasi in contraddittorio contestava la domanda dei Parte_1
nonni poiché – deduceva - sino alla fine del 2018 li aveva amorevolmente assistiti provvedendo ad ogni loro bisogno: e che, tuttavia, tanto non avesse più potuto assicurare loro a partire dall'anno successivo solo a causa delle patologie, sia fisiche che psichiche, che l'avevano colpita.
Chiedeva, pertanto, che la domanda dei nonni di risoluzione contrattuale fosse rigettata.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. veniva, all'udienza del 21.11.2021, dichiarata l'interruzione del processo stante l'intervenuto decesso - dichiarato a verbale dal suo difensore - di Parte_3
Processo che (dichiaratamente agendo sia in proprio che n.q. di Parte_2
erede della coniuge deceduta) riassumeva con ricorso ex art. 303 c.p.c. tempestivamente depositato in cancelleria il 12.1.2022. A tal punto il G.I., ritenuto che il contraddittorio processuale fosse stato validamente ricostituito con la notifica di detto ricorso e del pedissequo decreto alla sola
, avendo ritenuto inconducenti le istanze di prova testimoniale e di c.t.u. Parte_1
avanzate dalle parti le rimetteva sollecitamente ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali, e posta la causa in decisione, con sentenza n. 2040/2023 del
11.5.2023 accoglieva (dopo aver rilevato – quanto a detta ricostituzione del contraddittorio processuale successivamente all'interruzione del processo – che “per come affermato dalla Suprema Corte con orientamento pienamente condiviso da questo Giudice, laddove la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi, sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull'eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell'art. 102 c.p.c. (Cass. 6 marzo 2006 n. 5880, conforme Cass. Sez. Un. 4 dicembre
2001 n. 15289). Nel caso di specie parte convenuta - a seguito del decesso di Pt_3
e della conseguente riassunzione del giudizio da parte di
[...] Parte_2
nella qualità di erede legittimo della de cuius - si è limitata a invocare un ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutti gli eredi della sig.ra senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione né in ordine ai Parte_3
soggetti nei cui riguardi effettuare l'eventuale integrazione né tampoco in merito all'effettiva esistenza di altri eredi oltre all'odierno attore, come invece richiesto dalla Suprema Corte”)la domanda attorea – pertanto dichiarando “la risoluzione della “donazione remuneratoria onerosa” a rogito del Notaio del Persona_2 07 novembre 2016 repertorio n. 12.040 - raccolta n. 7318”, e per l'effetto ordinando alla convenuta (che pure condannava al pagamento delle spese di lite) “la restituzione del bene oggetto di donazione” – avendo ritenuto che “nel caso di specie la donataria si è resa inadempiente all'onere imposto dal contratto” e che “detto inadempimento ha connotati tali da determinare la risoluzione della donazione”.
Infatti – affermava il Tribunale – “innanzitutto, va rilevato che l'oggetto dell'onere convenuto dalle parti in causa ha una portata alquanto ampia e generica. Nell'atto, infatti, vengono utilizzati i termini “servire”, “assistere” e “mantenere” senza indicazione circa la natura dell'attività di servizio, assistenza o mantenimento richiesta. La circostanza sopra evidenziata fa propendere per un'interpretazione della clausola in oggetto nel senso più ampio, ovverosia tale da ricomprendere ogni attività anche di carattere meramente morale quale – a titolo esemplificativo - una visita o una semplice telefonata finalizzate ad avere cognizione dello stato di salute e delle condizioni degli “assistiti”. A ciò si aggiunga che l'obbligo di assistenza gravante sul donatario in contratti di tale contenuto, per quanto a carattere
“personalissimo”, non va assolto necessariamente in modo diretto dall'onerato, ben potendo essere adempiuto indirettamente, ad esempio avendo la cura di incaricare soggetti terzi al fine di espletare quantomeno alcune attività oggetto dell'onere assunto”.
Indi – si concludeva - “Alla luce delle considerazioni svolte il comportamento dell'odierna convenuta va inquadrato in termini di inadempimento totale, grave e tale da comportare la risoluzione del contratto di donazione. È pacifico, infatti, che la donataria sin da gennaio 2019 non abbia prestato alcun tipo di assistenza - neppure morale - ai nonni e quindi non abbia curato in nessun modo le loro esigenze.
Inoltre, non è stato in alcun modo allegato né tampoco emerge dagli atti di causa che vi sia stato neppure il minimo tentativo da parte della sig.ra Parte_1
di ovviare alle contingenze che la stessa afferma quali impeditive onde compensare alla propria inerzia. Segnatamente, non risulta alcuna allegazione in ordine a comportamenti da parte dell'onerata tendenti a “fare il possibile” per “assistere” anche solo moralmente gli odierni attori né tantomeno ad adoperarsi perché dette attività fossero svolte con l'ausilio di altri soggetti. Rispetto, poi, all'impossibilità di adempiere all'obbligo assunto a motivo delle condizioni di salute, va osservato che le deduzioni di parte convenuta sono generiche e di per sé non evidenziano
l'impossibilità di adempiere l'onere non emergendo null'altro se non la sussistenza di uno stato psicofisico alterato da stress. Sulla base delle allegazioni formulate dalla convenuta non è possibile comprendere quale sia stato esattamente il riflesso pratico della lamentata condizione sulla concreta capacità di adempiere l'onere di assistenza. La mera indicazione di una sintomatologia afferente condizione di “forte stress emotivo” o ancora di “capogiri” così come la necessità di assumere dei
“farmaci anche antidepressivi” - di per sé e in mancanza di altre allegazioni che era onere dell'inadempiente, innanzitutto, formulare e, quindi, dimostrare - non dice nulla su come tale stato abbia impedito totalmente alla sig.ra di curarsi Parte_1
dei nonni, rendendo così le proprie difese ininfluenti ai fini del decidere. Uguali considerazioni valgono con riguardo alla documentazione versata in atti dalla convenuta, la quale non comprova che l'inadempimento dell'onere di assistenza dei donanti - grave e totale – sia stato determinato da causa non imputabile alla donataria”.
E doveva escludersi - soggiungeva il primo giudice - che a mutare il quadro delle emergenze di causa potesse prestarsi “una eventuale consulenza tecnica, come richiesto dalla convenuta, atteso che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere di allegazione e prova, ma uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti, ammissibile solo quando l'accertamento e la successiva valutazione dei fatti richiedano cognizioni estranee alla comune scienza ed esperienza, avendo diversamente carattere esplorativo”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 15.6.2023: anzitutto per eccepire nuovamente che in seguito al decesso della - ed alla conseguente interruzione del processo di Pt_3
primo grado - il contraddittorio processuale non fosse stato da controparte validamente ricostituito.
Infatti – deduceva in proposito – nel riassumere il processo il nonno si era Pt_2
limitato a fare altresì valere la propria qualità di erede della di lui coniuge sebbene alla successione di questa, deceduta ab intestato, fossero stati chiamati anche i figli
(ovvero i nipoti in rappresentazione dei figli premorti) della de cuius elencati nel certificato di stato di famiglia che essa appellante allegava al suo atto di impugnazione: vale a dire, (padre di essa appellante), Controparte_1
e, in rappresentazione del figlio premorto , i germani Controparte_2 Per_3
, e nonché, in Parte_1 Pt_3 CP_3 CP_4 Persona_4
rappresentazione del figlio premorto i germani ed Per_4 Pt_3 CP_3 [...]
. Ed anche a tutti costoro – si concludeva sul punto - l'atto di riassunzione Per_5
del processo avrebbe pertanto dovuto essere notificato poiché “il giudizio ha ad oggetto un'azione costitutiva, per cui è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi della sig.ra , comproprietaria dell'immobile”. Parte_3
Quanto al merito, detta appellante veniva a ribadire che soltanto incolpevolmente non avesse più potuto prestare assistenza ai nonni a partire dal gennaio del 2019, stante la sopravvenuta “complessa patologia di natura psicofisica che, fin dal mese di gennaio
2019, le comporta uno stato di grave stress, annebbiamento della vista, capogiri, senso di soffocamento, psoriasi diffusa in tutto il corpo con gonfiori e rossori sul viso, sulle mani e sulle braccia, a seguito della quale le sono stati prescritti numerosi farmaci anche antidepressivi. E' stata anche depositata ampia documentazione, attestante l'impossibilità della concludente di svolgere i compiti assunti con
l'accettazione della donazione. Infatti la sig.ra ha depositato Parte_1
agli atti del giudizio il certificato del 10.02.2019 dell' che attesta il CP_5
deficit motorio e che consiglia una visita neurologica (cfr. doc. n.2); il verbale di pronto soccorso del 13.04.2019 che certifica il trauma cranico ed il trauma alla mano ed al polso destro (cfr. doc. n.3); la cartella clinica del trauma del 6.12.2019 Contr (cfr. doc. 4); la prescrizione dell di Catania del 01.06.2021 di farmaci antidepressivi (cfr. doc. n.12). E' stata anche richiesta una prova per testi per confermare che l'odierna appellante non era in grado di assistere i nonni in quanto, dal mese di gennaio 2019, usciva da casa in rare occasioni, non guidava
l'autovettura, aveva continue crisi di pianto e si rifiutava di far entrare in casa anche persone amiche, non volendo parlare. Inoltre il teste avrebbe Testimone_1
potuto riferire che al Centro di Igiene Mentale di Adrano era stato detto alla sig.ra
di evitare sforzi e turbamenti in quanto i suoi problemi Parte_1
neurologici erano gravi. Il Giudice erroneamente non ha tenuto nella dovuta considerazione la documentazione medica e le cartelle cliniche depositate dalla concludente, dalle quali si evince che la sig.ra a causa dello stato di Parte_1
stress emotivo ha subito anche due incidenti domestici, che hanno reso necessario il suo ricovero al Pronto Soccorso di Biancavilla dove, nel mese di aprile 2019, le è stato diagnosticato “trauma cranico, trauma mano e polso dx”, e nel mese di dicembre 2019 le è stato diagnosticato “trauma distorsivo tibio tarsica sinistra””.
Tutto ciò – si riteneva di poter denunciare – avrebbe quantomeno imposto la nomina di un c.t.u., che rendesse qualificato parere in ordine alla portata invalidante delle patologie emergenti dalla prodotta documentazione clinica e sanitaria: nomina da cui il primo giudice aveva, invece, affrettatamente ritenuto di poter prescindere.
E pertanto concludeva essa chiedendo, infine, alla Corte adita Parte_1
che, ove non fosse stata ritenuta la nullità della sentenza impugnata e gli atti non fossero stati conseguentemente restituiti al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la domanda di risoluzione della donazione de qua, già scrutinata favorevolmente dal
Tribunale, fosse infine rigettata.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava l'appello della nipote Parte_2
in ogni sua parte, chiedendone infine e pertanto il rigetto. Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte, con ordinanza del 10.11.2023, istituiva la c.t.u. medica già denegata dal primo giudice.
Acquisito il conseguente elaborato peritale le parti, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., venivano rimesse ad udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
Al fine di un valido scrutinio di detta preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata perché, secondo la appellante, resa a contraddittorio non integro, “ragioni di ordine logico, legate alla valutazione di ammissibilità del motivo sotto il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere, impongono di esaminare previamente”
(così Cass. II 24071/2019, su cui si tornerà) il merito dell'impugnazione della
. Parte_1
La Corte – ritenuta, in dissenso dall'opinamento del primo giudice, l'assoluta opportunità che la sullodata documentazione clinica e sanitaria venisse affidata al vaglio di consulente tecnico onde dotarsi di qualificato parere sulla reale portata invalidante delle infermità attestate dalla documentazione medesima, specie in riguardo alla persistente possibilità (o non) per la di prestare ai nonni Parte_1
l'assistenza materiale e morale della quale, con la donazione de qua, le si era fatto onere – istituiva, per l'appunto, c.t.u. medica.
Il cui esito – deve darsi atto – smentisce gli assunti dalla appellante già reiterati con il suo atto di impugnazione.
Ed invero, ha rassegnato il c.t.u. incaricato che “Dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta in atti, dallo studio della storia clinica, dall'esame semeiotico clinico generale si deduce che la perizianda Parte_1
, di anni 48, è affetta da: “Sindrome ansiosa-depressiva in terapia
[...]
farmacologica. Crisi vertiginose oggettive. Pregressa infezione da herpes zoster emitorace sinistro. Pregressa distorsione tibio-tarsica gamba sinistra. Pregresso trauma cranico minore trauma mano e polso destro”. L'esame della documentazione sanitaria prodotta in atti rileva che la perizianda da gennaio Parte_1
2019 risulta affetta da sindrome ansiosa-depressiva in terapia farmacologica”: e, ciò posto, che “Dall'esame clinico e dallo studio della documentazione sanitaria si evince che l'entità delle patologie accertate non precludono una attività di servizio e di assistenza in generale”.
Il più approfondito vaglio – con l'ausilio di clinico competente - della condizione fisio-psichica della persona della non consente dunque di discostarsi da Parte_1
quanto era stato dunque ravvisato dal Tribunale anche in mancanza del parere di esperto in materia: come s'è visto – e come merita allora di essere ribadito - le risultanze clinico-diagnostiche della documentazione ridetta “non evidenziano
l'impossibilità di adempiere l'onere non emergendo null'altro se non la sussistenza di uno stato psicofisico alterato da stress”. E tanto non può che condurre a sancire l'infondatezza, nel merito, del proposto appello.
Infondatezza – si passa a considerare – che ulteriormente conduce a disattendere l'eccezione di nullità della sentenza impugnata anzitutto sollevata dalla . Parte_1
Dacchè, vero è bensì che con la produzione del summenzionato certificato di stato di famiglia la appellante – di seguito alla generiche allegazioni cui a tal proposito si limitava in prime cure di giudizio – ha documentato (validamente, giacchè “La produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, pur se non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato”, così ex pluribus
Cass. III 210/2021) che chiamato all'eredità della de cuius non fosse soltanto il di lei vedovo odierno appellato;
e vero è pure – ma solo in linea di massima – che quest'ultimo avrebbe quindi dovuto notificare il proprio ricorso ex art. 303 c.p.c. (e pedissequo decreto) anche (oltre che alla nipote odierna appellante) agli altri chiamati all'eredità della de cuius (onde, in simil guisa, rimanesse anzitutto perfezionata, in mancanza di prova di una diversa accettazione, una loro accettazione tacita dell'eredità medesima che, infatti,ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità al giudizio di merito - concernente beni del de cuius – ancorchè soltanto in contumacia, cfr. Cass. III 13384/2007). Ciò nondimeno, merita piena adesione quell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è inammissibile per difetto di interesse l'appello avverso sentenza di rigetto interposto dal soccombente che lamenti (esclusivamente, od anche contestando il merito della stessa sentenza mercè assunti che tuttavia si rivelino infine, come nel caso a mani, infondati) che la sentenza medesima sia stata resa a contraddittorio non integro essendo, invero, per costui irrilevante la inopponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi, e non potendo d'altro canto a questi medesimi derivare da sentenza di rigetto alcun pregiudizio (cfr. ex pluribus, per identità di ratio, detta Cass.
II 24071/2019, “In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari,
è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e
l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela
l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost.”).
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto si è così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese di giudizio vanno fatte seguire alla soccombenza della appellante, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve, atteso il valore della causa, farsi applicazione) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x per fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione ed istruttoria + 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Rimangono, altresì, a definitivo carico della appellante le spese di c.t.u.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2040/2023 del 11.5.2023 proposto, con citazione del
15.6.2023, da nei confronti di - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché (se dovuti) c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)