Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 14223/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Carraro Renata e dell'avvocato Basso Andrea;
Parte_1
e con il patrocinio dell'avvocato Carraro Renata e dell'avvocato Basso Controparte_1
Andrea
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario celebrato nella Chiesa di Saletto di ZE (Pd) in data 22.8.2010, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Saletto di ZE Parte II, Serie A, numero 18, anno 2010 - Comune di Saletto di ZE (Pd) in data 24.8.2010, alle seguenti
CONDIZIONI
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
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PIANO GENITORIALE
3) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior rilievo riguardanti la salute, l'educazione e le scelte di vita dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la potestà verrà esercitata dai genitori disgiuntamente.
4) I figli avranno collocazione abituale e residenza presso la madre, in ogni caso con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, con le modalità a seguire (le tempistiche precisate devono intendersi come indicative e potranno subire modificazioni su accordo dei genitori, in relazione alle esigenze lavorative e di vita di entrambi, e nel rispetto dei reciproci impegni e degli impegni scolastici e ludico/sportivi dei minori): - A fine settimana alternati, dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 21 della domenica, quando i figli verranno riaccompagnati a casa della madre. Nel caso in cui il padre, il lunedì successivo, non dovesse recarsi fuori sede per lavoro, i figli rimarranno con lui anche la domenica sera e il padre li riaccompagnerà a scuola. - Un pomeriggio infrasettimanale, e precisamente il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21; nel caso in cui il padre non dovesse recarsi fuori sede per lavoro, potrà vedere e tenere con sé i figli anche il lunedì dalle ore 18 alle ore 21; tali date e orari sono stati ad oggi così individuati in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, con possibilità di modifica previo accordo tra gli stessi. - Durante le festività del Natale, ad anni alternati,
i figli trascorreranno con il padre il giorno 24 dalle ore 9 del mattino fino al 25 pranzo compreso. Il 25 dicembre, dal pomeriggio, e il giorno 26 dicembre fino a sera, staranno con la madre. Sempre ad anni alternati i figli trascorreranno con il padre il 31 dicembre, il primo di gennaio e il giorno dell'Epifania. Per la Pasqua, sempre ad anni alternati, i figli trascorreranno con il padre il sabato, la domenica e il lunedì. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno e una settimana durante le vacanze invernali.
- I figli trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno della stessa e il giorno della festa della mamma, e con il padre il giorno del compleanno del medesimo e il giorno della festa del papà. - I genitori si informeranno reciprocamente del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. - I
pagina 2 di 6 genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei programmi concordati e di decidere concordemente le eventuali modifiche da apportare agli stessi.
5) Il padre corrisponderà alla madre l'assegno mensile di mantenimento per i figli pari nel complesso a €. 600,00 e così €. 300,00 per ciascun figlio, da versarsi in via anticipata, entro e non oltre il giorno
20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Si precisa che tale importo è comprensivo delle spese per l'attività sportiva attualmente praticata dai figli, che comporta un costo mensile di €. 100,00 per Per_1 ed €. 65,00 per Per_2
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente criterio: Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori: In via esemplificativa e non esaustiva: a) spese medico specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica;
di sostegno, su prescrizione (es. logopedia;
psicomotricità; supporto psicologico), fatta salva la necessità di ottenere il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi;
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 euro e non superiore a 50 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa. Si precisa che, nel caso in cui le spese sopra indicate superassero la somma di €. 100,00, sarà necessario il previo accordo tra i genitori. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori Anche in questo caso in via esemplificativa e non esaustiva: a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni fino al compimento dei 14 anni per ciascun figlio. d) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e pagina 3 di 6 rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
e) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
f) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
g) soggiorni all'estero; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 2, lett. e); h) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario. i) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza mensile il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della inerente documentazione giustificativa
(trasmessa con ogni mezzo tracciabile tipo whatsapp o email o ricevuta a mani).
7) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora Pt_1
8) Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e per tale motivo non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. I ricorrenti dichiarano inoltre di aver regolato a parte ogni loro altro rapporto di carattere economico e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, anche a tale titolo.
9) Quanto depositato sui conti correnti personali accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
10) I genitori prestano il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli e . Per_1 Per_2
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 6 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 3.12.2024, Parte_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] Controparte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio concordatario il 22.8.2010 in ZE (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.18, serie A, anno 2010;
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, , in data 12/6/2012 e in data 1.2.2016; Per_1 Per_2
-che la dimora coniugale è stata fissata in Villafranca NA (PD) e oggetto di contratto di locazione
- che è attualmente occupata come impiegata logistica presso un'azienda privata ed ha Parte_1 un reddito annuo imponibile pari a € 26.368,00;
- che è attualmente occupato, part time, come direttore presso due aziende private, Controparte_1 ed ha un reddito annuo imponibile pari a €. 25.566,00;
- che le parti sono intestatarie ciascuna di un conto corrente e proprietari di immobili (Rambaldi Pt_1
è di un immobile sito nel comune di Rosolina Mare, di un garage sito a Borgoricco); Controparte_1
- che è proprietaria di un'automobile Ford Fiesta, mentre non è Pt_1 Controparte_1
proprietario di beni mobili registrati;
- che i Figli e frequentano, rispettivamente la seconda media presso l'Istituto Dante Per_1 Per_2
Alighieri e la terza elementare presso l'istituto ; Persona_3
- che a causa del venire meno dell'affectio coniugalis e della comunione spirituale e materiale, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
La parti con note depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che quanto concordato al punto 9 delle conclusioni costituisce espressione pagina 5 di 6 dell'autonomia negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito ai fini della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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