Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 527/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 129 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 527 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del giorno 14.01.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 degli Avv.ti POTENTE RENATO e MEALE MYRIEL in Via Colle dell'Orso n°27 in Frosolone, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
Avv. , con sede in Campobasso alla via U. Petrella n. 1 rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Carlo Romano con il quale elettivamente domicilia in AF alla S.P. Conca Casale n. 21/E, presso e nello studio dell'Avv. Adriano Iannacone;
RESISTENTE
Oggetto: annullamento provvedimento disciplinare/riorganizzativo
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2020, la Sig.ra Parte_1 premettendo di essere dipendente con la qualifica di infermiera presso la sede CP_1
di AF e di essere stata incaricata dell'esecuzione Parte_2 dei tamponi in periodo Covid, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia la
, esprimendo le seguenti conclusioni: “1) CP_1 Controparte_3
Disapplicare i provvedimenti prot. n. 101624 a firma del Direttore Generale e del Direttore Sanitario del 20.10.2020 e prot. n. 101779 del 20.10.2020 a firma del Direttore del CP_1 [...] perché illegittimi e fondati su presupposti errati, generici e non provati;
2) Parte_3
Condannare l' al pagamento, in favore della Dott.ssa delle Controparte_1 Pt_1 competenze alla stessa spettanti per lattività di esecuzione dei tamponi dalla data della revoca a quella che verrà stabilita dal Giudice, anche in via equitativa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria 3) Condannare al pagamento, in favore dei procuratori che si Controparte_4 dichiarano antistatari delle competenze di Avvocato, oltre accessori di legge.” In particolare, afferma la ricorrente che con i provvedimenti impugnati la stessa, a far data dal 20.10.2020, è stata sollevata dalle attività relative al prelievo dei tamponi Covid- 19, attività che era stata inizialmente autorizzata a svolgere presso la sede di AF del Distretto Sanitario di Isernia;
tali provvedimenti sarebbero illegittimi in quanto fondati su presupposti errati, generici e non provati e, pertanto, gli stessi andrebbero disapplicati, con conseguente condanna di al pagamento delle “competenze spettanti per CP_1
l'attività di esecuzione dei tamponi”. In data 04.03.2021 si è costituita l' , chiedendo al Tribunale di rigettare CP_1
l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, ed in particolare affermando la sussistenza delle condotte oggetto di procedimento disciplinare. Durante la trattazione della causa sono stati escussi testi sia di parte ricorrente che della convenuta , successivamente ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria CP_1 la causa veniva presa in decisione all'udienza del 14.01.2025.
***
2. Il ricorso non è fondato e deve, dunque, essere respinto per le ragioni che seguono. Nel merito, dai documenti depositati dalla resistente emerge che, in data 15.10.2020 con nota prot. n. 98941/2020 (doc. all. n. 2 alla memoria di costituzione) il Direttore Responsabile della di Campobasso (dove Parte_4 venivano e vengono processati tutti i tamponi rinofaringei per i test molecolari Covid-19 effettuati nel ha segnalato come, all'alba dello stesso giorno 15 ottobre 2020, CP_1 erano pervenuti un numero spropositato di tamponi (circa 700) provenienti tutti dal solo distretto di , contenuti in buste di plastica, con trasportini privi di Parte_3 coperchio (quindi in modalità non conforme ed altamente rischiosa) e, per lo più, con data di accettazione del 13 ottobre 2020 (in assenza di notizie sulle modalità di conservazione per circa 48 ore).
Con la predetta nota si è evidenziato anche che, dalle schede cliniche che motivano la richiesta di tampone nonché da una conversazione telefonica con l'infermiera che aveva eseguito i tamponi nel punto di prelievo di AF (d.ssa ), è emerso come in Pt_1 moltissimi casi la richiesta era male e poco motivata sulla base di presunti contatti con Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 527/2020
probabili positivi o contatti di contatti positivi o per la sola frequentazione di ambienti con positivi.
A fronte di tale situazione ha, quindi, ritenuto di verificare quali fossero in CP_1 concreto le modalità operative utilizzate presso il punto di prelievo dei tamponi a AF, viste le anomalie procedurali emerse dalla sopra indicata segnalazione del 15.10.2020 della del P.O. A. Cardarelli di Campobasso. Parte_4
Per questo motivo, in data 19.10.2020 è stata convocata dalla Direzione aziendale di apposita riunione, a cui ha partecipato anche la D.ssa e dove sono state CP_1 Pt_1 evidenziate (doc. all. n. 3 alla memoria di costituzione) diverse criticità nelle modalità operative di effettuazione dei tamponi presso la sede di AF e, in particolare:
- incongruenza tra data di esecuzione dei tamponi e data di consegna al Parte_4 ovvero in relazione alla catena di custodia e alla catena del freddo;
[...]
- arrivi in laboratorio di tamponi privi di tappo o con tappo allentato;
- mancato consegna agli utenti delle password utili all'acquisizione diretta dei referti con conseguenti reclami da parte dell'utenza;
- effettuazione di tamponi non debitamente autorizzati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione come da relativa disposizione di servizio (nota prot. n. 58887/2020: doc. all. n. 4 alla memoria di costituzione);
- problemi di comunicazione con la sede di prelievo di AF in conseguenza del mancato riscontro a una richiesta da parte del Direttore Sanitario di un elenco dei tamponi processati;
- mancata segnalazione da parte della sede di AF del numero sempre maggiore di richieste di tampone e delle conseguenti difficoltà operative;
- indicazione sulle provette di solo numero progressivo e non di nome e cognome e data di nascita dell'utente.
A fronte del sopra descritto quadro critico, la d.ssa pur contestando l'esistenza Pt_1 di gran parte delle incongruenze manifestate dagli altri partecipanti alla riunione, ha ammesso espressamente (cfr. doc. n. 3 cit.):
1) di aver processato tamponi autorizzati dal Responsabile dell'Igiene Pubblica e non dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, disattendendo l'apposita disposizione di servizio di quest'ultimo Direttore (doc. n. 4 cit.);
2) di non aver ben compreso le modalità di tempistica di accettazione del prelievo;
3) di aver proceduto a fornire agli utenti la password per l'accesso diretto al referto solo in alcuni casi ovvero solo nella seduta antimeridiana e non in quella pomeridiana.
, quindi, alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, ha esonerato la d.ssa CP_1 dall'effettuazione dell'attività di prelievo dei tamponi Covid-19. Pt_1 Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 527/2020
In sede di istruttoria, tale ricostruzione è stata avvalorata anche dal testimone di parte resistente, i testimoni di parte ricorrente, tutti colleghi di questa e in Testimone_1 servizio ne corso dell'espletamento dei tamponi, non hanno reso dichiarazioni incompatibili con le risultanze documentali, ma hanno piuttosto affermato di aver sempre operato seguendo le linee guida e le direttive dell' in assoluta buona fede CP_1 ed in situazione di stress critico, data la pandemia.
Tuttavia, la mancanza di dolo e di colpa grave della ricorrente non fa venir meno la legittimità della decisione dell' di modificare l'organizzazione esecutiva CP_1 dell'effettuazione dei tamponi, considerato il forte rischio di ulteriori criticità e pericoli che sarebbero potuti derivare (per l'intero sistema di tracciamento ed anche per gli utenti) dalle incertezze che la stessa aveva espressamente manifestato in ordine Pt_1 alla comprensione da parte sua delle concrete modalità con cui eseguire i prelievi dei tamponi rinofaringei nonché dalle indiscutibili difficoltà comunicative emerse con i vari punti di prelievo (e, in particolare, con la sede di AF).
Dunque, ha legittimamente ritenuto di riorganizzare complessivamente nella CP_1
Provincia di Isernia il sistema di prelevamento dei campioni, accentrandolo, a partire dall'ottobre/novembre 2020, in sole due sedi (Isernia ed Agnone) con conseguente interruzione delle operazioni di prelievo presso la sede di AF del Distretto Sanitario (dove opera la . Pt_1
Anche da questo punto di vista, stante la sussistenza di ragioni attinenti semplicemente ad una più funzionale organizzazione del lavoro (che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001, è rimessa alla determinazione discrezionale del datore di lavoro pubblico), deve ritenersi legittima la decisione assunta da (così come ulteriormente CP_1 precisata con la nota prot. n. 114565/2020 del 19.11.2020 in atti nel fascicolo di parte ricorrente) di non destinare la all'attività di prelievo in questione, in quanto non Pt_1 più effettuata nella sede dove la stessa presta servizio.
Non avendo i provvedimenti in discorso natura sanzionatoria, sono irrilevanti le questioni relative all'illegittimità procedurale in ambito disciplinare sollevate da parte ricorrente.
Infine, pure se fosse stata provata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la loro natura punitiva, parte ricorrente non avrebbe comunque potuto avere diritto alla corresponsione del compenso integrale che le sarebbe spettato se avesse continuato ad eseguire i tamponi, considerato che è pacifico che tale attività non sia stata svolta, pena un'indebita locupletazione.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, nella misura minima del parametro legale.
P.Q.M.
Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 527/2020
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1
, che liquida in euro 1.278,00 oltre iva, spese generali al 15% e c.p.a. CP_1
Isernia, 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Elvira Puleio