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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.4720/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
20.04.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mila Dusseldori, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 08.04.2025 le parti, premesso che in data
29.12.2017, con decreto di omologazione n. 33876/2017 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni di separazione personale tra le parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di separazione previamente stabilite.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Condizioni Economiche: 1) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
la somma di Euro 1000,00 comprensiva delle spese ordinarie per Persona_1
la figlia le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50%, per la distinzione tra le une e le altre e per la determinazione delle modalità di accordo I coniugi si richiamano al Protocollo di Intesa stipulato tra il Tribunale di Roma e il
Consiglio degli Avvocati di Roma che si allega e deve essere considerato parte integrante del Ricorso. La somma detta che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026 anno della prima rivalutazione. 2) il sig. CP_1
corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie la somma di Euro 500.
Affidamento della figlia e piano educativo/genitoriale 3) I ricorrenti per quanto riguarda la gestione della figlia minorenne dichiarano di non modificare le Per_1
condizioni riguardanti l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento presso la casa materna inoltre intendono concordemente attenersi al piano genitoriale elaborato di comune accordo così come dettagliato al paragrafo Piano
Genitoriale”. Piano Genitoriale: “Il presente Piano Genitoriale è redatto in vista della modifica delle condizioni di separazione e viene allegato all'atto introduttivo nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione davanti al Tribunale ordinario di Roma. I genitori sono a conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla Responsabilità Genitoriale verso la figlia si impegnano a Persona_1
cooperare in buona fede e lealtà nella crescita educazione e mantenimento della figlia risolvendo in via concordata e nel migliore interesse della figlia tutti i Per_1
profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita della figlia minorenne. Le parti si impegnano a raggiungere gli accordi che mettano al centro gli interessi dei minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori. Si impegnano, altresì, ad astenersi dal denigrare l'altro genitore e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi della figlia, dall'utilizzare la propria figlia quale mezzo per comunicare con l'altro genitore, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dalla educazione della figlia o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano, inoltre, a Per_1
2 favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali per la sua educazione. 5 Responsabilità - Residenza –
Frequentazione: I genitori si impegnano ad agire in pieno spirito di collaborazione nel perseguimento dell'interesse della figlia e a favorire i reciproci rapporti Per_1
con la figlia minore. Convengono di comune accordo che la figlia sia affidata Per_1
ad entrambi i genitori in maniera condivisa con pari opportunità di frequentazione, che abbia residenza anagrafica in Roma in via Cesare Baronio n. 22 interno 16 A.
Convengono, inoltre, che possa frequentare i genitori in funzione delle sue esigenze, secondo accordi. In particolare, la minore convivrà stabilmente con la madre ed il padre avrà facoltà di vederla e tenerla con sé per 15 giorni consecutivi ogni trimestre quando sarà in Italia, previo avviso telefonico. I genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato è comunque suscettibile di modifiche in base agli impegni propri o dei figli minori e si impegnano a comunicare la necessità della modifica appena ne saranno a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e della figlia.
Consapevoli dell'importanza di favorire i contatti tra la figlia e l'altro genitore, quando la figlia è con uno di essi l'altro potrà telefonargli. Nel caso in cui, per ragioni di impossibilità oggettiva, il genitore con cui la figlia si trova non possa riaccompagnarla all'abitazione dell'altro genitore in orario concordato, verrà comunicato all'altro genitore e la figlia verrà accompagnata nel giorno seguente o non appena sarà possibile. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, almeno entro il mese precedente, l'eventuale cambio di residenza, concordandola, previamente, qualora comporti la variazione della residenza della figlia. Se questo interferisce con le modalità della frequentazione i genitori si impegnano a ridefinirle senza la necessità di ricorrere al giudice. Vacanze ed altri giorni
“speciali”. Quanto alle festività e ai compleanni della figlia, i genitori concordano che laddove possibile trascorrerà la sua festa insieme ad entrambi I genitori Per_1 tutto salvo diverso accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse del minore. Per quanto riguarda le feste e le vacanze I genitori ritengono opportuno che se possibile trascorrerà il maggior tempo possibile con il padre, e comunque salvo Per_1
diverso accordo e verificata la possibilità: Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il
3 padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Nel periodo estivo, ciascun genitore terrà la figlia per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà i genitori concordano che, a prescindere dal giorno settimanale in cui cadono le suddette ricorrenze genitoriali, il figlio trascorrerà con il festeggiato/la festeggiata almeno uno dei due pasti della giornata I genitori concordano sulla possibilità di portare la figlia all'estero, per periodi da concordarsi entro un mese prima della partenza. I genitori acconsentono altresì, a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto. Nel caso di impegnativa malattia del figlio i genitori concordano che questi si trattenga dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente i contatti saltati con l'altro genitore oppure se possibile durante il periodo di malattia, la madre / il padre si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere il figlio presso la propria abitazione nei giorni previsti per il reciproco contatto. Sulle telefonate: si precisa che dispone di un suo cellulare dove I genitori potranno Per_1
contattarla liberamente. Le decisioni di natura Ordinaria e Straordinaria. Le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore collocatario o dal genitore presso cui si trova al momento. Le decisioni concernenti Per_1
questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo. Sulla gestione del Nuovo compagno/compagna dei genitori. Nel caso in cui un genitore attivi una relazione con un nuovo partner questi si impegna a comunicarne il nome ed a presentarlo/a all'altro. I genitori concordano che qualora il nuovo rapporto sentimentale divenga serio e duraturo, la figlia potrà conoscerlo e frequentarlo/la. Se la figlia si mostrerà riluttante a incontrare il nuovo partner, i genitori concordano di: non forzare la sua volontà. Contatti con altri familiari/amici. I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari della figlia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi legami significativi. Attività scolastiche: frequenta l'ultimo anno della scuola media Per_1
presso l'Istituto Grazia Deledda in Roma Via Fortifiocca 30. ha scelto con Per_1
la piena approvazione dei genitori di frequentare Il Liceo Scientifico presso l'Istituto EN RA di Roma Via Grottaferrata 76 - 00178 Roma (RM). Ciascun
4 genitore è tenuto a comunicare alla scuola gli eventuali cambiamenti riguardanti la situazione familiare della ragazza invitando la scuola ad inviare ad entrambi ogni comunicazione che riguardi . Le parti stabiliscono che la madre e il Per_1
padre o entrambi i genitori parteciperanno insieme o separatamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola in generale. Ciascun genitore, nel caso in cui venga a conoscenza di notizie che riguardano la figlia che possono essere sfuggite all'altro si impegna ad informarlo tempestivamente mediante telefono o messaggio. Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno decise da entrambi i genitori concordemente e sentite le esigenze di . Per_1
I genitori concordano che la scuola informi sulle eventuali malattie o in caso di emergenze, la madre sui suoi recapiti telefonici. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore. Le parti concordano che la figlia riceva un'educazione che preveda la libertà di aderire a un credo religioso che la figlia desidera. Entrambi i genitori sono d'accordo che la figlia pratichi uno sport che sia di suo gradimento e compatibile con la sua salute ed il suo fisico. Attualmente si reca Per_1
autonomamente alle lezioni di pre pugilistica presso la ASD CDS Roma in Via
UZ VO il lun. merc. dalle 18,00 alle 19,00. Salute: I genitori concordano che il medico di base di sia la Dr./ssa con studio in Roma Via Per_1 Persona_2
Appia n. 456; è in cura presso il Centro Amy Dental in Roma Raffaele De Per_1
Cesare n. 6 – Oculista: è in cura dal dott. Via Nuova 572/ Per_1 Persona_3
F. Nel caso sia necessario un ulteriore consulto, i genitori concordano che le decisioni verranno prese come di comune accordo. Nel caso in cui sorgesse la necessità di cambiare il medico di base, i genitori decideranno di comune accordo.
In ogni caso, i genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro, attraverso telefono o messaggio.
Mantenimento della figlia. Il padre si impegna a fornire il mantenimento della figlia fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. quale contributo Per_1
per il mantenimento della figlia, il Sig. si impegna a corrispondere alla CP_1
Sig.ra la somma mensile di € 1.000,00 omnicomprensiva, da pagarsi Parte_1
entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a partire dal mese successivo
5 alla sottoscrizione del presente atto, con adeguamento ISTAT annuale, il Sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese sanitarie non passate dal S.S.N., CP_1
scolastiche, sportive e ricreative tutte preventivamente concordate con la moglie.
Le spese imprevedibili, ove si presentino, verranno ripartite in proporzione delle risorse, con obbligo di preavviso e documentazione secondo quanto indicato in materia nelle linee guida del Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
I genitori sono favorevoli al fatto che la figlia affronti gli studi universitari, se ciò si avverasse nel futuro le Per_1
tasse universitarie, sistemazione, mantenimento, saranno sostenute dai genitori in proporzione alla loro capacità di reddito. Le decisioni relative alla sede degli studi sopradetti saranno prese concordemente dai genitori insieme alla figlia Per_1
tenuto conto della capacità di reddito dei genitori. Quando la figlia raggiungerà la maggiore età i genitori ridiscuteranno la modalità per il contributo da applicare fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. Modifiche del
Piano Genitoriale: I genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita del/i figlio/i e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente PG, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra. Il presente Piano genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dalla sottoscrizione.”
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di separazione formulate dalle parti che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 4720/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 18.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
6 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.4720/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
20.04.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mila Dusseldori, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 08.04.2025 le parti, premesso che in data
29.12.2017, con decreto di omologazione n. 33876/2017 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni di separazione personale tra le parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di separazione previamente stabilite.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Condizioni Economiche: 1) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
la somma di Euro 1000,00 comprensiva delle spese ordinarie per Persona_1
la figlia le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50%, per la distinzione tra le une e le altre e per la determinazione delle modalità di accordo I coniugi si richiamano al Protocollo di Intesa stipulato tra il Tribunale di Roma e il
Consiglio degli Avvocati di Roma che si allega e deve essere considerato parte integrante del Ricorso. La somma detta che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2026 anno della prima rivalutazione. 2) il sig. CP_1
corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie la somma di Euro 500.
Affidamento della figlia e piano educativo/genitoriale 3) I ricorrenti per quanto riguarda la gestione della figlia minorenne dichiarano di non modificare le Per_1
condizioni riguardanti l'affidamento condiviso della figlia ed il suo collocamento presso la casa materna inoltre intendono concordemente attenersi al piano genitoriale elaborato di comune accordo così come dettagliato al paragrafo Piano
Genitoriale”. Piano Genitoriale: “Il presente Piano Genitoriale è redatto in vista della modifica delle condizioni di separazione e viene allegato all'atto introduttivo nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione davanti al Tribunale ordinario di Roma. I genitori sono a conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla Responsabilità Genitoriale verso la figlia si impegnano a Persona_1
cooperare in buona fede e lealtà nella crescita educazione e mantenimento della figlia risolvendo in via concordata e nel migliore interesse della figlia tutti i Per_1
profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita della figlia minorenne. Le parti si impegnano a raggiungere gli accordi che mettano al centro gli interessi dei minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori. Si impegnano, altresì, ad astenersi dal denigrare l'altro genitore e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi della figlia, dall'utilizzare la propria figlia quale mezzo per comunicare con l'altro genitore, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dalla educazione della figlia o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano, inoltre, a Per_1
2 favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali per la sua educazione. 5 Responsabilità - Residenza –
Frequentazione: I genitori si impegnano ad agire in pieno spirito di collaborazione nel perseguimento dell'interesse della figlia e a favorire i reciproci rapporti Per_1
con la figlia minore. Convengono di comune accordo che la figlia sia affidata Per_1
ad entrambi i genitori in maniera condivisa con pari opportunità di frequentazione, che abbia residenza anagrafica in Roma in via Cesare Baronio n. 22 interno 16 A.
Convengono, inoltre, che possa frequentare i genitori in funzione delle sue esigenze, secondo accordi. In particolare, la minore convivrà stabilmente con la madre ed il padre avrà facoltà di vederla e tenerla con sé per 15 giorni consecutivi ogni trimestre quando sarà in Italia, previo avviso telefonico. I genitori riconoscono che il programma di riferimento concordato è comunque suscettibile di modifiche in base agli impegni propri o dei figli minori e si impegnano a comunicare la necessità della modifica appena ne saranno a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e della figlia.
Consapevoli dell'importanza di favorire i contatti tra la figlia e l'altro genitore, quando la figlia è con uno di essi l'altro potrà telefonargli. Nel caso in cui, per ragioni di impossibilità oggettiva, il genitore con cui la figlia si trova non possa riaccompagnarla all'abitazione dell'altro genitore in orario concordato, verrà comunicato all'altro genitore e la figlia verrà accompagnata nel giorno seguente o non appena sarà possibile. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, almeno entro il mese precedente, l'eventuale cambio di residenza, concordandola, previamente, qualora comporti la variazione della residenza della figlia. Se questo interferisce con le modalità della frequentazione i genitori si impegnano a ridefinirle senza la necessità di ricorrere al giudice. Vacanze ed altri giorni
“speciali”. Quanto alle festività e ai compleanni della figlia, i genitori concordano che laddove possibile trascorrerà la sua festa insieme ad entrambi I genitori Per_1 tutto salvo diverso accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse del minore. Per quanto riguarda le feste e le vacanze I genitori ritengono opportuno che se possibile trascorrerà il maggior tempo possibile con il padre, e comunque salvo Per_1
diverso accordo e verificata la possibilità: Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il
3 padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Nel periodo estivo, ciascun genitore terrà la figlia per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per il compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà i genitori concordano che, a prescindere dal giorno settimanale in cui cadono le suddette ricorrenze genitoriali, il figlio trascorrerà con il festeggiato/la festeggiata almeno uno dei due pasti della giornata I genitori concordano sulla possibilità di portare la figlia all'estero, per periodi da concordarsi entro un mese prima della partenza. I genitori acconsentono altresì, a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto. Nel caso di impegnativa malattia del figlio i genitori concordano che questi si trattenga dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente i contatti saltati con l'altro genitore oppure se possibile durante il periodo di malattia, la madre / il padre si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere il figlio presso la propria abitazione nei giorni previsti per il reciproco contatto. Sulle telefonate: si precisa che dispone di un suo cellulare dove I genitori potranno Per_1
contattarla liberamente. Le decisioni di natura Ordinaria e Straordinaria. Le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore collocatario o dal genitore presso cui si trova al momento. Le decisioni concernenti Per_1
questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo. Sulla gestione del Nuovo compagno/compagna dei genitori. Nel caso in cui un genitore attivi una relazione con un nuovo partner questi si impegna a comunicarne il nome ed a presentarlo/a all'altro. I genitori concordano che qualora il nuovo rapporto sentimentale divenga serio e duraturo, la figlia potrà conoscerlo e frequentarlo/la. Se la figlia si mostrerà riluttante a incontrare il nuovo partner, i genitori concordano di: non forzare la sua volontà. Contatti con altri familiari/amici. I genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari della figlia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi legami significativi. Attività scolastiche: frequenta l'ultimo anno della scuola media Per_1
presso l'Istituto Grazia Deledda in Roma Via Fortifiocca 30. ha scelto con Per_1
la piena approvazione dei genitori di frequentare Il Liceo Scientifico presso l'Istituto EN RA di Roma Via Grottaferrata 76 - 00178 Roma (RM). Ciascun
4 genitore è tenuto a comunicare alla scuola gli eventuali cambiamenti riguardanti la situazione familiare della ragazza invitando la scuola ad inviare ad entrambi ogni comunicazione che riguardi . Le parti stabiliscono che la madre e il Per_1
padre o entrambi i genitori parteciperanno insieme o separatamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola in generale. Ciascun genitore, nel caso in cui venga a conoscenza di notizie che riguardano la figlia che possono essere sfuggite all'altro si impegna ad informarlo tempestivamente mediante telefono o messaggio. Le decisioni su un eventuale cambiamento di scuola verranno decise da entrambi i genitori concordemente e sentite le esigenze di . Per_1
I genitori concordano che la scuola informi sulle eventuali malattie o in caso di emergenze, la madre sui suoi recapiti telefonici. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore. Le parti concordano che la figlia riceva un'educazione che preveda la libertà di aderire a un credo religioso che la figlia desidera. Entrambi i genitori sono d'accordo che la figlia pratichi uno sport che sia di suo gradimento e compatibile con la sua salute ed il suo fisico. Attualmente si reca Per_1
autonomamente alle lezioni di pre pugilistica presso la ASD CDS Roma in Via
UZ VO il lun. merc. dalle 18,00 alle 19,00. Salute: I genitori concordano che il medico di base di sia la Dr./ssa con studio in Roma Via Per_1 Persona_2
Appia n. 456; è in cura presso il Centro Amy Dental in Roma Raffaele De Per_1
Cesare n. 6 – Oculista: è in cura dal dott. Via Nuova 572/ Per_1 Persona_3
F. Nel caso sia necessario un ulteriore consulto, i genitori concordano che le decisioni verranno prese come di comune accordo. Nel caso in cui sorgesse la necessità di cambiare il medico di base, i genitori decideranno di comune accordo.
In ogni caso, i genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro, attraverso telefono o messaggio.
Mantenimento della figlia. Il padre si impegna a fornire il mantenimento della figlia fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. quale contributo Per_1
per il mantenimento della figlia, il Sig. si impegna a corrispondere alla CP_1
Sig.ra la somma mensile di € 1.000,00 omnicomprensiva, da pagarsi Parte_1
entro il 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a partire dal mese successivo
5 alla sottoscrizione del presente atto, con adeguamento ISTAT annuale, il Sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese sanitarie non passate dal S.S.N., CP_1
scolastiche, sportive e ricreative tutte preventivamente concordate con la moglie.
Le spese imprevedibili, ove si presentino, verranno ripartite in proporzione delle risorse, con obbligo di preavviso e documentazione secondo quanto indicato in materia nelle linee guida del Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
I genitori sono favorevoli al fatto che la figlia affronti gli studi universitari, se ciò si avverasse nel futuro le Per_1
tasse universitarie, sistemazione, mantenimento, saranno sostenute dai genitori in proporzione alla loro capacità di reddito. Le decisioni relative alla sede degli studi sopradetti saranno prese concordemente dai genitori insieme alla figlia Per_1
tenuto conto della capacità di reddito dei genitori. Quando la figlia raggiungerà la maggiore età i genitori ridiscuteranno la modalità per il contributo da applicare fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. Modifiche del
Piano Genitoriale: I genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita del/i figlio/i e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente PG, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra. Il presente Piano genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dalla sottoscrizione.”
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di separazione formulate dalle parti che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 4720/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 18.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
6 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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