Art. 33. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
MALAGODI - BOZZI
- LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
MALAGODI - BOZZI
- LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA