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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2404 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Michele Parte_1
Fatigato e Maria Antonia Fatigato.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
L' si è costituito contestando le pretese avversarie. CP_1
***
1. La questione oggetto dell'odierno contendere attiene all'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (decontribuzione sud - legge di bilancio
2021).
1 Più precisamente, nel caso in esame, l' in fase amministrativa, dopo aver erroneamente accolto la CP_1 domanda, in fase di istruttoria della richiesta di proroga del beneficio, ha negato l'accoglimento della domanda e ha richiesto alla società attrice la restituzione degli esoneri fruiti sin dal 2023.
2. In base alla normativa, il beneficio di causa risulta escluso per le imprese operanti nel settore finanziario.
Ed invero, come evidenziato nella circolare n. 33/2021 (all. C alla memoria), “per effetto del richiamo CP_1 da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
La nota 1 aggiunge che “Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” -
Financial and insurance activities” caratterizzate dai codici ATECO rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66.
Il successivo messaggio n. 000403 del 26.1.2022 (all. C alla memoria) aveva riportato in calce CP_1 un'ulteriore nota 1: “Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” -
Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007”.
3. Benché non indicato espressamente nella l. n. 178/2020, il regime di esonero contributivo per le imprese italiane previsto dal “Temporary Framework” (originariamente approvato con la Decisione della Commissione UE C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 e successivamente prorogata dalla
Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020) è satto esteso fino al 31 dicembre 2021 con la
Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021.
E nella Decisione della Commissione UE C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 (poi richiamata dalla
Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021) è prevista la menzionata esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario.
4. Tanto premesso, la società attrice, con il presente ricorso, ha sostenuto di aver sempre goduto dei requisiti per accedere alla decontribuzione in questione, essendo operante “nel settore dei servizi alle imprese
e non finanziario”.
5. Tuttavia, la difesa attorea non ha fornito alcuna prova al riguardo, tenuto peraltro conto che:
- la visura camerale (all. n. 1 al ricorso) recita che “La societa' ha per oggetto le seguenti attivita':- a) acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell' ambito delle attivita' consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all' art. 113 del d. lgs. 385/ 1993, nonche', sempre non operando nei confronti del pubblico, 2 la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' del gruppo di appartenenza”;
- l'azienda presentava codice ateco2007 64.20.00, ossia afferente alle attività indicate nella classificazione
NACE al settore “K” - Financial and insurance activities (e quindi escluse dal beneficio);
- la società ha richiesto una variazione di inquadramento (ateco2007 70.10.00) nell'ottobre 2024 (all. B4 alla memoria), dopo aver modificato la propria attività in Camera di Commercio;
e la normativa (circ.
113/2021; comma 8 dell'art. 3 della legge n. 335/1995) prevede che le variazioni di inquadramento decorrano dalla data della domanda;
- neppure sono state offerte evidenze probatorie attestanti che l'attività di servizi di gestione fosse prevalente rispetto all'attività finanziaria.
6. Quanto poi alle deduzioni attoree in punto di buona fede e legittimo affidamento, le stesse appaiono prive di pregio, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali.
7. Il ricorso va pertanto respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 10.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2404 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Michele Parte_1
Fatigato e Maria Antonia Fatigato.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
L' si è costituito contestando le pretese avversarie. CP_1
***
1. La questione oggetto dell'odierno contendere attiene all'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (decontribuzione sud - legge di bilancio
2021).
1 Più precisamente, nel caso in esame, l' in fase amministrativa, dopo aver erroneamente accolto la CP_1 domanda, in fase di istruttoria della richiesta di proroga del beneficio, ha negato l'accoglimento della domanda e ha richiesto alla società attrice la restituzione degli esoneri fruiti sin dal 2023.
2. In base alla normativa, il beneficio di causa risulta escluso per le imprese operanti nel settore finanziario.
Ed invero, come evidenziato nella circolare n. 33/2021 (all. C alla memoria), “per effetto del richiamo CP_1 da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”.
La nota 1 aggiunge che “Le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” -
Financial and insurance activities” caratterizzate dai codici ATECO rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66.
Il successivo messaggio n. 000403 del 26.1.2022 (all. C alla memoria) aveva riportato in calce CP_1 un'ulteriore nota 1: “Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” -
Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007”.
3. Benché non indicato espressamente nella l. n. 178/2020, il regime di esonero contributivo per le imprese italiane previsto dal “Temporary Framework” (originariamente approvato con la Decisione della Commissione UE C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 e successivamente prorogata dalla
Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020) è satto esteso fino al 31 dicembre 2021 con la
Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021.
E nella Decisione della Commissione UE C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 (poi richiamata dalla
Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021) è prevista la menzionata esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario.
4. Tanto premesso, la società attrice, con il presente ricorso, ha sostenuto di aver sempre goduto dei requisiti per accedere alla decontribuzione in questione, essendo operante “nel settore dei servizi alle imprese
e non finanziario”.
5. Tuttavia, la difesa attorea non ha fornito alcuna prova al riguardo, tenuto peraltro conto che:
- la visura camerale (all. n. 1 al ricorso) recita che “La societa' ha per oggetto le seguenti attivita':- a) acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell' ambito delle attivita' consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all' art. 113 del d. lgs. 385/ 1993, nonche', sempre non operando nei confronti del pubblico, 2 la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' del gruppo di appartenenza”;
- l'azienda presentava codice ateco2007 64.20.00, ossia afferente alle attività indicate nella classificazione
NACE al settore “K” - Financial and insurance activities (e quindi escluse dal beneficio);
- la società ha richiesto una variazione di inquadramento (ateco2007 70.10.00) nell'ottobre 2024 (all. B4 alla memoria), dopo aver modificato la propria attività in Camera di Commercio;
e la normativa (circ.
113/2021; comma 8 dell'art. 3 della legge n. 335/1995) prevede che le variazioni di inquadramento decorrano dalla data della domanda;
- neppure sono state offerte evidenze probatorie attestanti che l'attività di servizi di gestione fosse prevalente rispetto all'attività finanziaria.
6. Quanto poi alle deduzioni attoree in punto di buona fede e legittimo affidamento, le stesse appaiono prive di pregio, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali o assistenziali.
7. Il ricorso va pertanto respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande della parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 10.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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