Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 397
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento atti impugnati per omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando gli atti impugnati. Ha applicato il principio della responsabilità parziaria degli eredi per i tributi locali, in assenza di norme specifiche, basandosi sull'orientamento della Cassazione relativo alle imposte sui redditi.

  • Accolto
    Annullamento atti impugnati per omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando gli atti impugnati. Ha applicato il principio della responsabilità parziaria degli eredi per i tributi locali, in assenza di norme specifiche, basandosi sull'orientamento della Cassazione relativo alle imposte sui redditi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 397
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 397
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo