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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA NN, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1645/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 68 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV COOBBLIGAZ n. 48674/2024 TARI 2016
- AVV COOBBLIGAZ n. 48840/2024 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato con PEC del 12 aprile 2024 i Signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano formale opposizione avverso le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido n°
48674/2024 e 48840/2024 del 29/01/2014, inviate da SOGET con posta ordinaria, con le quali li informava del carico tributario, afferente alla TARI 2016, non assolto dal loro dante causa – Signor Nominativo_1, invitandoli al pagamento di quanto dovuto al Comune di Catanzaro. A sostegno adducevano l'omessa notificazione degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria concludendo per l'annullamento degli atti opposti con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva SO.G.E.T. S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avendo le parti impugnato un atto non impugnabile per mancanza assoluta del requisito della lesività degli atti;
impugnava e contestava punto per punto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richiesto siccome infondato sia in fatto che in diritto.
Non si costituiva il Comune di Catanzaro convenuto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente in ragione della natura nonno lesiva dell'atto impugnato, occorre evidenziare come da recente orientamento della Corte di
Cassazione l'avviso di coobbligazione solidale è atto impugnabile in via facoltativa.
Con l'ordinanza n. 11097/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 65 del D.P.R. 600/1973 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi — si applica solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali come l'IMU. La Corte giustifica tale pronuncia sostenendo che in mancanza di una norma specifica, si applica il modello civilistico: ogni erede risponde solo per la propria quota ereditaria. Tale principio è espresso dall'art. 752 c.c. (i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore) e dall'art. 1295 c.c.(ciascun debitore in una obbligazione parziaria risponde solo per la propria parte).
Ritiene questa Corte che il principio richiamato valgo anche per la TARI quale tributo locale. A tanto consegue l'annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio possono ritenersi compensate anche in ragione della facoltatività dell'azione e della mancata lesività dell'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione Monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
compensa le spese del giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IA NN, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1645/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 68 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV COOBBLIGAZ n. 48674/2024 TARI 2016
- AVV COOBBLIGAZ n. 48840/2024 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato con PEC del 12 aprile 2024 i Signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano formale opposizione avverso le comunicazioni di avvenuta coobbligazione in solido n°
48674/2024 e 48840/2024 del 29/01/2014, inviate da SOGET con posta ordinaria, con le quali li informava del carico tributario, afferente alla TARI 2016, non assolto dal loro dante causa – Signor Nominativo_1, invitandoli al pagamento di quanto dovuto al Comune di Catanzaro. A sostegno adducevano l'omessa notificazione degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria concludendo per l'annullamento degli atti opposti con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva SO.G.E.T. S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avendo le parti impugnato un atto non impugnabile per mancanza assoluta del requisito della lesività degli atti;
impugnava e contestava punto per punto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richiesto siccome infondato sia in fatto che in diritto.
Non si costituiva il Comune di Catanzaro convenuto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente in ragione della natura nonno lesiva dell'atto impugnato, occorre evidenziare come da recente orientamento della Corte di
Cassazione l'avviso di coobbligazione solidale è atto impugnabile in via facoltativa.
Con l'ordinanza n. 11097/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 65 del D.P.R. 600/1973 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi — si applica solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali come l'IMU. La Corte giustifica tale pronuncia sostenendo che in mancanza di una norma specifica, si applica il modello civilistico: ogni erede risponde solo per la propria quota ereditaria. Tale principio è espresso dall'art. 752 c.c. (i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore) e dall'art. 1295 c.c.(ciascun debitore in una obbligazione parziaria risponde solo per la propria parte).
Ritiene questa Corte che il principio richiamato valgo anche per la TARI quale tributo locale. A tanto consegue l'annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio possono ritenersi compensate anche in ragione della facoltatività dell'azione e della mancata lesività dell'atto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione Monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
compensa le spese del giudizio.