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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/12/2024, n. 19727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19727 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 65873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gualtieri e Raffaella Scutieri Parte 1
,
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv Controparte_1
Andrea Maria Paolucci
opposta
[
]E
, prov. Frosinone Controparte_2 opposta contumace
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni per parte attrice Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare, ritenendo sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di un
-
titolo di responsabilità in capo al Sig. Parte 1 per i danni subiti dalla Sig.ra Persona 1
e dai sui eredi per il sinistro oggetto di causa per i motivi sopra esposti e per l'effetto annullare e dichiarare nulli e senza alcuna efficacia la cartella di pagamento n. 047 2017 00227405 50 000 dell' prov. Frosinone ed il ruolo emesso daControparte_3 CP 1 Gestione
Fondo Garanzia Vittime della Strada n. 2017/002820 poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento giudiziale di una responsabilità solidale dell'odierno attore per i fatti di causa e salvo rispettoso gravame, limitare l'accertamento di responsabilità ai minori importi che risulteranno di diritto nel corso del giudizio rispetto al grado di colpa attribuibile al conducente ed ai danni effettivamente cagionati". - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".
Conclusioni per parte convenuta: “l'On.le Tribunale ai Roma, nel merito voglia rigettare l'opposizione de qua, avverso la cartella di pagamento n.04720170022740550000 notificata al sig. quale incaricata dellaParte 1 da Controparte 4 '
- F.G.V.S, in data 5 marzo 2018 e con la quale gli si riscossione per conto della CP 1 richiedeva il pagamento entro 60 gg. dalla notifica della stessa, della somma di €.187.960,28, comprensiva della somma erogata a titolo di risarcimento danni nonché degli oneri di riscossione e quale impresa designata daldiritti di notifica, a seguito di sinistro stradale, dall' Controparte_5
(F.G.V.S.) gestito da CP 1 , a favore degli predetto Controparte_1 perché priva dei suoi necessari presupposti, in ogni caso dichiarare eredi di Persona 2
il sig.
,Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.da Oliva Rossa
CP 1 - F.G.V.S, dell'importo din. 2, tenuto al rimborso, a favore della costituita società
€.187.960,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e spese legali, da questa versato, quale gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ( ed in via di regresso, avendo rimborsato l'impresa designata al risarcimento per suo conto), a favore delle sig, CP 6 e CP_7
[...] (nonché al pagamento delle spese legali per l'intervento del proprio legale avv. Sanguinetti, quali eredi della sig.ra pedone, deceduta in conseguenza del sinistro avvenuto in Persona 1
roma, il 5 maggio 2010 ore 10.00, in via di Torre Spaccata, altezza civico 163, allorquando il veicolo
Frod Transit, tg. BC095HT (risultato sprovvisto di revisione e copertura assicurativa rca), di proprietà del sig. Parte 1 ma condotto intali circostanze dal padre di questi, sig. CP 8
[...], la investiva sulle strisce pedonali come precisato e documentato dalla premessa in fatto, e per l'effetto condannarlo al pagamento di € 182.480,00 (centoottantaduequattrocentoottanta), con gli interessi legali dalla data di erogazione di detto importo (26 maggio 2011, data dell'atto di transazione e quietanza - cfr. doc.29 e fino al saldo. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, tramite servizio postale, ai sensi dell'art. 1 L.53/94, in data 12 ottobre
2018, conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, laParte 1 Controparte_9
[...] F.G.V.S., e l Controparte_2 proponendo opposizione ex. art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.04720170022740550000, quale incaricata della notificatagli da Controparte 4 CP 1 - F.G.V.S, in data 5 marzo 2018, con la quale gli si riscossione per conto della richiedeva il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, dell'importo di €.187.960,28, comprensivo della somma erogata a titolo di risarcimento danni nonché degli oneri di riscossione e quale impresa designata dal Controparte_5diritti di notifica, a seguito di sinistro stradale, dall'
CP 1 a favore degli predetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) gestito da eredi di Persona 2
A fondamento della domanda l'attore deduceva che:
in seguito a denuncia di sinistro stradale e richiesta di risarcimento danni proposte dagli eredi quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
,1' Controparte_5Persona 2
,
per le vittime della Strada, in ragione di un atto di transazione intervenuto inter partes, corrispondeva agli eredi della persona vittima del sinistro, la somma di € 182.480,00 a titolo di risarcimento danni, ritenuto dall'Impresa di Assicurazione ascrivibile alla responsabilità di CP 10 quale conducente del veicolo "Ford Transit", tg. BC095HT, di proprietà dell'opponente e risultato non assicurato al momento del presunto evento dannoso;
con la cartella di pagamento n. 047 2017 00227405 50 000, emessa su incarico e ruolo della
Consap S.p.A.- gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada - n. 2017/002820, 1' [...] richiedeva il pagamento della somma di Controparte 11
€187.960,28 (comprensiva della somma erogata a titolo di risarcimento danni e degli oneri di riscossione e diritti di notifica);
CP 1 che, con letteral'odierno opponente richiedeva chiarimenti alla raccomandata in data 19.4.2018, rappresentava che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro volontà;
con la sentenza n. 6636/16 depositata in Cancelleria il 20.5.2016, il Tribunale di Roma assolveva CP 8 (il conducente del veicolo di proprietà dell'odierno opponente), imputato del delitto 589 c.p., dal reato a lui ascritto con la formula “perché il fatto non costituisce reato". non emergevano nel corso del predetto procedimento penale prove sulla verificazione del sinistro stradale;
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario e pertanto non era applicabile l'art. 2054 c.c.;
l'incongruità ed illegittimità della quantificazione del danno liquidato, posto che l'opponente non è a conoscenza di quale parte della somma liquidata sia stata imputata al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, connesso alle fratture riportate a seguito della caduta, né se e quanto sia stato risarcito a titolo di danno patrimoniale e neppure se nella liquidazione predetta (che sembra eccessiva se rapportata al quadro clinico descritto nella documentazione medica) oltre ai danni iure hereditatis fsiano state riconosciute agli eredi voci di danno iure proprio per il decesso della Per_2
Con Decreto del 17/12/2018 il Giudice dott. Moriconi differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione al 4.12.2019 e, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, sospendeva l'esecutorietà del ruolo impugnato.
Si costituiva così, con propria comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
con unico socio - Gestione F.G.V.S, impugnando il contenuto Controparte_12
dell'atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c., chiedendone il rigetto, poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Controparte 4 A gente Controparte 13 rimaneva L
contumace.
All'udienza del 4.11.2019 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.01.2020, successivamente differita al 03.05.2021.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 03.05.2021, il Giudice "riservato ogni ulteriore provvedimento" proponeva, ex art. 185 bis c.p.c. in via conciliativa, “la revoca e annullamento in autotutela del ruolo emesso da Consap S.p.A.- Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada n.
2017/002820 e la compensazione integrale delle spese fra le parti" e rinviava all'udienza del
27.9.2021 per verificare l'eventuale adesione alla proposta conciliativa.
Solo parte attrice tuttavia aderiva alla proposta formulata dal Giudice. Nelle more del processo decedeva il conducente del furgone, già indicato quale teste per l'eventuale prova orale.
Con ordinanza del 27/09/2021 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del processo penale rinviando all'udienza del 10.3.2022 pe rl'adempimento.
Acquisito il fascicolo del procedimento penale, custodito in cassaforte, l'udienza era rinviata al
29/09/2022. A detta udienza, sentiti i difensori, il Giudice concedeva un termine alle parti per il deposito di brevi note all'esito della consultazione del fascicolo penale custodito in cassaforte rinviando all'udienza del 19.12.2022. A scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.05.2024. All'udienza del 16.05.2024, fatte precsiare le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione da questo Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, 1 comma c.p.c, essendo contestato il diritto del concessionario di procedere per mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale e/o inefficacia del titolo esecutivo.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Nel presente giudizio, come esposto in premessa, l'opponente conveniva in giudizio la CP 1 e
- prov. Frosinone, per ottenere l'annullamento della cartella di 1' Controparte_4
Controparte_4 su incarico della prima, al fine del recupero pagamento, emessa dall' coattivo della somma di euro 187.960,28 corrisposta a titolo di risarcimento dei danni agli eredi
Per 2 per la morte della de cuius Persona 2
Controparte 14 corrispondeva la somma di euro 187.960,28 in virtù di una In particolare, l' transazione, sul presupposto che il sinistro fosse da addebitare ad CP 10 quale conducente del veicolo Ford Transit, tg. BC095HT, di proprietà dell'opponente e risultato non assicurato al momento del presunto evento dannoso, in base alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e riportate nel verbale dei vigili urbani intervenuti sul posto.
Pertanto, l'ente della riscossione agiva per il recupero di tali somme nei confronti del proprietario del furgone non assicurato, ai sensi dell'art. 292 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 283, co. 1, lett.
b, d. l.vo n. 209/2005.
Premesso quanto sopra, occorre innanzitutto chiarire la natura giuridica dell'azione dell'impresa designata dal nei confronti del danneggiante, nel caso di un veicolo non Controparte 1 assicurato e condotto da un soggetto terzo rispetto al proprietario.
La questione è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza del 7 luglio 2022 n. 21514, con cui le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto insorto circa la natura dell'azione ex art. 292 del Codice delle Assicurazioni Private che, al primo comma, consente all'impresa assicuratrice designata per garantire il Controparte_1 di agire nei confronti del responsabile civile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. La disposizione, al secondo comma, disciplina anche l'ipotesi della surrogazione dell'impresa designata nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nel caso in cui l'impresa assicuratrice selezionata dal privato sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La vicenda sottesa alla pronuncia delle Sezioni Unite, similmente al caso di specie, trae spunto dalla transazione stipulata dall'impresa designata con il danneggiato da un sinistro stradale causato da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo. L'impresa designata, in quel caso, ricorreva in via monitoria avverso il danneggiante ed il proprietario ai sensi dell'art. 292 cod. ass. priv. che si opponevano ex art. 645 cod. proc. civ. I giudici di primo e secondo grado, in sintesi, rigettavano le domande degli opponenti, stabilendo che l'azione dell'impresa designata dovesse qualificarsi come azione di regresso avente come presupposti la mancanza della copertura assicurativa del veicolo coinvolto e l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a favore del danneggiato da parte dell'impresa designata.
Tale obbligo risarcitorio doveva tenersi distinto da quello intercorrente tra danneggiante e danneggiato e, a seguito del pagamento o dell'accettazione della transazione da parte del danneggiato, la predetta obbligazione veniva qualificata come obbligazione di valuta. A dita la Corte di Cassazione, la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite a seguito del riscontro dell'esistenza di un contrasto tra orientamenti.
Le Sezioni Unite iniziano la propria analisi partendo da quanto affermato nell'ordinanza di remissione: il menzionato provvedimento, in apertura, dà atto che il giudice di secondo grado si è fatto carico non solo dell'indagine dei presupposti dell'azione recuperatoria esercitata dal Fondo (e, per esso, dall'impresa designata) – scopertura assicurative ed avvenuto pagamento, anche a seguito di transazione ma anche dell'accertamento della responsabilità effettiva del sinistro.
La sentenza di secondo grado - riporta sempre l'ordinanza - ha affermato, inoltre, che la natura dell'obbligo dell'impresa designata ha natura risarcitoria e non indennitaria.
Il giudice di legittimità, dopo l'esegesi dell'art. 292 cod. ass. priv., procede alla spiegazione dei punti salienti relativi ai tre orientamenti esistenti in seno alla Corte inerenti alla natura giuridica dell'azione ex art. 292 cod. ass. priv.
Il primo orientamento, che risente evidentemente in misura maggiore dal dato letterale della norma, ritiene che l'art. 292 disciplini appunto una fattispecie di azione di regresso autonoma e specifica che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati.
In tale costruzione teorica, l'illecito costituisce il presupposto e non il fatto costitutivo del diritto al regresso dell'impresa designata.
Il diritto cui si ricollega l'azione in parola, pertanto, non è condizionato al diritto al risarcimento danni proprio del danneggiato ma unicamente al ricorrere di alcuni presupposti previsti dalla legge.
In ragione della predetta natura, l'orientamento in questione prevede l'applicazione del termine decennale in luogo di quello biennale, stabilito per l'azione risarcitoria spettante al danneggiato da vicende relative alla circolazione stradale.
Secondo tale filone interpretativo, inoltre, non si applicano gli artt. 1299 e 2055 cod. civ.
(quest'ultimo per mancanza di un fatto dannoso derivato da più azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti); corollario di tale impostazione è che, quindi, nel caso di sinistro imputabile a più persone, l'impresa assicurativa possa agire per l'intero, avendo l'obbligazione dell'impresa designata natura sostitutiva di quella dei responsabili e non solidale. Il secondo orientamento, invece, ritiene, a differenza dal primo, che l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. rientri nell'ambito delle azioni c.d. surrogatorie, rappresentndo, in particolare, un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ.
Il peculiare tenore letterale dell'art. 292 cod. ass. priv. sarebbe, quindi, frutto di una formula lessicale imprecisa ed atecnica.
L'azione in esame sarebbe da qualificare come rivalsa dell'impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente, è autorizzata ad agire verso quest'ultimo nel termine di due anni, decorrenti, a seconda dell'orientamento sposato, dall'esecuzione del pagamento al danneggiato (secondo Cass. Civ., 6 luglio 2007, n. 15357) o dalla comunicazione di surroga nel credito effettuata dall'impresa assicuratrice (Cass. Civ., 17 maggio 2007, n. 11457).
Il terzo ed ultimo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che l'art. 292 cod. ass. priv. disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante.
Tale filone interpretativo, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n. 20026, non ritiene applicabili né l'art. 2055 cod. civ., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l'art. 1299, comma terzo cod. civ..
Da ciò discende che l'impresa designata, anche in questo caso, ha diritto di agire per l'intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l'altro è tenuto a corrispondere l'intero.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto preferibile il terzo orientamento, sulla base dello scopo istitutivo del
Fondo, che non è quello di riconoscere, sempre e comunque, un indennizzo al danneggiato, trascendendo qualsiasi valutazione del profilo soggettivo del dolo e della colpa dei danneggianti, bensì quello di sostituirsi al risarcimento dovuto dal responsabile civile del sinistro, il cui profilo soggettivo al momento del sinistro deve essere oggetto di precisa valutazione e la cui sussistenza può essere oggetto di contestazione.
In virtù del menzionato scop, o la Corte ha ritenuto che allo stesso non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione ex art. 292 cod. ass. priv., nell'ottica delle Sezioni Unite, è caratterizzata dal carattere atipico del vincolo della solidarietà passiva assunta dall'impresa avente carattere sostitutivo di quella dei responsabili del sinistro ed ex lege in quanto legata all'essere designata per il Fondo.
Non deve sovrapporsi indebitamente la posizione dell'impresa designata e il suo diritto di agire verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto al risarcimento che vanta quest'ultimo. In una tale ricostruzione, l'accertamento della responsabilità del sinistro costituisce un presupposto della stessa azione, avente natura risarcitoria e che deve comunque essere raccordata con il fine solidaristico sotteso all'obbligazione del Fondo.
Orbene, sulla base di tale ricostruzione, non vi è dubbio che comunque il FGVS possa esercitare la rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro anche laddove sia intervenuta una transazione, dovendo, tuttavia, provarne la loro effettiva responsabilità, a prescindere dall'accordo concluso.
Nel caso di specie il Fgvs ha transatto con le parti avendo a disposizione la relazione dei Vigili intervenuti in loco al momento dell'incidente avvenuto in Roma, via Casilina e le dichiarazioni dei testi escussi nel procedimento penale, ritenendo, evidentemente, come dagli stessi emergesse la responsabilità univoca di CP 10 conducente del veicolo.
Al contrario, dalla attenta lettura della relazione, dalle sommarie informazioni raccolte, nonché dalle testimonianze assunte nel corso del procedimento penale- prescindendosi dalle dichiarazioni dei diretti interessati coinvolti nell'incidente- non risulta affatto che il conducente abbia posto in essere condotte in violazione delle norme del Codice della Strada.
Dall'istruzione probatoria, anzi, è emerso come il furgone fosse praticamente fermo, anche a causa dell'intenso traffico.
Il teste Testimone 1 in servizio presso l'VIII Gruppo di Polizia Municipale di Roma,
,
escusso nel procedimento penale ha spiegato che “ .una corsia per senso di marcia, in quel tratto è 66
rettilineo ma c'era anche molto traffico, per cui sicuramente il conducente andava molto piano" ...
"anche i testimoni dissero che erano tutti incolonnati a bassissima velocità o quasi fermi”. Il teste, poi, in ordine all'esito dell'ispezione del furgone e dai rilievi planimetrici e fotografici in atti, ha descritto le condizioni del furgone Transit, incompatibili anche con un mero ocntatto col pedone: “la totale assenza di segni, abrasioni o modifiche della carrozzeria, tracce effettive di urto sul furgone non ne abbiamo trovate, però a volte un contatto col pedone lieve, può dare al massimo il segno che si toglie un po' di polvere, le tracce di spolvero erano totalmente assenti considerando che il furgone del versava in condizioni di evidente sporcizia, completamente ricoperto da una CP 8
patina di polvere, in quanto lo stesso era stato lasciato per circa due anni in un garage".
Nel corso del medesimo procedimento penale il teste Testimone 2 conducente di un autobus
"incolonnato" dietro il furgone, ha invece semplicemente dichiarato: “stavo dietro a un furgone Ford
Transit rosso. Arrivati vicino a delle strisce pedonali, c'era una vecchietta che attraversava la strada sulle strisce" e "portava un carrello della spesa", "non sono riuscito a vedere bene", perché era un
"furgonato chiuso, rosso.....che era completamente chiuso".
Il Giudice Penale, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, pertanto, ha dichiarato l'imputato assolto "perché il fatto non costituisce reato".CP 10 Si osserva che, benché i piani sui quali operano il processo penale e quello civile siano alquanto diversi, vi sono tuttavia importanti confluenze, non solo per quanto riguarda il nesso causale, ma anche per l'elemento soggettivo, che è richiesto anche per l'accertamento di responsabilità civile ed il consegunte obbligo risarcitorio (sia dall'art. 1218 e ss e sia dall'art. 2043 e ss. cc.).
Sul punto, pur rilevando che la sentenza penale indicata non ha efficacia di giudicato nel presente processo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, dalla stessa è tuttavia possibile trarre, elementi di prova (Cass. 17316/2018; Cass. 20170/2018).
Gli elementi di prova valutabili sono costituiti, in questo caso, dal verbale redatto dalla polizia stradale nell'immediatezza del sinistro e dalle prove documentali acquisite al processo.
Orbene, dalle predette risultanze probatorie non emerge un univoco e chiaro riscontro alle versioni, contrastanti, prospettate dalle parti in ordine alla dinamica del sinistro, né, d'altra parte, è emersa la prova che il fatto sia dipeso unicamente dal comportamento colposo dell'odierno opponente.
Di talchè, non si può ritenere sussistente il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.
La presente opposizione, dunque, deve essere accolta e la cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 tenuto conto delle
-
caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo, collocandosi nel
-
quadrante degli importi medi per scaglione di valore
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.04720170022740550000,
'quale incaricataControparte_4 notificata all'opponente dall' della riscossione per conto della CP 1 - F.G.V.S, in data 5 marzo 2018;
Controparte 1 al pagamento delle spese 3) condanna la di lite in favore dell'opponente che liquida nell'importo di € 8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A, qualora dovuta, C.P.A., come per legge, e rimborso del contributo unificato
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma, 30 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Anna Laura Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 65873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gualtieri e Raffaella Scutieri Parte 1
,
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv Controparte_1
Andrea Maria Paolucci
opposta
[
]E
, prov. Frosinone Controparte_2 opposta contumace
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
Conclusioni per parte attrice Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare, ritenendo sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di un
-
titolo di responsabilità in capo al Sig. Parte 1 per i danni subiti dalla Sig.ra Persona 1
e dai sui eredi per il sinistro oggetto di causa per i motivi sopra esposti e per l'effetto annullare e dichiarare nulli e senza alcuna efficacia la cartella di pagamento n. 047 2017 00227405 50 000 dell' prov. Frosinone ed il ruolo emesso daControparte_3 CP 1 Gestione
Fondo Garanzia Vittime della Strada n. 2017/002820 poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento giudiziale di una responsabilità solidale dell'odierno attore per i fatti di causa e salvo rispettoso gravame, limitare l'accertamento di responsabilità ai minori importi che risulteranno di diritto nel corso del giudizio rispetto al grado di colpa attribuibile al conducente ed ai danni effettivamente cagionati". - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".
Conclusioni per parte convenuta: “l'On.le Tribunale ai Roma, nel merito voglia rigettare l'opposizione de qua, avverso la cartella di pagamento n.04720170022740550000 notificata al sig. quale incaricata dellaParte 1 da Controparte 4 '
- F.G.V.S, in data 5 marzo 2018 e con la quale gli si riscossione per conto della CP 1 richiedeva il pagamento entro 60 gg. dalla notifica della stessa, della somma di €.187.960,28, comprensiva della somma erogata a titolo di risarcimento danni nonché degli oneri di riscossione e quale impresa designata daldiritti di notifica, a seguito di sinistro stradale, dall' Controparte_5
(F.G.V.S.) gestito da CP 1 , a favore degli predetto Controparte_1 perché priva dei suoi necessari presupposti, in ogni caso dichiarare eredi di Persona 2
il sig.
,Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.da Oliva Rossa
CP 1 - F.G.V.S, dell'importo din. 2, tenuto al rimborso, a favore della costituita società
€.187.960,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e spese legali, da questa versato, quale gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ( ed in via di regresso, avendo rimborsato l'impresa designata al risarcimento per suo conto), a favore delle sig, CP 6 e CP_7
[...] (nonché al pagamento delle spese legali per l'intervento del proprio legale avv. Sanguinetti, quali eredi della sig.ra pedone, deceduta in conseguenza del sinistro avvenuto in Persona 1
roma, il 5 maggio 2010 ore 10.00, in via di Torre Spaccata, altezza civico 163, allorquando il veicolo
Frod Transit, tg. BC095HT (risultato sprovvisto di revisione e copertura assicurativa rca), di proprietà del sig. Parte 1 ma condotto intali circostanze dal padre di questi, sig. CP 8
[...], la investiva sulle strisce pedonali come precisato e documentato dalla premessa in fatto, e per l'effetto condannarlo al pagamento di € 182.480,00 (centoottantaduequattrocentoottanta), con gli interessi legali dalla data di erogazione di detto importo (26 maggio 2011, data dell'atto di transazione e quietanza - cfr. doc.29 e fino al saldo. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, tramite servizio postale, ai sensi dell'art. 1 L.53/94, in data 12 ottobre
2018, conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, laParte 1 Controparte_9
[...] F.G.V.S., e l Controparte_2 proponendo opposizione ex. art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.04720170022740550000, quale incaricata della notificatagli da Controparte 4 CP 1 - F.G.V.S, in data 5 marzo 2018, con la quale gli si riscossione per conto della richiedeva il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, dell'importo di €.187.960,28, comprensivo della somma erogata a titolo di risarcimento danni nonché degli oneri di riscossione e quale impresa designata dal Controparte_5diritti di notifica, a seguito di sinistro stradale, dall'
CP 1 a favore degli predetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) gestito da eredi di Persona 2
A fondamento della domanda l'attore deduceva che:
in seguito a denuncia di sinistro stradale e richiesta di risarcimento danni proposte dagli eredi quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
,1' Controparte_5Persona 2
,
per le vittime della Strada, in ragione di un atto di transazione intervenuto inter partes, corrispondeva agli eredi della persona vittima del sinistro, la somma di € 182.480,00 a titolo di risarcimento danni, ritenuto dall'Impresa di Assicurazione ascrivibile alla responsabilità di CP 10 quale conducente del veicolo "Ford Transit", tg. BC095HT, di proprietà dell'opponente e risultato non assicurato al momento del presunto evento dannoso;
con la cartella di pagamento n. 047 2017 00227405 50 000, emessa su incarico e ruolo della
Consap S.p.A.- gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada - n. 2017/002820, 1' [...] richiedeva il pagamento della somma di Controparte 11
€187.960,28 (comprensiva della somma erogata a titolo di risarcimento danni e degli oneri di riscossione e diritti di notifica);
CP 1 che, con letteral'odierno opponente richiedeva chiarimenti alla raccomandata in data 19.4.2018, rappresentava che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro volontà;
con la sentenza n. 6636/16 depositata in Cancelleria il 20.5.2016, il Tribunale di Roma assolveva CP 8 (il conducente del veicolo di proprietà dell'odierno opponente), imputato del delitto 589 c.p., dal reato a lui ascritto con la formula “perché il fatto non costituisce reato". non emergevano nel corso del predetto procedimento penale prove sulla verificazione del sinistro stradale;
la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario e pertanto non era applicabile l'art. 2054 c.c.;
l'incongruità ed illegittimità della quantificazione del danno liquidato, posto che l'opponente non è a conoscenza di quale parte della somma liquidata sia stata imputata al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, connesso alle fratture riportate a seguito della caduta, né se e quanto sia stato risarcito a titolo di danno patrimoniale e neppure se nella liquidazione predetta (che sembra eccessiva se rapportata al quadro clinico descritto nella documentazione medica) oltre ai danni iure hereditatis fsiano state riconosciute agli eredi voci di danno iure proprio per il decesso della Per_2
Con Decreto del 17/12/2018 il Giudice dott. Moriconi differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione al 4.12.2019 e, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, sospendeva l'esecutorietà del ruolo impugnato.
Si costituiva così, con propria comparsa di costituzione e risposta, la
[...]
con unico socio - Gestione F.G.V.S, impugnando il contenuto Controparte_12
dell'atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c., chiedendone il rigetto, poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Controparte 4 A gente Controparte 13 rimaneva L
contumace.
All'udienza del 4.11.2019 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 20.01.2020, successivamente differita al 03.05.2021.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 03.05.2021, il Giudice "riservato ogni ulteriore provvedimento" proponeva, ex art. 185 bis c.p.c. in via conciliativa, “la revoca e annullamento in autotutela del ruolo emesso da Consap S.p.A.- Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada n.
2017/002820 e la compensazione integrale delle spese fra le parti" e rinviava all'udienza del
27.9.2021 per verificare l'eventuale adesione alla proposta conciliativa.
Solo parte attrice tuttavia aderiva alla proposta formulata dal Giudice. Nelle more del processo decedeva il conducente del furgone, già indicato quale teste per l'eventuale prova orale.
Con ordinanza del 27/09/2021 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del processo penale rinviando all'udienza del 10.3.2022 pe rl'adempimento.
Acquisito il fascicolo del procedimento penale, custodito in cassaforte, l'udienza era rinviata al
29/09/2022. A detta udienza, sentiti i difensori, il Giudice concedeva un termine alle parti per il deposito di brevi note all'esito della consultazione del fascicolo penale custodito in cassaforte rinviando all'udienza del 19.12.2022. A scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.05.2024. All'udienza del 16.05.2024, fatte precsiare le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione da questo Giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente si osserva che l'azione proposta dall'odierno opponente rientra nello schema del rimedio processuale previsto dagli art. 615, 1 comma c.p.c, essendo contestato il diritto del concessionario di procedere per mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale e/o inefficacia del titolo esecutivo.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Nel presente giudizio, come esposto in premessa, l'opponente conveniva in giudizio la CP 1 e
- prov. Frosinone, per ottenere l'annullamento della cartella di 1' Controparte_4
Controparte_4 su incarico della prima, al fine del recupero pagamento, emessa dall' coattivo della somma di euro 187.960,28 corrisposta a titolo di risarcimento dei danni agli eredi
Per 2 per la morte della de cuius Persona 2
Controparte 14 corrispondeva la somma di euro 187.960,28 in virtù di una In particolare, l' transazione, sul presupposto che il sinistro fosse da addebitare ad CP 10 quale conducente del veicolo Ford Transit, tg. BC095HT, di proprietà dell'opponente e risultato non assicurato al momento del presunto evento dannoso, in base alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e riportate nel verbale dei vigili urbani intervenuti sul posto.
Pertanto, l'ente della riscossione agiva per il recupero di tali somme nei confronti del proprietario del furgone non assicurato, ai sensi dell'art. 292 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 283, co. 1, lett.
b, d. l.vo n. 209/2005.
Premesso quanto sopra, occorre innanzitutto chiarire la natura giuridica dell'azione dell'impresa designata dal nei confronti del danneggiante, nel caso di un veicolo non Controparte 1 assicurato e condotto da un soggetto terzo rispetto al proprietario.
La questione è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza del 7 luglio 2022 n. 21514, con cui le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto insorto circa la natura dell'azione ex art. 292 del Codice delle Assicurazioni Private che, al primo comma, consente all'impresa assicuratrice designata per garantire il Controparte_1 di agire nei confronti del responsabile civile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. La disposizione, al secondo comma, disciplina anche l'ipotesi della surrogazione dell'impresa designata nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nel caso in cui l'impresa assicuratrice selezionata dal privato sia stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La vicenda sottesa alla pronuncia delle Sezioni Unite, similmente al caso di specie, trae spunto dalla transazione stipulata dall'impresa designata con il danneggiato da un sinistro stradale causato da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo. L'impresa designata, in quel caso, ricorreva in via monitoria avverso il danneggiante ed il proprietario ai sensi dell'art. 292 cod. ass. priv. che si opponevano ex art. 645 cod. proc. civ. I giudici di primo e secondo grado, in sintesi, rigettavano le domande degli opponenti, stabilendo che l'azione dell'impresa designata dovesse qualificarsi come azione di regresso avente come presupposti la mancanza della copertura assicurativa del veicolo coinvolto e l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a favore del danneggiato da parte dell'impresa designata.
Tale obbligo risarcitorio doveva tenersi distinto da quello intercorrente tra danneggiante e danneggiato e, a seguito del pagamento o dell'accettazione della transazione da parte del danneggiato, la predetta obbligazione veniva qualificata come obbligazione di valuta. A dita la Corte di Cassazione, la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite a seguito del riscontro dell'esistenza di un contrasto tra orientamenti.
Le Sezioni Unite iniziano la propria analisi partendo da quanto affermato nell'ordinanza di remissione: il menzionato provvedimento, in apertura, dà atto che il giudice di secondo grado si è fatto carico non solo dell'indagine dei presupposti dell'azione recuperatoria esercitata dal Fondo (e, per esso, dall'impresa designata) – scopertura assicurative ed avvenuto pagamento, anche a seguito di transazione ma anche dell'accertamento della responsabilità effettiva del sinistro.
La sentenza di secondo grado - riporta sempre l'ordinanza - ha affermato, inoltre, che la natura dell'obbligo dell'impresa designata ha natura risarcitoria e non indennitaria.
Il giudice di legittimità, dopo l'esegesi dell'art. 292 cod. ass. priv., procede alla spiegazione dei punti salienti relativi ai tre orientamenti esistenti in seno alla Corte inerenti alla natura giuridica dell'azione ex art. 292 cod. ass. priv.
Il primo orientamento, che risente evidentemente in misura maggiore dal dato letterale della norma, ritiene che l'art. 292 disciplini appunto una fattispecie di azione di regresso autonoma e specifica che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati.
In tale costruzione teorica, l'illecito costituisce il presupposto e non il fatto costitutivo del diritto al regresso dell'impresa designata.
Il diritto cui si ricollega l'azione in parola, pertanto, non è condizionato al diritto al risarcimento danni proprio del danneggiato ma unicamente al ricorrere di alcuni presupposti previsti dalla legge.
In ragione della predetta natura, l'orientamento in questione prevede l'applicazione del termine decennale in luogo di quello biennale, stabilito per l'azione risarcitoria spettante al danneggiato da vicende relative alla circolazione stradale.
Secondo tale filone interpretativo, inoltre, non si applicano gli artt. 1299 e 2055 cod. civ.
(quest'ultimo per mancanza di un fatto dannoso derivato da più azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti); corollario di tale impostazione è che, quindi, nel caso di sinistro imputabile a più persone, l'impresa assicurativa possa agire per l'intero, avendo l'obbligazione dell'impresa designata natura sostitutiva di quella dei responsabili e non solidale. Il secondo orientamento, invece, ritiene, a differenza dal primo, che l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. rientri nell'ambito delle azioni c.d. surrogatorie, rappresentndo, in particolare, un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ.
Il peculiare tenore letterale dell'art. 292 cod. ass. priv. sarebbe, quindi, frutto di una formula lessicale imprecisa ed atecnica.
L'azione in esame sarebbe da qualificare come rivalsa dell'impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente, è autorizzata ad agire verso quest'ultimo nel termine di due anni, decorrenti, a seconda dell'orientamento sposato, dall'esecuzione del pagamento al danneggiato (secondo Cass. Civ., 6 luglio 2007, n. 15357) o dalla comunicazione di surroga nel credito effettuata dall'impresa assicuratrice (Cass. Civ., 17 maggio 2007, n. 11457).
Il terzo ed ultimo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che l'art. 292 cod. ass. priv. disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante.
Tale filone interpretativo, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n. 20026, non ritiene applicabili né l'art. 2055 cod. civ., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l'art. 1299, comma terzo cod. civ..
Da ciò discende che l'impresa designata, anche in questo caso, ha diritto di agire per l'intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l'altro è tenuto a corrispondere l'intero.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto preferibile il terzo orientamento, sulla base dello scopo istitutivo del
Fondo, che non è quello di riconoscere, sempre e comunque, un indennizzo al danneggiato, trascendendo qualsiasi valutazione del profilo soggettivo del dolo e della colpa dei danneggianti, bensì quello di sostituirsi al risarcimento dovuto dal responsabile civile del sinistro, il cui profilo soggettivo al momento del sinistro deve essere oggetto di precisa valutazione e la cui sussistenza può essere oggetto di contestazione.
In virtù del menzionato scop, o la Corte ha ritenuto che allo stesso non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione ex art. 292 cod. ass. priv., nell'ottica delle Sezioni Unite, è caratterizzata dal carattere atipico del vincolo della solidarietà passiva assunta dall'impresa avente carattere sostitutivo di quella dei responsabili del sinistro ed ex lege in quanto legata all'essere designata per il Fondo.
Non deve sovrapporsi indebitamente la posizione dell'impresa designata e il suo diritto di agire verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto al risarcimento che vanta quest'ultimo. In una tale ricostruzione, l'accertamento della responsabilità del sinistro costituisce un presupposto della stessa azione, avente natura risarcitoria e che deve comunque essere raccordata con il fine solidaristico sotteso all'obbligazione del Fondo.
Orbene, sulla base di tale ricostruzione, non vi è dubbio che comunque il FGVS possa esercitare la rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro anche laddove sia intervenuta una transazione, dovendo, tuttavia, provarne la loro effettiva responsabilità, a prescindere dall'accordo concluso.
Nel caso di specie il Fgvs ha transatto con le parti avendo a disposizione la relazione dei Vigili intervenuti in loco al momento dell'incidente avvenuto in Roma, via Casilina e le dichiarazioni dei testi escussi nel procedimento penale, ritenendo, evidentemente, come dagli stessi emergesse la responsabilità univoca di CP 10 conducente del veicolo.
Al contrario, dalla attenta lettura della relazione, dalle sommarie informazioni raccolte, nonché dalle testimonianze assunte nel corso del procedimento penale- prescindendosi dalle dichiarazioni dei diretti interessati coinvolti nell'incidente- non risulta affatto che il conducente abbia posto in essere condotte in violazione delle norme del Codice della Strada.
Dall'istruzione probatoria, anzi, è emerso come il furgone fosse praticamente fermo, anche a causa dell'intenso traffico.
Il teste Testimone 1 in servizio presso l'VIII Gruppo di Polizia Municipale di Roma,
,
escusso nel procedimento penale ha spiegato che “ .una corsia per senso di marcia, in quel tratto è 66
rettilineo ma c'era anche molto traffico, per cui sicuramente il conducente andava molto piano" ...
"anche i testimoni dissero che erano tutti incolonnati a bassissima velocità o quasi fermi”. Il teste, poi, in ordine all'esito dell'ispezione del furgone e dai rilievi planimetrici e fotografici in atti, ha descritto le condizioni del furgone Transit, incompatibili anche con un mero ocntatto col pedone: “la totale assenza di segni, abrasioni o modifiche della carrozzeria, tracce effettive di urto sul furgone non ne abbiamo trovate, però a volte un contatto col pedone lieve, può dare al massimo il segno che si toglie un po' di polvere, le tracce di spolvero erano totalmente assenti considerando che il furgone del versava in condizioni di evidente sporcizia, completamente ricoperto da una CP 8
patina di polvere, in quanto lo stesso era stato lasciato per circa due anni in un garage".
Nel corso del medesimo procedimento penale il teste Testimone 2 conducente di un autobus
"incolonnato" dietro il furgone, ha invece semplicemente dichiarato: “stavo dietro a un furgone Ford
Transit rosso. Arrivati vicino a delle strisce pedonali, c'era una vecchietta che attraversava la strada sulle strisce" e "portava un carrello della spesa", "non sono riuscito a vedere bene", perché era un
"furgonato chiuso, rosso.....che era completamente chiuso".
Il Giudice Penale, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, pertanto, ha dichiarato l'imputato assolto "perché il fatto non costituisce reato".CP 10 Si osserva che, benché i piani sui quali operano il processo penale e quello civile siano alquanto diversi, vi sono tuttavia importanti confluenze, non solo per quanto riguarda il nesso causale, ma anche per l'elemento soggettivo, che è richiesto anche per l'accertamento di responsabilità civile ed il consegunte obbligo risarcitorio (sia dall'art. 1218 e ss e sia dall'art. 2043 e ss. cc.).
Sul punto, pur rilevando che la sentenza penale indicata non ha efficacia di giudicato nel presente processo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, dalla stessa è tuttavia possibile trarre, elementi di prova (Cass. 17316/2018; Cass. 20170/2018).
Gli elementi di prova valutabili sono costituiti, in questo caso, dal verbale redatto dalla polizia stradale nell'immediatezza del sinistro e dalle prove documentali acquisite al processo.
Orbene, dalle predette risultanze probatorie non emerge un univoco e chiaro riscontro alle versioni, contrastanti, prospettate dalle parti in ordine alla dinamica del sinistro, né, d'altra parte, è emersa la prova che il fatto sia dipeso unicamente dal comportamento colposo dell'odierno opponente.
Di talchè, non si può ritenere sussistente il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.
La presente opposizione, dunque, deve essere accolta e la cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 tenuto conto delle
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caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo, collocandosi nel
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quadrante degli importi medi per scaglione di valore
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.04720170022740550000,
'quale incaricataControparte_4 notificata all'opponente dall' della riscossione per conto della CP 1 - F.G.V.S, in data 5 marzo 2018;
Controparte 1 al pagamento delle spese 3) condanna la di lite in favore dell'opponente che liquida nell'importo di € 8.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A, qualora dovuta, C.P.A., come per legge, e rimborso del contributo unificato
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma, 30 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
Sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Anna Laura Laviola